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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/09/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2748/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2748/2024 promosso da:
, nata a [...] il [...], residente in [...](Fe), Località Parte_1
Caprile Centro n. 43 – codice fiscale: – elettivamente domiciliata in Ariano C.F._1
Nel Polesine (RO), Via G. Matteotti n. 15/a, presso e nello studio dell'Avv. Maura Anostini, del Foro di Rovigo (C.F. ), nonché digitalmente presso il suo indirizzo di posta C.F._2 elettronica certificata: che la rappresenta, difende ed assistite, Email_1 giusta procura congiunta telematicamente al ricorso e
, nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 17 – codice fiscale: , elettivamente domiciliato ai fini della presente C.F._3 procedura in Merate (LC), Via Terzaghi n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Chiara Scaccabarozzi, del Foro di Lecco (C.F. ), nonché digitalmente presso il suo indirizzo di posta C.F._4 elettronica certificata: che la rappresenta, difende ed Email_2 assistite, giusta procura congiunta telematicamente al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/12/2024, premettendo di aver contratto matrimonio il giorno
12/04/2010 a Comacchio e che dalla unione coniugale è nato un figlio: , nato a [...] in Per_1 data 25/05/2015, hanno domandato, previa pronuncia della sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) AFFIDAMENTO FIGLIO E COLLOCAZIONE GENITORIALE: affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione stabile con la madre, presso la casa familiare Per_1 sita in Codigoro (Fe) Località Caprile Centro n. 43, ove il minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna del bambino all'altro genitore. Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori,
i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse del figlio a trasferirsi o meno. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E ANNESSI: conseguentemente alla stabile collocazione del figlio con la madre, assegnazione dell'abitazione coniugale sita in Codigoro (Fe)
Località Caprile Centro n. 43 in favore di quest'ultima, con quanto in essa contenuto ed a corredo. Le spese condominiali ordinarie e le utenze relative a detta abitazione, in accordo tra le parti, sono state integralmente poste a carico della sig.ra a partire dal settembre 2024. Pt_1
3) DIRITTI DI VISITA DEL PADRE: quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione del minore con il padre, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , salvo migliore accordo tra Per_1 le parti: - durante il fine settimana, alternativamente con la madre, dalle ore 09.00 del sabato alle ore
20.00 della domenica;
- inoltre, in uno dei fine settimana di spettanza materna, un sabato al mese dalle ore 9.00 alle ore 21.00, fatti salvi impegni lavorativi del padre;
- durante le festività natalizie, il padre, alternativamente con la madre, terrà con sé il figlio nei seguenti periodi: dal termine Per_1 delle lezioni scolastiche sino alle ore 10.00 del giorno 31/12 e dalle ore 10.00 del 31/12 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, con l'alternanza del giorno del 24.12 e del 25.12. Il genitore che non avrà con sé il figlio nel primo periodo lo terrà il giorno del 25.12 dalle ore 10.00 alle ore 19.00; - durante le festività pasquali, ad anni alterni con la madre, dal termine delle lezioni scolastiche alle ore 20.00 del giorno di Pasqua e dalle ore 20.00 del giorno di Pasqua sino alle ore 20.00 del giorno antecedente alla ripresa delle lezioni scolastiche;
- le principali festività ed i relativi “ponti” verranno trascorsi dal figlio minore ad anni alterni con il padre e con la madre, il tutto tenendo in Per_1 considerazione il primario interesse del minore;
- il minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, ove ciò sarà possibile, mentre nel giorno di compleanno del minore verrà trascorso ad anni alterni con la madre e il padre;
- durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30.04 di ogni anno. Nel caso in cui entrambi i genitori volessero trascorrere le vacanze estive nel mese di agosto, ad anni alterni con la madre, o durante le prime due settimane del mese o durante le ultime due settimane del mese. Nei periodi di rispettiva vacanza con i figli, resterà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore e in tali occasioni i genitori si obbligano a comunicarsi vicendevolmente i luoghi ove si recheranno;
- due giorni durante il corso della settimana lavorativa, il padre effettuerà una videochiamata WhatsApp al figlio minore, all'incirca intorno alle ore 20.30.
4) MANTENIMENTO: MANTENIMENTO: il padre verserà a titolo di contributo di mantenimento ordinario del figlio un assegno mensile di euro 400,00. Detta somma sarà annualmente Per_1 rivalutata secondo gli indici ISTAT come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese. Il padre e la madre contribuiranno, congiuntamente nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie che si renderanno di volta in volta necessarie nell'interesse del figlio , in virtù di Per_1 quanto stabilito dal Protocollo spese extra assegno adottato dal Tribunale di Lecco (LC) e qui di seguito ritrascritto: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista. - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, presso strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante. - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificate come DSA o BES o equiparabili;
h)mensa e buoni pasto. i) alloggio presso la sede universitaria. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio. - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g)
l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture); h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun coniuge verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta
(salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno). I ricorrenti concordano che l'assegno unico, verrà percepito in misura pari al
100% in favore della sig.ra , quale genitore prevalentemente collocatario del figlio Parte_1 minore. Quest'ultima dichiara e dà atto che tale previsione è vigente a decorrere dal mese di settembre
2024 e non vale per il periodo antecedente.
5) ALTRE DISPOSIZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE: i coniugi si rilasciano il reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, nonché per il rilascio/rinnovo del passaporto individuale del minore o di altro documento valido per l'espatrio.
6) Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno operate da ciascun genitore nella stessa quota di riparto delle spese. Le deduzioni per il figlio a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, nella stessa quota di riparto delle spese straordinarie.
7) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e si danno atto reciprocamente di aver definito ogni altra questione patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'una dall'altro, ad eccezione di quanto pattuito nel ricorso congiunto.
8) Le spese del presente giudizio cumulativo sono integralmente compensate fra le parti.
*****
All'udienza in data 17 settembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non volersi riconciliare a seguito della separazione e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha concluso per la fase del divorzio.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza il 3 febbraio 2025 del termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fissato dal giudice delegato alla trattazione del procedimento nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 12/04/2010 a
Comacchio fra , nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto,
[...] il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COMACCHIO (FE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2010 Atto n. 3 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2748/2024 promosso da:
, nata a [...] il [...], residente in [...](Fe), Località Parte_1
Caprile Centro n. 43 – codice fiscale: – elettivamente domiciliata in Ariano C.F._1
Nel Polesine (RO), Via G. Matteotti n. 15/a, presso e nello studio dell'Avv. Maura Anostini, del Foro di Rovigo (C.F. ), nonché digitalmente presso il suo indirizzo di posta C.F._2 elettronica certificata: che la rappresenta, difende ed assistite, Email_1 giusta procura congiunta telematicamente al ricorso e
, nato a [...] il [...], residente a [...]
n. 17 – codice fiscale: , elettivamente domiciliato ai fini della presente C.F._3 procedura in Merate (LC), Via Terzaghi n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Chiara Scaccabarozzi, del Foro di Lecco (C.F. ), nonché digitalmente presso il suo indirizzo di posta C.F._4 elettronica certificata: che la rappresenta, difende ed Email_2 assistite, giusta procura congiunta telematicamente al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/12/2024, premettendo di aver contratto matrimonio il giorno
12/04/2010 a Comacchio e che dalla unione coniugale è nato un figlio: , nato a [...] in Per_1 data 25/05/2015, hanno domandato, previa pronuncia della sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) AFFIDAMENTO FIGLIO E COLLOCAZIONE GENITORIALE: affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione stabile con la madre, presso la casa familiare Per_1 sita in Codigoro (Fe) Località Caprile Centro n. 43, ove il minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna del bambino all'altro genitore. Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori,
i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse del figlio a trasferirsi o meno. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E ANNESSI: conseguentemente alla stabile collocazione del figlio con la madre, assegnazione dell'abitazione coniugale sita in Codigoro (Fe)
Località Caprile Centro n. 43 in favore di quest'ultima, con quanto in essa contenuto ed a corredo. Le spese condominiali ordinarie e le utenze relative a detta abitazione, in accordo tra le parti, sono state integralmente poste a carico della sig.ra a partire dal settembre 2024. Pt_1
3) DIRITTI DI VISITA DEL PADRE: quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione del minore con il padre, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , salvo migliore accordo tra Per_1 le parti: - durante il fine settimana, alternativamente con la madre, dalle ore 09.00 del sabato alle ore
20.00 della domenica;
- inoltre, in uno dei fine settimana di spettanza materna, un sabato al mese dalle ore 9.00 alle ore 21.00, fatti salvi impegni lavorativi del padre;
- durante le festività natalizie, il padre, alternativamente con la madre, terrà con sé il figlio nei seguenti periodi: dal termine Per_1 delle lezioni scolastiche sino alle ore 10.00 del giorno 31/12 e dalle ore 10.00 del 31/12 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, con l'alternanza del giorno del 24.12 e del 25.12. Il genitore che non avrà con sé il figlio nel primo periodo lo terrà il giorno del 25.12 dalle ore 10.00 alle ore 19.00; - durante le festività pasquali, ad anni alterni con la madre, dal termine delle lezioni scolastiche alle ore 20.00 del giorno di Pasqua e dalle ore 20.00 del giorno di Pasqua sino alle ore 20.00 del giorno antecedente alla ripresa delle lezioni scolastiche;
- le principali festività ed i relativi “ponti” verranno trascorsi dal figlio minore ad anni alterni con il padre e con la madre, il tutto tenendo in Per_1 considerazione il primario interesse del minore;
- il minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, ove ciò sarà possibile, mentre nel giorno di compleanno del minore verrà trascorso ad anni alterni con la madre e il padre;
- durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30.04 di ogni anno. Nel caso in cui entrambi i genitori volessero trascorrere le vacanze estive nel mese di agosto, ad anni alterni con la madre, o durante le prime due settimane del mese o durante le ultime due settimane del mese. Nei periodi di rispettiva vacanza con i figli, resterà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore e in tali occasioni i genitori si obbligano a comunicarsi vicendevolmente i luoghi ove si recheranno;
- due giorni durante il corso della settimana lavorativa, il padre effettuerà una videochiamata WhatsApp al figlio minore, all'incirca intorno alle ore 20.30.
4) MANTENIMENTO: MANTENIMENTO: il padre verserà a titolo di contributo di mantenimento ordinario del figlio un assegno mensile di euro 400,00. Detta somma sarà annualmente Per_1 rivalutata secondo gli indici ISTAT come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese. Il padre e la madre contribuiranno, congiuntamente nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie che si renderanno di volta in volta necessarie nell'interesse del figlio , in virtù di Per_1 quanto stabilito dal Protocollo spese extra assegno adottato dal Tribunale di Lecco (LC) e qui di seguito ritrascritto: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista. - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, presso strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante. - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificate come DSA o BES o equiparabili;
h)mensa e buoni pasto. i) alloggio presso la sede universitaria. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio. - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g)
l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture); h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun coniuge verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta
(salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno). I ricorrenti concordano che l'assegno unico, verrà percepito in misura pari al
100% in favore della sig.ra , quale genitore prevalentemente collocatario del figlio Parte_1 minore. Quest'ultima dichiara e dà atto che tale previsione è vigente a decorrere dal mese di settembre
2024 e non vale per il periodo antecedente.
5) ALTRE DISPOSIZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE: i coniugi si rilasciano il reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, nonché per il rilascio/rinnovo del passaporto individuale del minore o di altro documento valido per l'espatrio.
6) Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno operate da ciascun genitore nella stessa quota di riparto delle spese. Le deduzioni per il figlio a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, nella stessa quota di riparto delle spese straordinarie.
7) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e si danno atto reciprocamente di aver definito ogni altra questione patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'una dall'altro, ad eccezione di quanto pattuito nel ricorso congiunto.
8) Le spese del presente giudizio cumulativo sono integralmente compensate fra le parti.
*****
All'udienza in data 17 settembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non volersi riconciliare a seguito della separazione e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha concluso per la fase del divorzio.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza il 3 febbraio 2025 del termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fissato dal giudice delegato alla trattazione del procedimento nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 12/04/2010 a
Comacchio fra , nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto,
[...] il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COMACCHIO (FE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2010 Atto n. 3 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri