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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 779/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Tobia Salvati, giusta procura in atti e
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Tobia Salvati, giusta procura in atti C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 15.04.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 24.03.2025 Parte_1 Controparte_1
hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto il
26.06.2004 a San PE SU (NA), con atto trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune (n. 83, parte II, serie A, anno 2004). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di insormontabili contrasti.
Premesso che dal matrimonio sono nate , il 25.04.2005 a Scafati (SA), maggiorenne Persona_1
portatrice di handicap, e , il 01.05.2010 a Sarno (SA), attualmente minorenne, le parti Persona_2
hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e delle figlie.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Sull'Affidamento: le figlie e saranno affidate ad entrambi i genitori secondo le Persona_1 Persona_2 disposizioni dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente delle stesse presso la madre. In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle medesime. I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) sul Diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e nei giorni di lunedì dalle ore 16,00 Per_1 Per_2 alle ore 20,00 e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Per i fine settimana il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e a fine settimana alternati, dalle ore 19,00 del venerdì sino alle ore 20,00 della domenica;
Per_1 Per_2
3) per le vacanze natalizie: il padre potrà tenere con sé le figlie e dal 24 al 30 dicembre e la madre dal Per_1 Per_2
31 al 5 gennaio ad anni alternati, il giorno dell'epifania 06 gennaio si seguirà il metodo dell'alternanza;
4) per le vacanze pasquali: il padre potrà tenere con sé le figlie e per il giorno di Pasqua, ad anni Per_1 Per_2 alternati, e la madre terrà le figlie e per il giorno del Lunedì dell'Angelo ad anni alternati;
Per_1 Per_2
5) per le vacanze estive: le figlie e trascorrerà due settimane con il padre da stabilirsi concordemente Per_1 Per_2 con la madre entro il 20 luglio di ogni anno;
6) per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
7) Sull'Assegno di mantenimento: è posto a carico del sig. un assegno mensile di €. 400,00 Parte_1
(quattrocento/00) a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie e somma che sarà versato alla sig.ra Per_1 Per_2 , anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di pubblicazione del decreto di Controparte_1 omologa del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
la sig.ra rinuncia Controparte_1 al mantenimento;
8) per le spese straordinarie: si pongono a carico di entrambi i coniugi il pagamento nella misura del 50% delle spese straordinaria sostenute per le figlie e previamente concordate e documentate: nello specifico si indicano, Per_1 Per_2 quali spese straordinarie, quelle per i libri scolastici ed altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludiche sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
9) per la casa familiare: la casa familiare sita in San PE SU (NA) alla via Palomba n.59 resta assegnata alla sig. che vi abiterà unitamente alle figlie e .” Controparte_1 Persona_1 Persona_2
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la residenza materna sita San
PE SU (NA), e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) che hanno contratto matrimonio concordatario il 26.06.2004 a San C.F._2
PE SU (NA), con atto trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune
(n. 83, parte II, serie A, anno 2004);
- assegna la casa coniugale, sita in San PE SU (NA) alla via Palomba n.59, alla sig.ra che vi abiterà unitamente alle figlie;
Controparte_1
- dispone affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la Per_2
residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- disciplina il diritto di visita paterno per la figlia , maggiorenne e portatrice di handicap, Per_1
secondo le modalità previste dagli accordi sottoscritti dalle parti;
- determina in € 400,00 (€ 200,00 cadauna) il contributo al mantenimento delle figlie a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra mediante contanti, vaglia Parte_1 Controparte_1 postale o bonifico, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2
e 88 n.7 r.d.
9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso il 15.04.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 779/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Tobia Salvati, giusta procura in atti e
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Tobia Salvati, giusta procura in atti C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 15.04.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 24.03.2025 Parte_1 Controparte_1
hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto il
26.06.2004 a San PE SU (NA), con atto trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune (n. 83, parte II, serie A, anno 2004). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di insormontabili contrasti.
Premesso che dal matrimonio sono nate , il 25.04.2005 a Scafati (SA), maggiorenne Persona_1
portatrice di handicap, e , il 01.05.2010 a Sarno (SA), attualmente minorenne, le parti Persona_2
hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e delle figlie.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Sull'Affidamento: le figlie e saranno affidate ad entrambi i genitori secondo le Persona_1 Persona_2 disposizioni dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente delle stesse presso la madre. In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle medesime. I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) sul Diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e nei giorni di lunedì dalle ore 16,00 Per_1 Per_2 alle ore 20,00 e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Per i fine settimana il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e a fine settimana alternati, dalle ore 19,00 del venerdì sino alle ore 20,00 della domenica;
Per_1 Per_2
3) per le vacanze natalizie: il padre potrà tenere con sé le figlie e dal 24 al 30 dicembre e la madre dal Per_1 Per_2
31 al 5 gennaio ad anni alternati, il giorno dell'epifania 06 gennaio si seguirà il metodo dell'alternanza;
4) per le vacanze pasquali: il padre potrà tenere con sé le figlie e per il giorno di Pasqua, ad anni Per_1 Per_2 alternati, e la madre terrà le figlie e per il giorno del Lunedì dell'Angelo ad anni alternati;
Per_1 Per_2
5) per le vacanze estive: le figlie e trascorrerà due settimane con il padre da stabilirsi concordemente Per_1 Per_2 con la madre entro il 20 luglio di ogni anno;
6) per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
7) Sull'Assegno di mantenimento: è posto a carico del sig. un assegno mensile di €. 400,00 Parte_1
(quattrocento/00) a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie e somma che sarà versato alla sig.ra Per_1 Per_2 , anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di pubblicazione del decreto di Controparte_1 omologa del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
la sig.ra rinuncia Controparte_1 al mantenimento;
8) per le spese straordinarie: si pongono a carico di entrambi i coniugi il pagamento nella misura del 50% delle spese straordinaria sostenute per le figlie e previamente concordate e documentate: nello specifico si indicano, Per_1 Per_2 quali spese straordinarie, quelle per i libri scolastici ed altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludiche sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
9) per la casa familiare: la casa familiare sita in San PE SU (NA) alla via Palomba n.59 resta assegnata alla sig. che vi abiterà unitamente alle figlie e .” Controparte_1 Persona_1 Persona_2
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la residenza materna sita San
PE SU (NA), e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) che hanno contratto matrimonio concordatario il 26.06.2004 a San C.F._2
PE SU (NA), con atto trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune
(n. 83, parte II, serie A, anno 2004);
- assegna la casa coniugale, sita in San PE SU (NA) alla via Palomba n.59, alla sig.ra che vi abiterà unitamente alle figlie;
Controparte_1
- dispone affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la Per_2
residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- disciplina il diritto di visita paterno per la figlia , maggiorenne e portatrice di handicap, Per_1
secondo le modalità previste dagli accordi sottoscritti dalle parti;
- determina in € 400,00 (€ 200,00 cadauna) il contributo al mantenimento delle figlie a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra mediante contanti, vaglia Parte_1 Controparte_1 postale o bonifico, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2
e 88 n.7 r.d.
9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso il 15.04.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca