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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/10/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2235 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 2235 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 05/06/2025, da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) con il patrocinio dall'Avv. Marco Tomassini, elettivamente C.F._2 domiciliati in Fermo, C.so Cefalonia n. 46, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c Parte_1 Parte_2 depositato in data 05.06.2025, successivamente integrato e personalmente sottoscritto dalle parti, hanno premesso che, con sentenza di divorzio n. 175/2019 il Tribunale di Fermo, in adesione a quanto da loro congiuntamente richiesto, aveva affidato i minori Persona_1
(nata il [...]) e (nato il [...]) in via esclusiva alla madre,
[...] Persona_2 collocandoli prevalentemente presso la stessa e regolamentato il diritto di visita della prole con il padre.
Le parti, a sostegno della domanda di modifica delle condizioni di divorzio, hanno dato atto che, a seguito della pronuncia di scioglimento di matrimonio, aveva Parte_1
1 riscontrato oggettive difficoltà nella gestione della prole, a causa della distanza esistente tra la residenza del padre (Roma) e quella dei minori (Fermo) nonché del mancato rilascio delle autorizzazioni richieste dalla madre all'altro genitore nell'interesse dei figli.
Le parti hanno, pertanto, istato nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
”Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, DISPORRE la MODIFICA delle condizioni di divorzio inerenti la prole, di cui alla Sentenza n. 175 del 26.03.2019, come segue:
- i figli minori ed sono affidati in via esclusiva e rafforzata alla madre, presso la quale Per_1 Per_2 restano collocati ed alla quale è riconosciuto l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, nonché il potere di assumere le decisioni di maggior interesse per i medesimi – quali, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la determinazione della residenza abituale, la richiesta di documenti, etc. – senza il consenso del padre;
- quanto alle facoltà e alle modalità di visita del padre, disporre che:
- il padre potrà visitare i figli due volte al mese, il sabato o la domenica, a settimane alterne presso
l'abitazione della madre, previo accordo con quest'ultima, dalle ore 18:00 alle ore 19:30;
- in caso di permanenza del padre a Roma e/o di suo trasferimento all'estero, il padre potrà avere contatti con i bambini nei giorni di martedì e giovedì, mediante telefono e/o videochiamate, dalle ore 18:30 alle ore
19:30;
- nel periodo estivo, il padre potrà tenere con sé i figli per 7 giorni consecutivi nel mese di agosto, previo reperimento di un domicilio fisso previamente comunicato alla madre;
in mancanza di un domicilio fisso, il padre potrà tenere con sé i figli tutti i giorni, per 7 giorni consecutivi, dalle ore 10:00 alle ore 18:00;
- per quanto non espressamente modificato, resteranno in vigore le condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Fermo, n. 175 del 26.03.2019.”.
All'udienza del 10.07.2025, il procuratore delle parti ha dato atto dell'errore materiale contenuto nel ricorso introduttivo, laddove, nelle conclusioni in punto di affidamento della prole minorenne, aveva menzionato le sole scelte “di maggior interesse”.
Le parti, presenti personalmente, hanno aderito alla richiesta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, e Parte_1 hanno istato nell'accoglimento della modifica delle condizioni di divorzio, Parte_2 così come di seguito integrate:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, DISPORRE la MODIFICA delle condizioni di divorzio inerenti la prole, di cui alla Sentenza n. 175 del 26.03.2019, come segue:
- i figli minori ed SONO AFFIDATI IN VIA ESCLUSIVA E Per_1 Per_2
RAFFORZATA alla madre, presso la quale restano collocati ed alla quale è riconosciuto l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, nonché il potere di assumere tutte le decisioni per i medesimi – quali, in via
2 esemplificativa e non esaustiva, quelle concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la determinazione della residenza abituale, la richiesta di documenti, etc. – senza il consenso del padre;
- quanto alle facoltà e alle modalità di visita del padre, disporre che: - il padre potrà visitare i figli due volte al mese, il sabato o la domenica, a settimane alterne presso l'abitazione della madre, previo accordo con quest'ultima, dalle ore 18:00 alle ore 19:30;
- in caso di permanenza del padre a Roma e/o di suo trasferimento all'estero, il padre potrà avere contatti con i bambini nei giorni di martedì e giovedì, mediante telefono e/o videochiamate, dalle ore 18:30 alle ore
19:30;
- nel periodo estivo, il padre potrà tenere con sé i figli per 7 giorni consecutivi nel mese di agosto, previo reperimento di un domicilio fisso previamente comunicato alla madre;
in mancanza di un domicilio fisso, il padre potrà tenere con sé i figli tutti i giorni, per 7 giorni consecutivi, dalle ore 10:00 alle ore 18:00;
- per quanto non espressamente modificato, resteranno in vigore le condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Fermo, n. 175 del 26.03.2019”.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
* * *
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le relative clausole non sono in contrasto con il superiore interesse dei figli – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ed invero, le circostanze dedotte dalle parti in termini sia di lontananza geografica tra le residenze dei minori e del padre, sia di oggettiva difficoltà dell' - privo di occupazione Pt_2 lavorativa - di incontrare frequentemente i minori, sia di agevole acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla gestione della prole, si pongono quali ragioni sufficienti a ritenere confacente all'interesse superiore dei figli minori il regime di affidamento indicato dalle parti stesse.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente sia le condizioni inerenti ai minori, sia i rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza n. 175/2019, pubblicata in data 26.03.2019, così provvede:
1. omologa le condizioni inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3 2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 18.09.2025.
Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 2235 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 05/06/2025, da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) con il patrocinio dall'Avv. Marco Tomassini, elettivamente C.F._2 domiciliati in Fermo, C.so Cefalonia n. 46, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c Parte_1 Parte_2 depositato in data 05.06.2025, successivamente integrato e personalmente sottoscritto dalle parti, hanno premesso che, con sentenza di divorzio n. 175/2019 il Tribunale di Fermo, in adesione a quanto da loro congiuntamente richiesto, aveva affidato i minori Persona_1
(nata il [...]) e (nato il [...]) in via esclusiva alla madre,
[...] Persona_2 collocandoli prevalentemente presso la stessa e regolamentato il diritto di visita della prole con il padre.
Le parti, a sostegno della domanda di modifica delle condizioni di divorzio, hanno dato atto che, a seguito della pronuncia di scioglimento di matrimonio, aveva Parte_1
1 riscontrato oggettive difficoltà nella gestione della prole, a causa della distanza esistente tra la residenza del padre (Roma) e quella dei minori (Fermo) nonché del mancato rilascio delle autorizzazioni richieste dalla madre all'altro genitore nell'interesse dei figli.
Le parti hanno, pertanto, istato nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
”Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, DISPORRE la MODIFICA delle condizioni di divorzio inerenti la prole, di cui alla Sentenza n. 175 del 26.03.2019, come segue:
- i figli minori ed sono affidati in via esclusiva e rafforzata alla madre, presso la quale Per_1 Per_2 restano collocati ed alla quale è riconosciuto l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, nonché il potere di assumere le decisioni di maggior interesse per i medesimi – quali, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la determinazione della residenza abituale, la richiesta di documenti, etc. – senza il consenso del padre;
- quanto alle facoltà e alle modalità di visita del padre, disporre che:
- il padre potrà visitare i figli due volte al mese, il sabato o la domenica, a settimane alterne presso
l'abitazione della madre, previo accordo con quest'ultima, dalle ore 18:00 alle ore 19:30;
- in caso di permanenza del padre a Roma e/o di suo trasferimento all'estero, il padre potrà avere contatti con i bambini nei giorni di martedì e giovedì, mediante telefono e/o videochiamate, dalle ore 18:30 alle ore
19:30;
- nel periodo estivo, il padre potrà tenere con sé i figli per 7 giorni consecutivi nel mese di agosto, previo reperimento di un domicilio fisso previamente comunicato alla madre;
in mancanza di un domicilio fisso, il padre potrà tenere con sé i figli tutti i giorni, per 7 giorni consecutivi, dalle ore 10:00 alle ore 18:00;
- per quanto non espressamente modificato, resteranno in vigore le condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Fermo, n. 175 del 26.03.2019.”.
All'udienza del 10.07.2025, il procuratore delle parti ha dato atto dell'errore materiale contenuto nel ricorso introduttivo, laddove, nelle conclusioni in punto di affidamento della prole minorenne, aveva menzionato le sole scelte “di maggior interesse”.
Le parti, presenti personalmente, hanno aderito alla richiesta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, e Parte_1 hanno istato nell'accoglimento della modifica delle condizioni di divorzio, Parte_2 così come di seguito integrate:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, DISPORRE la MODIFICA delle condizioni di divorzio inerenti la prole, di cui alla Sentenza n. 175 del 26.03.2019, come segue:
- i figli minori ed SONO AFFIDATI IN VIA ESCLUSIVA E Per_1 Per_2
RAFFORZATA alla madre, presso la quale restano collocati ed alla quale è riconosciuto l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, nonché il potere di assumere tutte le decisioni per i medesimi – quali, in via
2 esemplificativa e non esaustiva, quelle concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la determinazione della residenza abituale, la richiesta di documenti, etc. – senza il consenso del padre;
- quanto alle facoltà e alle modalità di visita del padre, disporre che: - il padre potrà visitare i figli due volte al mese, il sabato o la domenica, a settimane alterne presso l'abitazione della madre, previo accordo con quest'ultima, dalle ore 18:00 alle ore 19:30;
- in caso di permanenza del padre a Roma e/o di suo trasferimento all'estero, il padre potrà avere contatti con i bambini nei giorni di martedì e giovedì, mediante telefono e/o videochiamate, dalle ore 18:30 alle ore
19:30;
- nel periodo estivo, il padre potrà tenere con sé i figli per 7 giorni consecutivi nel mese di agosto, previo reperimento di un domicilio fisso previamente comunicato alla madre;
in mancanza di un domicilio fisso, il padre potrà tenere con sé i figli tutti i giorni, per 7 giorni consecutivi, dalle ore 10:00 alle ore 18:00;
- per quanto non espressamente modificato, resteranno in vigore le condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale di Fermo, n. 175 del 26.03.2019”.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
* * *
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le relative clausole non sono in contrasto con il superiore interesse dei figli – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ed invero, le circostanze dedotte dalle parti in termini sia di lontananza geografica tra le residenze dei minori e del padre, sia di oggettiva difficoltà dell' - privo di occupazione Pt_2 lavorativa - di incontrare frequentemente i minori, sia di agevole acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla gestione della prole, si pongono quali ragioni sufficienti a ritenere confacente all'interesse superiore dei figli minori il regime di affidamento indicato dalle parti stesse.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente sia le condizioni inerenti ai minori, sia i rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza n. 175/2019, pubblicata in data 26.03.2019, così provvede:
1. omologa le condizioni inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3 2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 18.09.2025.
Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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