Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr.ssa Federica Benvenuti -Giudice Dr. Matteo del Vesco -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3063/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 27.11.2024, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/cessazione degli effetti civili, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 24.03.2001 contratto matrimonio concordatario in Mirano (VE), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 29.09.2022 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione d.d.
4-6.10.2022. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e n data 24.03.2001, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II Parte_2 serie A n. 3 anno 2001 Comune di Mirano (VE);
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 27.11.2024 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e , celebrato a Mirano Parte_1 Parte_2
(VE), il 24 marzo 2001, trascritto nel Registro di Stato Civile del medesimo Comune al numero 3, parte II, serie A, anno 2001 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza ai sensi dell'art 10 della legge 1/12/1970 n. 898.
2) il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e vivrà Per_1 prevalentemente con il padre, nella casa familiare sita a Musile di Piave, via Casebianche n. 22.
3) sarà libero di vedere e stare con la madre secondo i suoi desideri senza alcuna Per_1 limitazione. I genitori si impegnano a collaborare nel reciproco rispetto agevolando sempre
l'accesso del figlio all'altro genitore.
4) La signora verserà al marito entro il giorno 25 di ogni mese, in forma Parte_2 tracciata, un assegno a titolo di mantenimento del figlio di € 300,00 rivalutabile Per_1 annualmente secondo l'indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Venezia da versarsi entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute.
L'assegno unico per figli a carico sarà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
5) I ricorrenti dichiarano di essere reciprocamente economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche da rivolgersi l'un l'altro.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 27.11.2024.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -