Articolo 2 della Legge 12 febbraio 1955, n. 51
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 marzo 1955
Art. 2.
Sono esclusi dalla delega di cui all'articolo precedente:
a) in materia di prevenzione contro gli infortuni: i servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; i servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; l'esercizio dei trasporti terrestri pubblici; l'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; l'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
b) in materia di igiene del lavoro: il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili; l'esercizio di miniere, cave e torbiere.
Entrata in vigore il 22 marzo 1955
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