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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 733/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6741/2024 depositato il 20/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 202400017262 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nato il Data nascita_ a IA (CF:CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (CF: CF_Difensore_1 - pec: Email_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica a ITALIA GESTIONI ESATTORIALI
S.r.l. – ricorso teso ad ottenere l'annullamento del sollecito di pagamento 202400017262 del 13/06/24 notificato il 13 giugno 2024 per IMU gusta accertamento n. 2261 della somma complessiva di € 750,65.
A fondamento della richiesta, l'Ricorrente_1 ha posto una articolata congerie di motivi:
1) prescrizione del credito e tardività della presunta notifica dell'accertamento esecutivo richiamato;
2) mancanza di indicazione modalità determinazione interessi;
3) lesione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost. e dell'art. 7 dello statuto del contribuente per mancata allegazione al provvedimento impugnato del sotteso accertamento esecutivo e fattura connessa;
4) nullità dell'avviso di pagamento-costituzione in mora per violazione di legge circa la “chiarezza e motivazione degli atti” di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
ITALIA GESTIONI ESATTORIALI S.r.l si è costituita in giudizio, evidenziando la intervenuta notifica dell'avviso di accertamento a mezzo raccomandata a/r, il 13 gennaio 2024.
All'udienza odierna, il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre richiamare il coordinato dei principi afferenti l'impugnazione di atto non tipizzato:
i) in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018
n. 1144);
ii) “in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria” (Cass. Civ. Sez. V, 30 maggio
2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del
28/05/2014);
iii) la notifica di un atto non formalmente sussumibile nelle categorie dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 – quale quello in esame – legittima l'impugnazione non già di esso (ovviamente qualora non vengano in rilievo profili di invalidità ad esso inerenti ed eventualmente rilevanti ai fini procedimentali), bensì degli atti pregressi, ma a condizione non solo del fatto che la richiesta della declaratoria di nullità ovvero di annullamento o infondatezza sia rivolta verso gli atti imperativi presupposti, ma anche che venga dedotta la loro invalidità sulla base della dichiarata impossibilità di loro preventiva conoscenza e dimostrazione di illegittimità.
Ciò posto, e dunque ritenuto che in questione sia la sussistenza della pretesa impositiva, deve osservarsi che Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. ha dato dimostrazione dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Tanto, in difetto di impugnazione, rende irretrattabile la pretesa tassa.
Parimenti infondate si profilano le eccezioni legate alla forma del sollecito, del tutto inconferenti ai fini di causa.
Si impone il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. I, in persona del Giudice Monocratico, Dott.
GI OL, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Italia Gestioni Esattoriali i S.
r.l., che liquida in euro 180 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Nominativo_1.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
POLITANO BIAGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6741/2024 depositato il 20/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 202400017262 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nato il Data nascita_ a IA (CF:CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (CF: CF_Difensore_1 - pec: Email_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica a ITALIA GESTIONI ESATTORIALI
S.r.l. – ricorso teso ad ottenere l'annullamento del sollecito di pagamento 202400017262 del 13/06/24 notificato il 13 giugno 2024 per IMU gusta accertamento n. 2261 della somma complessiva di € 750,65.
A fondamento della richiesta, l'Ricorrente_1 ha posto una articolata congerie di motivi:
1) prescrizione del credito e tardività della presunta notifica dell'accertamento esecutivo richiamato;
2) mancanza di indicazione modalità determinazione interessi;
3) lesione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost. e dell'art. 7 dello statuto del contribuente per mancata allegazione al provvedimento impugnato del sotteso accertamento esecutivo e fattura connessa;
4) nullità dell'avviso di pagamento-costituzione in mora per violazione di legge circa la “chiarezza e motivazione degli atti” di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
ITALIA GESTIONI ESATTORIALI S.r.l si è costituita in giudizio, evidenziando la intervenuta notifica dell'avviso di accertamento a mezzo raccomandata a/r, il 13 gennaio 2024.
All'udienza odierna, il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre richiamare il coordinato dei principi afferenti l'impugnazione di atto non tipizzato:
i) in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018
n. 1144);
ii) “in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria” (Cass. Civ. Sez. V, 30 maggio
2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del
28/05/2014);
iii) la notifica di un atto non formalmente sussumibile nelle categorie dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 – quale quello in esame – legittima l'impugnazione non già di esso (ovviamente qualora non vengano in rilievo profili di invalidità ad esso inerenti ed eventualmente rilevanti ai fini procedimentali), bensì degli atti pregressi, ma a condizione non solo del fatto che la richiesta della declaratoria di nullità ovvero di annullamento o infondatezza sia rivolta verso gli atti imperativi presupposti, ma anche che venga dedotta la loro invalidità sulla base della dichiarata impossibilità di loro preventiva conoscenza e dimostrazione di illegittimità.
Ciò posto, e dunque ritenuto che in questione sia la sussistenza della pretesa impositiva, deve osservarsi che Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. ha dato dimostrazione dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Tanto, in difetto di impugnazione, rende irretrattabile la pretesa tassa.
Parimenti infondate si profilano le eccezioni legate alla forma del sollecito, del tutto inconferenti ai fini di causa.
Si impone il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. I, in persona del Giudice Monocratico, Dott.
GI OL, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Italia Gestioni Esattoriali i S.
r.l., che liquida in euro 180 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Nominativo_1.