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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/07/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia promossa da:
rappresentata e difesa dall' Avv. Salvatore Falconieri;
Parte_1
-ricorrente-
e contumace;
CP_1
-convenuto contumace-
oggetto: Premio nascita ex art. 1, comma 353, L.n. 232/2016
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 03.12.2020, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al giudice del lavoro adito il riconoscimento del diritto al premio nascita di cui all'art. 1, comma 353 L.n.232 del 2016 assumendo di essere titolare dei requisiti richiesti dalla suddetta disposizione.
L' pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito rimanendo contumace. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
***
La presente controversia inerisce alla titolarità del diritto al premio nascita (c.d.
“bonus mamma domani”) di cui all'art. 1, comma 353 della Legge n. 232/2016, che prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall' in unica soluzione, su domanda della futura madre, al CP_1
compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione”.
La disposizione richiamata ha introdotto una prestazione assistenziale di sostegno alla genitorialità destinata una tantum alle donne che, a prescindere da requisiti reddituali e/o lavorativi, si trovino in stato di gravidanza almeno al settimo mese ovvero in caso di nascita (anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza), di adozione (nazionale o internazionale) di un minore, nonché in caso di affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge
184/1983 o di affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34 della legge
184/1983.
Nessun ulteriore requisito soggettivo ha, dunque, previsto il legislatore che non sia quello di essere gestante, genitrice o adottante.
Come efficacemente puntualizzato dalla giurisprudenza, l'applicazione del principio di gerarchia delle fonti del diritto -che non consente ad una fonte normativa secondaria di dettare norme che possano modificare o derogare il contenuto di una fonte normativa primaria- induce a ritenere che l' non possa legittimamente circoscrivere CP_1
la portata della fattispecie normativa con proprie circolari, nemmeno adducendo l'analogia della provvidenza in parola con l'assegno di natalità previsto dall'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014 (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 22/04/2024, n. 10728 (rv.
670997-01).
Appare, sotto tal profilo, decisivo rilevare che le circolari amministrative dell CP_1
sono atti normativi interni, che, in quanto tali, possono tendere ad indirizzare ed a guidare in modo uniforme l'attività degli organi periferici dell'ente senza però mutare le condizioni cui la legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una provvidenza (così già Cass. n. 2568 del 1963 e, più recentemente, Cass. n. 11094 del 2005). Sulla scorta di tale condivisibile argomentazione, è stata, pertanto, ritenuta illegittima la circolare dell (n. 39 del 27 CP_1
febbraio 2017) che, con riguardo alle lavoratrici extracomunitarie, ha introdotto, per il godimento del premio stesso, presupposti non identificati per legge ( i.e. il possesso di un permesso di soggiorno UE di lunga periodo di cui all'articolo 9 del Decreto
Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini
UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007) e definiti in modo libero dallo stesso con comportamento discriminatorio, in quanto volto a fissare CP_1
un trattamento deteriore correlato alla nazionalità (cfr. Tribunale Milano, Ordinanza,
12/12/2017; Tribunale Treviso, Sez. lavoro, Ordinanza, 09/02/2018). In definitiva, “il premio di natalità di cui all'art. 1, comma 353, l. n. 232 del 2016 spetta anche alle cittadine extracomunitarie anche se prive di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dovendo ritenersi illegittime le circolari nn. 39 e CP_1
61 del 2017 che richiedono tale permesso come presupposto per il riconoscimento del premio” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 22/04/2024, n. 10728 (rv. 670997-01).
Ratione temporis, il beneficio economico per cui è causa, sebbene abrogato dal d.lgs.
n. 230/2021 recante disposizioni per l' “Istituzione dell'assegno unico e universale per
i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46” che, a partire dal 1 marzo 2022, ha introdotto la misura assistenziale parzialmente sostitutiva dell'Assegno Unico universale, continua tuttavia, ad essere dovuto per le gravidanze, nascite o adozioni che si siano verificate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021, sempre che la relativa domanda sia stata presentata entro un anno.
Tutto ciò premesso, nel caso in esame, ad avviso di questo giudice, parte ricorrente ha correttamente assolto all'onere di provare i fatti costitutivi sottesi alla pretesa azionata;
onere probatorio da cui l'attore, come noto, non viene dispensato nemmeno in caso di contumacia dal momento che, anche nel rito del lavoro, opera il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad implicita ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso.
Ed invero, la documentazione in atti consente inequivocabilmente di ritenere che la ricorrente abbia maturato, a far data dalla presentazione della domanda avvenuta il
21.01.2019, i requisiti richiesti per l'erogazione del beneficio di cui all'art 1 comma
353, L.n. 232/2016, in ragione della nascita del figlio avvenuta Persona_1
in data 18.08.2018 (come da certificazione anagrafica).
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da porre a carico dell' nella CP_1
misura indicata nel dispositivo.
Pqm
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 3.12.2020, da nei confronti dell' così provvede: accoglie Parte_1 CP_1 il ricorso e, per l'effetto, accerta che ha diritto all'erogazione del Parte_1
premio nascita di cui all'art. art. 1, comma 353, L.n. 232/2016; conseguentemente condanna l' a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 800,00, con la CP_1
maggiorazione degli accessori ex art. 16 L.n. 412/91; condanna l' al pagamento, in CP_1
favore del procuratore antistatario Avv. Salvatore Falconieri, delle spese di lite che si liquidano in euro € 350,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Lecce, 14 luglio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dott.ssa Giulia Guido, Magistrato Ordinario in Tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario.
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia promossa da:
rappresentata e difesa dall' Avv. Salvatore Falconieri;
Parte_1
-ricorrente-
e contumace;
CP_1
-convenuto contumace-
oggetto: Premio nascita ex art. 1, comma 353, L.n. 232/2016
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 03.12.2020, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al giudice del lavoro adito il riconoscimento del diritto al premio nascita di cui all'art. 1, comma 353 L.n.232 del 2016 assumendo di essere titolare dei requisiti richiesti dalla suddetta disposizione.
L' pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito rimanendo contumace. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
***
La presente controversia inerisce alla titolarità del diritto al premio nascita (c.d.
“bonus mamma domani”) di cui all'art. 1, comma 353 della Legge n. 232/2016, che prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall' in unica soluzione, su domanda della futura madre, al CP_1
compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione”.
La disposizione richiamata ha introdotto una prestazione assistenziale di sostegno alla genitorialità destinata una tantum alle donne che, a prescindere da requisiti reddituali e/o lavorativi, si trovino in stato di gravidanza almeno al settimo mese ovvero in caso di nascita (anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza), di adozione (nazionale o internazionale) di un minore, nonché in caso di affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge
184/1983 o di affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34 della legge
184/1983.
Nessun ulteriore requisito soggettivo ha, dunque, previsto il legislatore che non sia quello di essere gestante, genitrice o adottante.
Come efficacemente puntualizzato dalla giurisprudenza, l'applicazione del principio di gerarchia delle fonti del diritto -che non consente ad una fonte normativa secondaria di dettare norme che possano modificare o derogare il contenuto di una fonte normativa primaria- induce a ritenere che l' non possa legittimamente circoscrivere CP_1
la portata della fattispecie normativa con proprie circolari, nemmeno adducendo l'analogia della provvidenza in parola con l'assegno di natalità previsto dall'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014 (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 22/04/2024, n. 10728 (rv.
670997-01).
Appare, sotto tal profilo, decisivo rilevare che le circolari amministrative dell CP_1
sono atti normativi interni, che, in quanto tali, possono tendere ad indirizzare ed a guidare in modo uniforme l'attività degli organi periferici dell'ente senza però mutare le condizioni cui la legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una provvidenza (così già Cass. n. 2568 del 1963 e, più recentemente, Cass. n. 11094 del 2005). Sulla scorta di tale condivisibile argomentazione, è stata, pertanto, ritenuta illegittima la circolare dell (n. 39 del 27 CP_1
febbraio 2017) che, con riguardo alle lavoratrici extracomunitarie, ha introdotto, per il godimento del premio stesso, presupposti non identificati per legge ( i.e. il possesso di un permesso di soggiorno UE di lunga periodo di cui all'articolo 9 del Decreto
Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini
UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007) e definiti in modo libero dallo stesso con comportamento discriminatorio, in quanto volto a fissare CP_1
un trattamento deteriore correlato alla nazionalità (cfr. Tribunale Milano, Ordinanza,
12/12/2017; Tribunale Treviso, Sez. lavoro, Ordinanza, 09/02/2018). In definitiva, “il premio di natalità di cui all'art. 1, comma 353, l. n. 232 del 2016 spetta anche alle cittadine extracomunitarie anche se prive di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dovendo ritenersi illegittime le circolari nn. 39 e CP_1
61 del 2017 che richiedono tale permesso come presupposto per il riconoscimento del premio” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 22/04/2024, n. 10728 (rv. 670997-01).
Ratione temporis, il beneficio economico per cui è causa, sebbene abrogato dal d.lgs.
n. 230/2021 recante disposizioni per l' “Istituzione dell'assegno unico e universale per
i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46” che, a partire dal 1 marzo 2022, ha introdotto la misura assistenziale parzialmente sostitutiva dell'Assegno Unico universale, continua tuttavia, ad essere dovuto per le gravidanze, nascite o adozioni che si siano verificate nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021, sempre che la relativa domanda sia stata presentata entro un anno.
Tutto ciò premesso, nel caso in esame, ad avviso di questo giudice, parte ricorrente ha correttamente assolto all'onere di provare i fatti costitutivi sottesi alla pretesa azionata;
onere probatorio da cui l'attore, come noto, non viene dispensato nemmeno in caso di contumacia dal momento che, anche nel rito del lavoro, opera il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad implicita ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso.
Ed invero, la documentazione in atti consente inequivocabilmente di ritenere che la ricorrente abbia maturato, a far data dalla presentazione della domanda avvenuta il
21.01.2019, i requisiti richiesti per l'erogazione del beneficio di cui all'art 1 comma
353, L.n. 232/2016, in ragione della nascita del figlio avvenuta Persona_1
in data 18.08.2018 (come da certificazione anagrafica).
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da porre a carico dell' nella CP_1
misura indicata nel dispositivo.
Pqm
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 3.12.2020, da nei confronti dell' così provvede: accoglie Parte_1 CP_1 il ricorso e, per l'effetto, accerta che ha diritto all'erogazione del Parte_1
premio nascita di cui all'art. art. 1, comma 353, L.n. 232/2016; conseguentemente condanna l' a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 800,00, con la CP_1
maggiorazione degli accessori ex art. 16 L.n. 412/91; condanna l' al pagamento, in CP_1
favore del procuratore antistatario Avv. Salvatore Falconieri, delle spese di lite che si liquidano in euro € 350,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Lecce, 14 luglio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dott.ssa Giulia Guido, Magistrato Ordinario in Tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario.