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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 80 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di appello, dall'Avv. Giovanni Leo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Surbo alla Via Mazzini n. 26
appellante
e
(c.f. ), (c.f.: CP_1 C.F._2 Parte_2
), (c.f. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._5 Parte_5
) e (c.f. ), rappresentate e C.F._6 Parte_6 C.F._7 difese, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe Petito ed elettivamente domiciliate presso il suo studio legale in Copertino, alla via Amendola, n. 104
appellate
nonché
1 [...]
Controparte_2
appellate contumaci
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11.3.2025.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 3372/2022, pubblicata il 25.11.2022, non notificata, il Tribunale di Lecce, pronunciando sulla domanda promossa con atto di citazione del 24.02.2016 da , CP_1 [...]
, , nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_6
e dichiarava inammissibile la domanda Parte_1 Controparte_3 riconvenzionale proposta da e, accogliendo la domanda attorea, dichiarava lo Parte_1 scioglimento della comunione ereditaria di secondo le modalità di cui in Controparte_4 motivazione e secondo il progetto di divisione dall'11.7.2022.
Ed invero.
, , , figlie della de cuius CP_1 Parte_2 Parte_3 CP_4
nonché , e , nipoti della de cuius,
[...] Parte_4 Controparte_5 Parte_6 subentrate in rappresentazione ex art. 467 c.c. del padre , agivano in giudizio chiedendo Persona_1 che fosse pronunciata la divisione della comunione ereditaria sui beni in successione di , CP_4 deceduta l'11.01.2013, senza lasciare testamento, secondo le quote spettanti a ciascun partecipante all'eredità, tenendo conto del diritto vantato dalle attrici sull'immobile sito in Copertino, alla Via Strafella.
Invero, l'asse ereditario era costituito dai seguenti beni immobili:
a) immobile sito in Copertino alla via Clemente XIII s.n.c. CF fl. 44, part.1123 sub. 1, Cat. A/7, classe 1
8vani con annesso deposito e stalla di pertinenza, rispettivamente identificati al CF fl. 44, part. 1123, sub.
4, cat. C/2, classe 2, cons. 44mq e CF fl. 44, part. 1123, sub. 5 cat. C/6, classe 2, cons. 53mq;
b) proprietà per 90/135 dell'immobile sito in Copertino alla via Strafella piano S1-T-1, fl. 64, part. 743, sub. 7, cat. C/1, classe 3, 87 mq;
2 c) unità immobiliare sita in Copertino alla via Clemente XIII sn, piano T, fl. 44, part. 970, cat. C/2 classe
4, 9 mq;
d) Terreni siti in Copertino, località Grottella identificati al fl. 44, particelle 591 – 592 – 593 – 967 – 968 classificati nel P.R.G. del Comune di Copertino come zona omogenea “verde privato”;
e) Terreni siti in Copertino località Grottella, identificati in catasto al fl. 44 particelle 145 – 146 – 1122, classificati nel P.R.G. del Comune di Copertino come zona omogenea “verde pubblico”;
f) Terreno sito in Copertino alla via Clemente XIII, fl. 44, part. 1402, cat. Terreno, 200 mq, classificato come zona omogenea B2 ma inedificabile perché, di fatto, sede stradale che garantisce l'accesso alle abitazioni di e degli eredi di . CP_1 Persona_1
Tardivamente costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di Parte_1 scioglimento della comunione, perché gli immobili in questione erano affetti da illegittimità edilizie, per cui chiedeva, in riconvenzionale, annullarsi la vendita del lotto C – già effettuata dal giudicante prima della sua costituzione in giudizio - in quanto l'immobile era abusivo;
non approvava il progetto di divisione redatto dal professionista delegato per mancato versamento del corrispettivo del valore dei lotti chiesti in assegnazione dalle attrici.
Si costituiva in giudizio anche aderendo alle richieste attoree. Controparte_2
Non si costituiva in giudizio l' , evocata quale creditore iscritto, perché Controparte_2 aveva iscritto ipoteca sul bene di cui al lotto C.
All'esito dell'istruzione probatoria, svolta mediante CTU, il primo giudice, considerata la tardività della domanda di nullità della vendita dell'immobile sito in Copertino, alla Via G. Strafella, in quanto proposta dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 166 e 167 c.p.c., ne dichiarava l'inammissibilità, rilevando comunque l'infondatezza della richiesta per carenza di interesse ad agire del convenuto, il quale non aveva neppure richiesto l'attribuzione del bene in natura. Richiamando la pronuncia di legittimità (Cass. S.U. n.
25021/2019), che sanziona con la nullità ex artt. 40 L. 4 7 /1985 e 46 D.P.R. n. 380/2001 gli atti di scioglimento della comunione ereditaria privi degli estremi della licenza o della concessione a edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, il Tribunale riteneva meritevole di accoglimento la domanda di scioglimento della comunione introdotta dalle attrici, tenuto conto che il CTU aveva accertato la commerciabilità dei beni oggetto di divisione.
Conseguentemente, il Tribunale, in conformità al progetto di riparto predisposto dal delegato alla vendita:
1a) assegnava a il fabbricato ubicato in Copertino località Grottella alla Via Clemente CP_1
XIII snc, comporto da diverse unità censite sia nel catasto terreni che nel catasto fabbricati e precisamente:
- Civile Abitazione a piano terra Via Clemente XIII nel N.C.E.U. – Fg. 44- part.lla 1123 sub. 1,
Cat. A/7, classe 1, 8 vani – rendita catastale euro 537, 12 di 126 mq;
3 - Locale deposito pertinenza della civile abitazione, piano terra, Via Clemente XIII nel N.C.E.U.
Fg. 44, p.lla 1123 -sub.
4- Cat C2 di classe 2 consistenza mq 44 rendita catastale euro 93,17;
- Stalla di pertinenza della civile abitazione nel N.C.E.U. Fg. 44, part. 1123, sub. 5, cat. C6, classe
2, cons. 53mq, rendita catastale euro 112,23;
- Terreno di pertinenza della civile abitazione nel N.C.T. – Fg. 44 – p.lle 591, 592, 593, 145, 146,
1122
1b) Assegnava a le unità indicate alle lettere D ed E del progetto di divisione del delegato CP_1 alla vendita e precisamente:
- Appezzamento di terreno N.C.T. Foglio 44 p.lla 967 e 968
1c) Assegnava a l'immobile di cui al punto B del progetto di divisione, ossia: Parte_2
- Locale deposito a piano terra in Copertino alla Via Clemente XIII snc;
nel N.C.E.U. fg. 44, part.lla
970
1d) Assegnava congiuntamente, ognuna per ¼, a , , CP_1 Parte_4 Parte_5
e l'immobile di cui alla lettera F del progetto di divisione, ossia il terreno NCT
[...] Parte_6
Fg. 44, p.lla 1402
2. disponeva a carico di , quale assegnataria di beni immobili di valore superiore alla quota CP_1 di sua spettanza, il pagamento della somma in denaro in favore degli atri coeredi, al netto delle quote loro spettanti, secondo il computo effettuato dal delegato alla vendita, vale a dire € 23.500,00 nei confronti di
, € 9.250,00 ciascuna nei confronti di , Parte_2 Parte_4 Parte_5
e ; €31.500,00 ciascuno nei confronti di e Parte_6 Parte_3 Parte_1
3. Attribuiva la somma rinveniente dalla vendita dell'immobile in Copertino alla Via G. Strafella secondo il progetto divisionale.
Le spese di lite del giudizio e quelle di CTU venivano poste a carico di tutti i condividenti pro quota.
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2. Con atto di citazione notificato il 16.01.2023, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza suindicata, censurandola con un unico articolato motivo di gravame, e segnatamente:
a. Erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto inammissibile la costituzione di perché effettuata oltre i termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., Parte_1 omettendo di considerare che il convenuto può costituirsi in giudizio in qualsiasi momento, salvo eventuali decadenze. Il deducente eccepisce la nullità della sentenza per carenza di motivazione, dal momento che il primo giudice, trascurando le argomentazioni difensive del convenuto, ha assegnato il lotto A a e B a , laddove, invece, la domanda CP_1 Parte_2
4 di scioglimento della comunione sarebbe stata improcedibile poiché attinente a immobili non urbanisticamente legittimi in quanto privi di licenza o concessione edilizia (lotto A e B) o in piena difformità edilizia (lotto C). In particolare, a parere di , tali problematiche son Parte_1 state evidenziate anche dal CTU, il quale tuttavia, dopo aver rilevato, con riferimento all'immobile di cui al lotto A, l'assenza di autorizzazioni amministrative e di titoli abitativi, ha superato le predette criticità affermando che per le costruzioni ante 1967, come quelle oggetto di causa, non sarebbe necessario il titolo abitativo. In tal modo, il perito avrebbe condiviso quanto dichiarato dalle attrici, senza vagliare tale tesi con indagini scientifiche o con l'ausilio degli strumenti urbanistici del Comune di Copertino. Quanto poi agli immobili di cui ai lotti B e C, il consulente avrebbe appurato la difformità delle costruzioni realizzate rispetto a quelle autorizzate, escludendo la commerciabilità per il bene di cui al lotto C, con l'effetto che, trattandosi di un fabbricato abusivo, non poteva disporsi la vendita. Invero, la Suprema Corte con sentenza a Sez.
Unite n. 25021/19 del 07.10.2019 ha statuito che la regolarità edilizia di un fabbricato è condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sicché il giudice di primo grado non avrebbe potuto procedere all'assegnazione dei lotti A e B, come richiesto dalle attrici nel verbale del 06.02.2018, né procedere alla vendita del lotto C. Ad ogni buon conto, l'appellante rileva l'impossibilità di procedere alla formazione di un progetto di riparto in ragione dell'assenza di versamento del correspettivo del valore dei lotti chiesti in assegnazione dalle parti attrici.
Ritualmente costituitisi in giudizio, , , , CP_1 Parte_2 Parte_3
, , rilevano l'inammissibilità della domanda di Parte_4 Parte_5 Parte_6 nullità della vendita dell'immobile sito in Copertino alla via G. Strafella perché tardiva. Precisando che l'immobile di cui al lotto C, lungi dall'essere abusivo, è, invece, dotato di legittime concessioni edilizie, chiedono il rigetto dell'avversa censura, nonché la condanna dell'appellante ex art. 96 c. 3 c.p.c.
e , regolarmente evocati, non si sono Controparte_2 Controparte_2 costituiti in giudizio, per cui sono stati dichiarati contumaci all'udienza del 05.05.2023
3. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa, all'udienza dell'11.06.2024, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con provvedimento del 02.10.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo e rinviata per la precisazione delle conclusioni innanzi ad un nuovo Collegio all'udienza dell'11.03.2025, in cui la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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4. L'appello è infondato e va pertanto disatteso.
5 L'unico articolato motivo di gravame, con cui sono sostanzialmente riproposte in maniera pedissequa tutte le questioni già sollevate in primo grado dallo , cui a suo dire il tribunale non avrebbe CP_1 risposto, appare infatti del tutto privo di pregio, anche per ciò che attiene alla lamentata omessa disamina delle questioni inerenti la regolarità urbanistica e la commerciabilità/divisibilità di alcuni dei beni ereditari, costituenti il compendio da dividere, questioni che invece il primo giudice ha correttamente valutato nella sua decisione.
In proposito occorre considerare quanto segue.
4.1.In primo luogo, l'appellante lamenta che la sua costituzione tardiva ( oltre i termini dell'art. 167 cpc) sarebbe stata erroneamente ritenuta inammissibile. Va chiarito, invece, che effettivamente la parte convenuta può costituirsi in giudizio anche tardivamente e anche dopo la dichiarazione di contumacia senza incorrere in alcuna sanzione di inammissibilità. La costituzione tardiva in giudizio preclude la richiesta di chiamata in causa del terzo oppure la proposizione di domanda riconvenzionale, che vanno dichiarate inammissibili (v. Cassazione civile sez. I, 08/08/2024, n.22477) e preclude anche tutte le attività difensive della parte per cui vigono le preclusioni regolate dagli articoli 166 e 167 c.p.c. con conseguente decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Le mere difese, invece, sono proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti ( così Cassazione civile sez. VI, 12/02/2021, n.3765).
Ciò detto, rileva il Collegio che il tribunale ha dichiarato “inammissibile “ non già la costituzione – tardiva- di , come in appello sostenuto, ma piuttosto la domanda di declaratoria di nullità della Parte_1 vendita, formulata dalla parte tardivamente costituita in giudizio, quando la vendita aveva già avuto luogo.
Tanto perché comunque la domanda di nullità proposta tardivamente dalla parte incorre nelle decadenze allegatorie, in quanto integra una questione nuova, che, comportando un ampliamento del thema decidendum dibattuto fra le parti nel giudizio fino a qual momento, è comunque inammissibile. Peraltro, la parte che volontariamente si costituisce tardivamente in giudizio può partecipare al processo, nello stato in cui si trova al momento della sua costituzione, non potendo rimettere in discussione scelte già superate, come la vendita del lotto C.
Tanto vale anche per questioni – quale quella di nullità – che sarebbero rilevabili d'ufficio. La rilevabilità
d'ufficio, infatti, va tenuta distinta dall'accertamento d'ufficio: la prima presuppone pur sempre che i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della domanda risultino dal materiale probatorio già acquisito: sicché
l'assenza (o la tardiva produzione) degli elementi probatori in base ai quali poter accertare la dedotta nullità preclude al giudice il rilievo d'ufficio.
In ogni caso il tribunale ha comunque valutato anche la infondatezza nel merito della domanda di nullità, sia sotto il profilo della carenza di interesse ad agire dello , che non avendo mai chiesto Parte_1
6 l'attribuzione a sé dell'immobile oggetto di vendita, non ha subito dalla vendita dell'immobile alcuna lesione della sua posizione ereditaria, che sarà adeguatamente soddisfatta sul ricavato della vendita;
sia perché in ogni caso la vendita del cespite sub C non sarebbe nulla, alla luce dell'orientamento del giudice di legittimità di cui alla sentenza delle SSUU n. 25021/2019 secondo cui lo scioglimento della comunione
(ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessario nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi (divisione cd. "endoesecutiva") è sottratto alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma
1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. A condizione che siano acquisiti gli estremi della concessione edilizia e degli atti a essa equipollenti, come richiesti dall'articolo 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'articolo 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex articolo 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 ha ad oggetto diritti reali relativi a edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione a edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.
Nella specie tali estremi ricorrono, avendo il c.t.u. individuato il titolo concessorio che ha consentito la costruzione, chiarendo che il lotto C presenta solo alcune lievi difformità ( sanabili), che quindi non incidono sulla validità della vendita del bene di cui sono indicati gli estremi della concessione edilizia.
Il c.t.u. infatti afferma infatti che il bene di cui alla lettera “C” presenta difformità urbanistiche che devono essere regolarizzate. L'immobile infatti, costruito come civile abitazione in virtù di licenza edilizia n. rilasciata dal Comune di Copertino in data 8.11.1958 ( quindi ante 1967) fu oggetto di Num_1 ampiamento in sopraelevazione autorizzato con nulla osta n.231/1964 del 13.11.1964; presenta tuttavia alcune difformità sia nella destinazione d'uso ( locale commerciale e non civile abitazione), lievi difformità interne degli ambienti, che pur regolarizzate catastalmente ( perché presenti nella planimetria catastale) sono non conformi dal punto di vista urbanistico ( vedasi pagg. 25 e 26 della relaz. 20.5.2017).
Tali difformità urbanistiche comunque << possono essere regolarizzate mediante presentazione di un
Permesso di Costruire per accertamento difformità ( ex art. 36 dpr 380/2001 del 6.6.2001..) >> sicché non può escludersi la commerciabilità del bene in scrutinio, ovviamente previa regolarizzazione delle difformità urbanistiche ( pag. 36 relaz. 20.5.2017) sicché il lotto sub “C” poteva essere oggetto della vendita disposta dal tribunale.
La censura va sotto tale profilo disattesa.
4.2. Quanto alle censure che investono i lotti “A” e “B” - che pure a detta dell'appellante non potevano essere oggetto di divisione perché abusivi , sicché la domanda avrebbe dovuto essere disattesa - le stesse non hanno pregio. Il tribunale esamina, invero, tutte le eccezioni del convenuto, che però disattende
7 perché, contrariamente ai suoi assunti, la attività di indagine tecnica svota dal c.t.u. ha consentito di accertare la piena commerciabilità di tutti i beni facenti parte del compendio ereditario che avrebbe dovuto essere diviso fra i coeredi, non ravvisando il consulente alcuna condizione che potesse essere ostativa allo scioglimento della comunione.
Il c.t.u. afferma invero con riferimento a tutti gli immobili identificati nei lotti A-B-D-E-F ( con esclusione quindi del solo lotto “C” e di cui si è già detto) la piena << legittimità attuale >> urbanistica e castale dei beni, proprio rispondendo al quesito sub 5 formulato dal tribunale e relativo alla verifica della legittimità urbanistica ed alla commerciabilità del compendio da dividere ( pag. 36 relaz. 20.5.2017).
Alla luce di tali esiti, neppure puntualmente contestati dall'appellante – le ragioni di doglianza non meritano alcun accoglimento.
5.L'appello va disatteso.
In difetto di censure sulla stima degli immobili e sul progetto di divisione degli stessi, la sentenza merita pertanto ampia conferma.
Le spese di lite di questo grado del giudizio, in ragione della soccombenza in questo grado su questioni diverse da quelle strettamente attinenti alla divisione, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della maggiorazione per il numero delle parti.
Non ricorrono, comunque le condizioni per la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 cpc perché la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
In difetto di tali situazioni – che non ricorrono obiettivamente nella specie - la domanda va disattesa.
Non provvedere sulle spese di lite di questo giudizio per le parti rimaste contumaci, non avendo queste maturato alcun diritto ad un eventuale rimborso.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
8 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato il 16.01.2023 nei confronti di , , CP_1 Parte_2 [...]
, , , nonché Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_2
e , avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 3372/2022
[...] Controparte_2 del 25.11.2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
.
2. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore , Parte_1 CP_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
in solido fra loro, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 10.000,00
[...] oltre accessori di legge e di tariffa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 80 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di appello, dall'Avv. Giovanni Leo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Surbo alla Via Mazzini n. 26
appellante
e
(c.f. ), (c.f.: CP_1 C.F._2 Parte_2
), (c.f. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._5 Parte_5
) e (c.f. ), rappresentate e C.F._6 Parte_6 C.F._7 difese, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe Petito ed elettivamente domiciliate presso il suo studio legale in Copertino, alla via Amendola, n. 104
appellate
nonché
1 [...]
Controparte_2
appellate contumaci
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11.3.2025.
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 3372/2022, pubblicata il 25.11.2022, non notificata, il Tribunale di Lecce, pronunciando sulla domanda promossa con atto di citazione del 24.02.2016 da , CP_1 [...]
, , nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_6
e dichiarava inammissibile la domanda Parte_1 Controparte_3 riconvenzionale proposta da e, accogliendo la domanda attorea, dichiarava lo Parte_1 scioglimento della comunione ereditaria di secondo le modalità di cui in Controparte_4 motivazione e secondo il progetto di divisione dall'11.7.2022.
Ed invero.
, , , figlie della de cuius CP_1 Parte_2 Parte_3 CP_4
nonché , e , nipoti della de cuius,
[...] Parte_4 Controparte_5 Parte_6 subentrate in rappresentazione ex art. 467 c.c. del padre , agivano in giudizio chiedendo Persona_1 che fosse pronunciata la divisione della comunione ereditaria sui beni in successione di , CP_4 deceduta l'11.01.2013, senza lasciare testamento, secondo le quote spettanti a ciascun partecipante all'eredità, tenendo conto del diritto vantato dalle attrici sull'immobile sito in Copertino, alla Via Strafella.
Invero, l'asse ereditario era costituito dai seguenti beni immobili:
a) immobile sito in Copertino alla via Clemente XIII s.n.c. CF fl. 44, part.1123 sub. 1, Cat. A/7, classe 1
8vani con annesso deposito e stalla di pertinenza, rispettivamente identificati al CF fl. 44, part. 1123, sub.
4, cat. C/2, classe 2, cons. 44mq e CF fl. 44, part. 1123, sub. 5 cat. C/6, classe 2, cons. 53mq;
b) proprietà per 90/135 dell'immobile sito in Copertino alla via Strafella piano S1-T-1, fl. 64, part. 743, sub. 7, cat. C/1, classe 3, 87 mq;
2 c) unità immobiliare sita in Copertino alla via Clemente XIII sn, piano T, fl. 44, part. 970, cat. C/2 classe
4, 9 mq;
d) Terreni siti in Copertino, località Grottella identificati al fl. 44, particelle 591 – 592 – 593 – 967 – 968 classificati nel P.R.G. del Comune di Copertino come zona omogenea “verde privato”;
e) Terreni siti in Copertino località Grottella, identificati in catasto al fl. 44 particelle 145 – 146 – 1122, classificati nel P.R.G. del Comune di Copertino come zona omogenea “verde pubblico”;
f) Terreno sito in Copertino alla via Clemente XIII, fl. 44, part. 1402, cat. Terreno, 200 mq, classificato come zona omogenea B2 ma inedificabile perché, di fatto, sede stradale che garantisce l'accesso alle abitazioni di e degli eredi di . CP_1 Persona_1
Tardivamente costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di Parte_1 scioglimento della comunione, perché gli immobili in questione erano affetti da illegittimità edilizie, per cui chiedeva, in riconvenzionale, annullarsi la vendita del lotto C – già effettuata dal giudicante prima della sua costituzione in giudizio - in quanto l'immobile era abusivo;
non approvava il progetto di divisione redatto dal professionista delegato per mancato versamento del corrispettivo del valore dei lotti chiesti in assegnazione dalle attrici.
Si costituiva in giudizio anche aderendo alle richieste attoree. Controparte_2
Non si costituiva in giudizio l' , evocata quale creditore iscritto, perché Controparte_2 aveva iscritto ipoteca sul bene di cui al lotto C.
All'esito dell'istruzione probatoria, svolta mediante CTU, il primo giudice, considerata la tardività della domanda di nullità della vendita dell'immobile sito in Copertino, alla Via G. Strafella, in quanto proposta dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 166 e 167 c.p.c., ne dichiarava l'inammissibilità, rilevando comunque l'infondatezza della richiesta per carenza di interesse ad agire del convenuto, il quale non aveva neppure richiesto l'attribuzione del bene in natura. Richiamando la pronuncia di legittimità (Cass. S.U. n.
25021/2019), che sanziona con la nullità ex artt. 40 L. 4 7 /1985 e 46 D.P.R. n. 380/2001 gli atti di scioglimento della comunione ereditaria privi degli estremi della licenza o della concessione a edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, il Tribunale riteneva meritevole di accoglimento la domanda di scioglimento della comunione introdotta dalle attrici, tenuto conto che il CTU aveva accertato la commerciabilità dei beni oggetto di divisione.
Conseguentemente, il Tribunale, in conformità al progetto di riparto predisposto dal delegato alla vendita:
1a) assegnava a il fabbricato ubicato in Copertino località Grottella alla Via Clemente CP_1
XIII snc, comporto da diverse unità censite sia nel catasto terreni che nel catasto fabbricati e precisamente:
- Civile Abitazione a piano terra Via Clemente XIII nel N.C.E.U. – Fg. 44- part.lla 1123 sub. 1,
Cat. A/7, classe 1, 8 vani – rendita catastale euro 537, 12 di 126 mq;
3 - Locale deposito pertinenza della civile abitazione, piano terra, Via Clemente XIII nel N.C.E.U.
Fg. 44, p.lla 1123 -sub.
4- Cat C2 di classe 2 consistenza mq 44 rendita catastale euro 93,17;
- Stalla di pertinenza della civile abitazione nel N.C.E.U. Fg. 44, part. 1123, sub. 5, cat. C6, classe
2, cons. 53mq, rendita catastale euro 112,23;
- Terreno di pertinenza della civile abitazione nel N.C.T. – Fg. 44 – p.lle 591, 592, 593, 145, 146,
1122
1b) Assegnava a le unità indicate alle lettere D ed E del progetto di divisione del delegato CP_1 alla vendita e precisamente:
- Appezzamento di terreno N.C.T. Foglio 44 p.lla 967 e 968
1c) Assegnava a l'immobile di cui al punto B del progetto di divisione, ossia: Parte_2
- Locale deposito a piano terra in Copertino alla Via Clemente XIII snc;
nel N.C.E.U. fg. 44, part.lla
970
1d) Assegnava congiuntamente, ognuna per ¼, a , , CP_1 Parte_4 Parte_5
e l'immobile di cui alla lettera F del progetto di divisione, ossia il terreno NCT
[...] Parte_6
Fg. 44, p.lla 1402
2. disponeva a carico di , quale assegnataria di beni immobili di valore superiore alla quota CP_1 di sua spettanza, il pagamento della somma in denaro in favore degli atri coeredi, al netto delle quote loro spettanti, secondo il computo effettuato dal delegato alla vendita, vale a dire € 23.500,00 nei confronti di
, € 9.250,00 ciascuna nei confronti di , Parte_2 Parte_4 Parte_5
e ; €31.500,00 ciascuno nei confronti di e Parte_6 Parte_3 Parte_1
3. Attribuiva la somma rinveniente dalla vendita dell'immobile in Copertino alla Via G. Strafella secondo il progetto divisionale.
Le spese di lite del giudizio e quelle di CTU venivano poste a carico di tutti i condividenti pro quota.
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2. Con atto di citazione notificato il 16.01.2023, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza suindicata, censurandola con un unico articolato motivo di gravame, e segnatamente:
a. Erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto inammissibile la costituzione di perché effettuata oltre i termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., Parte_1 omettendo di considerare che il convenuto può costituirsi in giudizio in qualsiasi momento, salvo eventuali decadenze. Il deducente eccepisce la nullità della sentenza per carenza di motivazione, dal momento che il primo giudice, trascurando le argomentazioni difensive del convenuto, ha assegnato il lotto A a e B a , laddove, invece, la domanda CP_1 Parte_2
4 di scioglimento della comunione sarebbe stata improcedibile poiché attinente a immobili non urbanisticamente legittimi in quanto privi di licenza o concessione edilizia (lotto A e B) o in piena difformità edilizia (lotto C). In particolare, a parere di , tali problematiche son Parte_1 state evidenziate anche dal CTU, il quale tuttavia, dopo aver rilevato, con riferimento all'immobile di cui al lotto A, l'assenza di autorizzazioni amministrative e di titoli abitativi, ha superato le predette criticità affermando che per le costruzioni ante 1967, come quelle oggetto di causa, non sarebbe necessario il titolo abitativo. In tal modo, il perito avrebbe condiviso quanto dichiarato dalle attrici, senza vagliare tale tesi con indagini scientifiche o con l'ausilio degli strumenti urbanistici del Comune di Copertino. Quanto poi agli immobili di cui ai lotti B e C, il consulente avrebbe appurato la difformità delle costruzioni realizzate rispetto a quelle autorizzate, escludendo la commerciabilità per il bene di cui al lotto C, con l'effetto che, trattandosi di un fabbricato abusivo, non poteva disporsi la vendita. Invero, la Suprema Corte con sentenza a Sez.
Unite n. 25021/19 del 07.10.2019 ha statuito che la regolarità edilizia di un fabbricato è condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sicché il giudice di primo grado non avrebbe potuto procedere all'assegnazione dei lotti A e B, come richiesto dalle attrici nel verbale del 06.02.2018, né procedere alla vendita del lotto C. Ad ogni buon conto, l'appellante rileva l'impossibilità di procedere alla formazione di un progetto di riparto in ragione dell'assenza di versamento del correspettivo del valore dei lotti chiesti in assegnazione dalle parti attrici.
Ritualmente costituitisi in giudizio, , , , CP_1 Parte_2 Parte_3
, , rilevano l'inammissibilità della domanda di Parte_4 Parte_5 Parte_6 nullità della vendita dell'immobile sito in Copertino alla via G. Strafella perché tardiva. Precisando che l'immobile di cui al lotto C, lungi dall'essere abusivo, è, invece, dotato di legittime concessioni edilizie, chiedono il rigetto dell'avversa censura, nonché la condanna dell'appellante ex art. 96 c. 3 c.p.c.
e , regolarmente evocati, non si sono Controparte_2 Controparte_2 costituiti in giudizio, per cui sono stati dichiarati contumaci all'udienza del 05.05.2023
3. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa, all'udienza dell'11.06.2024, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con provvedimento del 02.10.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo e rinviata per la precisazione delle conclusioni innanzi ad un nuovo Collegio all'udienza dell'11.03.2025, in cui la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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4. L'appello è infondato e va pertanto disatteso.
5 L'unico articolato motivo di gravame, con cui sono sostanzialmente riproposte in maniera pedissequa tutte le questioni già sollevate in primo grado dallo , cui a suo dire il tribunale non avrebbe CP_1 risposto, appare infatti del tutto privo di pregio, anche per ciò che attiene alla lamentata omessa disamina delle questioni inerenti la regolarità urbanistica e la commerciabilità/divisibilità di alcuni dei beni ereditari, costituenti il compendio da dividere, questioni che invece il primo giudice ha correttamente valutato nella sua decisione.
In proposito occorre considerare quanto segue.
4.1.In primo luogo, l'appellante lamenta che la sua costituzione tardiva ( oltre i termini dell'art. 167 cpc) sarebbe stata erroneamente ritenuta inammissibile. Va chiarito, invece, che effettivamente la parte convenuta può costituirsi in giudizio anche tardivamente e anche dopo la dichiarazione di contumacia senza incorrere in alcuna sanzione di inammissibilità. La costituzione tardiva in giudizio preclude la richiesta di chiamata in causa del terzo oppure la proposizione di domanda riconvenzionale, che vanno dichiarate inammissibili (v. Cassazione civile sez. I, 08/08/2024, n.22477) e preclude anche tutte le attività difensive della parte per cui vigono le preclusioni regolate dagli articoli 166 e 167 c.p.c. con conseguente decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Le mere difese, invece, sono proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti ( così Cassazione civile sez. VI, 12/02/2021, n.3765).
Ciò detto, rileva il Collegio che il tribunale ha dichiarato “inammissibile “ non già la costituzione – tardiva- di , come in appello sostenuto, ma piuttosto la domanda di declaratoria di nullità della Parte_1 vendita, formulata dalla parte tardivamente costituita in giudizio, quando la vendita aveva già avuto luogo.
Tanto perché comunque la domanda di nullità proposta tardivamente dalla parte incorre nelle decadenze allegatorie, in quanto integra una questione nuova, che, comportando un ampliamento del thema decidendum dibattuto fra le parti nel giudizio fino a qual momento, è comunque inammissibile. Peraltro, la parte che volontariamente si costituisce tardivamente in giudizio può partecipare al processo, nello stato in cui si trova al momento della sua costituzione, non potendo rimettere in discussione scelte già superate, come la vendita del lotto C.
Tanto vale anche per questioni – quale quella di nullità – che sarebbero rilevabili d'ufficio. La rilevabilità
d'ufficio, infatti, va tenuta distinta dall'accertamento d'ufficio: la prima presuppone pur sempre che i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della domanda risultino dal materiale probatorio già acquisito: sicché
l'assenza (o la tardiva produzione) degli elementi probatori in base ai quali poter accertare la dedotta nullità preclude al giudice il rilievo d'ufficio.
In ogni caso il tribunale ha comunque valutato anche la infondatezza nel merito della domanda di nullità, sia sotto il profilo della carenza di interesse ad agire dello , che non avendo mai chiesto Parte_1
6 l'attribuzione a sé dell'immobile oggetto di vendita, non ha subito dalla vendita dell'immobile alcuna lesione della sua posizione ereditaria, che sarà adeguatamente soddisfatta sul ricavato della vendita;
sia perché in ogni caso la vendita del cespite sub C non sarebbe nulla, alla luce dell'orientamento del giudice di legittimità di cui alla sentenza delle SSUU n. 25021/2019 secondo cui lo scioglimento della comunione
(ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessario nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi (divisione cd. "endoesecutiva") è sottratto alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma
1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. A condizione che siano acquisiti gli estremi della concessione edilizia e degli atti a essa equipollenti, come richiesti dall'articolo 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'articolo 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex articolo 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 ha ad oggetto diritti reali relativi a edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione a edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.
Nella specie tali estremi ricorrono, avendo il c.t.u. individuato il titolo concessorio che ha consentito la costruzione, chiarendo che il lotto C presenta solo alcune lievi difformità ( sanabili), che quindi non incidono sulla validità della vendita del bene di cui sono indicati gli estremi della concessione edilizia.
Il c.t.u. infatti afferma infatti che il bene di cui alla lettera “C” presenta difformità urbanistiche che devono essere regolarizzate. L'immobile infatti, costruito come civile abitazione in virtù di licenza edilizia n. rilasciata dal Comune di Copertino in data 8.11.1958 ( quindi ante 1967) fu oggetto di Num_1 ampiamento in sopraelevazione autorizzato con nulla osta n.231/1964 del 13.11.1964; presenta tuttavia alcune difformità sia nella destinazione d'uso ( locale commerciale e non civile abitazione), lievi difformità interne degli ambienti, che pur regolarizzate catastalmente ( perché presenti nella planimetria catastale) sono non conformi dal punto di vista urbanistico ( vedasi pagg. 25 e 26 della relaz. 20.5.2017).
Tali difformità urbanistiche comunque << possono essere regolarizzate mediante presentazione di un
Permesso di Costruire per accertamento difformità ( ex art. 36 dpr 380/2001 del 6.6.2001..) >> sicché non può escludersi la commerciabilità del bene in scrutinio, ovviamente previa regolarizzazione delle difformità urbanistiche ( pag. 36 relaz. 20.5.2017) sicché il lotto sub “C” poteva essere oggetto della vendita disposta dal tribunale.
La censura va sotto tale profilo disattesa.
4.2. Quanto alle censure che investono i lotti “A” e “B” - che pure a detta dell'appellante non potevano essere oggetto di divisione perché abusivi , sicché la domanda avrebbe dovuto essere disattesa - le stesse non hanno pregio. Il tribunale esamina, invero, tutte le eccezioni del convenuto, che però disattende
7 perché, contrariamente ai suoi assunti, la attività di indagine tecnica svota dal c.t.u. ha consentito di accertare la piena commerciabilità di tutti i beni facenti parte del compendio ereditario che avrebbe dovuto essere diviso fra i coeredi, non ravvisando il consulente alcuna condizione che potesse essere ostativa allo scioglimento della comunione.
Il c.t.u. afferma invero con riferimento a tutti gli immobili identificati nei lotti A-B-D-E-F ( con esclusione quindi del solo lotto “C” e di cui si è già detto) la piena << legittimità attuale >> urbanistica e castale dei beni, proprio rispondendo al quesito sub 5 formulato dal tribunale e relativo alla verifica della legittimità urbanistica ed alla commerciabilità del compendio da dividere ( pag. 36 relaz. 20.5.2017).
Alla luce di tali esiti, neppure puntualmente contestati dall'appellante – le ragioni di doglianza non meritano alcun accoglimento.
5.L'appello va disatteso.
In difetto di censure sulla stima degli immobili e sul progetto di divisione degli stessi, la sentenza merita pertanto ampia conferma.
Le spese di lite di questo grado del giudizio, in ragione della soccombenza in questo grado su questioni diverse da quelle strettamente attinenti alla divisione, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della maggiorazione per il numero delle parti.
Non ricorrono, comunque le condizioni per la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 cpc perché la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
In difetto di tali situazioni – che non ricorrono obiettivamente nella specie - la domanda va disattesa.
Non provvedere sulle spese di lite di questo giudizio per le parti rimaste contumaci, non avendo queste maturato alcun diritto ad un eventuale rimborso.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
8 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato il 16.01.2023 nei confronti di , , CP_1 Parte_2 [...]
, , , nonché Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_2
e , avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 3372/2022
[...] Controparte_2 del 25.11.2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
.
2. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore , Parte_1 CP_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
in solido fra loro, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 10.000,00
[...] oltre accessori di legge e di tariffa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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