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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Heather Maria Rita Lo Giudice Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1999/2024, promossa da:
Avv. (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
12/09/1970, NELLA SUA QUALITÀ DI CURATORE nominato il 09.07.204 dal Presidente della I
Sezione civile, PER IL MINORE , nato a [...], il [...], Parte_1
formalmente residente in [...] ma di fatto domiciliato in Casciago
(VA), fraz. Morosolo, via Emiliani n. 3 presso la Casa famiglia “Villaggio del Fanciullo”, rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c.; ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato con delibera provvisoria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese del
09/09/2024;
RICORRENTE
nel contraddittorio con
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_2 CodiceFiscale_2
formalmente residente in [...], ma di fatto domiciliato in Casciago
pagina 1 di 5 (VA), fraz. Morosolo, via Emiliani n. 3 presso la Casa famiglia “Villaggio del Fanciullo”, rappresentata e difesa dall'Avv. VIGNA LUISA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
(C.F. ), nato a [...] il [...], P_ C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti CAPODIFERRO
MAURO, CAPODIFERRO LUCA e PRIMI PATRIZIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Franzetti Daniele, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 24/10/2024).
OGGETTO: “Disconoscimento di figlio naturale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 10/12/2024, riportandosi integralmente agli atti e quindi come segue:
Per parte ricorrente CURATORE DEL MINORE AVV. : “Piaccia al Tribunale CP_1
Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: - accertare e dichiarare che il Sig. non è P_ il padre biologico di e, per l'effetto, annullare il riconoscimento di paternità per Parte_1 difetto di veridicità effettuato dal nell'atto di nascita del minore - ordinare P_ all'Ufficiale di Stato Civile del comune di competenza di eseguire le prescritte annotazioni di legge sull'atto di nascita del minore - spese e competenze di lite rifuse. In via istruttoria: Si chiede, occorrendo, disporsi test comparativo del DNA tra il bambino, la madre ed il Sig. P_
;
[...]
Per parte resistente “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare: NEL CP_2
MERITO: - Accertare e dichiarare che il sig. nato a [...] l'[...], P_
c.f. , non è il padre biologico del minore nato a [...]_4 Parte_1
(VA) il 21 febbraio 2020 e, per l'effetto, annullare/dichiarare nullo il riconoscimento di paternità per difetto di veridicità effettuato dal signor nell'atto di nascita del minore. - P_
Ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di competenza di eseguire le prescritte annotazioni di legge sull'atto di nascita del minore e provvedere ai conseguenti adempimenti. IN
pagina 2 di 5 VIA ISTRUTTORIA: Solo ove ritenuto necessario qualora non fosse ritenuta sufficiente la relazione tecnica in atti effettuata da disporre nuovo test Parte_2 comparativo del DNA tra il bambino, la madre e il padre signor ” P_
Per parte resistente “Tutto ciò premesso, il Sig. come sopra P_ P_
rappresentato, assistito e domiciliato, riportandosi integralmente alla conclusioni rassegnate dal curatore speciale del minore Che l'Ill.mo Giudice adito voglia accogliere le seguenti Per_1
CONCLUSIONI Nel merito - Accertare e dichiarare che il sig. non è il padre P_ biologico del minore e, per l'effetto, annullare il riconoscimento di paternità per Parte_1 difetto di veridicità effettuato dal nell'atto di nascita del minore. - Ordinare P_ all'ufficiale dello stato civile del comune di competenza di eseguire le prescritte annotazioni di legge sull'atto di nascita del minore. In via istruttoria: Il sig. si rimette in merito P_ all'effettuazione del test comparativo DNA tra bambino, lui e la madre perché rappresenterebbe ulteriore conferma della non veridicità della paternità. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/09/2024 la parte ricorrente AVV. , quale CP_1 curatore nominato per il , ha adìto l'intestato Tribunale nel contraddittorio con Parte_1
la madre naturale e il sig. , al fine di vedere accertata e CP_2 P_
dichiarata la circostanza per cui il sig. , pur avendo provveduto a eseguire P_
riconoscimento di figlio naturale, non è in realtà padre naturale del minore, chiedendo quindi l'annullamento del riconoscimento di paternità per difetto di veridicità, con ogni conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente;
con vittoria di spese di lite.
La parte ricorrente ha rappresentato che, a seguito della nascita del minore e del suo riconoscimento ad opera di entrambe le parti, i rapporti fra le stesse si sono velocemente deteriorati, essendo emerso il dubbio circa l'effettiva paternità del minore;
svolto test genetico privato tramite già in data 05/05/2020 emergeva l'esclusione della Parte_2 paternità del cui è conseguita l'interruzione di ogni rapporto con la madre e con il P_
bambino.
pagina 3 di 5 Attivato il contraddittorio si sono costituiti la e il aderendo alla CP_2 P_ domanda formulata, rimarcando l'interesse del minore alla verità della propria identità e confermando come non vi sia mai stata effettiva relazione fra il minore e il padre che ha erroneamente effettuato il riconoscimento, ritenendolo proprio figlio in ragione della relazione sentimentale intercorrente all'epoca con la madre.
Depositate le memorie ex art.4 73bis.17 c.p.c., alla prima udienza di comparizione le parti sono state autorizzare alla precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale.
La causa è stata dunque rimessa direttamente al Collegio per la decisione.
***********
1) La pronuncia richiesta
Preliminarmente, occorre evidenziare come l'azione sia ammissibile, essendo stata proposta non già dai genitori del minore, bensì dal Curatore nominato dal Presidente della I
Sezione civile, su istanza della madre del minore, nell'interesse del minore stesso.
Invero, a norma dell'art. 244 c.c., ultimo comma, l'azione risulta correttamente e tempestivamente incardinata.
Nel merito, la domanda è fondata.
Ebbene, ritiene il Collegio che risulti documentalmente la circostanza della mancata compatibilità genetica del minore con il (cfr. doc. 5 ricorrente;
doc. 6 ; P_ CP_2 tale accertamento risulta sufficiente, rendendo superfluo l'espletamento di CTU giudiziale, in ragione delle modalità di identificazioni delle parti di cui ivi è dato conto, nonché degli esiti cui è giunto.
In definitiva, occorre dichiarare che il non è padre del minore. P_
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di formazione dell'atto di nascita di procedere alle conseguenti annotazioni di legge, ivi compreso l'automatico mutamento del cognome del minore (il minore , non essendo figlio di perde il Parte_1 P_ cognome e acquista quello dell'unico genitore che lo ha riconosciuto, quindi la madre P_
). CP_2
pagina 4 di 5 2) Le spese di lite
La natura della controversia, l'interesse preminente del minore al centro del procedimento, nonché il sostanziale accordo di tutte le parti, giustificano la compensazione delle spese di lite fra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA che , nato a [...] il [...], non è padre P_
di , nato a [...], il [...]; Parte_1
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Saronno (VA) di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nel registro degli atti di nascita dell'anno
2020, atto n. 42, parte 1, serie A;
3) COMPENSA integralmente fra tutte le parti in causa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2024.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Heather Maria Rita Lo Giudice Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1999/2024, promossa da:
Avv. (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
12/09/1970, NELLA SUA QUALITÀ DI CURATORE nominato il 09.07.204 dal Presidente della I
Sezione civile, PER IL MINORE , nato a [...], il [...], Parte_1
formalmente residente in [...] ma di fatto domiciliato in Casciago
(VA), fraz. Morosolo, via Emiliani n. 3 presso la Casa famiglia “Villaggio del Fanciullo”, rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c.; ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato con delibera provvisoria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese del
09/09/2024;
RICORRENTE
nel contraddittorio con
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_2 CodiceFiscale_2
formalmente residente in [...], ma di fatto domiciliato in Casciago
pagina 1 di 5 (VA), fraz. Morosolo, via Emiliani n. 3 presso la Casa famiglia “Villaggio del Fanciullo”, rappresentata e difesa dall'Avv. VIGNA LUISA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
(C.F. ), nato a [...] il [...], P_ C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti CAPODIFERRO
MAURO, CAPODIFERRO LUCA e PRIMI PATRIZIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Franzetti Daniele, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 24/10/2024).
OGGETTO: “Disconoscimento di figlio naturale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 10/12/2024, riportandosi integralmente agli atti e quindi come segue:
Per parte ricorrente CURATORE DEL MINORE AVV. : “Piaccia al Tribunale CP_1
Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: - accertare e dichiarare che il Sig. non è P_ il padre biologico di e, per l'effetto, annullare il riconoscimento di paternità per Parte_1 difetto di veridicità effettuato dal nell'atto di nascita del minore - ordinare P_ all'Ufficiale di Stato Civile del comune di competenza di eseguire le prescritte annotazioni di legge sull'atto di nascita del minore - spese e competenze di lite rifuse. In via istruttoria: Si chiede, occorrendo, disporsi test comparativo del DNA tra il bambino, la madre ed il Sig. P_
;
[...]
Per parte resistente “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare: NEL CP_2
MERITO: - Accertare e dichiarare che il sig. nato a [...] l'[...], P_
c.f. , non è il padre biologico del minore nato a [...]_4 Parte_1
(VA) il 21 febbraio 2020 e, per l'effetto, annullare/dichiarare nullo il riconoscimento di paternità per difetto di veridicità effettuato dal signor nell'atto di nascita del minore. - P_
Ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di competenza di eseguire le prescritte annotazioni di legge sull'atto di nascita del minore e provvedere ai conseguenti adempimenti. IN
pagina 2 di 5 VIA ISTRUTTORIA: Solo ove ritenuto necessario qualora non fosse ritenuta sufficiente la relazione tecnica in atti effettuata da disporre nuovo test Parte_2 comparativo del DNA tra il bambino, la madre e il padre signor ” P_
Per parte resistente “Tutto ciò premesso, il Sig. come sopra P_ P_
rappresentato, assistito e domiciliato, riportandosi integralmente alla conclusioni rassegnate dal curatore speciale del minore Che l'Ill.mo Giudice adito voglia accogliere le seguenti Per_1
CONCLUSIONI Nel merito - Accertare e dichiarare che il sig. non è il padre P_ biologico del minore e, per l'effetto, annullare il riconoscimento di paternità per Parte_1 difetto di veridicità effettuato dal nell'atto di nascita del minore. - Ordinare P_ all'ufficiale dello stato civile del comune di competenza di eseguire le prescritte annotazioni di legge sull'atto di nascita del minore. In via istruttoria: Il sig. si rimette in merito P_ all'effettuazione del test comparativo DNA tra bambino, lui e la madre perché rappresenterebbe ulteriore conferma della non veridicità della paternità. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/09/2024 la parte ricorrente AVV. , quale CP_1 curatore nominato per il , ha adìto l'intestato Tribunale nel contraddittorio con Parte_1
la madre naturale e il sig. , al fine di vedere accertata e CP_2 P_
dichiarata la circostanza per cui il sig. , pur avendo provveduto a eseguire P_
riconoscimento di figlio naturale, non è in realtà padre naturale del minore, chiedendo quindi l'annullamento del riconoscimento di paternità per difetto di veridicità, con ogni conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente;
con vittoria di spese di lite.
La parte ricorrente ha rappresentato che, a seguito della nascita del minore e del suo riconoscimento ad opera di entrambe le parti, i rapporti fra le stesse si sono velocemente deteriorati, essendo emerso il dubbio circa l'effettiva paternità del minore;
svolto test genetico privato tramite già in data 05/05/2020 emergeva l'esclusione della Parte_2 paternità del cui è conseguita l'interruzione di ogni rapporto con la madre e con il P_
bambino.
pagina 3 di 5 Attivato il contraddittorio si sono costituiti la e il aderendo alla CP_2 P_ domanda formulata, rimarcando l'interesse del minore alla verità della propria identità e confermando come non vi sia mai stata effettiva relazione fra il minore e il padre che ha erroneamente effettuato il riconoscimento, ritenendolo proprio figlio in ragione della relazione sentimentale intercorrente all'epoca con la madre.
Depositate le memorie ex art.4 73bis.17 c.p.c., alla prima udienza di comparizione le parti sono state autorizzare alla precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale.
La causa è stata dunque rimessa direttamente al Collegio per la decisione.
***********
1) La pronuncia richiesta
Preliminarmente, occorre evidenziare come l'azione sia ammissibile, essendo stata proposta non già dai genitori del minore, bensì dal Curatore nominato dal Presidente della I
Sezione civile, su istanza della madre del minore, nell'interesse del minore stesso.
Invero, a norma dell'art. 244 c.c., ultimo comma, l'azione risulta correttamente e tempestivamente incardinata.
Nel merito, la domanda è fondata.
Ebbene, ritiene il Collegio che risulti documentalmente la circostanza della mancata compatibilità genetica del minore con il (cfr. doc. 5 ricorrente;
doc. 6 ; P_ CP_2 tale accertamento risulta sufficiente, rendendo superfluo l'espletamento di CTU giudiziale, in ragione delle modalità di identificazioni delle parti di cui ivi è dato conto, nonché degli esiti cui è giunto.
In definitiva, occorre dichiarare che il non è padre del minore. P_
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di formazione dell'atto di nascita di procedere alle conseguenti annotazioni di legge, ivi compreso l'automatico mutamento del cognome del minore (il minore , non essendo figlio di perde il Parte_1 P_ cognome e acquista quello dell'unico genitore che lo ha riconosciuto, quindi la madre P_
). CP_2
pagina 4 di 5 2) Le spese di lite
La natura della controversia, l'interesse preminente del minore al centro del procedimento, nonché il sostanziale accordo di tutte le parti, giustificano la compensazione delle spese di lite fra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA che , nato a [...] il [...], non è padre P_
di , nato a [...], il [...]; Parte_1
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Saronno (VA) di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, nel registro degli atti di nascita dell'anno
2020, atto n. 42, parte 1, serie A;
3) COMPENSA integralmente fra tutte le parti in causa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2024.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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