Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 27/03/2026, n. 5844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5844 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05844/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00358/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 358 del 2026, proposto da
NI DO, rappresentato e difeso dagli avvocati NI DO e Valentina Comella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’accertamento
dell’inadempimento dell’obbligo del Ministero della Cultura – Archivio Centrale dello Stato di consentire al ricorrente l’accesso agli atti richiesto con istanza del 13 novembre 2025, trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;
Vista memoria depositata in data 6 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara che il “proprio diritto è stato soddisfatto”, in quanto – a seguito della domanda del 13 novembre 2025 - il successivo 20 gennaio 2026 l’Amministrazione ha riscontrato l’istanza di accesso, insistendo, in ogni caso, sulla condanna alle spese di lite della parte resistente;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa LL AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevata l’intervenuta soddisfazione del diritto all’accesso della parte ricorrente;
Ritenuto che, ciò detto, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34 c.p.a.;
Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame e, in particolare, dell’esiguità del tempo trascorso tra la notificazione del ricorso (9 gennaio 2026) e la concessione dell’accesso agli atti (20 gennaio 2026) - non possa essere accolta l’istanza alla condanna della parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, le quali sono pertanto meritevoli di essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL AN, Presidente, Estensore
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
Virginia Giorgini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LL AN |
IL SEGRETARIO