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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 16926/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. NOBILI DINA VIRGINIA e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MOIOLI RENATA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 13/09/2024, con cui e Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio a in data 25.5.2019 (atto trascritto nei registri dello stato civile del CP_2
Comune di al numero 3 parte II serie A dell'anno 2019), hanno chiesto: “Divorzio congiunto CP_2
(Cessazione effetti civili)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 17.9.2024;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 30.6.2022;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia: Per_ «1) i figli minori , e rimangono affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e Per_2 Per_3
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residenza presso la madre in Ceto (BS), Via I Maggio n. 7.
2) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi, fermo restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi tutte quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale i figli si troveranno al momento affidati;
3) i genitori si impegnano a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole, al fine di garantire ai figli un progetto educativo comune, di preservare la loro serenità e di garantire un sano contesto di crescita psico-fisica. I genitori si impegnano a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni dei figli, quando gli stessi non sono presenti. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo loro un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse eapprofondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé i minori, nel rispetto delle esigenze e degli impegni degli stessi con le seguenti modalità: Per_
- 4a -quanto a e a weekend alterni dal venerdì dall'uscita da scuola (ore 10 a casa della madre in periodo Per_2 non scolastico) sino alla domenica sera alle ore 20.30; il martedì dall'uscita da scuola (ore 10 periodo non scolastico) fino al mattino successivo quando li riporterà direttamente a scuola (alle ore 10 a casa della madre in periodo non scolastico); la settimana nella quale i minori non trascorrono il fine settimana col padre, questo terrà con sé i figli anche il giovedì con le stesse modalità ed orari del martedì;
- 4b- quanto alla IA : il padre terrà con sé la IA a weekend alterni dal venerdì dall'uscita da Per_3 Per_3 scuola (ore 10 a casa della madre in periodo non scolastico) sino alla domenica sera alle ore 20.30; il martedì dalle ore 16 (ore 10 periodo non scolastico) alle ore 20.30; la settimana nella quale la minore non trascorre il fine settimana con il padre, questo terrà con sé la IA anche il giovedì con le stesse modalità ed orari del martedì. Da gennaio 2025, le frequentazioni della bambina con il padre si allineeranno a quelle dei fratelli maggiori come deciso tra i genitori, i quali avranno cura di rispettare eventuali necessità della minore e accordi presi ( elencati di seguito nel punto 'gestione del diritto di visita della IA ); Per_3
Per_
- durante i periodi di festa: salvo diversi accordi tra i genitori, i figli e trascorreranno le festività natalizie per Per_2 la metà con la madre e per metà con il padre, in modo tale che ad anni alterni essi possano restare negli anni dispari con la madre durante il periodo che va dalla chiusura delle scuole fino al 30 dicembre alle ore 20:30 e con il padre dal 30 dicembre dalle ore 20:30 fino al 6 gennaio alle ore 20:30; negli anni pari viceversa, precisando che la sera del 6 gennaio i figli devono sempre essere a casa della madre, genitore collocatario, tranne nel caso in cui il 6 gennaio cada nella giornata del venerdì o del sabato del weekend di competenza del padre;
- le festività “rosse” come da calendario;
- durante le vacanze di Pasqua deve essere sempre rispettata la metà dei giorni tra i genitori: negli anni dispari con la madre fino alla sera di Pasqua alle ore 20:30 e con il padre dalle ore 20:30 della sera di Pasqua fino al mercoledì mattina ore 8:00 in caso di giorno scolastico, ore 10:00 in caso di giorno non scolastico;
negli anni pari viceversa;
Per_
-durante le vacanze estive i figli e potranno trascorrere 15 giorni con ciascun genitore, anche non consecutivi Per_2
(quindi sia consecutivi che non), periodo questo che andrà comunicato all'altro genitore entro e non oltre il 30 aprile dell'anno corrente. L'altro genitore dovrà essere sempre informato sulla destinazione dei figli;
- gestione del diritto di visita della IA : dal mese di gennaio 2024 i fine settimana che trascorre col Per_3 Per_3
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padre decorrono già, come per i fratelli più grandi, dal venerdì quando il sig. prende con sé i tre figli congiuntamente, CP_1 mentre le visite settimanali prevedono un rientro in orario diverso come meglio specificato al punto 4b; come detto (punto 4b) da gennaio 2025 le frequentazioni tra ed il papà si allineeranno a quelle dei fratelli Per_3 anche per quanto riguarda le vacanze estive, le festività e le vacanze natalizie e pasquali tenendo però conto degli accordi intervenuti tra i genitori relativi ad alcuni specifici periodi e precisamente:
- l'estate 2024 il padre terrà con sé dal 22 agosto alle ore 10 al 25 agosto alle ore 20.30, il 27 agosto dalle ore Per_3
10 alle ore 18:00, dal 30 agosto alle ore 10 al 1 settembre alle ore 20.30, il 3 settembre dalle ore 10 alle ore 18 e il 5 settembre dalle ore 10 alle ore 18;
- durante l'estate dell'anno 2025 il padre terrà con sé una settimana (sette giorni consecutivi), al fine di Per_3 integrare gradualmente al fine di evitare che la bambina stia lontano dalla figura materna per troppo tempo.
- Dall'estate dell'anno 2026 si allineerà ai fratelli maggiori, anche per quanto riguarda il periodo estivo, Per_3
-Per quanto attiene al Natale 2024: il padre terrà con se la bambina dal 20 Dicembre h 10,00 al 22dicembre h 20:30; Per_ dal 25 Dicembre h 10:00 al 27 h 10:00; dal 29 Dicembre h 10:00 al 30 h 20:30 quando rientrerà coi fratelli e
Per quanto attiene a Natale e Pasqua, dall'anno 2025 le frequentazioni con il padre e si allineeranno Per_4 Per_3 ai due fratelli maggiori.
5) il sig. verserà alla OR a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 1 di ciascun CP_1 Pt_1 mese, mediante bonifico bancario, un assegno mensile per ciascun figlio, nella misura di euro € 335,00 (335,00 per il Per_ figlio , 335,00 per il figlio e 335,00 per la IA ) (Euro trecentotrentacinque), per un totale di € Per_2 Per_3
1.005,00 mensili (millecinque euro) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (100 % dell'aumento). Il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che i figli non saranno economicamente autosufficienti. I coniugi concordano che l'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito al 50% fra i genitori;
6) ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno mensile, secondo il seguente schema e comunque richiamando il protocollo sottoscritto in data 14.07.2016 tra il Presidente del Tribunale di Brescia ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia : spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
spese per il divertimento (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze;
spese per la custodia di prole minorenne (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Le predette spese dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN dovrà essere indicato nella predetta richiesta. Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove
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l'importo delle spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma Per_ necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento;
6) I figli e frequenteranno le Per_2 scuole medie a Capo di Ponte, mentre frequenterà la scuola materna e primaria nel Comune di Cerveno e Per_3 successivamente le scuole medie a Capo di Ponte;
7) i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e rinunziano pertanto ad assegni di mantenimento in loro favore;
8) la ex casa coniugale sita in Vezza d'Oglio (BS), in via Rosolina n. 3 rimane in uso al marito;
9) Spese legali interamente compensate»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) tra i coniugi:
Parte_1
CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 13/02/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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