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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/12/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. NO BE PO Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. GI NO Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1405 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Mistretta per mandato CodiceFiscale_2
depositato unitamente all'atto di appello.
Appellanti
(c.f. , società incorporante giusta Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
atto di fusione del 15.11.2019 a rogito Notaio rep. 47864, racc. 14514, registrato Persona_1
a Modena il 19.11.2019 al nr. 13783 serie 1T, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Gorgone per CP_3
mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellata
Conclusioni dell'appellante:
in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 2421/2020 emessa dal Tribunale
di Palermo, in data 30 giugno 2020, depositata in Cancelleria il 29/07/2020, nel merito:
1. dare atto che l'ISC dichiarato nel contratto di mutuo è inferiore al TAEG effettivamente verificato, pertanto, in violazione dell'art 117 TUB il piano di ammortamento va rimodulato sostituendo gli interessi pattuiti con gli interessi calcolati al tasso minimo dei BOT;
2. ritenere e dichiarare che alla luce dell'accertata usurarietà del tasso di mora il negozio giuridico è gratuito, rimodulando il piano di ammortamento al netto di tutti gli interessi pattuiti;
con vittoria di spese, CTU, competenze e compensi del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni dell'appellata:
dichiarare inammissibile l'appello;
rigettare integralmente con qualsivoglia statuizione tutte le domande formulate da parte appellante nei confronti della banca convenuta siccome infondate, inammissibili ed irrilevanti in fatto ed in diritto e respingere qualsivoglia richiesta di pagamento e/o restituzione di somme
2 a qualsivoglia titolo formulata nei confronti della banca, siccome infondata e confermare in ogni sua parte la sentenza appellata;
con vittoria di spese di entrambi i giudizi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Palermo n. 2421 del 29.07.2020 che ne ha accolto solo parzialmente le domande proposte nei confronti di (oggi , volte alla declaratoria Controparte_2 Controparte_1
di nullità del contratto di mutuo ipotecario di € 300.000,00, da rimborsare in 240 rate CP_4
mensili, sottoscritto il 15 ottobre 2009.
Piu in dettaglio, il Tribunale:
- ha ritenuto irrilevante, ai fini della validità del contratto a termini dell'art. 1346 c.c., la
Par mancata o erronea indicazione dell , stante la puntuale enunciazione nel contratto di tutti gli elementi identificativi del costo effettivo del finanziamento;
- comparati separatamente il tasso degli interessi corrispettivi e il tasso di mora con la soglia usuraria, il Tribunale ha accertato l'usurarietà solo di quest'ultimo e ha condannato la banca alla restituzione agli attori di quanto a tale titolo corrisposto, pari complessivamente a €
239,24;
- ha integralmente compensato tra le parti le spese di lite.
Con due motivi di appello, e Parte_1 Parte_2
3 - si dolgono del mancato rilievo della discrasia tra ISC contrattuale (5,44%) e ISC
effettivamente applicato (pari, secondo quanto computato dal consulente di parte, a 5,630
punti percentuali) e chiedono in diritto, previa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio per il riscontro fattuale dell'erronea indicazione, la declaratoria di nullità per indeterminatezza del regolamento contrattuale e l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117
comma VII TUB;
- censurano di illogicità la decisione per non aver il Tribunale tratto corrette e compiute conseguenze dalla declaratoria di usurarietà del saggio degli interessi moratori, fissato in 3
punti in più rispetto al tasso degli interessi corrispettivi (5.260%) e dunque in complessivi 8,26
punti percentuali, misura superiore alla soglia del 7.785% determinata ai sensi della L. n.
108/1996 dal D.M. 24.9.2009, in relazione al IV trimestre 2009. Contestano, inoltre, l'approdo nomofilattico espresso da Cass. S.U. 18/09/2020 n. 19597, che “di fatto, rimuove la sanzione
più rilevante prevista dall'impianto normativo relativo all'usura bancaria” (pag. 8 dell'atto di appello).
Ricostituitosi il contraddittorio, società incorporante Controparte_1 Controparte_2
giusta atto di fusione del 15.11.2019, si è opposta all'accoglimento del gravame.
Al vaglio delle questioni di merito è opportuno premettere che, in assenza di rilievi a opera delle parti e in forza del meccanismo dell'acquiescenza parziale disciplinato dall'art. 329
comma II c.p.c., si è formato il giudicato interno sulla declaratoria di nullità per usurarietà della
4 clausola con cui sono stati pattuiti gli interessi moratori del contratto di mutuo sottoscritto il 15
ottobre 2009.
Nel merito, l'appello non è meritevole di accoglimento.
Procedendo gradatamente nel rispetto dell'ordine espositivo prescelto dall'appellante vale,
invero, rilevare:
1) il TAEG (o ISC) non è un ulteriore tasso negoziale, che si aggiunge a quello degli interessi corrispettivi o moratori, ma un valore derivato che, riflettendo e sintetizzando in un'unica espressione numerica il costo dell'operazione di credito, offre alla parte finanziata un utile strumento per la comparazione preventiva e rapida delle offerte di diversi operatori
Par bancari. La mancata o errata indicazione dell' , quando siano espressamente e chiaramente enunciate le condizioni economiche destinate e regolare la restituzione del capitale mutuato,
non determina la nullità del contratto per incertezza sul suo contenuto effettivo. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, invero, “l'indice sintetico di costo, altrimenti detto tasso
annuo effettivo globale (TAEG), è l'indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione
di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non
rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma
scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n.
385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del
finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre
ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”
5 (Cass. civ. 9/12/2021, n. 39169). La mancata condivisione -o l'errata indicazione- di simile strumento di carattere informativo non equivale, pertanto, ad assenza di un requisito tassativo e indefettibile del regolamento negoziale, quale invece è la pattuizione convenzionale degli interessi. Non vi è dunque luogo per l'applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti dall'art. 1284 c.c. o dall'art. 117 TUB, con riconduzione del tasso degli interessi al saggio legale o al tasso previsto dalla disciplina bancaria, giacché il saggio convenzionale è
determinato in contratto in termini analitici che soddisfano il disposto dell'art. 1346 c.c.. Da
qui l'inutilità di un supplemento istruttorio volto a misurare, con l'ausilio di un consulente
Par tecnico, l effettivamente applicato al rapporto e la conferma, per contro, di quanto già
Par osservato dal Tribunale, secondo cui “non ha rilievo l'omessa indicazione dell' o l'errata
indicazione dello stesso, quando siano stati puntualmente indicati tutti gli elementi che
concorrono a determinare il costo effettivo del finanziamento, si che in se' la mancata, o
errata, indicazione dello stesso non consente di ravvisare l'ipotesi prevista dall'art. 117
TUB”.
Deve inoltre escludersi l'applicabilità al contratto di mutuo fondiario in esame della disciplina dettata dall'art. 125 bis comma 6 t.u.b. -che sancisce la nullità delle clausole del contratto che prevedono costi per il consumatore non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG
(comma 6), nonché la sostituzione del TAEG con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali (comma 7)-, sia per ragioni di diritto intertemporale, trattandosi di novella normativa
6 entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto, sia sotto il profilo oggettivo, non rientrando nel suo ambito applicativo i mutui garantiti da ipoteca su beni immobili.
Chiarita la natura meramente informativa dell'ISC (o taeg) e la sua funzione di orientamento per il sovvenuto nella scelta tra le diverse proposte sul mercato finanziario, la minima
Par Par differenza intercorrente tra enunciato in contratto (5,44%) e ricalcolato dal consulente di parte appellante (5,63%) , pari appena allo 0,19%, esclude possa darsi luogo all'unico rimedio sanzionatorio ipotizzabile, quello risarcitorio, non potendo fondamente sostenersi che l'inadempimento contrattuale della banca all'obbligo di trasparente e puntuale informazione abbia influito sulle scelte del soggetto finanziato alterandone la capacità di valutare il proprio impegno e precludendone la libera determinazione. Osserva persuasivamente al riguardo la
Suprema Corte che “l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state
applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria
(sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il
nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea
Par indicazione dell , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere
di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela),
non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto
a responsabilità precontrattuale o contrattuale” (Cass.civ., 14/2/2023 n. 4597);
2) considerato che sulla scorta delle disposizioni contrattuali (anche del negozio in esame)
interessi corrispettivi e interessi moratori sono destinati a trovare applicazione alternativa tra
7 loro in ragione del diverso atteggiarsi della modalità della restituzione, ovvero, rispettivamente,
in ipotesi di restituzione regolare e conforme al piano di ammortamento e in ipotesi di restituzione tardata, non può addivenirsi alla conclusione propugnata dagli appellanti dell'integrale gratuità del mutuo sol perché, con statuizione insuscettibile di emenda in quanto non gravata da impugnazione, è stata accertata l'usurarietà del saggio degli interessi moratori.
Il vizio che affligge la regolamentazione del paradigma negoziale con innesto determinato dalla mora del mutuatario non si comunica, invero, alle clausole di regolamentazione degli interessi corrispettivi. Così come la verifica di compatibilità con la normativa antiusura deve essere operata separatamente per i due tassi di interesse (corrispettivo e moratorio), il riscontro di usurarietà del solo tasso di interesse di mora ha -correttamente- condotto il primo giudice a limitare a questo soltanto l'applicazione della sanzione, nel concreto identificata con quella prevista dall'art. 1815 comma II c.c.
Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere respinto e in applicazione del canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in misura prossima ai medi dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014 e sue successive modifiche per le cause di valore indeterminabile a complessità ridotta, in € 6.000,00 di cui € 1.800,00 per la fase di studio, €
1.200,00 per la fase introduttiva ed € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, poste a carico solidale degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
8 rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale Palermo n. 2421 del 29.7.2020;
condanna e in solido fra loro, alla refusione in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.000,00, come Controparte_1
specificato in motivazione, oltre c.p.a e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014:
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello, il giorno 18 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
GI NO NO BE PO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. NO BE PO Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. GI NO Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1405 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Mistretta per mandato CodiceFiscale_2
depositato unitamente all'atto di appello.
Appellanti
(c.f. , società incorporante giusta Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
atto di fusione del 15.11.2019 a rogito Notaio rep. 47864, racc. 14514, registrato Persona_1
a Modena il 19.11.2019 al nr. 13783 serie 1T, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Gorgone per CP_3
mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellata
Conclusioni dell'appellante:
in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 2421/2020 emessa dal Tribunale
di Palermo, in data 30 giugno 2020, depositata in Cancelleria il 29/07/2020, nel merito:
1. dare atto che l'ISC dichiarato nel contratto di mutuo è inferiore al TAEG effettivamente verificato, pertanto, in violazione dell'art 117 TUB il piano di ammortamento va rimodulato sostituendo gli interessi pattuiti con gli interessi calcolati al tasso minimo dei BOT;
2. ritenere e dichiarare che alla luce dell'accertata usurarietà del tasso di mora il negozio giuridico è gratuito, rimodulando il piano di ammortamento al netto di tutti gli interessi pattuiti;
con vittoria di spese, CTU, competenze e compensi del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni dell'appellata:
dichiarare inammissibile l'appello;
rigettare integralmente con qualsivoglia statuizione tutte le domande formulate da parte appellante nei confronti della banca convenuta siccome infondate, inammissibili ed irrilevanti in fatto ed in diritto e respingere qualsivoglia richiesta di pagamento e/o restituzione di somme
2 a qualsivoglia titolo formulata nei confronti della banca, siccome infondata e confermare in ogni sua parte la sentenza appellata;
con vittoria di spese di entrambi i giudizi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Palermo n. 2421 del 29.07.2020 che ne ha accolto solo parzialmente le domande proposte nei confronti di (oggi , volte alla declaratoria Controparte_2 Controparte_1
di nullità del contratto di mutuo ipotecario di € 300.000,00, da rimborsare in 240 rate CP_4
mensili, sottoscritto il 15 ottobre 2009.
Piu in dettaglio, il Tribunale:
- ha ritenuto irrilevante, ai fini della validità del contratto a termini dell'art. 1346 c.c., la
Par mancata o erronea indicazione dell , stante la puntuale enunciazione nel contratto di tutti gli elementi identificativi del costo effettivo del finanziamento;
- comparati separatamente il tasso degli interessi corrispettivi e il tasso di mora con la soglia usuraria, il Tribunale ha accertato l'usurarietà solo di quest'ultimo e ha condannato la banca alla restituzione agli attori di quanto a tale titolo corrisposto, pari complessivamente a €
239,24;
- ha integralmente compensato tra le parti le spese di lite.
Con due motivi di appello, e Parte_1 Parte_2
3 - si dolgono del mancato rilievo della discrasia tra ISC contrattuale (5,44%) e ISC
effettivamente applicato (pari, secondo quanto computato dal consulente di parte, a 5,630
punti percentuali) e chiedono in diritto, previa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio per il riscontro fattuale dell'erronea indicazione, la declaratoria di nullità per indeterminatezza del regolamento contrattuale e l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117
comma VII TUB;
- censurano di illogicità la decisione per non aver il Tribunale tratto corrette e compiute conseguenze dalla declaratoria di usurarietà del saggio degli interessi moratori, fissato in 3
punti in più rispetto al tasso degli interessi corrispettivi (5.260%) e dunque in complessivi 8,26
punti percentuali, misura superiore alla soglia del 7.785% determinata ai sensi della L. n.
108/1996 dal D.M. 24.9.2009, in relazione al IV trimestre 2009. Contestano, inoltre, l'approdo nomofilattico espresso da Cass. S.U. 18/09/2020 n. 19597, che “di fatto, rimuove la sanzione
più rilevante prevista dall'impianto normativo relativo all'usura bancaria” (pag. 8 dell'atto di appello).
Ricostituitosi il contraddittorio, società incorporante Controparte_1 Controparte_2
giusta atto di fusione del 15.11.2019, si è opposta all'accoglimento del gravame.
Al vaglio delle questioni di merito è opportuno premettere che, in assenza di rilievi a opera delle parti e in forza del meccanismo dell'acquiescenza parziale disciplinato dall'art. 329
comma II c.p.c., si è formato il giudicato interno sulla declaratoria di nullità per usurarietà della
4 clausola con cui sono stati pattuiti gli interessi moratori del contratto di mutuo sottoscritto il 15
ottobre 2009.
Nel merito, l'appello non è meritevole di accoglimento.
Procedendo gradatamente nel rispetto dell'ordine espositivo prescelto dall'appellante vale,
invero, rilevare:
1) il TAEG (o ISC) non è un ulteriore tasso negoziale, che si aggiunge a quello degli interessi corrispettivi o moratori, ma un valore derivato che, riflettendo e sintetizzando in un'unica espressione numerica il costo dell'operazione di credito, offre alla parte finanziata un utile strumento per la comparazione preventiva e rapida delle offerte di diversi operatori
Par bancari. La mancata o errata indicazione dell' , quando siano espressamente e chiaramente enunciate le condizioni economiche destinate e regolare la restituzione del capitale mutuato,
non determina la nullità del contratto per incertezza sul suo contenuto effettivo. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, invero, “l'indice sintetico di costo, altrimenti detto tasso
annuo effettivo globale (TAEG), è l'indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione
di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non
rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma
scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n.
385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del
finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre
ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”
5 (Cass. civ. 9/12/2021, n. 39169). La mancata condivisione -o l'errata indicazione- di simile strumento di carattere informativo non equivale, pertanto, ad assenza di un requisito tassativo e indefettibile del regolamento negoziale, quale invece è la pattuizione convenzionale degli interessi. Non vi è dunque luogo per l'applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti dall'art. 1284 c.c. o dall'art. 117 TUB, con riconduzione del tasso degli interessi al saggio legale o al tasso previsto dalla disciplina bancaria, giacché il saggio convenzionale è
determinato in contratto in termini analitici che soddisfano il disposto dell'art. 1346 c.c.. Da
qui l'inutilità di un supplemento istruttorio volto a misurare, con l'ausilio di un consulente
Par tecnico, l effettivamente applicato al rapporto e la conferma, per contro, di quanto già
Par osservato dal Tribunale, secondo cui “non ha rilievo l'omessa indicazione dell' o l'errata
indicazione dello stesso, quando siano stati puntualmente indicati tutti gli elementi che
concorrono a determinare il costo effettivo del finanziamento, si che in se' la mancata, o
errata, indicazione dello stesso non consente di ravvisare l'ipotesi prevista dall'art. 117
TUB”.
Deve inoltre escludersi l'applicabilità al contratto di mutuo fondiario in esame della disciplina dettata dall'art. 125 bis comma 6 t.u.b. -che sancisce la nullità delle clausole del contratto che prevedono costi per il consumatore non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG
(comma 6), nonché la sostituzione del TAEG con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali (comma 7)-, sia per ragioni di diritto intertemporale, trattandosi di novella normativa
6 entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto, sia sotto il profilo oggettivo, non rientrando nel suo ambito applicativo i mutui garantiti da ipoteca su beni immobili.
Chiarita la natura meramente informativa dell'ISC (o taeg) e la sua funzione di orientamento per il sovvenuto nella scelta tra le diverse proposte sul mercato finanziario, la minima
Par Par differenza intercorrente tra enunciato in contratto (5,44%) e ricalcolato dal consulente di parte appellante (5,63%) , pari appena allo 0,19%, esclude possa darsi luogo all'unico rimedio sanzionatorio ipotizzabile, quello risarcitorio, non potendo fondamente sostenersi che l'inadempimento contrattuale della banca all'obbligo di trasparente e puntuale informazione abbia influito sulle scelte del soggetto finanziato alterandone la capacità di valutare il proprio impegno e precludendone la libera determinazione. Osserva persuasivamente al riguardo la
Suprema Corte che “l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state
applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria
(sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il
nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea
Par indicazione dell , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere
di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela),
non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto
a responsabilità precontrattuale o contrattuale” (Cass.civ., 14/2/2023 n. 4597);
2) considerato che sulla scorta delle disposizioni contrattuali (anche del negozio in esame)
interessi corrispettivi e interessi moratori sono destinati a trovare applicazione alternativa tra
7 loro in ragione del diverso atteggiarsi della modalità della restituzione, ovvero, rispettivamente,
in ipotesi di restituzione regolare e conforme al piano di ammortamento e in ipotesi di restituzione tardata, non può addivenirsi alla conclusione propugnata dagli appellanti dell'integrale gratuità del mutuo sol perché, con statuizione insuscettibile di emenda in quanto non gravata da impugnazione, è stata accertata l'usurarietà del saggio degli interessi moratori.
Il vizio che affligge la regolamentazione del paradigma negoziale con innesto determinato dalla mora del mutuatario non si comunica, invero, alle clausole di regolamentazione degli interessi corrispettivi. Così come la verifica di compatibilità con la normativa antiusura deve essere operata separatamente per i due tassi di interesse (corrispettivo e moratorio), il riscontro di usurarietà del solo tasso di interesse di mora ha -correttamente- condotto il primo giudice a limitare a questo soltanto l'applicazione della sanzione, nel concreto identificata con quella prevista dall'art. 1815 comma II c.c.
Conclusivamente, dunque, l'appello deve essere respinto e in applicazione del canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in misura prossima ai medi dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014 e sue successive modifiche per le cause di valore indeterminabile a complessità ridotta, in € 6.000,00 di cui € 1.800,00 per la fase di studio, €
1.200,00 per la fase introduttiva ed € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, poste a carico solidale degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
8 rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale Palermo n. 2421 del 29.7.2020;
condanna e in solido fra loro, alla refusione in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.000,00, come Controparte_1
specificato in motivazione, oltre c.p.a e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014:
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello, il giorno 18 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
GI NO NO BE PO
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