Articolo 3 della Legge 5 giugno 2020, n. 63
Articolo 2Articolo 4
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25 giugno 2020
Art. 3. Oneri 1. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzata l'erogazione, in favore di Roma Capitale, di un contributo forfetario pari a euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Per fare fronte agli oneri derivanti dal paragrafo 2 dell'Allegato I all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzata l'erogazione, in favore dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, di un contributo forfetario annuo di euro 25.000 a decorrere dall'anno 2019.
Entrata in vigore il 25 giugno 2020