Articolo 2 della Legge 16 giugno 1997, n. 178
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 giugno 1997
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo stesso.
Entrata in vigore il 25 giugno 1997