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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AT
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 25 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
(c.f.: , nata l'[...] a [...] e ivi Parte_1 C.F._1
domiciliata alla Via del Mare N. 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Di Ciollo del Foro di
Latina (c.f.: ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato C.F._2
in Latina alla Via Carducci N. 7, in forza di mandato in atti, con domicilio digitale all'indirizzo pec:
Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), del Foro di Latina, CP_1 CodiceFiscale_3 domiciliato in Fondi – via Roma, 72 – (P.IVA iscritto all'Ordine degli Avvocati di Latina, P.IVA_1 il quale sta in giudizio di persona ai sensi dell'art. 86 c.p.c. eleggendo il proprio domicilio digitale all'indirizzo pec: Email_2
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico pagina1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di merito Parte_1
relativa all'opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata nell'ambito della procedura esecutiva RGE
280/2022 e conclusasi, nella fase cautelare, con provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione;
a sostegno dell'opposizione ha dedotto l'illegittimità dell'atto di pignoramento, per aver attinto beni relativamente ai quali risultava trascritto un contratto preliminare di vendita in data anteriore al pignoramento.
Si è costituito il creditore procedente opponendosi all'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
La causa, di natura documentale, è stata discussa all'udienza del 2.4.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico.
L'opposizione spiegata è palesemente infondata e non può trovare accoglimento.
Come già osservato a definizione della fase sommaria, alcuna norma vieta al creditore di pignorare un bene relativamente al quale risulta trascritto un preliminare di vendita: la prospettazione di parte opponente si fonda su una lettura del tutto errata sia dell'istituto del contratto preliminare che della normativa introdotta con l'art. 2645 bis cc.
Quanto al primo istituto, è sufficiente osservare come con il contratto preliminare le parti si impegnano a prestare il proprio consenso al futuro trasferimento della proprietà, che si realizza soltanto dopo la stipula del contratto definitivo: è del tutto evidente, pertanto, che prima della stipula del contratto definito il proprietario del bene non possa che essere il promittente alienante, con la conseguenza che il pignoramento trascritto nei suoi confronti risulta non solo legittimo ma anche l'unico giuridicamente ipotizzabile.
Quanto invece all'efficacia dell'adempimento pubblicitario disciplinato dai commi secondo e terzo dell'art. 2645 bis c.c., è sufficiente leggere la norma per concludere che la prevalenza della trascrizione del preliminare sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite in data successiva contro il promittente alienante è subordinata all'ipotesi in cui al preliminare segua “la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenerne l'esecuzione in forma specifica”
(secondo comma), purchè detti eventi si verifichino “entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso dalla trascrizione” (terzo comma).
Tale efficacia è stata definita di "prenotazione" degli effetti tipici della trascrizione del contratto definitivo, proprio per il fatto che consente di far retroagire gli effetti della trascrizione di quest'ultimo al momento della trascrizione del preliminare, rendendo inopponibili al promissario pagina2 di 4 acquirente tutte le iscrizioni o trascrizioni eseguite medio tempore nei confronti del promittente alienante;
è evidente, pertanto, che in difetto della trascrizione del contratto definitivo (o di altro atto che costituisca esecuzione del preliminare o della domanda ex art. 2932 c.c. seguita dalla sentenza costitutiva che tenga luogo del definitivo) la trascrizione del solo preliminare risulta un evento di per sé del tutto irrilevante per il creditore, certamente non suscettibile di incidere sull'inefficacia del pignoramento correttamente trascritto nei confronti del soggetto proprietario dei beni pignorati sulla scorta delle risultanze dei registri immobiliari.
Del resto, la stessa giurisprudenza citata dall'opponente non fa che affermare quanto su esposto, sicchè risulta assolutamente difficoltoso comprendere il motivo della doglianza, essendo pacifico che nel caso di specie non risulti né stipulato il contratto definitivo né definito il giudizio ex art. 2932 c.c., la cui domanda introduttiva al momento del pignoramento nemmeno era stata trascritta;
vale la pena peraltro osservare, a conferma dell'assoluta temerarietà della domanda, che, pur nell'ipotesi in cui nelle more della procedura esecutiva dovesse intervenire uno dei suddetti eventi, ciò renderebbe inopponibile al promissario acquirente la trascrizione del pignoramento e legittimerebbe quest'ultimo a far valere il proprio diritto di proprietà nelle forme dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. ma ugualmente non consentirebbe alla debitrice di dolersi dell'appartenenza del bene pignorato a terzi soggetti, non costituendo tale profilo motivo di opposizione ritualmente prospettabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
Per tutte le ragioni svolte, l'opposizione non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, tenuto conto dei parametri medi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui all'atto di pignoramento con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria (non espletata).
Sussistono inoltre i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., stante la evidente infondatezza dell'opposizione già evidenziata nella fase sommaria: la misura del risarcimento va determinata in via equitativa, tenuto conto della misura dei compensi corrispondenti all'attività difensiva spiegata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1.Rigetta l'opposizione;
2.condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.700,00, oltre accessori (IVA, cpa e rimb. Forf. al 15%) come per legge;
pagina3 di 4 3.condanna l'opponente al risarcimento del danno in favore dell'opposto ex art. 96 comma 3
c.p.c., danno liquidato equitativamente in euro 1.700,00.
Così deciso in Latina, 3 aprile 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AT
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 25 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
(c.f.: , nata l'[...] a [...] e ivi Parte_1 C.F._1
domiciliata alla Via del Mare N. 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Di Ciollo del Foro di
Latina (c.f.: ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato C.F._2
in Latina alla Via Carducci N. 7, in forza di mandato in atti, con domicilio digitale all'indirizzo pec:
Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), del Foro di Latina, CP_1 CodiceFiscale_3 domiciliato in Fondi – via Roma, 72 – (P.IVA iscritto all'Ordine degli Avvocati di Latina, P.IVA_1 il quale sta in giudizio di persona ai sensi dell'art. 86 c.p.c. eleggendo il proprio domicilio digitale all'indirizzo pec: Email_2
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico pagina1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la fase di merito Parte_1
relativa all'opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata nell'ambito della procedura esecutiva RGE
280/2022 e conclusasi, nella fase cautelare, con provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione;
a sostegno dell'opposizione ha dedotto l'illegittimità dell'atto di pignoramento, per aver attinto beni relativamente ai quali risultava trascritto un contratto preliminare di vendita in data anteriore al pignoramento.
Si è costituito il creditore procedente opponendosi all'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
La causa, di natura documentale, è stata discussa all'udienza del 2.4.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cpc e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico.
L'opposizione spiegata è palesemente infondata e non può trovare accoglimento.
Come già osservato a definizione della fase sommaria, alcuna norma vieta al creditore di pignorare un bene relativamente al quale risulta trascritto un preliminare di vendita: la prospettazione di parte opponente si fonda su una lettura del tutto errata sia dell'istituto del contratto preliminare che della normativa introdotta con l'art. 2645 bis cc.
Quanto al primo istituto, è sufficiente osservare come con il contratto preliminare le parti si impegnano a prestare il proprio consenso al futuro trasferimento della proprietà, che si realizza soltanto dopo la stipula del contratto definitivo: è del tutto evidente, pertanto, che prima della stipula del contratto definito il proprietario del bene non possa che essere il promittente alienante, con la conseguenza che il pignoramento trascritto nei suoi confronti risulta non solo legittimo ma anche l'unico giuridicamente ipotizzabile.
Quanto invece all'efficacia dell'adempimento pubblicitario disciplinato dai commi secondo e terzo dell'art. 2645 bis c.c., è sufficiente leggere la norma per concludere che la prevalenza della trascrizione del preliminare sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite in data successiva contro il promittente alienante è subordinata all'ipotesi in cui al preliminare segua “la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenerne l'esecuzione in forma specifica”
(secondo comma), purchè detti eventi si verifichino “entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso dalla trascrizione” (terzo comma).
Tale efficacia è stata definita di "prenotazione" degli effetti tipici della trascrizione del contratto definitivo, proprio per il fatto che consente di far retroagire gli effetti della trascrizione di quest'ultimo al momento della trascrizione del preliminare, rendendo inopponibili al promissario pagina2 di 4 acquirente tutte le iscrizioni o trascrizioni eseguite medio tempore nei confronti del promittente alienante;
è evidente, pertanto, che in difetto della trascrizione del contratto definitivo (o di altro atto che costituisca esecuzione del preliminare o della domanda ex art. 2932 c.c. seguita dalla sentenza costitutiva che tenga luogo del definitivo) la trascrizione del solo preliminare risulta un evento di per sé del tutto irrilevante per il creditore, certamente non suscettibile di incidere sull'inefficacia del pignoramento correttamente trascritto nei confronti del soggetto proprietario dei beni pignorati sulla scorta delle risultanze dei registri immobiliari.
Del resto, la stessa giurisprudenza citata dall'opponente non fa che affermare quanto su esposto, sicchè risulta assolutamente difficoltoso comprendere il motivo della doglianza, essendo pacifico che nel caso di specie non risulti né stipulato il contratto definitivo né definito il giudizio ex art. 2932 c.c., la cui domanda introduttiva al momento del pignoramento nemmeno era stata trascritta;
vale la pena peraltro osservare, a conferma dell'assoluta temerarietà della domanda, che, pur nell'ipotesi in cui nelle more della procedura esecutiva dovesse intervenire uno dei suddetti eventi, ciò renderebbe inopponibile al promissario acquirente la trascrizione del pignoramento e legittimerebbe quest'ultimo a far valere il proprio diritto di proprietà nelle forme dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. ma ugualmente non consentirebbe alla debitrice di dolersi dell'appartenenza del bene pignorato a terzi soggetti, non costituendo tale profilo motivo di opposizione ritualmente prospettabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
Per tutte le ragioni svolte, l'opposizione non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, tenuto conto dei parametri medi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui all'atto di pignoramento con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria (non espletata).
Sussistono inoltre i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., stante la evidente infondatezza dell'opposizione già evidenziata nella fase sommaria: la misura del risarcimento va determinata in via equitativa, tenuto conto della misura dei compensi corrispondenti all'attività difensiva spiegata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1.Rigetta l'opposizione;
2.condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.700,00, oltre accessori (IVA, cpa e rimb. Forf. al 15%) come per legge;
pagina3 di 4 3.condanna l'opponente al risarcimento del danno in favore dell'opposto ex art. 96 comma 3
c.p.c., danno liquidato equitativamente in euro 1.700,00.
Così deciso in Latina, 3 aprile 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
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