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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1967/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Iaconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1967/2015 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIARE' EMANUELE
OPPONENTE contro
(C.F. , e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. e P.IVA ), con il patrocinio degli Avv.ti ON P.IVA_2
MECONI ROBERTO e PROIETTI ALESSANDRA
OPPOSTA
(C.F. , con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'Avv. TEOFILATTO TEODORA
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 ottobre 2024
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a comparire Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale la , proponendo opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 183/2015, con il quale alla stessa è stato ingiunto di pagare, in qualità di coobbligata di , la somma di euro 47.037,15, oltre interessi e spese Persona_1 della procedura monitoria, sorte costituente oggetto di credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato in data 21 novembre 2005.
Ha dedotto l'opponente: la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale del credito;
l'estinzione dell'obbligazione per mancato aggiornamento periodico dello stato dei pagamenti per aver saldato una buona parte delle rate e, comunque, per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.; ed infine, la pretesa estinzione dell'obbligazione per novazione.
Ha dunque chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Illl.mo Giudice adito, per i motivi esposti in premessa revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo n. 183/2015 opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria si chiede che il Giudice Voglia ordinare a controparte l'esibizione dell'originale di ogni documento sinteticamente richiamando l'estratto conto corrente allegato al fascicolo monitorio ed in particolare alle cambiali ivi richiamate ed ogni altro documento stipulato in corso del rapporto con il Sig. ”. Persona_1
Si è costituita la per procura speciale notarile di ON
, eccependo che: Controparte_1
- la domanda è improcedibile per difetto di vocatio in ius per essere stato citato in giudizio un soggetto diverso (la da quello che ha agito in via monitoria per procura Controparte_1 speciale (la ; ON
- il termine di prescrizione da applicarsi nel caso di specie è quello ordinario di dieci anni e che lo stesso è stato ampiamente rispettato;
- vige la presunzione di conoscenza della lettera raccomandata a/r del 18 ottobre 2012, in quanto il mancato ritiro della stessa risulta il frutto di specifica scelta dell'opponente, essendo l'indirizzo di destinazione coincidente con quello indicato nel contratto di finanziamento e presso il quale è stata effettuata la notifica del decreto ingiuntivo. Inoltre, il destinatario non ha superato la presunzione di conoscenza dimostrando l'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto;
- il piano di rientro del debito sottoscritto da (obbligato principale) non Persona_1 ha determinato l'estinzione dell'obbligazione per novazione ma una mera modifica delle condizioni originarie del contratto di finanziamento, consistente in una nuova rateizzazione del debito maturato assistito da garanzia cambiaria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1956
c.c. (anche nell'ipotesi di ipotetica e denegata applicabilità della disciplina della fideiussione).
Ha dunque articolato le seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale, in rito: dichiarare l'improcedibilità della presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto proposta nei confronti di soggetto diverso
( ) da quello che ha agito in via monitoria, ovvero la Controparte_1 [...]
[..
[...] che agisce per procura speciale notarile di Controparte_4 Controparte_1
e nell'interesse di questa;
[...] in via preliminare, in rito: In ogni caso, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 183/2015, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
nel merito, in via principale: respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo e, in ogni caso, respingere le domande e le eccezioni proposte, a qualsiasi titolo, dalla Sig.ra Pt_1
nei confronti di , per le ragioni indicate in narrativa,
[...] Controparte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e per l'effetto
- confermare integralmente il D.I. n. 183/2015 emesso dall'intestato Tribunale di Tivoli, con conseguente condanna della Sig.ra a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di € 47.037,15 maggiorata di interessi come da domanda e come
[...] accolti in decreto ingiuntivo;
nel merito, in via subordinata: in denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 183/2015 in questa sede opposto, condannare in ogni caso la Sig.ra Pt_1
a pagare in favore di la somma di € 47.037,15
[...] Controparte_1 maggiorata di interessi come da domanda e come accolti in decreto ingiuntivo ovvero la somma che risulterà dovuta di giustizia, maggiorata di interessi contrattuali sino al saldo effettivo.
In ogni caso con condanna della Sig.ra al pagamento delle spese Parte_1 processuali del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre che a quelle liquidate in sede monitoria e ciò anche in caso di revoca del decreto ingiuntivo stesso”. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 dicembre 2015, il giudice istruttore ha rilevato non assumere carattere assorbente l'eccezione preliminare sollevata dalla
[...]
ha respinto la richiesta intesa alla concessione della provvisoria ON esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto - non risultando allegata agli atti l'accordo novativo raggiunto tra e la – ed ha concesso termine per l'introduzione del Per_1 CP_1 procedimento di mediazione.
La causa è stata istruita documentalmente, previa concessione dei richiesti termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
A seguito di successiva cessione in blocco dei crediti (tra cui anche quello oggetto del presente giudizio), si è costituita la in qualità di servicer incaricata dalla società CP_3 cessionaria al recupero del suddetto credito – con atto di intervento del 5 ottobre 2016, facendo proprie le difese già svolte dalla creditrice cessionaria opposta.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 ottobre 2016, è stato ordinato a di esibire in giudizio le cambiali insolute stipulate con ed Controparte_1 Persona_1 ogni altra documentazione relativa all'accordo con il medesimo sottoscritto, con fissazione di udienza per i predetti incombenti al 13 ottobre 2017.
All'udienza del 10 gennaio 2018, il difensore di parte intervenuta ha esibito n. 23 cambiali
(da 322878 a n. 322886; da n. 322888 a n. 322901) ed è stata disposta l'acquisizione delle cambiali al fascicolo.
Con ordinanza emessa in data 11 novembre 2022, è stata ordinata la rimessione della presente causa sul ruolo per nuova comparizione delle parti a chiarimenti.
Assegnato il ruolo alla sottoscritta con decreto presidenziale del 02-09-2024, all'udienza del 15 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato
3 le conclusioni e, con ordinanza del 13-11-2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Giudice che l'opposizione proposta da non sia Parte_1 fondata e che per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto debba essere confermato.
Preliminarmente sull'eccezione di improcedibilità sollevata da parte opposta.
La società è parte intervenuta nel giudizio, che ha chiesto la conferma del CP_3 decreto ingiuntivo opposto, con emissione di ogni provvedimento di causa nei suoi confronti in quanto unica legittimata attiva in virtù dello spiegato atto di intervento. La
[...] ha spiegato atto di intervento nel presente giudizio, depositato in data 05-10- Controparte_3
2016, quale mandataria della in forza di procura speciale notarile Controparte_5 nell'ambito di attività di gestione e recupero di portafoglio crediti, in cui sono stati ricompresi anche i crediti originati dal Controparte_1
La società in forza di procura speciale notarile, ha agito ON in via monitoria per conto della società che ha agito a sua volta Controparte_6 quale mandataria di . Controparte_1
Tutto ciò premesso, infondata è l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata da parte opposta per essere stata citata in giudizio la anziché la Controparte_1 [...]
avendo la agito in sede monitoria in qualità di procuratrice speciale ON CP_2 della Controparte_1
La è parte del processo. Fermo restando che sarebbe stata comunque Controparte_1 valida la citazione nei confronti, in suo luogo, della sua procuratrice (Cass. n. 12202/2013), la mantiene la propria autonoma legittimazione, ricollegabile all'interesse di cui è CP_1 titolare. Il ricorso per decreto ingiuntivo, in atti, è stato formulato nell'interesse di CP_1
e nei confronti di quest'ultima il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione risulta essere
[...] stato emesso.
Nel merito l'opposizione proposta da è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente- convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale.
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n.
6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in
4 base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Ciò premesso, va osservato nel merito che il decreto ingiuntivo risulta legittimamente emesso considerato che parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente (in copia in atti) e ha depositato l'estratto conto analitico del predetto rapporto con la relativa movimentazione, come meglio si esporrà di seguito.
In ordine all'asserita decorrenza del termine prescrizionale, si rileva che il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie non è quello quinquennale ex art. 2948, n. 4, ma – contrariamente da quanto rilevato dall'opponente - quello ordinario decennale, termine che inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata di finanziamento. Si richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità, per cui “il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata” (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010,
n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798) (…). Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto (…), cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate (…), ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. civ. ord., Sez.
3, n. 4232/2023; Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3, 08/08/2013, n. 18915).
Ciò posto, si osserva che il credito vantato da parte opposta nel caso di specie non possa ritenersi estinto per asserita decorrenza del termine di prescrizione, in quanto la notifica del decreto ingiuntivo è intervenuta nel mese di febbraio 2015, allorquando non era ancora decorso il termine prescrizionale decennale. Tale termine risultava inoltre già interrotto con l'invio delle raccomandate a/r, pervenute all'indirizzo del destinatario per compiuta giacenza in data 7 novembre 2012.
Da ritenersi infondata è anche l'eccezione di parte opponente di non esigibilità del credito nei confronti della stessa per decadenza della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Nel caso di specie, l'interpretazione del contratto sottoscritto dalla opponente versato in atti – interpretazione effettuata in conformità ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss.
c.c. – porta a ritenere che non vi sia differenza tra la posizione dell'odierna opponente rispetto a quella del debitore principale e che la sig.ra on abbia inteso garantire l'adempimento Pt_1 del debitore principale, ma che si sia obbligata, in solido con quest'ultimo, ex artt. 1292 c.c. e ss., all'adempimento delle obbligazioni di rimborso derivante dal contratto di finanziamento azionato: il contratto sottoscritto dalla odierna opponente, in data 21-01-2005, è un contratto di
5 finanziamento al consumo per acquisto di autovettura assunto dal e dalla Persona_1 in qualità di coobbligata, non risultando la espressa volontà della sig.ra Parte_1 di assunzione della veste di fideiussore dell'obbligazione de quo. Pt_1
Pertanto, assumendo l'opponente la qualità di coobbligata solidale con riguardo al debito contratto dall'obbligato principale sig. - e non di fideiussore - non opera nel Persona_1 caso di specie la disciplina della garanzia fideiussoria. Di conseguenza, non avendo la sig.ra contratto un'obbligazione di garanzia accessoria rispetto a quella principale, la parte Pt_1 creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, e pertanto non è maturata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (si veda recente sentenza del Tribunale di Bari n. 1573 del 27 marzo 2024) che qui si condivide “la figura del coobbligato solidale va ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa: in altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista.” (cfr. Trib. Bari sentenza del 27 marzo 2024, n. 1573; Trib.
Ancona, sent. n. 1773/2023; Trib. Trani, sent. n. 11/2024).
Non può dunque dirsi fondata la contestazione relativa all'asserita estinzione dell'obbligazione e conseguente liberazione dell'opponente ai sensi dell'1957 c.c. per non essere stata informata l'opponente – con aggiornamento periodico - della situazione contabile e dello stato dei pagamenti.
Premesso che la mancata conoscenza da parte della con riguardo alla situazione Pt_1 debitoria del sig. non può determinare di per sé la liberazione dell'opponente dalla Per_1 suindicata obbligazione, la stessa fa riferimento alle disposizioni relative alla garanzia fideiussoria che, come detto, non trovano applicazione nel caso di specie.
Parte opponente, in ragione della sua veste di coobbligata solidale, era a conoscenza dell'obbligazione sorta a carico di entrambi e, fino a prova contraria, doveva essere a conoscenza anche dell'esposizione debitoria del coobbligato. Fermo restando che, avendo la stessa apposto le proprie sottoscrizioni sul contratto di finanziamento, e dunque in virtù della veste di obbligata in solido, poteva e doveva informarsi dell'effettivo e regolare pagamento delle singole rate da parte del co-debitore. Peraltro, risulta in atti la sopra menzionata comunicazione ad entrambi i coobbligati – non ritirata e restituita al mittente per compiuta giacenza – dell'esposizione debitoria maturata in relazione al finanziamento sottoscritto, con espresso invito formale ad adempiere.
Con riguardo alla contestazione avanzata da parte opponente in merito all'asserito pagamento di “buona parte (quasi tutte, sembra)” delle rate di finanziamento incluse nell'importo del decreto ingiuntivo, la stessa risulta affetta da genericità. Nel caso di specie, infatti, parte opponente si è limitata ad eccepire di aver effettuato il pagamento di “buona parte” delle rate previste, difettando di argomentare e dimostrare maggiormente e dettagliatamente l'effettiva non debenza di quanto richiesto con il decreto ingiuntivo opposto, con specifico riferimento al quantum già corrisposto e di quello ancora dovuto alla parte opposta. La stessa non ha pertanto assolto l'onere di provare la presunta estinzione – seppure parziale - del debito.
L'opponente non può limitarsi ad una generica contestazione, ma deve nel dettaglio chiarire le proprie censure. In particolare, colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento
6 di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, mentre l'opponente ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (Cass. n.
15107/2004; 6666/2004; 9285/2003; Trib. di Roma, Sentenza n. 11953/2024 del 12-07-2024).
Ciò premesso, va rilevato che parte opposta ha correttamente adempiuto all'onere probatorio relativo alla sussistenza della pretesa creditoria, producendo in giudizio il contratto di finanziamento e l'estratto conto analitico relativo alla durata del rapporto, oltre alla lettera di diffida e messa in mora indirizzata ai debitori coobbligati in solido con attestazione di avvenuta giacenza. L'estratto conto dettagliato, depositato in atti, del conto corrente intestato al sig.
evidenzia l'interruzione del precedente andamento regolare del rapporto Persona_1 debitorio.
In proposito, va ricordato che gli estratti conto, come noto, hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo anche nei confronti dell'opponente (Cass. Civ.,
n. 13889/10; Cass. Civ., n. 11749/06, sez. IX, 07/01/2015, n. 366) e le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr., Cassazione civile, sez. I, 31/10/2008, 26318; Cassazione civile, n. 5675/2001; Cassazione civile, n. 14849/2000; Cassazione civile, 12169/2000;
Cassazione civile, n. 9579/2000; Trib. Roma, Sent. n. 11953/2024 del 12.07.2024).
L'onere probatorio gravante sulla opposta risulta dunque adempiuto.
Non si condivide, infine, la prospettazione di parte opponente secondo cui la sottoscrizione di un piano cambiario da parte del coobbligato principale - - Persona_1 avrebbe determinato l'estinzione dell'obbligazione per novazione, posto che la novazione oggettiva si configura solo allorquando vi sia l'animus novandi - consistente nella inequivoca comune intenzione di entrambe le parti di estinguere la originaria obbligazione sostituendola con una nuova - e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. Si deve pertanto escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione – come anche la mera sottoscrizione di un piano cambiario – possano produrre novazione.
Si richiama sul punto copiosa giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La novazione oggettiva richiede, per definizione, sia l'inequivoca intenzione delle parti di estinguere
l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, sia il mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto giuridico intercorso tra le stesse (Cass.
n. 27028/2022; Cass. n. Cass. 17 agosto 2004, 16038; Cass. 21 gennaio 2 008, n. 1218; Cass.
6 luglio 2010, 15980). “Essa si configura come un contratto al contempo estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con distinte ed autonome situazioni giuridiche, sicchè ne costituiscono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nell'univoca e comune intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, non potendosi, invece, attribuire alcuna rilevanza alle mere modificazioni accessorie di cui all'art. 1231 cod. civ.. (…)” (cfr., Cass. n. 27028/2022 del 14-09-2022; Cass. 26 febbraio 2009, n. 4670; Cass. 11 ottobre 2012, n. 17328; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27390). Ancora, la sottoscrizione di un piano di rientro da parte del debitore non determina novazione, come espresso dalla prevalente giurisprudenza di merito, per la quale
7 “qualora (…) nella successiva obbligazione sottoscritta tra le parti l'oggetto rimane il medesimo e si consente unicamente una più agevolata modalità di rientro con un nuovo piano di ammortamento non vi è una novazione contrattuale” (Trib. Patti n. 404/2021; Tribunale
Milano sez. III, 11/12/2019, n.232; Trib. Civ. Milano, Sez. VI Civile, sentenza n. 10546/2015 del 18.9.2015).
Si osserva inoltre che i debitori non hanno dato seguito neppure al piano di rientro cambiario, come ampiamente dimostrato da parte creditrice con il deposito, nel corso del presente giudizio, delle n. 23 cambiali protestate.
Alla luce dei motivi suindicati, le ragioni dell'opposizione si rilevano tutte infondate.
Ne deriva che l'opposizione debba essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono per l'effetto poste a carico della parte opponente in favore sia della società opposta, che della società intervenuta avuto riguardo all'attività in concreto svolta da ciascuna.
Le stesse sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 in conformità avuto riguardo al valore della causa, alla quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando il medesimo, per l'effetto, esecutivo;
- condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite liquidandole in euro
1.453,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore di
[...]
e in euro 2.304,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per Controparte_1 legge in favore di da distrarsi direttamente in favore dell'intestato procuratore CP_3 dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Tivoli il 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Iaconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1967/2015 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIARE' EMANUELE
OPPONENTE contro
(C.F. , e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. e P.IVA ), con il patrocinio degli Avv.ti ON P.IVA_2
MECONI ROBERTO e PROIETTI ALESSANDRA
OPPOSTA
(C.F. , con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'Avv. TEOFILATTO TEODORA
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 ottobre 2024
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a comparire Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale la , proponendo opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 183/2015, con il quale alla stessa è stato ingiunto di pagare, in qualità di coobbligata di , la somma di euro 47.037,15, oltre interessi e spese Persona_1 della procedura monitoria, sorte costituente oggetto di credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato in data 21 novembre 2005.
Ha dedotto l'opponente: la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale del credito;
l'estinzione dell'obbligazione per mancato aggiornamento periodico dello stato dei pagamenti per aver saldato una buona parte delle rate e, comunque, per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.; ed infine, la pretesa estinzione dell'obbligazione per novazione.
Ha dunque chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Illl.mo Giudice adito, per i motivi esposti in premessa revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo n. 183/2015 opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria si chiede che il Giudice Voglia ordinare a controparte l'esibizione dell'originale di ogni documento sinteticamente richiamando l'estratto conto corrente allegato al fascicolo monitorio ed in particolare alle cambiali ivi richiamate ed ogni altro documento stipulato in corso del rapporto con il Sig. ”. Persona_1
Si è costituita la per procura speciale notarile di ON
, eccependo che: Controparte_1
- la domanda è improcedibile per difetto di vocatio in ius per essere stato citato in giudizio un soggetto diverso (la da quello che ha agito in via monitoria per procura Controparte_1 speciale (la ; ON
- il termine di prescrizione da applicarsi nel caso di specie è quello ordinario di dieci anni e che lo stesso è stato ampiamente rispettato;
- vige la presunzione di conoscenza della lettera raccomandata a/r del 18 ottobre 2012, in quanto il mancato ritiro della stessa risulta il frutto di specifica scelta dell'opponente, essendo l'indirizzo di destinazione coincidente con quello indicato nel contratto di finanziamento e presso il quale è stata effettuata la notifica del decreto ingiuntivo. Inoltre, il destinatario non ha superato la presunzione di conoscenza dimostrando l'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto;
- il piano di rientro del debito sottoscritto da (obbligato principale) non Persona_1 ha determinato l'estinzione dell'obbligazione per novazione ma una mera modifica delle condizioni originarie del contratto di finanziamento, consistente in una nuova rateizzazione del debito maturato assistito da garanzia cambiaria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1956
c.c. (anche nell'ipotesi di ipotetica e denegata applicabilità della disciplina della fideiussione).
Ha dunque articolato le seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale, in rito: dichiarare l'improcedibilità della presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto proposta nei confronti di soggetto diverso
( ) da quello che ha agito in via monitoria, ovvero la Controparte_1 [...]
[..
[...] che agisce per procura speciale notarile di Controparte_4 Controparte_1
e nell'interesse di questa;
[...] in via preliminare, in rito: In ogni caso, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 183/2015, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
nel merito, in via principale: respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo e, in ogni caso, respingere le domande e le eccezioni proposte, a qualsiasi titolo, dalla Sig.ra Pt_1
nei confronti di , per le ragioni indicate in narrativa,
[...] Controparte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e per l'effetto
- confermare integralmente il D.I. n. 183/2015 emesso dall'intestato Tribunale di Tivoli, con conseguente condanna della Sig.ra a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di € 47.037,15 maggiorata di interessi come da domanda e come
[...] accolti in decreto ingiuntivo;
nel merito, in via subordinata: in denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 183/2015 in questa sede opposto, condannare in ogni caso la Sig.ra Pt_1
a pagare in favore di la somma di € 47.037,15
[...] Controparte_1 maggiorata di interessi come da domanda e come accolti in decreto ingiuntivo ovvero la somma che risulterà dovuta di giustizia, maggiorata di interessi contrattuali sino al saldo effettivo.
In ogni caso con condanna della Sig.ra al pagamento delle spese Parte_1 processuali del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre che a quelle liquidate in sede monitoria e ciò anche in caso di revoca del decreto ingiuntivo stesso”. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 dicembre 2015, il giudice istruttore ha rilevato non assumere carattere assorbente l'eccezione preliminare sollevata dalla
[...]
ha respinto la richiesta intesa alla concessione della provvisoria ON esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto - non risultando allegata agli atti l'accordo novativo raggiunto tra e la – ed ha concesso termine per l'introduzione del Per_1 CP_1 procedimento di mediazione.
La causa è stata istruita documentalmente, previa concessione dei richiesti termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
A seguito di successiva cessione in blocco dei crediti (tra cui anche quello oggetto del presente giudizio), si è costituita la in qualità di servicer incaricata dalla società CP_3 cessionaria al recupero del suddetto credito – con atto di intervento del 5 ottobre 2016, facendo proprie le difese già svolte dalla creditrice cessionaria opposta.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 ottobre 2016, è stato ordinato a di esibire in giudizio le cambiali insolute stipulate con ed Controparte_1 Persona_1 ogni altra documentazione relativa all'accordo con il medesimo sottoscritto, con fissazione di udienza per i predetti incombenti al 13 ottobre 2017.
All'udienza del 10 gennaio 2018, il difensore di parte intervenuta ha esibito n. 23 cambiali
(da 322878 a n. 322886; da n. 322888 a n. 322901) ed è stata disposta l'acquisizione delle cambiali al fascicolo.
Con ordinanza emessa in data 11 novembre 2022, è stata ordinata la rimessione della presente causa sul ruolo per nuova comparizione delle parti a chiarimenti.
Assegnato il ruolo alla sottoscritta con decreto presidenziale del 02-09-2024, all'udienza del 15 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato
3 le conclusioni e, con ordinanza del 13-11-2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Giudice che l'opposizione proposta da non sia Parte_1 fondata e che per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto debba essere confermato.
Preliminarmente sull'eccezione di improcedibilità sollevata da parte opposta.
La società è parte intervenuta nel giudizio, che ha chiesto la conferma del CP_3 decreto ingiuntivo opposto, con emissione di ogni provvedimento di causa nei suoi confronti in quanto unica legittimata attiva in virtù dello spiegato atto di intervento. La
[...] ha spiegato atto di intervento nel presente giudizio, depositato in data 05-10- Controparte_3
2016, quale mandataria della in forza di procura speciale notarile Controparte_5 nell'ambito di attività di gestione e recupero di portafoglio crediti, in cui sono stati ricompresi anche i crediti originati dal Controparte_1
La società in forza di procura speciale notarile, ha agito ON in via monitoria per conto della società che ha agito a sua volta Controparte_6 quale mandataria di . Controparte_1
Tutto ciò premesso, infondata è l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata da parte opposta per essere stata citata in giudizio la anziché la Controparte_1 [...]
avendo la agito in sede monitoria in qualità di procuratrice speciale ON CP_2 della Controparte_1
La è parte del processo. Fermo restando che sarebbe stata comunque Controparte_1 valida la citazione nei confronti, in suo luogo, della sua procuratrice (Cass. n. 12202/2013), la mantiene la propria autonoma legittimazione, ricollegabile all'interesse di cui è CP_1 titolare. Il ricorso per decreto ingiuntivo, in atti, è stato formulato nell'interesse di CP_1
e nei confronti di quest'ultima il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione risulta essere
[...] stato emesso.
Nel merito l'opposizione proposta da è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente- convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale.
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n.
6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in
4 base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Ciò premesso, va osservato nel merito che il decreto ingiuntivo risulta legittimamente emesso considerato che parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente (in copia in atti) e ha depositato l'estratto conto analitico del predetto rapporto con la relativa movimentazione, come meglio si esporrà di seguito.
In ordine all'asserita decorrenza del termine prescrizionale, si rileva che il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie non è quello quinquennale ex art. 2948, n. 4, ma – contrariamente da quanto rilevato dall'opponente - quello ordinario decennale, termine che inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata di finanziamento. Si richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità, per cui “il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata” (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010,
n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798) (…). Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto (…), cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate (…), ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. civ. ord., Sez.
3, n. 4232/2023; Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3, 08/08/2013, n. 18915).
Ciò posto, si osserva che il credito vantato da parte opposta nel caso di specie non possa ritenersi estinto per asserita decorrenza del termine di prescrizione, in quanto la notifica del decreto ingiuntivo è intervenuta nel mese di febbraio 2015, allorquando non era ancora decorso il termine prescrizionale decennale. Tale termine risultava inoltre già interrotto con l'invio delle raccomandate a/r, pervenute all'indirizzo del destinatario per compiuta giacenza in data 7 novembre 2012.
Da ritenersi infondata è anche l'eccezione di parte opponente di non esigibilità del credito nei confronti della stessa per decadenza della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Nel caso di specie, l'interpretazione del contratto sottoscritto dalla opponente versato in atti – interpretazione effettuata in conformità ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss.
c.c. – porta a ritenere che non vi sia differenza tra la posizione dell'odierna opponente rispetto a quella del debitore principale e che la sig.ra on abbia inteso garantire l'adempimento Pt_1 del debitore principale, ma che si sia obbligata, in solido con quest'ultimo, ex artt. 1292 c.c. e ss., all'adempimento delle obbligazioni di rimborso derivante dal contratto di finanziamento azionato: il contratto sottoscritto dalla odierna opponente, in data 21-01-2005, è un contratto di
5 finanziamento al consumo per acquisto di autovettura assunto dal e dalla Persona_1 in qualità di coobbligata, non risultando la espressa volontà della sig.ra Parte_1 di assunzione della veste di fideiussore dell'obbligazione de quo. Pt_1
Pertanto, assumendo l'opponente la qualità di coobbligata solidale con riguardo al debito contratto dall'obbligato principale sig. - e non di fideiussore - non opera nel Persona_1 caso di specie la disciplina della garanzia fideiussoria. Di conseguenza, non avendo la sig.ra contratto un'obbligazione di garanzia accessoria rispetto a quella principale, la parte Pt_1 creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, e pertanto non è maturata alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (si veda recente sentenza del Tribunale di Bari n. 1573 del 27 marzo 2024) che qui si condivide “la figura del coobbligato solidale va ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa: in altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi materialmente ricevuto la provvista.” (cfr. Trib. Bari sentenza del 27 marzo 2024, n. 1573; Trib.
Ancona, sent. n. 1773/2023; Trib. Trani, sent. n. 11/2024).
Non può dunque dirsi fondata la contestazione relativa all'asserita estinzione dell'obbligazione e conseguente liberazione dell'opponente ai sensi dell'1957 c.c. per non essere stata informata l'opponente – con aggiornamento periodico - della situazione contabile e dello stato dei pagamenti.
Premesso che la mancata conoscenza da parte della con riguardo alla situazione Pt_1 debitoria del sig. non può determinare di per sé la liberazione dell'opponente dalla Per_1 suindicata obbligazione, la stessa fa riferimento alle disposizioni relative alla garanzia fideiussoria che, come detto, non trovano applicazione nel caso di specie.
Parte opponente, in ragione della sua veste di coobbligata solidale, era a conoscenza dell'obbligazione sorta a carico di entrambi e, fino a prova contraria, doveva essere a conoscenza anche dell'esposizione debitoria del coobbligato. Fermo restando che, avendo la stessa apposto le proprie sottoscrizioni sul contratto di finanziamento, e dunque in virtù della veste di obbligata in solido, poteva e doveva informarsi dell'effettivo e regolare pagamento delle singole rate da parte del co-debitore. Peraltro, risulta in atti la sopra menzionata comunicazione ad entrambi i coobbligati – non ritirata e restituita al mittente per compiuta giacenza – dell'esposizione debitoria maturata in relazione al finanziamento sottoscritto, con espresso invito formale ad adempiere.
Con riguardo alla contestazione avanzata da parte opponente in merito all'asserito pagamento di “buona parte (quasi tutte, sembra)” delle rate di finanziamento incluse nell'importo del decreto ingiuntivo, la stessa risulta affetta da genericità. Nel caso di specie, infatti, parte opponente si è limitata ad eccepire di aver effettuato il pagamento di “buona parte” delle rate previste, difettando di argomentare e dimostrare maggiormente e dettagliatamente l'effettiva non debenza di quanto richiesto con il decreto ingiuntivo opposto, con specifico riferimento al quantum già corrisposto e di quello ancora dovuto alla parte opposta. La stessa non ha pertanto assolto l'onere di provare la presunta estinzione – seppure parziale - del debito.
L'opponente non può limitarsi ad una generica contestazione, ma deve nel dettaglio chiarire le proprie censure. In particolare, colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento
6 di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, mentre l'opponente ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (Cass. n.
15107/2004; 6666/2004; 9285/2003; Trib. di Roma, Sentenza n. 11953/2024 del 12-07-2024).
Ciò premesso, va rilevato che parte opposta ha correttamente adempiuto all'onere probatorio relativo alla sussistenza della pretesa creditoria, producendo in giudizio il contratto di finanziamento e l'estratto conto analitico relativo alla durata del rapporto, oltre alla lettera di diffida e messa in mora indirizzata ai debitori coobbligati in solido con attestazione di avvenuta giacenza. L'estratto conto dettagliato, depositato in atti, del conto corrente intestato al sig.
evidenzia l'interruzione del precedente andamento regolare del rapporto Persona_1 debitorio.
In proposito, va ricordato che gli estratti conto, come noto, hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo anche nei confronti dell'opponente (Cass. Civ.,
n. 13889/10; Cass. Civ., n. 11749/06, sez. IX, 07/01/2015, n. 366) e le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr., Cassazione civile, sez. I, 31/10/2008, 26318; Cassazione civile, n. 5675/2001; Cassazione civile, n. 14849/2000; Cassazione civile, 12169/2000;
Cassazione civile, n. 9579/2000; Trib. Roma, Sent. n. 11953/2024 del 12.07.2024).
L'onere probatorio gravante sulla opposta risulta dunque adempiuto.
Non si condivide, infine, la prospettazione di parte opponente secondo cui la sottoscrizione di un piano cambiario da parte del coobbligato principale - - Persona_1 avrebbe determinato l'estinzione dell'obbligazione per novazione, posto che la novazione oggettiva si configura solo allorquando vi sia l'animus novandi - consistente nella inequivoca comune intenzione di entrambe le parti di estinguere la originaria obbligazione sostituendola con una nuova - e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. Si deve pertanto escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione – come anche la mera sottoscrizione di un piano cambiario – possano produrre novazione.
Si richiama sul punto copiosa giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La novazione oggettiva richiede, per definizione, sia l'inequivoca intenzione delle parti di estinguere
l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, sia il mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto giuridico intercorso tra le stesse (Cass.
n. 27028/2022; Cass. n. Cass. 17 agosto 2004, 16038; Cass. 21 gennaio 2 008, n. 1218; Cass.
6 luglio 2010, 15980). “Essa si configura come un contratto al contempo estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con distinte ed autonome situazioni giuridiche, sicchè ne costituiscono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nell'univoca e comune intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, non potendosi, invece, attribuire alcuna rilevanza alle mere modificazioni accessorie di cui all'art. 1231 cod. civ.. (…)” (cfr., Cass. n. 27028/2022 del 14-09-2022; Cass. 26 febbraio 2009, n. 4670; Cass. 11 ottobre 2012, n. 17328; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27390). Ancora, la sottoscrizione di un piano di rientro da parte del debitore non determina novazione, come espresso dalla prevalente giurisprudenza di merito, per la quale
7 “qualora (…) nella successiva obbligazione sottoscritta tra le parti l'oggetto rimane il medesimo e si consente unicamente una più agevolata modalità di rientro con un nuovo piano di ammortamento non vi è una novazione contrattuale” (Trib. Patti n. 404/2021; Tribunale
Milano sez. III, 11/12/2019, n.232; Trib. Civ. Milano, Sez. VI Civile, sentenza n. 10546/2015 del 18.9.2015).
Si osserva inoltre che i debitori non hanno dato seguito neppure al piano di rientro cambiario, come ampiamente dimostrato da parte creditrice con il deposito, nel corso del presente giudizio, delle n. 23 cambiali protestate.
Alla luce dei motivi suindicati, le ragioni dell'opposizione si rilevano tutte infondate.
Ne deriva che l'opposizione debba essere respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono per l'effetto poste a carico della parte opponente in favore sia della società opposta, che della società intervenuta avuto riguardo all'attività in concreto svolta da ciascuna.
Le stesse sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 in conformità avuto riguardo al valore della causa, alla quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così decide:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando il medesimo, per l'effetto, esecutivo;
- condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite liquidandole in euro
1.453,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore di
[...]
e in euro 2.304,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per Controparte_1 legge in favore di da distrarsi direttamente in favore dell'intestato procuratore CP_3 dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Tivoli il 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi
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