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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 6314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6314 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2565/2019 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 14.10.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Rendina Parte_1 C.F._1
( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Maddaloni (CE) alla via C.F._2
Sant'Eustachio n. 11 - Email_1
APPELLANTE
E
1 ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Laura Controparte_1 C.F._3
NO ( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via C.F._4
SS. Apostoli n. 3 - Email_2
APPELLATO
NONCHÉ
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Lupinacci ( ) e Ciriaco Grosso C.F._5
(C.F. ), presso il cui studio elett.te domicilia in Roma, Piazza S. Andrea della C.F._6
Valle n. 3 - - Email_3 Email_4
APPELATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2241/2018 emessa dal Tribunale di Benevento in data
24.12.2018, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 15.10.2014 convenne in giudizio davanti al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Benevento, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del occorsole presso l'abitazione del convenuto in data 30.06.2013, allorquando era inciampata in un filo elettrico, collegato a un fornello scalda-cera, teso all'altezza del pavimento ed asseritamente non visibile per la penombra dell'ambiente.
Avendo riportato lesioni con postumi permanenti l'attrice chiedeva condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni patiti, che quantificava in € 21.018,37 per danno biologico, morale e patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, chiedeva di essere manlevato, in caso di condanna, dalla compagnia in forza della polizza in essere per la responsabilità civile Controparte_2 sull'abitazione (“Postaprotezione n. 80100462288 del 23.01.2011), e della Controparte_3 tempestiva denuncia di sinistro formalizzata dall'assicurato in data 3/9.7.2013.
Autorizzata la chiamata, si costituiva la compagnia assicuratrice, eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, e contestandone, nel merito, la fondatezza.
2 La causa era istruita a mezzo c.t.u. medico-legale, con il dott. ed altra c.t.u. affidata Persona_1 all'ing. “per la ricostruzione modale del sinistro”. Persona_2
Il medico-legale accertava esiti di “Contusione alle ginocchia con lesione osteocondrale a destra e contusione rachide lombare”, valutati nell'ordine del 5% di danno biologico permanente, oltre a 15 giorni di ITT e 20 giorni di ITP al 50%.
Dal canto suo, l'ing. dopo sopralluogo e rilievi tecnici, concludeva nel senso della non Per_2 compatibilità dell'evento infortunistico con le modalità dichiarate in citazione, evidenziando che “la forza esercitata dal filo sarebbe stata di un'entità talmente esigua da non potere, in ogni caso, generare una condizione di perdita di equilibrio”, in quanto il filo, per massa e posizione, non avrebbe potuto opporre resistenza sufficiente a far inciampare una persona adulta, e l'ostacolo era visibile e facilmente evitabile.
La causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, richiamando le conclusioni dell'ing. rigettava la domanda attorea, ritenendo non provato il nesso eziologico Per_2 tra l'evento descritto e le lesioni lamentate, e condannava alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di ciascuna parte convenuta.
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 20.5.2019, ha proposto tempestivo appello Parte_1 deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Ha eccepito il travisamento dei fatti, il difetto di motivazione, l'omessa valutazione delle risultanze della
CTU medico-legale e l'erronea interpretazione di quella tecnico-modale, contestando anche l'esosa condanna alle spese processuali.
Radicatasi la lite, si è costituita con comparsa del 16.10.2019 (per l'udienza del Controparte_2
30.09.2019, differita di ufficio al 5.11.2019, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
si è costituito con comparsa del 31.10.2019, non resistendo, nel merito, al Controparte_1 gravame, ma limitandosi a chiedere di essere manlevato da in caso di riforma della CP_2 sentenza di prime cure.
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata per la decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo deduce il difetto di motivazione della sentenza, nella parte in cui il Parte_1 giudice avrebbe acriticamente aderito alle risultanze della CTU dell'Ing. omettendo di Per_2 valutare tanto i rilievi alla relazione formulati nei propri scritti difensivi, quanto l'esito della relazione medico-legale del dott. il quale ha, invece, affermato, la piena compatibilità tra i danni lamenti Per_1 dall'attrice e la dinamica prospettata in citazione.
Con il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente al primo per ragioni di ordine logico-giuridico,
l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provato il nesso eziologico tra i danni e l'evento prospettato.
Assume che il giudice di prime cure sarebbe incorso, come il consulente tecnico, in un'errata interpretazione delle modalità della caduta: atteso che il filo elettrico era stato non la causa ma l'occasione scatenante della caduta, e aveva integrato un ostacolo atto a ingenerare l'instabilità in cui l'attrice era venuta a trovarsi dopo aver messo il piede in fallo.
Le doglianze sono infondate.
Giova osservare, in via preliminare, che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive
(Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022).
4 Nel caso di specie, il perito incaricato dal Tribunale di ricostruire le modalità del sinistro non ha trascurato di valutare le critiche alla bozza, replicando adeguatamente alle osservazioni del difensore di parte attrice, laddove ha precisato che l'affermazione secondo cui la caduta non è stata determinata dall'impatto ma dalla perdita di equilibrio non è verosimile, in quanto “la forza esercitata dal filo sarebbe stata di un'entità talmente esigua da non potere, in ogni caso, generare una condizione di perdita di equilibrio” (cfr. c.t.u., pag. 14).
Nel verificare quanto demandatogli, l'ing. ha precisato di aver fatto riferimento, nella Per_2 ricostruzione modale del sinistro, a quanto riportato nell'atto di citazione dove è testualmente scritto
"improvvisamente inciampava in un filo di corrente attaccato alla presa, teso, appartenente ad uno scalda cera". Secondo la dinamica riportata, il filo di corrente rappresentava quindi un ostacolo, come ribadito anche nelle osservazioni del legale di parte attrice. Per definizione ostacolo è "qualsiasi elemento, materiale o non materiale, che si oppone e costituisce impedimento" ed è ovvio che il suddetto elemento, per opporsi e costituire impedimento, deve esercitare un'azione ossia una forza.
L'affermazione secondo cui la caduta non è stata determinata dall'impatto ma dalla perdita di equilibrio,
è priva di coerenza con le leggi della fisica in quanto, l'equilibrio di un corpo, in generale, è una condizione che si stabilisce quando la forza peso (che si considera applicata a baricentro del corpo ed è diretta verso il basso) cade all'interno della superficie di appoggio (cfr. c.t.u. pagg. 13/14).
Correttamente il Tribunale ha ritenuto di escludere la prova del nesso causale richiamando le conclusioni della c.t.u., di cui ha riportato testualmente i passaggi argomentativi di rilievo, e l'esaustività della relazione anche in punto di riscontro alle controdeduzioni di parte ha reso superflua ogni ulteriore analisi sulle argomentazioni difensive di segno contrario.
Non sussiste, pertanto, il denunciato difetto di motivazione.
Circa le considerazioni del medico-legale, vale osservare che il giudizio di compatibilità eziologica espresso dal dott. prova la derivazione causale delle lesioni dalla caduta ma non le circostanze Per_1 della caduta, che è, invece, onere della parte allegare e dimostrare.
Ad essere smentita dall'altro perito è proprio la dinamica descritta in citazione, secondo la quale l'inciampo era derivato dall'urto con il filo elettrico sospeso.
Cade, pertanto, ogni possibilità di ricondurre causalmente le lesioni ad una condizione di pericolosità dei luoghi, e non sussiste, da questo punto di vista, alcun travisamento di fatti dedotti in citazione.
5 Alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi assorbito anche il terzo motivo, col quale si lamenta l'immotivato diniego di ammissione dei mezzi di prova orale articolati, che mai avrebbero consentito di superare le incongruenze naturalistiche evidenziate dal c.t.u.
Il Tribunale, infine, ha fatto buon governo dei principi che devono presiedere alla liquidazione delle spese in caso di soccombenza, avendole liquidate in misura pressocché corrispondente ai minimi della tariffa, in assenza di qualsivoglia circostanza (grave ed eccezionale) legittimante la compensazione integrale o anche solo parziale a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018.
Anche il motivo articolato sul punto, deve essere, per l'effetto, rigettato.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della compagnia assicurativa, e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati ai sensi del decreto n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (inferiore ad € 26.000,00), dovendosi applicare i minimi della tariffa, stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
Circa , le difese svolte dall'appellato, sostanzialmente adesive sul merito del Controparte_1 gravame, giustificano la compensazione delle spese reciprocamente sostenute.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30/1/2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Controparte_2
che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in
[...] misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Compensa le spese del grado reciprocamente sostenute tra e;
Parte_1 Controparte_1
6 - Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso il 5.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2565/2019 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 14.10.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Rendina Parte_1 C.F._1
( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Maddaloni (CE) alla via C.F._2
Sant'Eustachio n. 11 - Email_1
APPELLANTE
E
1 ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Laura Controparte_1 C.F._3
NO ( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via C.F._4
SS. Apostoli n. 3 - Email_2
APPELLATO
NONCHÉ
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Lupinacci ( ) e Ciriaco Grosso C.F._5
(C.F. ), presso il cui studio elett.te domicilia in Roma, Piazza S. Andrea della C.F._6
Valle n. 3 - - Email_3 Email_4
APPELATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2241/2018 emessa dal Tribunale di Benevento in data
24.12.2018, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 15.10.2014 convenne in giudizio davanti al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Benevento, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del occorsole presso l'abitazione del convenuto in data 30.06.2013, allorquando era inciampata in un filo elettrico, collegato a un fornello scalda-cera, teso all'altezza del pavimento ed asseritamente non visibile per la penombra dell'ambiente.
Avendo riportato lesioni con postumi permanenti l'attrice chiedeva condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni patiti, che quantificava in € 21.018,37 per danno biologico, morale e patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, chiedeva di essere manlevato, in caso di condanna, dalla compagnia in forza della polizza in essere per la responsabilità civile Controparte_2 sull'abitazione (“Postaprotezione n. 80100462288 del 23.01.2011), e della Controparte_3 tempestiva denuncia di sinistro formalizzata dall'assicurato in data 3/9.7.2013.
Autorizzata la chiamata, si costituiva la compagnia assicuratrice, eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, e contestandone, nel merito, la fondatezza.
2 La causa era istruita a mezzo c.t.u. medico-legale, con il dott. ed altra c.t.u. affidata Persona_1 all'ing. “per la ricostruzione modale del sinistro”. Persona_2
Il medico-legale accertava esiti di “Contusione alle ginocchia con lesione osteocondrale a destra e contusione rachide lombare”, valutati nell'ordine del 5% di danno biologico permanente, oltre a 15 giorni di ITT e 20 giorni di ITP al 50%.
Dal canto suo, l'ing. dopo sopralluogo e rilievi tecnici, concludeva nel senso della non Per_2 compatibilità dell'evento infortunistico con le modalità dichiarate in citazione, evidenziando che “la forza esercitata dal filo sarebbe stata di un'entità talmente esigua da non potere, in ogni caso, generare una condizione di perdita di equilibrio”, in quanto il filo, per massa e posizione, non avrebbe potuto opporre resistenza sufficiente a far inciampare una persona adulta, e l'ostacolo era visibile e facilmente evitabile.
La causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, richiamando le conclusioni dell'ing. rigettava la domanda attorea, ritenendo non provato il nesso eziologico Per_2 tra l'evento descritto e le lesioni lamentate, e condannava alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di ciascuna parte convenuta.
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 20.5.2019, ha proposto tempestivo appello Parte_1 deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Ha eccepito il travisamento dei fatti, il difetto di motivazione, l'omessa valutazione delle risultanze della
CTU medico-legale e l'erronea interpretazione di quella tecnico-modale, contestando anche l'esosa condanna alle spese processuali.
Radicatasi la lite, si è costituita con comparsa del 16.10.2019 (per l'udienza del Controparte_2
30.09.2019, differita di ufficio al 5.11.2019, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
si è costituito con comparsa del 31.10.2019, non resistendo, nel merito, al Controparte_1 gravame, ma limitandosi a chiedere di essere manlevato da in caso di riforma della CP_2 sentenza di prime cure.
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata per la decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo deduce il difetto di motivazione della sentenza, nella parte in cui il Parte_1 giudice avrebbe acriticamente aderito alle risultanze della CTU dell'Ing. omettendo di Per_2 valutare tanto i rilievi alla relazione formulati nei propri scritti difensivi, quanto l'esito della relazione medico-legale del dott. il quale ha, invece, affermato, la piena compatibilità tra i danni lamenti Per_1 dall'attrice e la dinamica prospettata in citazione.
Con il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente al primo per ragioni di ordine logico-giuridico,
l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provato il nesso eziologico tra i danni e l'evento prospettato.
Assume che il giudice di prime cure sarebbe incorso, come il consulente tecnico, in un'errata interpretazione delle modalità della caduta: atteso che il filo elettrico era stato non la causa ma l'occasione scatenante della caduta, e aveva integrato un ostacolo atto a ingenerare l'instabilità in cui l'attrice era venuta a trovarsi dopo aver messo il piede in fallo.
Le doglianze sono infondate.
Giova osservare, in via preliminare, che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive
(Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022).
4 Nel caso di specie, il perito incaricato dal Tribunale di ricostruire le modalità del sinistro non ha trascurato di valutare le critiche alla bozza, replicando adeguatamente alle osservazioni del difensore di parte attrice, laddove ha precisato che l'affermazione secondo cui la caduta non è stata determinata dall'impatto ma dalla perdita di equilibrio non è verosimile, in quanto “la forza esercitata dal filo sarebbe stata di un'entità talmente esigua da non potere, in ogni caso, generare una condizione di perdita di equilibrio” (cfr. c.t.u., pag. 14).
Nel verificare quanto demandatogli, l'ing. ha precisato di aver fatto riferimento, nella Per_2 ricostruzione modale del sinistro, a quanto riportato nell'atto di citazione dove è testualmente scritto
"improvvisamente inciampava in un filo di corrente attaccato alla presa, teso, appartenente ad uno scalda cera". Secondo la dinamica riportata, il filo di corrente rappresentava quindi un ostacolo, come ribadito anche nelle osservazioni del legale di parte attrice. Per definizione ostacolo è "qualsiasi elemento, materiale o non materiale, che si oppone e costituisce impedimento" ed è ovvio che il suddetto elemento, per opporsi e costituire impedimento, deve esercitare un'azione ossia una forza.
L'affermazione secondo cui la caduta non è stata determinata dall'impatto ma dalla perdita di equilibrio,
è priva di coerenza con le leggi della fisica in quanto, l'equilibrio di un corpo, in generale, è una condizione che si stabilisce quando la forza peso (che si considera applicata a baricentro del corpo ed è diretta verso il basso) cade all'interno della superficie di appoggio (cfr. c.t.u. pagg. 13/14).
Correttamente il Tribunale ha ritenuto di escludere la prova del nesso causale richiamando le conclusioni della c.t.u., di cui ha riportato testualmente i passaggi argomentativi di rilievo, e l'esaustività della relazione anche in punto di riscontro alle controdeduzioni di parte ha reso superflua ogni ulteriore analisi sulle argomentazioni difensive di segno contrario.
Non sussiste, pertanto, il denunciato difetto di motivazione.
Circa le considerazioni del medico-legale, vale osservare che il giudizio di compatibilità eziologica espresso dal dott. prova la derivazione causale delle lesioni dalla caduta ma non le circostanze Per_1 della caduta, che è, invece, onere della parte allegare e dimostrare.
Ad essere smentita dall'altro perito è proprio la dinamica descritta in citazione, secondo la quale l'inciampo era derivato dall'urto con il filo elettrico sospeso.
Cade, pertanto, ogni possibilità di ricondurre causalmente le lesioni ad una condizione di pericolosità dei luoghi, e non sussiste, da questo punto di vista, alcun travisamento di fatti dedotti in citazione.
5 Alla luce delle esposte considerazioni deve ritenersi assorbito anche il terzo motivo, col quale si lamenta l'immotivato diniego di ammissione dei mezzi di prova orale articolati, che mai avrebbero consentito di superare le incongruenze naturalistiche evidenziate dal c.t.u.
Il Tribunale, infine, ha fatto buon governo dei principi che devono presiedere alla liquidazione delle spese in caso di soccombenza, avendole liquidate in misura pressocché corrispondente ai minimi della tariffa, in assenza di qualsivoglia circostanza (grave ed eccezionale) legittimante la compensazione integrale o anche solo parziale a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018.
Anche il motivo articolato sul punto, deve essere, per l'effetto, rigettato.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della compagnia assicurativa, e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati ai sensi del decreto n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (inferiore ad € 26.000,00), dovendosi applicare i minimi della tariffa, stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
Circa , le difese svolte dall'appellato, sostanzialmente adesive sul merito del Controparte_1 gravame, giustificano la compensazione delle spese reciprocamente sostenute.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30/1/2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Controparte_2
che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in
[...] misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Compensa le spese del grado reciprocamente sostenute tra e;
Parte_1 Controparte_1
6 - Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso il 5.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7