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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2110/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13955/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249013617740000 BOLLO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1727/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il 26.6.2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'ADER e della Regione Campania l'intimazione di pagamento n. 0282024901361774000, notificatale in data 30/4/2025, di € 281,71 fondata sulla cartella n. 02820110054294668000, asseritamente notificata il
15/12/2011, relativa a tassa auto 2007, la ricorrente ha eccepito la prescrizione triennale in mancanza di qualsivoglia atto prodromico e comunque maturata anche dopo l'eventuale notifica della cartella presupposta;
tanto dedotto, l'istante ha chiesto l'annullamento dell'intimazione, vinte le spese cin distrazione. Si è costituita l'ADER eccependo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso, vinte le spese con distrazione, stante la rituale notifica della cartella presupposta n. 02820110054294668000 in data 15.12.2011 e la successiva notifica alla contribuente di plurimi atti interruttivi della prescrizione e segnatamente gli avvisi di intimazione nn. 02820149013938570000, 02820169014187111000, 02820189011923331000 e 02820229005885535000.
Non si è, invece, costituita la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, va rilevata la legittimità dell'intimazione opposta stante la prova documentale della rituale notifica della cartella presupposta in data 15.12.2011 a mezzo posta ordinaria. Inoltre non è maturata neppure successivamente l'eccepita prescrizione triennale in quanto vi è prova documentale in atti della rituale notifica all'odierna ricorrente di altre intimazioni di pagamento, tra cui quella n. 0282022900588553500 in data 7.2.2023 effettuata a mezzo posta ordinaria a mani della destinataria. Le spese di lite vanno poste a carico di parte istante e si liquidano come da dispositivo a favore dell'ADER.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ADER, con distrazione.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13955/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249013617740000 BOLLO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1727/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il 26.6.2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'ADER e della Regione Campania l'intimazione di pagamento n. 0282024901361774000, notificatale in data 30/4/2025, di € 281,71 fondata sulla cartella n. 02820110054294668000, asseritamente notificata il
15/12/2011, relativa a tassa auto 2007, la ricorrente ha eccepito la prescrizione triennale in mancanza di qualsivoglia atto prodromico e comunque maturata anche dopo l'eventuale notifica della cartella presupposta;
tanto dedotto, l'istante ha chiesto l'annullamento dell'intimazione, vinte le spese cin distrazione. Si è costituita l'ADER eccependo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso, vinte le spese con distrazione, stante la rituale notifica della cartella presupposta n. 02820110054294668000 in data 15.12.2011 e la successiva notifica alla contribuente di plurimi atti interruttivi della prescrizione e segnatamente gli avvisi di intimazione nn. 02820149013938570000, 02820169014187111000, 02820189011923331000 e 02820229005885535000.
Non si è, invece, costituita la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, va rilevata la legittimità dell'intimazione opposta stante la prova documentale della rituale notifica della cartella presupposta in data 15.12.2011 a mezzo posta ordinaria. Inoltre non è maturata neppure successivamente l'eccepita prescrizione triennale in quanto vi è prova documentale in atti della rituale notifica all'odierna ricorrente di altre intimazioni di pagamento, tra cui quella n. 0282022900588553500 in data 7.2.2023 effettuata a mezzo posta ordinaria a mani della destinataria. Le spese di lite vanno poste a carico di parte istante e si liquidano come da dispositivo a favore dell'ADER.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ADER, con distrazione.