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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3023/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE II
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3023/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. STRANO MIRKO giusta procura in atti.
, (C.F. , domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. BAMBARA CARMELO giusta procura in atti.
OPPONENTI
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA G. ORSINI 46 NAPOLI;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE LIMA SOUZA GIANLUCA giusta procura in atti.
OPPOSTA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/11/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_1
nei confronti del decreto ingiuntivo n. 587/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa in data
[...]
11.4.2021, con i medesimi sono stati condannati a corrispondere a euro 33.312,16, oltre Controparte_1
spese ed interessi.
Il credito azionato deriva dal contratto di finanziamento n. 12274496, stipulato con
[...]
il 19/12/2006, per l'importo di € 19.556,87 da restituirsi in n. 84 rate mensili dall'importo di CP_2
€ 283,50 ciascuna al TAN del 5,77% e al TAEG del 6,17% con un tasso di mora pari al 1,5% mensile.
e hanno proposto opposizione formulando i seguenti Parte_2 Parte_1
motivi: - difformità tra le somme oggetto di ingiunzione e le somme ricavabili dai documenti contabili;
difformità tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato, con conseguente nullità della detta clausola per violazione dell'art. 117 t.u.b..
L'opponente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Rigettare sin d'ora eventuale richiesta di esecuzione provvisoria del D.I. Opposto;
Revocare, per i motivi sopra esposti, il D. I. opposto e dichiarare non dovute le somme ingiunte;
In via subordinata, ritenere e dichiarare in €
5.270,50, o quell'altra minore risultante all'esito di CTU contabile da chiedersi anche al fine di individuare il corretto ammontare delle somme già pagate in esecuzione del contratto di finanziamento per cui si è proceduto, la somma dovuta da parte degli opponenti;
Condannare parte opposta al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa da parte del Giudicante, per avere violato la buona fede contrattuale. Con vittoria di spese e onorari di causa”. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_1
evidenziando in particolare che tutti i pagamenti sono stati correttamente contabilizzati e considerati nella domanda monitoria. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo 587/2021 del 12.4.2021 rg 4986/2020 ex art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via definitiva e nel merito: - rigettare, la proposta opposizione e la domanda riconvenzionale in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per
pagina 2 di 6 l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 587/2021 del 12.4.2021 rg 4986/2020; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare
l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Con ordinanza del 23 agosto 222 è stata ammessa c.t.u. contabile, all'esito della quale il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27 novembre 2024, la prima dinanzi al sottoscritto Giudice Istruttore, le parti costituite hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Deve preliminarmente osservarsi che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario procedimento di cognizione, al quale si applicano le norme generali in tema di riparto dell'onere della prova, ovverosia i principi sanciti dagli articoli 2697 c.c. e 1218 c.c., secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore deve produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata e allegare l'inadempimento; grava, al contrario, sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, oppure la sussistenza di altra causa impeditiva, modificativa o estintiva del diritto di credito (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n.
13533/2001).
Sempre sul piano probatorio, occorre ulteriormente premettere che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova implica che le prove acquisite ritualmente al processo lo siano in via definitiva;
ciò vale anche per i documenti prodotti nella fase monitoria che, se ritualmente acquisiti, sono sottoposti alla cognizione del giudice di opposizione al decreto ingiuntivo (tra tutte, Cass. civ.
Sez. un., n. 14475/2015). Trattandosi di un giudizio sul rapporto svolto a cognizione piena, deve altresì osservarsi sin da ora che le contestazioni formulate da parte opponente relative all'estratto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. non possono essere condivise, trattandosi, in ogni caso, di attestazione necessaria solo ai fini della pronuncia sul ricorso monitorio, mentre nell'odierno giudizio operano le regole generali relative alla ripartizione dell'onere della prova.
1.Con il primo motivo di opposizione e hanno Parte_2 Parte_1
contestato il quantum richiesto dall'odierna creditrice opposta, in quanto, secondo la prospettazione pagina 3 di 6 degli opponenti, non avrebbe conteggiato l'ulteriore pagamento di euro 6.400,00 Controparte_1
effettuato in favore della cedente CP_2
Tale eccezione non può essere condivisa.
In particolare, la società opposta, a fondamento della pretesa creditoria, ha prodotto sin dal ricorso monitorio il contratto n. 12274496, per l'importo di Euro 19.556,87 sottoscritto dal debitore e dal coobbligato in data 19.12.2006; estratti conto relativi al Parte_2 Parte_1 rapporto per cui è causa e piano di ammortamento. In particolare dall'estratto conto versato in atti emerge che il totale dei pagamenti effettuati ammonta ad euro 8.384,50. Nel totale dei pagamenti effettuati risulta contabilizzata anche la vendita avvenuta nel 2008 per euro 6400,00. In particolare tale somma è indicata sotto forma di n. 25 rate, tutte datate 13 agosto 2008. Ebbene la sommatoria di tali rate è pari all'importo della vendita del 2008 per l'importo asseritamente non contabilizzato dall'opposta.
Alla luce della documentazione prodotta, deve ritenersi il credito provato, mentre parte opponente non è riuscita a dare prova della sussistenza di circostanze impeditive o modificative.
2. Deve essere parimenti rigettata l'eccezione relativa alla difformità tra il T.A.E.G. pattuito e quello effettivamente applicato. Parte opponente si è limitata ad affermare l'illegittima esclusione dal conteggio del T.A.E.G. del finanziamento ulteriori costi previsti nel contratto, con particolare riferimento al contratto di assicurazione contestualmente stipulato.
In merito all'inclusione del costo dell'assicurazione nel T.A.E.G. nel contratto n. 12274496, deve osservarsi, per un verso, che, ai sensi delle Istruzioni della Banca d'Italia 2009, ratione temporis applicabili, tale costo deve essere incluso nel calcolo del TEG, essendo incluse “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente” (circostanza particolarmente rilevante ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia).
Tuttavia, l'omissione non comporta in ogni caso nullità.
Infatti, l'indicatore sintetico di costo (I.S.C.), detto anche Tasso annuo effettivo globale
(T.A.E.G.), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o altra operazione bancaria di pagina 4 di 6 concessione di una linea di credito. Tale indicatore, introdotto dalla direttiva 90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 04.03.2003, che, all'art. 9, comma II, prevede, in relazione alle operazioni ed ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, di “rendere noto un 'Indicatore Sintetico di Costo' (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”. L'I.S.C. non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell'
[...]
non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto, piuttosto, CP_3 un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Tanto premesso, l'errata o omessa indicazione dell'ISC o TAEG non può determinare alcuna invalidità del contratto, in quanto il richiamato art. 117 comma VI t.u.b. sanziona con la nullità le
“clausole contrattuali...che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non viene messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del contraente, bensì l' che, come sopra precisato, non determina CP_3
alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata indicazione dell' non può essere sanzionata con la nullità prevista dal comma VI Controparte_4 dell'art. 117 t.u.b., né tanto meno risulta applicabile il comma VII del medesimo art. 117 t.u.b., che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione
(si vedano, ex multis, Corte Appello Torino 28.01.2020, Tribunale Milano 17.12.2019, Tribunale Roma
11.7.2019, Tribunale Terni 16.5.2019, Tribunale Mantova 2.5.2017, Tribunale Roma 19.04.2017 e
Tribunale Salerno 31.1.2017).
Quanto alle risultanze della CTU va evidenziato che non si ravvisano i presupposti per l'esclusione degli interessi di mora sulle prime sette rate. Ed infatti, sul punto va evidenziato che parte opponente non ha sollevato alcuna doglianza in merito all'applicazione degli interessi di mora, né alle date di pagamento indicate sull'estratto contabile (differenti dalla scadenza contrattuale).
pagina 5 di 6 Ciò posto, in mancanza di specifica contestazione, il pagamento delle rate nelle date indicate nella documentazione in atti deve ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sicché non vi è motivo per espungere gli interessi di mora sulle prime sette rate.
Per tutti i superiori motivi, essendo provato il credito azionato e non risultando provate le eccezioni e difese formulate in ordine ai fatti estintivi e modificativi del credito, l'opposizione proposta da e deve essere rigettata. Parte_1 Parte_2
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte opponente. La liquidazione viene operata nel dispositivo con applicazione dei parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni esaminate, dell'attività processuale svolta.
Pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 8772/2020, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da e nei confronti del decreto Parte_2 Parte_1
ingiuntivo n. 587/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa;
- Dichiara il decreto ingiuntivo n. 587/2021 definitivamente esecutivo;
- Condanna e a corrispondere a le spese di Parte_2 Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate in euro 7616,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
Pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Siracusa, il 18 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE II
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3023/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. STRANO MIRKO giusta procura in atti.
, (C.F. , domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. BAMBARA CARMELO giusta procura in atti.
OPPONENTI
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA G. ORSINI 46 NAPOLI;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE LIMA SOUZA GIANLUCA giusta procura in atti.
OPPOSTA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/11/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_1
nei confronti del decreto ingiuntivo n. 587/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa in data
[...]
11.4.2021, con i medesimi sono stati condannati a corrispondere a euro 33.312,16, oltre Controparte_1
spese ed interessi.
Il credito azionato deriva dal contratto di finanziamento n. 12274496, stipulato con
[...]
il 19/12/2006, per l'importo di € 19.556,87 da restituirsi in n. 84 rate mensili dall'importo di CP_2
€ 283,50 ciascuna al TAN del 5,77% e al TAEG del 6,17% con un tasso di mora pari al 1,5% mensile.
e hanno proposto opposizione formulando i seguenti Parte_2 Parte_1
motivi: - difformità tra le somme oggetto di ingiunzione e le somme ricavabili dai documenti contabili;
difformità tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato, con conseguente nullità della detta clausola per violazione dell'art. 117 t.u.b..
L'opponente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Rigettare sin d'ora eventuale richiesta di esecuzione provvisoria del D.I. Opposto;
Revocare, per i motivi sopra esposti, il D. I. opposto e dichiarare non dovute le somme ingiunte;
In via subordinata, ritenere e dichiarare in €
5.270,50, o quell'altra minore risultante all'esito di CTU contabile da chiedersi anche al fine di individuare il corretto ammontare delle somme già pagate in esecuzione del contratto di finanziamento per cui si è proceduto, la somma dovuta da parte degli opponenti;
Condannare parte opposta al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa da parte del Giudicante, per avere violato la buona fede contrattuale. Con vittoria di spese e onorari di causa”. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_1
evidenziando in particolare che tutti i pagamenti sono stati correttamente contabilizzati e considerati nella domanda monitoria. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo 587/2021 del 12.4.2021 rg 4986/2020 ex art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via definitiva e nel merito: - rigettare, la proposta opposizione e la domanda riconvenzionale in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per
pagina 2 di 6 l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 587/2021 del 12.4.2021 rg 4986/2020; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare
l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Con ordinanza del 23 agosto 222 è stata ammessa c.t.u. contabile, all'esito della quale il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27 novembre 2024, la prima dinanzi al sottoscritto Giudice Istruttore, le parti costituite hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Deve preliminarmente osservarsi che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario procedimento di cognizione, al quale si applicano le norme generali in tema di riparto dell'onere della prova, ovverosia i principi sanciti dagli articoli 2697 c.c. e 1218 c.c., secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore deve produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata e allegare l'inadempimento; grava, al contrario, sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, oppure la sussistenza di altra causa impeditiva, modificativa o estintiva del diritto di credito (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n.
13533/2001).
Sempre sul piano probatorio, occorre ulteriormente premettere che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova implica che le prove acquisite ritualmente al processo lo siano in via definitiva;
ciò vale anche per i documenti prodotti nella fase monitoria che, se ritualmente acquisiti, sono sottoposti alla cognizione del giudice di opposizione al decreto ingiuntivo (tra tutte, Cass. civ.
Sez. un., n. 14475/2015). Trattandosi di un giudizio sul rapporto svolto a cognizione piena, deve altresì osservarsi sin da ora che le contestazioni formulate da parte opponente relative all'estratto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. non possono essere condivise, trattandosi, in ogni caso, di attestazione necessaria solo ai fini della pronuncia sul ricorso monitorio, mentre nell'odierno giudizio operano le regole generali relative alla ripartizione dell'onere della prova.
1.Con il primo motivo di opposizione e hanno Parte_2 Parte_1
contestato il quantum richiesto dall'odierna creditrice opposta, in quanto, secondo la prospettazione pagina 3 di 6 degli opponenti, non avrebbe conteggiato l'ulteriore pagamento di euro 6.400,00 Controparte_1
effettuato in favore della cedente CP_2
Tale eccezione non può essere condivisa.
In particolare, la società opposta, a fondamento della pretesa creditoria, ha prodotto sin dal ricorso monitorio il contratto n. 12274496, per l'importo di Euro 19.556,87 sottoscritto dal debitore e dal coobbligato in data 19.12.2006; estratti conto relativi al Parte_2 Parte_1 rapporto per cui è causa e piano di ammortamento. In particolare dall'estratto conto versato in atti emerge che il totale dei pagamenti effettuati ammonta ad euro 8.384,50. Nel totale dei pagamenti effettuati risulta contabilizzata anche la vendita avvenuta nel 2008 per euro 6400,00. In particolare tale somma è indicata sotto forma di n. 25 rate, tutte datate 13 agosto 2008. Ebbene la sommatoria di tali rate è pari all'importo della vendita del 2008 per l'importo asseritamente non contabilizzato dall'opposta.
Alla luce della documentazione prodotta, deve ritenersi il credito provato, mentre parte opponente non è riuscita a dare prova della sussistenza di circostanze impeditive o modificative.
2. Deve essere parimenti rigettata l'eccezione relativa alla difformità tra il T.A.E.G. pattuito e quello effettivamente applicato. Parte opponente si è limitata ad affermare l'illegittima esclusione dal conteggio del T.A.E.G. del finanziamento ulteriori costi previsti nel contratto, con particolare riferimento al contratto di assicurazione contestualmente stipulato.
In merito all'inclusione del costo dell'assicurazione nel T.A.E.G. nel contratto n. 12274496, deve osservarsi, per un verso, che, ai sensi delle Istruzioni della Banca d'Italia 2009, ratione temporis applicabili, tale costo deve essere incluso nel calcolo del TEG, essendo incluse “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente” (circostanza particolarmente rilevante ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia).
Tuttavia, l'omissione non comporta in ogni caso nullità.
Infatti, l'indicatore sintetico di costo (I.S.C.), detto anche Tasso annuo effettivo globale
(T.A.E.G.), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o altra operazione bancaria di pagina 4 di 6 concessione di una linea di credito. Tale indicatore, introdotto dalla direttiva 90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 04.03.2003, che, all'art. 9, comma II, prevede, in relazione alle operazioni ed ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, di “rendere noto un 'Indicatore Sintetico di Costo' (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”. L'I.S.C. non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell'
[...]
non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto, piuttosto, CP_3 un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Tanto premesso, l'errata o omessa indicazione dell'ISC o TAEG non può determinare alcuna invalidità del contratto, in quanto il richiamato art. 117 comma VI t.u.b. sanziona con la nullità le
“clausole contrattuali...che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non viene messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del contraente, bensì l' che, come sopra precisato, non determina CP_3
alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata indicazione dell' non può essere sanzionata con la nullità prevista dal comma VI Controparte_4 dell'art. 117 t.u.b., né tanto meno risulta applicabile il comma VII del medesimo art. 117 t.u.b., che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione
(si vedano, ex multis, Corte Appello Torino 28.01.2020, Tribunale Milano 17.12.2019, Tribunale Roma
11.7.2019, Tribunale Terni 16.5.2019, Tribunale Mantova 2.5.2017, Tribunale Roma 19.04.2017 e
Tribunale Salerno 31.1.2017).
Quanto alle risultanze della CTU va evidenziato che non si ravvisano i presupposti per l'esclusione degli interessi di mora sulle prime sette rate. Ed infatti, sul punto va evidenziato che parte opponente non ha sollevato alcuna doglianza in merito all'applicazione degli interessi di mora, né alle date di pagamento indicate sull'estratto contabile (differenti dalla scadenza contrattuale).
pagina 5 di 6 Ciò posto, in mancanza di specifica contestazione, il pagamento delle rate nelle date indicate nella documentazione in atti deve ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sicché non vi è motivo per espungere gli interessi di mora sulle prime sette rate.
Per tutti i superiori motivi, essendo provato il credito azionato e non risultando provate le eccezioni e difese formulate in ordine ai fatti estintivi e modificativi del credito, l'opposizione proposta da e deve essere rigettata. Parte_1 Parte_2
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte opponente. La liquidazione viene operata nel dispositivo con applicazione dei parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni esaminate, dell'attività processuale svolta.
Pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 8772/2020, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da e nei confronti del decreto Parte_2 Parte_1
ingiuntivo n. 587/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa;
- Dichiara il decreto ingiuntivo n. 587/2021 definitivamente esecutivo;
- Condanna e a corrispondere a le spese di Parte_2 Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate in euro 7616,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
Pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Siracusa, il 18 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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