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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1702/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente fra
, ( rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to, come da procura versata in atti;
ricorrente
E
( ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Cavallo, come da procura versata in atti;
resistente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_2
resistente non costituita
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ti Filomena Sacco e Domenico Cantore in virtù di procura generale alle liti a rogito OT , di Capri del Persona_1
18.06.2014, rep. n. 17705 racc.8545, registrata presso l' di Controparte_1
Castellammare di Stabia il 18.06.2014 al n.4058; resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 10/10/2018 proponeva Parte_1
ricorso avverso intimazione di pagamento n° 10020189004632039, relativa a, fra gli altri, titoli aventi come enti impositori e CP_3 CP_2
Per la precisione, tale intimazione di pagamento, avente ad oggetto molteplici titoli con molteplici enti esattori, riporta anche le seguenti cartelle/avviso di addebito: cartella (ente impositore ) n° 10020140000887049000 ed avvisi CP_3
di addebito (ente impositore ) nn° 40020140000877437000 e CP_2
40020140003427657000.
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di cartelle ed avvisi di addebiti mai notificati ed in ogni caso di crediti prescritti. Nel chiedere preliminarmente la sospensione dell'esecutività di detta intimazione di pagamento, adiva a questo
Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, nel per sentire: 1) “Accertare e dichiarare la non debenza della somma iscritta al ruolo […] e, comunque, per intervenuta decadenza e prescrizione, nonché per mancanza della prova del presunto credito per violazione del D.M. n.321/99”; 2) “Accogliere l'opposizione
e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'opposta intimazione di pagamento sempre per i motivi esposti […] e, comunque, per intervenuta decadenza e prescrizione, nonché per mancanza della prova del presunto credito per violazione del D.M. n.321/99”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l e l' mentre non si costituiva in Controparte_4 CP_3 giudizio l' CP_2
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Preliminarmente, si dichiara la contumacia di parte resistente CP_2
Pag. 2 di 4 2.2 Nel merito, risulta agli atti indimostrata la notifica dei titoli posti alla base dell'intimazione di pagamento. L' produce, in uno alla costituzione, CP_5
documentazione relativa a cartelle esattoriali e avvisi di pagamento di cui il pagamento era stato intimato con l'opposta intimazione, ma che non formano oggetto dell'odierno giudizio, facenti riferimento a titoli che in questa sede non sono stati opposti, atteso che il ricorrente ha limitato le proprie doglianze ed eccezioni ai titoli ricompresi nella funzionale di questo tribunale. Ebbene, di tali titoli non risulta provata la notifica.
Per precisione, si rileva che in data 04/12/2018 che reca prova di notifica di atti estranei all'odierno giudizio (trattasi evidentemente di mero errore di deposito).
L' d'altra parte, deposita mera risultanza dell'iter in relazione al titolo CP_3
contestato, mero documento interno autoprodotto che non forma prova alcuna dell'avvenuta notifica.
Il ricorso merita, quindi, accoglimento, con dichiarazione di nullità parziale della creditoria portata dall'opposta intimazione di pagamento in relazione ai soli titoli di competenza funzionale di questo tribunale.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_4
ed così provvede: CP_2 CP_3
1) Accoglie il ricorso e dichiara non dovute le somme relative alla cartella di pagamento identificato al 10020140000887049000 n° ed agli avvisi di addebito identificati ai nn° 40020140000877437000 e 40020140003427657000, titoli non notificati al ricorrente;
2) Dichiara nullo l'impugnata intimazione di pagamento n° 10020189004632039, limitatamente ai sopra menzionati titoli;
Pag. 3 di 4 3) e condanna parti resistenti ed in solido fra loro al CP_5 CP_3 CP_2
pagamento delle spese che si liquidano nella complessiva somma di € 900,00 oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Vallo della Lucania, 14/01/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1702/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente fra
, ( rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to, come da procura versata in atti;
ricorrente
E
( ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Cavallo, come da procura versata in atti;
resistente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_2
resistente non costituita
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ti Filomena Sacco e Domenico Cantore in virtù di procura generale alle liti a rogito OT , di Capri del Persona_1
18.06.2014, rep. n. 17705 racc.8545, registrata presso l' di Controparte_1
Castellammare di Stabia il 18.06.2014 al n.4058; resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 10/10/2018 proponeva Parte_1
ricorso avverso intimazione di pagamento n° 10020189004632039, relativa a, fra gli altri, titoli aventi come enti impositori e CP_3 CP_2
Per la precisione, tale intimazione di pagamento, avente ad oggetto molteplici titoli con molteplici enti esattori, riporta anche le seguenti cartelle/avviso di addebito: cartella (ente impositore ) n° 10020140000887049000 ed avvisi CP_3
di addebito (ente impositore ) nn° 40020140000877437000 e CP_2
40020140003427657000.
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di cartelle ed avvisi di addebiti mai notificati ed in ogni caso di crediti prescritti. Nel chiedere preliminarmente la sospensione dell'esecutività di detta intimazione di pagamento, adiva a questo
Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, nel per sentire: 1) “Accertare e dichiarare la non debenza della somma iscritta al ruolo […] e, comunque, per intervenuta decadenza e prescrizione, nonché per mancanza della prova del presunto credito per violazione del D.M. n.321/99”; 2) “Accogliere l'opposizione
e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace l'opposta intimazione di pagamento sempre per i motivi esposti […] e, comunque, per intervenuta decadenza e prescrizione, nonché per mancanza della prova del presunto credito per violazione del D.M. n.321/99”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l e l' mentre non si costituiva in Controparte_4 CP_3 giudizio l' CP_2
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Preliminarmente, si dichiara la contumacia di parte resistente CP_2
Pag. 2 di 4 2.2 Nel merito, risulta agli atti indimostrata la notifica dei titoli posti alla base dell'intimazione di pagamento. L' produce, in uno alla costituzione, CP_5
documentazione relativa a cartelle esattoriali e avvisi di pagamento di cui il pagamento era stato intimato con l'opposta intimazione, ma che non formano oggetto dell'odierno giudizio, facenti riferimento a titoli che in questa sede non sono stati opposti, atteso che il ricorrente ha limitato le proprie doglianze ed eccezioni ai titoli ricompresi nella funzionale di questo tribunale. Ebbene, di tali titoli non risulta provata la notifica.
Per precisione, si rileva che in data 04/12/2018 che reca prova di notifica di atti estranei all'odierno giudizio (trattasi evidentemente di mero errore di deposito).
L' d'altra parte, deposita mera risultanza dell'iter in relazione al titolo CP_3
contestato, mero documento interno autoprodotto che non forma prova alcuna dell'avvenuta notifica.
Il ricorso merita, quindi, accoglimento, con dichiarazione di nullità parziale della creditoria portata dall'opposta intimazione di pagamento in relazione ai soli titoli di competenza funzionale di questo tribunale.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , Parte_1 Controparte_4
ed così provvede: CP_2 CP_3
1) Accoglie il ricorso e dichiara non dovute le somme relative alla cartella di pagamento identificato al 10020140000887049000 n° ed agli avvisi di addebito identificati ai nn° 40020140000877437000 e 40020140003427657000, titoli non notificati al ricorrente;
2) Dichiara nullo l'impugnata intimazione di pagamento n° 10020189004632039, limitatamente ai sopra menzionati titoli;
Pag. 3 di 4 3) e condanna parti resistenti ed in solido fra loro al CP_5 CP_3 CP_2
pagamento delle spese che si liquidano nella complessiva somma di € 900,00 oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Vallo della Lucania, 14/01/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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