Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/06/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3319/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3319/2021 avente ad oggetto: Responsabilità professionale promossa
DA
(c.f. ) , rappresentato e difeso, come da procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. ACCONCIAIOCA GEMMA;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. CUNIBERTI MARCO e dall'Avv. BERTERO PAOLA;
CONVENUTO
E
(P.IVA: , rappresentata e difesa, come da procura in atti, Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. ALFONSO PENZA
CONVENUTA
CON LA CHIAMATA DI
(C.F e P.IVA ) rappresentata e difesa, Controparte_3 P.IVA_3 come da procura in atti, dall'avv. STEFANO ZERBO
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Parte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare la responsabilità del Dr. in via esclusiva e/o CP_1 solidale e/o concorrente e/o graduata e/o alternativa a – come meglio visto CP_2
e ritenuto - nella causazione dei danni tutti patìti e patiendi dal Sig. in Parte_1 conseguenza delle lesioni a lui derivate dalle prestazioni odontoiatriche per cui è causa
1
2) per l'effetto condannare il Dr. in via esclusiva e/o solidale e/o CP_1 concorrente e/o graduata e/o alternativa a come meglio visto e ritenuto, al CP_2 risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subìti dall'attore, tra i quali quello biologico, morale ed esistenziale nella misura che per Invalidità Permanente risulta quantificata dai C.C.T.T.U.U. nella percentuale del 16%, oltre personalizzazione massima del danno e oltre alle somme per Invalidità Temporanea secondo i giorni e le percentuali indicate dai Consulenti del Giudice;
3) condannare il Dr. in via esclusiva e/o solidale e/o concorrente e/o CP_1 graduata e/o alternativa a come meglio visto e ritenuto al risarcimento del CP_2 danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. in quanto autonomamente risarcibile, da liquidarsi in via equitativa nella somma meglio vista e ritenuta, derivato dall'eccepita assenza di valido consenso informato appurata dai C.C.T.T.U.U.;
4) condannare il Dr. in via esclusiva e/o solidale e/o concorrente e/o CP_1 graduata e/o alternativa a come meglio visto e ritenuto, a restituire al Sig. CP_2
la somma documentata di €. 3.600,00 – di cui €. 600,00 in acconto e €. Parte_1
3.000,00 a saldo - corrisposta dal Sig. a titolo di onorari per le prestazioni Pt_1 odontoiatriche oggetto di causa;
5) condannare il Dr. in via esclusiva e/o solidale e/o concorrente e/o CP_1 graduata e/o alternativa a come meglio visto e ritenuto a rimborsare al Sig. CP_2
la somma documentata di €. 1.952,00 sostenuta dall'attore per le prestazioni Pt_1 professionali ante causam del Dr. CP_4
6) condannare il Dr. in via esclusiva e/o solidale e/o concorrente e/o CP_1 graduata e/o alternativa a come meglio visto e ritenuto, a rimborsare CP_2 all'attore le spese da sostenersi per i trattamenti e le prestazioni odontoiatriche conseguenti agli inadempimenti del Dr. e/o di per somma CP_1 CP_2 ammontante a €. 20.000,00 come indicato dai C.C.T.T.U.U.;
7) condannare il Dr. in via esclusiva e/o solidale e/o concorrente e/o CP_1 graduata e/o alternativa a come meglio visto e ritenuto, alla CP_2 corresponsione all'attore di interessi legali e di rivalutazione monetaria su ogni somma debenda;
8) condannare il Dr. in via esclusiva e/o solidale e/o concorrente e/o CP_1 graduata e/o alternativa a come meglio visto e ritenuto, alla rifusione al CP_2
Sig. degli esborsi di causa, comprensi i costi sostenuti per la Ctu pari a €. Parte_1
1.241,72 e per il proprio Ctp pari a €. 2.440,00 – e altresì a rifondere i compensi di
Avvocato del presente giudizio e dell'espletata procedura di mediazione obbligatoria, oltre oneri tariffari e fiscali di legge;
2 9) porre a definitivo carico delle controparti soccombenti tutti i costi di CTU.
CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, per le ragioni tutte esposte in atti, così provvedere, in via preliminare ordinarsi la chiamata nel processo del terzo OT.SS , C.F. _5
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
26, interno 30, ai sensi degli artt. 107 e 270 c.p.c., per essere la causa comune a tale soggetto, con onere di provvedere alla chiamata a carico dell'attore Sig. ; Parte_1
revocare l'ordinanza di scioglimento di riserva datata 8.05.2024, disponendo la rimessione della causa in istruttoria, e
- rinnovare o quanto meno integrare la CTU agli atti, in quanto basata completamente sul racconto di parte attrice (non provato) e, quindi, non su dati certi e, comunque, poiché incompleta e superficiale, come eccepito all'udienza del 8.05.2024, il cui verbale qui si richiama;
- ammettere la prova per interrogatorio e testi sui capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. n. 2 datata 11.05.2023, del Dott. , con i testi ivi CP_1 indicati;
- ammettere la prova contraria sul capitolo di prova n. 5 formulato da parte convenuta nella sua seconda memoria ex art. 183 c.6 c.p.c., ove ammesso, con i testi CP_2 indicati a prova diretta;
- accogliere il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. n. 2 datata 11.05.2023 del convenuto Dott. . CP_1
Nel merito in via principale: respingere le domande tutte formulate dall'attore nei confronti dell'esponente, nonché la domanda di regresso formulata dalla società nei confronti del Controparte_2 comparente, in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando assolto il Dott.
[...] da tutte le avversarie pretese. CP_1
In via subordinata:
a) per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea formulata nei confronti del Dott. , contenere la condanna nei limiti del CP_1 giusto e provato, con esclusione dei danni che parte attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227, II comma, c.c.;
b) per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti del comparente e della o di accoglimento della domanda Controparte_2
3 attorea nei soli confronti della respingere in ogni caso la domanda di Controparte_2 regresso formulata da predetta società nei confronti del Dott. in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto, e, per l'ipotesi di condanna di tutti i convenuti, individuare le percentuali di responsabilità ascrivibili in capo a ciascuno di essi, con conseguente condanna alla relativa parte di danno;
c) in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte dal Sig. nei confronti del Dott. e/o Parte_1 CP_1 della domanda di regresso formulata dalla società nei confronti Controparte_2 dell'esponente, dichiarare tenuta e condannare la Compagnia Assicuratrice terza chiamata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a garantire, manlevare e/o comunque tenere indenne il Dott. da tutte le domande CP_1 proposte nei suoi confronti, comprese le spese di giudizio.
In ogni caso con il favore di tutte le spese giudiziali del presente procedimento, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge, oltre il rimborso delle spese di C.T.U. e di C.T.P.
CP_2 CP_2 previa riforma dell'ordinanza istruttoria 8.5.2024, ammettersi la prova per interrogatorio e testi dedotta dalla con la memoria ex art. 183 co. VI, n. 2 Controparte_2 del 15 maggio 2023 e, in ogni caso,
In Via Principale
Respingersi la domanda risarcitoria proposta dal Sig. , siccome infondata. Parte_1
In Via Subordinata nell'ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore, dichiararsi tenuto e condannarsi, in via di regresso, il dr. a tenere indenne la di quanto CP_1 Controparte_2 quest'ultima dovrà eventualmente corrispondere all'attore
Controparte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
- In via istruttoria, disporre la rinnovazione/integrazione della CTU per le ragioni esposte all'udienza dell'8 maggio 2024; disporre nei confronti di ordine di esibizione CP_2 ex art. 210 c.p.c. della polizza operante per il sinistro oggetto di giudizio e delle condizioni di operatività della copertura sottoscritta dalla struttura a garanzia della responsabilità civile propria e del personale medico;
- in via principale nel merito, respingere tutte le domande proposte dal Sig. Pt_1
nei confronti del Dott. in quanto infondate in fatto e in diritto;
[...] CP_1
- In via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal Sig. , condannare esclusivamente il Parte_1 [...] al risarcimento dei danni accertati per le Controparte_6 ragioni esposte in narrativa;
4 - In via ulteriormente subordinata nel merito e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal Sig. e di mancato Parte_1 riconoscimento della responsabilità esclusiva del Controparte_6
dichiarare in ogni caso la sussistenza della responsabilità solidale delle
[...] parti convenute tra loro, ai sensi dell'art. 2055 c.c., precisando anche le rispettive quote di responsabilità;
- in ogni caso, rispetto alla domanda di regresso proposta dal Controparte_6 [...] nei confronti del Dott. respingere integralmente Controparte_6 CP_1 la stessa in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa ovvero condannare la detta struttura al risarcimento del danno in favore del Sig. Pt_1 almeno entro la soglia del 50%, in ossequio agli orientamenti giurisprudenziali richiamati in parte narrativa, e riconoscere il diritto del Dott. al regresso ex art. CP_1
1299 c.c. e 2055 c.c. nei confronti della citata casa di cura per gli importi pagati dal medico non per sua esclusiva responsabilità;
- In ogni caso, rispetto alla domanda di garanzia verso in Controparte_3 caso di condanna del Dott. e di contestuale riconoscimento di un obbligo di CP_1 manleva di per le ragioni di cui in parte narrativa, limitare Controparte_3
l'indennizzo alle sole somme che il medesimo Dott. dovesse essere chiamato a CP_1 risarcire per effetto della sua responsabilità esclusiva e non anche in dipendenza del vincolo solidale con il previa comunque Controparte_6 applicazione delle delimitazioni della garanzia prestata da Controparte_3 in favore del Dott. , avendo particolare riguardo anche all'esclusione del rimborso CP_1 delle spese di resistenza dell'assicurato;
- Ancora nel merito del rapporto assicurativo: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere obbligata a prestare manleva Controparte_3 assicurativa in favore del Dott. per somme derivanti dal suo obbligo solidale con CP_1 la responsabilità del Centro odontoiatrico accertare il diritto Controparte_6 di surroga ex art. 1916 c.c. di nei diritti dell'assicurato Dott. Controparte_3
e, per l'effetto, condannare il a CP_1 Controparte_6 corrispondere in favore di ex art. 1299 c.c. e 2055 c.c., le Controparte_3 somme che la predetta compagnia di assicurazioni dovesse essere contestualmente obbligata a versare a qualunque titolo in forza del predetto vincolo solidale del Dott.
; CP_1
- Con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 1. Con atto di citazione notificato il 3.12.2021 conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Cuneo la società con sede in Borgo San Dalmazzo e CP_2 il dott. per sentirli condannare (in solido o in via alternativa) al CP_1 risarcimento dei danni subiti per effetto della imperita e negligente attività odontoiatrica posta in essere dal convenuto nella persona del dott. . CP_6 CP_1
Esponeva, in particolare,
-di essersi rivolto, a settembre 2018, al Centro Odontoiatrico S. Matteo di CP_2 per una terapia riabilitativa all'arcata superiore e inferiore;
-che, redatto il preventivo e il piano terapeutico in difetto di indagini diagnostiche, il
20.09.2018 iniziava l'intervento affidato al dott. , con l'estrazione di 11 elementi CP_1 dentari e proseguiva il giorno successivo con l'estrazione di ulteriori 4 elementi, senza alcun accertamento radiologico preventivo né prescrizione di terapie antibiotiche o cortisoniche successive;
-che a seguito di tale intervento l'esponente avvertiva ipoestesia e disestesia al labbro e alla zona sottostante;
-che le protesi provvisorie amovibili predisposte erano risultate inutilizzabili;
-che a seguito del trattamento l'attore subiva forti disagi sia nella propria attività lavorativa (il Sig. svolge attività di centralinista in una struttura ospedaliera ed è Pt_1 rappresentante sindacale), sia nelle relazioni sociali, in quanto impossibilitato a parlare a causa dei dolori lancinanti che provava, e per la vergogna dovuta alla sua edentulia pressoché totale e quindi chiaramente visibile;
-che in data 30.11.2018, su consiglio del proprio medico di famiglia, si era sottoposto a una panoramica delle arcate dentarie (OPT), presso ASL CN1 (Dipartimento interaziendale dei di Mondovì-Ceva), Controparte_7
-che in data 11.12.2018 si sottoponeva a visita maxillo-facciale presso la Chirurgia
Maxillo-facciale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle- Cuneo, dove venivano evidenziate le disestesie labiali inferiori, l'inclusione e la disodontiasi di due elementi mandibolari e si consigliava un approfondimento TC mandibolare senza m.d.c. per la valutazione della disodontiasi e contiguità dei canali mandibolari destro e sinistro, con eventuale chirurgia exodontica;
-che in data 14.12.2018 veniva sottoposto presso ASL di Mondovì- Controparte_8
Ceva, a TC massiccio facciale senza contrasto e in data 2.01.2019 a visita specialistica dalla dott. specialista maxillo-facciale presso Azienda Ospedaliera S. Croce e Per_1
Carle-Cuneo;
-che si rivolgeva ad altro medico dentista, il dott. , che, dopo Persona_2 un'accurata visita, stilava un preventivo corredato da un piano terapeutico certificando che: “il paziente visitato in data 8 aprile 2019 si presenta completamente edentulo in seguito ad estrazioni eseguite in altra struttura. Dall'ortopantomografia eseguita
6 esternamente si riscontra disodontiasi di 24 e 44 ristretta vicinanza con canale mandibolare inferiore. Il paziente riferisce disestesia del labbro inferiore, oltre all'impossibilità di portare la protesi provvisoria. Si consiglia riabilitazione superiore con protesi mobile ed inferiore con protesi mobile ancorata su impianti senza procedere all'estrazione degli elementi inclusi visti i rischi biologici come riportato da referto in seguito a visita chirurgo maxillo-facciale.
Lamentava quindi che il dott. : con condotta imprudente e negligente (i) non CP_1 avesse provveduto ad un'adeguata pianificazione dell'intervento, tramite indagine radiologica preliminare, limitandosi esclusivamente ad una visita senza indagini strumentali di alcun tipo;
(ii) avesse omesso di prescrivere una terapia con farmaci neuroprotettori successivamente alla sintomatologia neurologica lamentata dall'attore;
(iii) avesse cagionato, a causa dell'imperita estrazione degli elementi dentari, una lesione iatrogena al nervo alveolare inferiore, la quale aveva concausato una sintomatologia neurologica disestesica, clinicamente rilevabile, estesa al territorio di innervazione del nervo, che, in considerazione del lungo tempo trascorso, era da ritenersi ormai permanente.
Quantificava il danno richiesto in euro 92.940,00 di cui euro 82.940,00 per danno biologico e morale con personalizzazione massima, euro 10.000,00 per danno esistenziale, oltre euro 1952,00 per la CTP, euro 3.600,00 per il corrispettivo pagato al centro medico, euro 500,00 per la procedura di mediazione obbligatoria.
2. Si costituiva la che in fatto contestava la versione offerta dall'attore CP_2 sostenendo che il sig. si era presentato presso la struttura nell'aprile del Parte_1
2018, lamentando gravissimi problemi conseguenti a precedenti interventi e ad una situazione “igienica” particolarmente critica;
in particolare, risultava essere dotato di vecchie protesi, non più funzionali, presentava una grave situazione di mobilità di tutti gli elementi dentali residui ed estesa formazione di placca e tartaro, con un quadro di parodontite acuta molto estesa e precisava altresì di soffrire di una grave forma di odontofobia e per tale motivo, una volta che il dott. gli aveva spiegato che – a CP_1 causa della gravissima compromissione dell'apparato dentale – si sarebbe resa necessaria l'estrazione di molti denti, chiedeva che l'intervento avvenisse in ospedale, previa sedazione;
il paziente, poi, non si era più presentato agli appuntamenti dopo il
5.11.2018. Produceva cartella odontoiatrica e dichiarazione di consenso informato.
Evidenziato che la domanda avversaria si fondava su asserite negligenze e imperite scelte terapeutiche del dott. che si avvaleva della struttura della convenuta CP_1 esponente ma prestava la propria opera in autonomia, contestato in ogni caso ogni profilo di responsabilità della struttura e del medico, in via preliminare chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del convenuto per esserne, in caso di accoglimento della domanda, manlevata.
7 3. Si costituiva il dott. che in via preliminare chiedeva la riunione del giudizio con CP_1 quello iscritto al n. 3364/21 promosso da , compagna dell'attore, nei Parte_2 confronti dei medesimi convenuti;
eccepiva inoltre l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della consulenza tecnica preventiva a fini di conciliazione o della mediazione obbligatoria.
Nel merito negava ogni responsabilità, confermando in fatto la narrativa di parte convenuta in ordine alla parondotite acuta aggressiva con sanguinamento al CP_2 sondaggio;
in ordine alla fobia che aveva indotto il sig. a rifiutare il piano Pt_1 terapeutico proposto ad aprile 2018 per tornare soltanto a settembre e concordare per la necessità di estrazione dei 15 elementi dentari. Aggiungeva che era stato il sig. Pt_1
a rifiutare di sottoporsi a radiografia pur proposta;
che era stata prescritta la terapia antibiotica nel corso della seconda visita del 20.09.2018; che la incongruità delle protesi non era a lui imputabile. Assumeva di avere seguito le indicazioni della direttrice sanitaria del centro, alla quale andava al più attribuita ogni responsabilità sulla scelta degli interventi e sulla completezza del consenso informato, atteso inoltre che ogni rapporto contrattuale era intervenuto con il Centro e non con l'esponente.
Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione professionale e della dott. , direttrice sanitaria del Centro. _5
4. Previa comparizione delle parti ex art. 274 c.p.c. il Presidente di sezione restituiva i fascicoli ai rispettivi giudici istruttori ritenendo che non vi fossero ragioni per l'eventuale riunione.
5. Alla prima udienza del 7.10.2022 parte attrice dichiarava di disconoscere la sottoscrizione apposta in calce al consenso informato del menzionato doc. n. 1; il
Giudice autorizzava la chiamata in causa della Assicurazione rinviando all'udienza del
15.03.2023.
6. In data 20.02.2023 si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_3 di ogni domanda attorea e, in via subordinata, la limitazione della condanna ai soli danni denegatamente accertati in corso di causa e risarcibili ai sensi di polizza, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che fosse risultata direttamente e personalmente imputabile al OR , con esclusione di quella parte di responsabilità che gli potesse derivare CP_1 dal vincolo di solidarietà con altri soggetti e nei limiti del massimale indicato nonché alle ulteriori condizioni tutte meglio esposte in narrativa, con applicazione della franchigia di polizza. Concludeva come in premessa.
7. In esito all'udienza del 15.03.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.09.2023, con ordinanza 18.10.2023 il
Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio con il seguente quesito:
8 “Esperito il tentativo di conciliazione, esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato il sig. ed esperita ogni necessaria indagine anche specialistica, tenuto Parte_1 conto dell'età, dell'occupazione e dello stato di salute preesistente, il collegio peritale:
- accerti lo stato dell'apparato dentale del medesimo al momento di inizio delle prestazioni effettuate dal medico convenuto e lo stato attuale;
- accerti se nella condotta diagnostico-teraupetico-assistenziale del centro odontoiatrico
e del medico convenuti, siano ravvisabili, anche in relazione alle linee guida del caso particolare, manchevolezze/errori di natura tecnica anche sotto il profilo dell'acquisizione di idoneo consenso informato all'esecuzione dell'intervento specificando quali elementi avrebbero dovuto essere fatti oggetto di idonea informazione al paziente;
- descriva le prestazioni effettuate dal medico convenuto indicando se le stesse siano state o meno eseguite conformemente alle regole dell'arte medico–odontoiatrica dell'epoca, indicando in caso di risposta negativa i vizi, manchevolezze ed errori in esse riscontrate e il lo-ro grado di gravità;
- dica, inoltre, se il caso clinico presentava problemi tecnici di particolare difficoltà;
- dica altresì se dall'omessa o errata diagnosi e/o errori tecnici siano derivate causalmente, in termini di preponderante probabilità scientifica, conseguenze lesive sul piano dell'inabilità temporanea e/o invalidità permanente indicandone in tal caso
l'entità e la percentuale;
- indichi inoltre gli interventi occorrenti per rimuovere la situazione lesiva accertata specificando se gli stessi appaiano idonei ad emendarla totalmente o parzialmente e con indica-zione dei presumibili costi necessari;
- verifichi la riferibilità e la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute e documentate, determinandone il complessivo ammontare”
Depositata tempestivamente la relazione del collegio peritale, in esito all'udienza dell'8.05.2024 nella quale le parti convenute e terza chiamata svolgevano istanze istruttorie e di rinnovazione della CTU, il Giudice con ordinanza emessa in pari dati riteneva che la relazione peritale fosse completa e congrua e che non fossero ammissibili le prove orali dedotte;
ritenuta pertanto la causa matura per la decisione sulla scorta degli accertamenti peritali e del compendio documentale (esistente, mancante e disconosciuto), respingeva le istanze istruttorie dei convenuti e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20.11.2024 in esito alla quale, precisate le conclusioni, il giudice assumeva la causa in decisione concedendo alle parti termine sino al 20.01.2025 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni
20 per il deposito delle repliche
IN DIRITTO
9 Premessa.
1. Versandosi in tema di responsabilità medica è opportuno premettere i capisaldi della materia al fine di delineare i principi che la regolano.
È noto che, dopo una lunga evoluzione, con la pronuncia a Sezioni Unite del 22 gennaio
1999, n. 589 era stata affermata la natura contrattuale della responsabilità medica conseguente alla negligente esecuzione di interventi chirurgici sia della struttura ospedaliera che del medico, a prescindere dal fatto che quest'ultimo svolgesse la propria attività extra moenia quale libero professionista (del cui inadempimento pacificamente risponde in virtù del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato con il paziente ai sensi dell'art. 2229 c.c.) ovvero intra moenia (ipotesi rispetto alla quale era stata invocata la figura del “contatto sociale qualificato”, “trattandosi dell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una speciale abilitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il "pubblico è obbligato per legge a valersi" (art. 359 c.p.), e quindi trattandosi di una professione protetta, l'esercizio di detto servizio non può essere diverso a seconda se esista o meno un contratto”: così
Sezioni Unite cit.).
Con particolare riferimento alla struttura ospedaliera, le Sezioni Unite, con sentenza 1 luglio 2002, n. 9556 hanno chiarito che quella della Casa di cura (ovvero dell'ente ospedaliero) è ascrivibile al novero della responsabilità contrattuale per inadempimento, in quanto all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura ed a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., anche Cass. 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 8 gennaio 1999, n. 103), così che viene ad istaurarsi un vero e proprio contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.f. contratto di spedalità).
Così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo per fatto proprio ex art. 1218 c.c. - laddove rimangano inadempiute obbligazioni connesse al contratto di spedalità e direttamente a carico dell'ente debitore (assistenza post - operatoria;
sicurezza delle attrezzature e degli ambienti;
custodia dei pazienti, tenuta della cartella clinica;
vitto ed alloggio) - ma anche degli illeciti realizzati dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 c.c.
A tale fine, non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero
10 dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass. civ. 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. civ. 26 gennaio 2006,
n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, Cass. 11 maggio 1995,
n. 5150).
Per completezza va evidenziato che il legislatore, con l'art. 7, co. 3, della L. 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco), al fine di arginare il ricorso alla c.d. medicina difensiva negativa
(consistente nell' astensione dall'intervento di cura, che si manifesta nel caso in cui il medico, per non incorrere in problemi legali, evita di occuparsi di determinati pazienti o di eseguire interventi ritenuti ad alto rischio), ha nuovamente ricondotto la responsabilità del medico strutturato nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, lasciando ferma la responsabilità contrattuale laddove lo stesso abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta col paziente. (Art. 7
Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria:
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge).
Non può, quindi, valere ad esimere la Struttura da responsabilità ex artt. 1218 e 1228
c.c. per l'esito infausto dell'intervento, la circostanza che il dott. operasse nella CP_1 citata struttura quale “professionista esterno” né il fatto che, come si vedrà, non siano direttamente ascrivibili al elementi di criticità organizzativi o di Parte_3 assistenza connessi al contratto di spedalità, posto che “ove un istituto ospedaliero autorizzi un chirurgo od un medico ad operare al su interno, mettendogli a disposizione le sue attrezzature e la sua organizzazione, e con esso cooperi, concludendo con esso il contratto per la degenza e le prestazioni accessorie, esso viene ad assumere
11 contrattualmente, rispetto al paziente, la posizione e la responsabilità tipiche dell'impresa erogatrice del complesso delle prestazioni sanitarie, ivi inclusa l'attività del chirurgo” (Cass. civ. n. 18805/2009).
La responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente, quindi, può discendere sia dall'inadempimento delle obbligazioni “alberghiere” direttamente incombenti a suo carico, sia dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta dai sanitari, quali suoi ausiliari necessari per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie dovute.
Tale ricostruzione, d'altronde, trova oggi preciso riscontro nel citato art. 7, comma 1, L.
24/2017.
Ne deriva che, nella fattispecie in esame, pur non essendo il danno lamentato dall'attore riconducibile ad un difetto di organizzazione ovvero di assistenza operatoria, la convenuta è chiamata a rispondere, in solido con il dott. , per il mero fatto di CP_1 essersi avvalsa dell'opera dell'odontoiatra nell'adempimento dell'obbligazione sanitaria assunta col paziente.
2. Ciò premesso sui titoli di responsabilità della struttura e dell'esercente la professione sanitaria, va ricordato che per giurisprudenza di legittimità consolidata (vedi da ultimo
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/10/2024, n. 27142), in tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (vedi Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 31/07/2024, n. 21511 In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/03/2024, n. 7074: Il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto
l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i
12 casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità)
Fattispecie in esame.
1. Parte attrice ha allegato che, a seguito dell'intervento eseguito dal dott. CP_1 presso la egli si presenti completamente edentulo, con disestesia del CP_2 labbro inferiore e impossibilitato a portare le protesi provvisorie perché inadeguate;
ha poi ravvisato la grave imperizia, negligenza e imprudente nella mancata esplorazione preventiva del corretto intervento tramite indagine radiologica, nella mancata prescrizione di farmaci neuroprotettori e nella causazione della lesione iatrogena del nervo alveolare inferiore, che a sua volta ha causato una sintomatologia neurologica disestesica ormai permanente.
1.1. Tale allegazione risulta avere ricevuto piena conferma dagli accertamenti svolti dal collegio peritale.
Attualmente, il sig. presenta una totale edentulia del cavo orale. Le mucose del Pt_1 cavo orale appaiono regolari come aspetto, colore e idratazione. Le arcate sono totalmente edentule e le creste hanno un andamento irregolare. Il periziando lamenta disestesia di tutto il labbro inferiore, con sensazione di torpore e simil bruciore;
scorrendo lungo il labbro con uno specillo riferisce di non percepirne con chiarezza la posizione. Pungendo con la punta dello strumento non reagisce allo stimolo dolorifico.
Il signor è in possesso di due protesi mobili, conservate in un box porta protesi e Pt_1 non utilizzate. Tali protesi appaiono in ottime condizioni e sono prive di segni di usura.
Chiedendo al periziando di indossarle si evidenza l'incongruità: di dimensioni molto maggiori, in ampiezza e lunghezza flange, rispetto alle arcate. La stabilità è totalmente assente
Indiscutibile è che a seguito del trattamento odontoiatrico in oggetto il sig. Pt_1 presenti (attualmente come nel 2018 in esito all'estrazione degli elementi dentari) una masticazione totalmente compromessa in quanto, a soli 59 anni, gli sono stati estratti tutti i denti e possiede delle protesi mobili rimovibili incongrue.
Non è agli atti alcuna documentazione medico-sanitaria che rappresenti la situazione del paziente prima dell'atto terapeutico e questo conferma già la sussistenza di un primo gravissimo profilo di censura della condotta sanitaria del dott. . Come CP_1 intuibile anche per i profani e come confermato dai CTU: Qualsiasi proposta terapeutica venga studiata per un paziente deve essere, prima di essere messa in atto, corredata da degli accertamenti/ esami che confermino una presunta diagnosi. Quest'ultima non può essere basata solo ed esclusivamente su segni clinici. Il Codice Deontologico 2014, art.
25-26 specifica chiaramente il sanitario deve creare una cartella clinica;
essa dovrà contenere i dati anamnestici del paziente, la condizione del cavo orale che documenti la situazione in cui il paziente si trova prima di iniziare i trattamenti (RX, foto, eventuali
13 modelli in gesso o scansioni del cavo orale), il piano terapeutico proposto (alternative terapeutiche proposte, costi) e il consenso all'esecuzione dei trattamenti. Il Consenso
Informato deve essere raccolto obbligatoriamente in forma scritta (legge n° 219 del
22/12/17 art. 1, comma 4). La mancanza di tutta la sopracitata documentazione configura NEGLIGENZA da parte del medico. Risulta agli atti una copia di cartella clinica:
è presente una anamnesi e un diario clinico, scritto a mano, in cui risultano registrate le cure eseguite. La cartella si conclude con l'informativa privacy. (con disconoscimento della firma ivi apposta) Non è stata prodotta da parte resistente alcuna documentazione che provi la situazione preesistente del paziente e che quindi confermi un atto terapeutico così importante e invalidante come l'avulsione di tutti gli elementi dentari.
Non è presente una documentazione relativa alla condotta post operatoria del sanitario relativamente alla disestesia lamentata dal paziente, ancora presente a distanza di 2 mesi dalle estrazioni. Non sono stati prescritti farmaci (per esempio appartenenti alla categoria dei neurotrofici) e non sono stati richiesti esami di approfondimento. Tale atteggiamento ha costretto il signor a rivolgersi al proprio medico di famiglia, il Pt_1 quale provvede immediatamente a richiedere accertamenti specifici. Il paziente esegue finalmente una ortopantomografia (in cui si evidenzia la presenza di 2 elementi inclusi inferiori, 34 e 44). Tale radiografia presenta ancora gli esiti delle estrazioni eseguite 2 mesi prima, con picchi ossei in alcune zone ancora molto ben rappresentati. Tale fattore pone dei dubbi sulla effettiva necessità di estrarre proprio tutti i denti, specialmente dell'arcata inferiore. (sottolineature a cura della scrivente).
Conclude pertanto la dott. (CTU odontoiatra specialista in chirurgia Per_3 odontostomatologica) affermando che: Analizzando gli atti di causa emerge chiaramente come manchino delle prove documentali certe relative all'operato dell'odontoiatra. Il medico non è pertanto in grado di dimostrare di aver operato correttamente in quanto non è dimostrabile che la diagnosi di parodontopatia, mobilità di tutti gli elementi dentari e l'indicazione ad una bonifica completa vi fosse. Il sanitario non ha prodotto il consenso informato che, secondo la legge 219 del 22/7/2017 deve essere obbligatoriamente essere presente, in forma scritta e chiara. Sono inoltre assenti eventuali indagini radiologiche, fotografie e modelli pre- intervento. La difficoltà nell'esecuzione di tutte le estrazioni, avvenuta in 2 sedute e in 2 giorni successivi, come riferito dal signor fa presupporre proprio il fatto che i denti non fossero Parte_1 tutti da togliere: un dente parodontopatico con indicata estrazione per mobilità non si frattura e non necessita dell'uso del trapano per sezionarlo ed estrarlo. Sarebbe stato invece di fondamentale importanza cercare di recuperare almeno qualche elemento per garantire un qualsiasi tipo di ancoraggio alla protesi futura: tale accorgimento avrebbe migliorato la stabilità della protesi e la qualità della vita del paziente. Di altrettanta fondamentale importanza sarebbe stata l'esecuzione di una indagine radiologica pre
14 operatoria: questo semplice esame, alla base di ogni trattamento odontoiatrico, di facile esecuzione ma altissima valenza clinica avrebbe permesso di effettuare una diagnosi accurata e, specialmente, di capire quali sarebbero potute essere le difficoltà e i rischi nell'estrazione dei denti. Tale comportamento un atteggiamento di IMPRUDENZA da parte dell'operatore. Se una ortopantomografia fosse stata eseguita preventivamente, il sanitario avrebbe potuto identificare immediatamente il rischio di provocare un danno e avrebbe potuto richiedere una indagine 3D per localizzare con precisione le radici dei denti da estrarre e la loro vicinanza/contiguità con il . Le Parte_4 manovre di estrazione degli elementi dentari inferiori sono pertanto avvenute con
e hanno portato una lesione iatrogena del NAI, attualmente presente e CP_9 stabile (a distanza di oltre 5 anni dall'accaduto).
Sulla base della documentazione e dalla visita effettuata il collegio peritale traeva le seguenti conclusioni:
QUESITO 1 Non è possibile accertare lo stato dell'apparato dentale del signor
[...]
, precedentemente al trattamento del DO , in quanto le cure sono Pt_1 CP_1 state eseguite senza effettuare indagini radiologiche e senza raccogliere la necessaria documentazione iconografica e modelli in gesso o scansioni intraorali. Attualmente il periziando presenta totale assenza dei denti, sia nell'arcata superiore che inferiore. Non
è in possesso di protesi congrue che gli permettano una masticazione adeguata e ha pertanto la funzione masticatoria compromessa;
presenta, inoltre, disestesia del labbro inferiore.
QUESITO 2 La condotta diagnostico-terapeutico-assistenziale del centro odontoiatrico e del medico convenuti ha delle manchevolezze in quanto la diagnosi non è stata fatta su basi di accertamenti radiografici e sondaggio parodontale ma su soli segni clinici ad oggi non confermabili. Non è stato inoltre acquisito idoneo consenso informato.
QUESITO 3 Il medico convenuto ha eseguito l'estrazione di tutti gli elementi dentari del signor e ha eseguito due protesi totali rimovibili, superiore e inferiore. Parte_1
In merito alle estrazioni all'arcata inferiore queste hanno portato una lesione iatrogena permanente del Nervo Alveolare Inferiore e tali estrazioni sono state effettuate senza gli opportuni accertamenti radiografici In merito alle protesi, ad oggi esse non sono congrue e considerando l'assenza di usura di evince che non lo siano mai state, dato che il signor non è mai riuscito ad usarle per mangiare. Si può affermare che Pt_1 estrazioni e protesi pertanto non siano state eseguite conformemente alle regole dell'arte medico odontoiatrica.
QUESITO 4 Il caso clinico non presentava problemi tecnici di particolare gravità
QUESITO 5: dall'omessa o errata diagnosi e/o errori tecnici sono derivate causalmente, in termine di preponderante probabilità scientifica conseguenze lesive sul piano dell'inabilità temporanea e/o invalidità permanente. La valutazione del danno biologico
15 permanente deve tenere conto della avulsione chirurgica di 15 elementi dentari, di cui nulla appare nella documentazione di causa relativamente allo stato anteriore, in particolare, non appare quantificabile la sussistenza e/o l'estensione di preesistenze parondotopatiche;
purtuttavia si fa riferimento alle tabelle valutative in essere in ambito di responsabilità civile – Guide SIMLA- (che prevede la valutazione della compromissione della funzione masticatoria con possibilità di applicazione di protesi efficace per avulsione di plurimi elementi dentari quale danno biologico valutabile nella misura del 10%). Oltre a ciò, dovrà essere valutato il danno alla salute corrispondente alla permanente disestesia mandibolare, configurante danno biologico concorrente. La valutazione complessiva del danno biologico stesso sarà computabile in misura del 16%.
Il danno biologico di natura temporanea in ordine sia agli interventi subiti stanti le necessità di ulteriori accertamenti ed iniziative cliniche sarà computabile in complessivi giorni 40 di cui 20 giorni al 50% e altrettanti al 25%.
QUESITO 6: gli interventi occorrenti per rimuovere la situazione lesiva accettata appaiono idonei ad una parziale emendabilità della stessa e rendono necessario reintervento sulla cavità orale per il perfezionamento di protesi efficaci. Sono presente in atti due preventivi di spesa, il primo stilato da odontoiatra fiduciario del periziando, dott. , con previsione di 2 impianti endossei e protesi mobile inferiore Persona_4 ancorata sugli impianti stessi all'arcata inferiore e posizionamento di protesi mobile all'arcata superiore per l'importo complessivo di euro 5.500,00, il secondo proposto dal dott. consulente tecnico di parte del signor per l'importo di euro Persona_5 Pt_1
20.000 con indicazione alla esecuzione nell'inserimento di n. 4 impianti endossei + barra
+ protesi provvisoria + protesi definitiva, sia nell'arcata superiore che inferiore. Pur nel riconoscimento e nel rispetto delle relative competenze, tenuto conto della validità di entrambe le proposte non sarà fuor di luogo considerare come il preventivo di maggior costo corrisponda a una protesizzazione di maggiore efficacia stante il posizionamento di manufatti fissi e maggior recupero della funzione masticatoria residua.
Gli accertamenti svolti dal collegio peritale e le relative conclusioni appaiono congrui, privi di criticità metodologiche e di salti logici nel rapporto tra fatto noto e conclusione tratta.
I CTU si sono confrontati con le osservazioni svolte dai CT di parte e CP_1 CP_3
(che anticipano le difese conclusionali delle rispettive parti laddove negano sia raggiunta la prova del nesso di causalità tra il trattamento terapeutico eseguito e l'attuale situazione clinica dell'attore), e hanno confermato il loro parere precisando:
-in merito alla errata diagnosi: Il radiogramma OPT del 30/11/2018 (eseguito a 2 mesi dalle estrazioni) presenta una atrofia del mascellare superiore. Sull'arcata inferiore si apprezza una cresta lineare con picchi ossei alti e ben rappresentati;
gli esiti dell'estrazione nella zona in prossimità dell'incluso del 4° quadrante evidenziano una
16 radice lunga e in zona posteriore quarto quadrante è ancora rappresentato il setto interdentale. Nella zona distale all'incluso del 3° quadrante è presente una maggior radiotrasparenza ma la cresta è alta e ben rappresentata così come la cresta è alta e ben rappresentata nella zona centrale, compresa tra i 2 elementi inclusi. Questi elementi, uniti al riferito del paziente, conducono alla conclusione che diversi elementi potessero essere recuperati e non fossero da estrarre. Risulta inoltre difficile pensare che un paziente che si rivolge al dentista solo per ripristinare una parte estetica saltata su un vecchio lavoro (e dichiara di non avere alcun problema in masticazione) debba poi avere tutti i denti da togliere. La certezza di questa affermazione potrebbe essere confermata solo da un confronto tra le indagini radiografiche preoperatorie e post ma purtroppo il clinico ha ritenuto di eseguire il trattamento senza richiedere un accertamento radiografico.
- in merito alla lesione neurologica del NAI: vero è che non sono presenti agli atti esami specifici che pongano diagnosi di lesione neurologica ma è anche vero che tale sintomatologia disestesica è stata evidenziata da entrambi i chirurghi maxillo facciali che hanno visitato il signor presso l'Azienda Ospedaliera Santa Croce, in 2 Parte_1 sedute differenti. La disestesia è stata ulteriormente evidenziata durante le operazioni peritali, quando, pungendo con lo specillo, il periziando non ha manifestato il minimo dolore. E' fondamentale tenere in considerazione il fatto che la sintomatologia disestesica si è presentata immediatamente dopo i trattamenti odontoiatrici eseguiti dal
DO . È presumibile che le manovre cruente per l'avulsione di tutti gli elementi CP_1 dentari possano aver portato una compressione/offesa del NAI, specialmente nelle zone più delicate e a rischio, limitrofe agli elementi inclusi. L'esecuzione di una panoramica preoperatoria avrebbe condotto il clinico a pianificare le estrazioni con un approccio differente. Non si spiegherebbe altrimenti una disestesia che sopraggiunge proprio post- intervento di estrazioni multiple, così come, se tali denti fossero stati mobili, tale evenienza non si sarebbe potuta verificare. Curioso anche pensare che i 2 elementi inclusi, presenti nella bocca del paziente sin dall'adolescenza, abbiano casualmente iniziato a dare disestesie contemporaneamente, proprio dopo le cure eseguite presso il
Centro, una volta svanita l'anestesia.
- in merito al quesito n. 6 che “recuperare almeno qualche elemento” non voleva intendersi dare per scontato che la maggior parte dei denti fossero da estrarre bensì sottolineare l'importanza che rendere totalmente edentulo un paziente di meno di 50 anni l'avrebbe portato ad una qualità di vita scadente, in riferimento alla funzione masticatoria. La soluzione terapeutica poi messa in atto è stata molto basica e non vi è traccia agli atti di migliori soluzioni terapeutiche proposte, mancando un consenso informato firmato che indichi altri eventuali piani di trattamento. Considerando l'età del
17 paziente e le aspettative di vita, una riabilitazione Full Arch superiore e inferiore è da ritenersi idonea.
- in merito alle osservazioni sulla cartella clinica: che, aver citato gli articoli del Codice
Deontologico in merito, non aveva lo scopo di voler configurare alcuna violazione di norme ma sottolineare il fatto che le buone pratiche mediche prevedono una idonea raccolta di dati in cartella: in questo caso la cartella prodotta risulta carente di indagini radiografiche preoperatorie, eventuali fotografie o modelli nonché un consenso informato di cui si possa dimostrare d'essere stato raccolto in forma idonea.
Le conclusioni rassegnate dal collegio peritale appaiono pienamente condivisibili anche sotto il profilo giuridico.
Quanto al nesso causale, laddove viene negato che il quadro clinico attuale sia connesso causalmente alle negligenze ritenute, si osserva che per giurisprudenza consolidata (da ultimo Cass. sez. III, 07/11/2024, n.28722; sez. III, 05/03/2024, n.5922), in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della
"probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro). Non è richiesta né la certezza né una elevata probabilità, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità. In particolare, l'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico.
Ebbene, le conclusioni rassegnate dal collegio peritale hanno rispettato tale principio, dovendosi poi escludere che vi sia qualche evidenza della preesistenza della disestesia rispetto al trattamento praticato, né che il paziente abbia rifiutato di sottoporsi a radiografia pur proposta;
peraltro, in tale ultimo caso, il dott. avrebbe dovuto CP_1
18 astenersi da qualsiasi diagnosi e pianificazione di un trattamento estremamente invasivo e comportante completa edentulia, tra l'altro in difetto di qualsiasi prestazione di un valido consenso informato.
Nel caso di specie è provata l'insorgenza di nuove patologie che i consulenti hanno potuto ricollegare al trattamento praticato, imperito e imprudente.
Risulta quindi ampiamente raggiunta la prova sia del danno iatrogeno che dell'inadempimento/colpa del sanitario.
2. Quanto alla mancanza di consenso informato, va osservato che, in effetti, come anche confermato dai CTU, non è stato rinvenuto un documento così qualificabile sottoscritto dal sig. . Pt_1
Tuttavia, va considerato -per un verso- che l'attore non nega di essere stato informato della natura, entità e conseguenze del trattamento proposto (estrazione di tutti i 15 elementi dentari causa grave parondontite) e non lamenta in sé che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato il consenso, quanto astrattamente l'assenza di consenso informato formalmente acquisito. Per altro verso, la domanda risarcitoria per difetto di consenso informato è stata proposta soltanto nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. ed è quindi inammissibile perché tardivamente introdotta;
infatti, in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, con la conseguenza che l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti - rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi.
Quindi, se in relazione al diritto alla integrità psicofisica il danneggiato può anche dopo le preclusioni processuali allegare nuovi profili di responsabilità eventualmente emersi a seguito di CTU, la lesione del diritto alla autodeterminazione deve essere tempestivamente dedotta per poter essere risarcita.
Inoltre, va considerato che nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico (come nel caso di specie) è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente
19 relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria (Cass. n. 16633/2023).
Quantificazione del danno.
1. La CTU, come si è visto, ha quantificato il danno biologico permanente nella misura complessiva del 16% e l'inabilità temporanea in giorni 20 al 50% e giorni 20 al 25% (vedi doc. 2 convenuto).
Va precisato che, difformemente da quanto allegato dall'attore nella comparsa conclusionale, il collegio peritale non ha determinato il danno da lesione al nervo alveolare inferiore con conseguente disestesia nel 16% e il danno da compromissione della funzione masticatoria in ulteriore misura del 10%: La valutazione del danno biologico permanente deve tener conto della avulsione chirurgica di 15 elementi dentari, di cui nulla appare nella documentazione di causa relativamente allo stato anteriore degli stessi, in particolare non appare quantificabile la sussistenza di preesistenze parodontopatiche;
purtuttavia si fa riferimento alle tabelle valutative in essere in ambito di responsabilità civile – Guide SIMLA - (che prevede la valutazione della compromissione della funzione masticatoria con possibilità di applicazione di protesi efficace-per avulsione di plurimi elementi dentari-quale danno biologico valutabile nella misura del
10%). Oltre a ciò, dovrà essere valutato il danno alla salute corrispondente alla permanente disestesia mandibolare, configurante danno biologico concorrente. La valutazione complessiva del danno biologico stesso sarà computabile in misura del 16%
(sedici per cento).
La quantificazione dei danni non patrimoniali -sulla sorta di questi dati medici- viene operata mediante applicazione delle Tabelle di Milano ad oggi vigenti, tenuto conto dei seguenti principi di diritto:
- nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del
20 danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, cod. Assic. (Cassazione sez. 3 ord. n. 7892 del 22/03/2024);
- in quanto danno autonomo, quello morale è suscettibile di prova a sé, anche in via presuntiva, a prescindere dunque dalla prova del danno biologico, e anche in difetto di essa, e non deve dunque pretendersi la prova “diretta” (Cassazione n. 7892/2024 citata);
- se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale -che consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato, insuscettibile di accertamento medico-legale- (Cassazione sez. 3 ord. n. 6444 del
03/03/2023; vedi Cassazione n. 25614/20: attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)”; ancora oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie juris, alla luce del principio jura novit curia) ...”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare
21 estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”.
Nel caso di specie non può sottacersi la durata e persistenza delle difficoltà masticatorie, del profilo anche estetico della assenza totale di denti naturali e della inutilizzabilità delle protesi fornite dai convenuti, nonché il disagio per la necessità di svolgere visite e controlli specialistici e di affrontare in futuro ulteriori trattamenti per porre rimedio parziale al pregiudizio subito.
Non sussistono, invece, i presupposti per la personalizzazione, alla luce della consolidata giurisprudenza secondo cui Il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ..., ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (Cass. n. 12046/21; vedi anche Cass. n. 24227/22: La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo
l'"id quod plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno”
Nel caso di specie risulta del tutto assente l'allegazione di circostanze, eccezionali e specifiche, tali da far ritenere le conseguenze lamentate diverse ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado, sofferti da persone della stessa età.
1.2. Sulla base delle valutazioni appena esposte si liquida il danno nel seguente modo, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca dei fatti (59 anni)
IP 16% euro 49.946,00 (punto danno biologico euro 3.330,81 incrementato per sofferenza soggettiva euro 1.065,86 a punto)
ITP 50% euro 1.150,00
ITP 25% euro 575,00 per totali euro 1.725,00
E così complessivamente euro 51.671,00 alla data odierna
22 A tale voce di danno non patrimoniale va aggiunto l'importo di euro 20.000,00 che rappresenta il costo per l'esecuzione dei quattro interventi chirurgici di implantologia ossea per porre parzialmente rimedio alla procurata attuale impossibilità di masticazione.
Sull'importo complessivo di euro 71.671,00, da qualificare come debito di valore, spettano gli interessi legali dalla data del 5.11.2018 (ultima visita) sulla somma devalutata a tale giorno e anno per anno rivalutata.
Poiché la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno altresì riconosciuti gli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Il pagamento di tale somma deve porsi, nei rapporti esterni, solidamente a carico di tutti i convenuti.
Infatti, per principio pacifico, il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti ex art. 2055 co. 1 c.c., richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se le condotte lesive siano tra loro autonome, e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna, perché l'unicità del fatto dannoso deve essere riferita unicamente al danneggiato senza poter essere intesa come identità delle norme giuridiche violate (ex multis, v. Cassazione civile sez. un., 27/04/2022, n.13143).
2. Tenuto conto dell'inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte da CP_2
deve essere restituito a parte attrice il compenso corrisposto, pari a euro 3.000,00 -
[...] acconti versati per le cure mediche in oggetto che si sono rivelate inadeguate e dannose
(vedi doc. 9, 10, 11, 12: euro 1.000,00 + 500,00 + 600,00 + 900,00); su tali importi competono gli interessi legali dall'esborso.
Domanda di rivalsa della nei confronti del dott. . CP_2 CP_1
Tanto premesso, è necessario affrontare la domanda (riconvenzionale trasversale) di
“regresso” integrale formulata, in via di subordine, dal Centro Medico convenuto nei confronti del Dott. . CP_1
Tale azione si reputa pienamente ammissibile in virtù del principio secondo cui l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. può essere esercitata anche in via preventiva e cioè in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente alla fruttuosa escussione del regrediente per l'intero (Cass.
11.3.1998 n. 2680 nonché, più di recente Cass. 13.11.2002, n. 15930 e Cass., 19.5.2008
n. 12691, secondo cui “il condebitore solidale, convenuto in giudizio dall'unico creditore, può promuovere l'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c. nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che
l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale”).
23 Sussistono, altresì, i presupposti richiesti dall'art. 9 L. vertendosi in specie Pt_5 nell'ambito di una condotta dell'esercente la professione sanitaria, parte del giudizio, connotata da colpa grave, sub specie di grave imperizia nella scelta e nella esecuzione dell'intervento operatorio (come sopra meglio evidenziato).
Inoltre, avendo lo stesso medico convenuto allegato di operare all'interno della CP_10 in regime libero-professionale, non operano in specie i limiti quantitativi previsti dal comma 6 dell'art. 9 cit.
Nel merito, alla luce delle risultanze documentali e delle considerazioni fin qui evidenziate, reputa il Tribunale che tale domanda debba essere parzialmente accolta.
Infatti, in ordine alla ripartizione interna delle rispettive quote di responsabilità, tenuto conto del difetto di qualsivoglia allegazione, da parte del Centro medico, in ordine all'abnormità della condotta del sanitario – sub specie di eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (ed oggettivamente improbabile) devianza di tale condotta dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura si è obbligata (v.
Cass. civ. 28987/2019) – e di indici utili ai fini della graduazione delle rispettive colpe, non vi è ragione per discostarsi dalla presunzione di pari responsabilità prevista dagli artt. 1298 e 2055 co. 3 c.c.
Ne deriva che, il dott. dev'essere condannato a rimborsare alla il CP_1 CP_2
50 % delle somme che quest'ultima sarà tenuta a corrispondere a parte attrice in esecuzione della presente sentenza, subordinatamente alla loro effettiva ed integrale corresponsione ad opera della struttura stessa (art. 1299 co. 1 c.c.)
Domanda di manleva del dott. nei confronti della CP_1 CP_3
Il dott. risulta avere stipulato una polizza assicurativa RC CP_1 CP_11
a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile professionale, contratto
[...] regolarmente eseguito dall'assicurato e all'epoca operativo, che prevede un massimale di euro 2.000.000 e una franchigia di euro 500,00.
L'Assicurazione ha eccepito l'inoperatività della polizza (i) per i danni conseguenti alla violazione degli obblighi informativi (consenso informato); (ii) per le pretese risarcitorie basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di medicina e chirurgia estetica all'impegno di risultato assunto dall'assicurato; (iii) per le spese inoltrate dall'assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati o approvati.
Quanto alle esclusioni di copertura assicurativa di cui ai punti (i) e (ii) le stesse sono estranee al presente giudizio atteso che il profilo risarcitorio per il mancato consenso informato è stato escluso e l'intervento chirurgico non aveva finalità estetiche.
Ricorre l'ipotesi di cui all'art. 8 delle condizioni generali (Articolo 8 - Responsabilità solidale), atteso che l'Assicurazione è chiamata a rispondere della quota di pertinenza dell'assicurato stesso per come determinata in sentenza.
24 Va invece correttamente esclusa la rimborsabilità delle spese di gestione della lite ex art. 7 delle condizioni generali di contratto.
Spese di lite
1. Nel rapporto tra parte attrice ed i convenuti, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano (tenuto conto del valore della lite, dell'attività professionale svolta, della media difficoltà del giudizio, della nota spese depositata da parte attrice) in complessivi euro 14.603,00 (di cui euro 500,00 per la mediazione, euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria ed euro 4.253,00 per la fase decisoria), oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge se dovuta;
compete poi a titolo di esborsi la somma di euro 5.280,64 (euro 789,00 per CU, euro 27,00 marca, euro 72,64 spese notifica, euro 4.392,00 per costi della CTP)
2. Nel rapporto tra il dott. e la (relativo alla domanda CP_1 CP_2 riconvenzionale trasversale di rivalsa), si reputa equa la compensazione per metà delle spese di lite dovendosi condannare il dott. alla corresponsione del restante 50 % CP_1 per il principio di soccombenza;
tale quota è liquidata in euro 3.900,00 (di cui euro
750,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 1.150,00 per la fase decisoria), oltre accessori.
3. Le spese di lite tra il dott. e la terza chiamata seguono la soccombenza CP_1
(relativa alla domanda di garanzia) e sono poste a carico della seconda, liquidate in complessivi euro 7.800,00 (di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 2.300,00 per la fase decisoria) oltre accessori.
4. Le competenze della CTU sono poste a carico solidale dei convenuti, visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) condanna i convenuti e , in solido tra loro, al CP_2 CP_1 pagamento in favore dell'attore per il titolo di cui in domanda della somma di Euro
71.671,00 oltre interessi al tasso legale calcolati sull'importo corrispondente a quello risultante dalla “devalutazione” di tale somma alla data del 5.11.2018 e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
ciò oltre agli interessi al tasso legale sul totale così ottenuto dalla data odierna fino all'effettiva corresponsione;
2) condanna la convenuta alla restituzione, in favore dell'attore, della CP_2 somma di euro 3.000,00 oltre agli interessi dai singoli esborsi al saldo effettivo;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 14.603,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, oltre euro 5.280,64 per esborsi;
25 4) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della espletata CTU;
5) condanna a rimborsare alla il 50% delle somme che CP_1 CP_2 quest'ultima è tenuta a corrispondere a parte attrice in esecuzione della presente sentenza a titolo di risarcimento danni, subordinatamente alla dimostrazione del relativo integrale pagamento;
6) dichiara compensate per un mezzo le spese di lite tra e CP_1 CP_2
e condanna a rimborsare alla la residua metà che
[...] CP_1 CP_2 si liquida in euro 3.900,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
7) dichiara tenuta e condanna la Compagnia Assicuratrice terza chiamata, a manlevare e tenere indenne dalle somme che egli è chiamato a corrispondere in CP_1 forza della presente sentenza, escluse quelle a titolo di spese di lite e di compenso del
CTU e con la franchigia di euro 500,00;
8) condanna la Compagnia di Assicurazione terza chiamata a rimborsare a
[...]
le spese di lite, che si liquidano in euro 7.800,00 per compensi per il CP_1 presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 31/05/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
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