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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 14094/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Salvatore Mura
E
Controparte_1
Avv. Rita Maria Portincasa
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“a. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli di procedere all'annotazione della emananda sentenza;
b. vista la maggiore età delle figlie nulla disporre in ordine al loro affidamento e rimettere alla libera determinazione delle parti ogni decisione in tema di visita e frequentazione dei genitori con le stesse come pure l'organizzazione delle festività e dei periodi di ferie;
c. In tema di assegnazione della casa familiare, sita in Roma, Via Valle della Storta n. 75, di cui le parti sono proprietari al 50% in regime di comunione, assegnare al ricorrente l'abitazione in ragione Controparte_1 degli accordi conseguiti dalle parti. Conseguentemente la figlia , non autosufficiente sotto il Persona_1 profilo economico, dimorerà in prevalenza presso e con il padre. Ugualmente la figlia , che è Persona_2 solo parzialmente autosufficiente sotto il profilo economico e che, solo saltuariamente, si trattiene a dormire a casa del fidanzato.
La Sig.ra salvo diverso accordo delle parti risultante da atto sottoscritto, si allontanerà dalla Parte_1 casa familiare il giorno successivo alla celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti che si svolgerà mediante deposito di note scritte di trattazione, asportando dalla casa gli effetti personali. I coniugi concordano che a far data dal mese successivo alla celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti che si svolgerà mediante deposito di note scritte di trattazione, in ragione dell'assegnazione della casa in suo favore, il Sig. corrisponderà in via integrale all'Istituto erogante i ratei mensili di mutuo come CP_1 rinegoziati. In tema di ripartizione delle spese di gestione della casa resta inteso che saranno a carico dell'assegnatario forniture energetiche, condominio e spese ordinari, mentre saranno a carico di entrambi oneri di natura straordinaria;
d. in tema di mantenimento ordinario delle figlie, le parti, in ragione della circostanza che le figlie dimoreranno in prevalenza con il padre, convengono che la sig.ra erserà al sig. , a titolo di Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento della figlia minore , la somma mensile di euro 200,00 entro il Persona_1 giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT e che, anche per consentire alla ragazza di affrontare le spese ad essa necessarie con maggiore indipendenza, verserà direttamente in mani della figlia analogo importo mensile di euro 200,00 entro il giorno 5 di Persona_2 ogni mese, con successivo adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT .
Le parti concordano sul fatto che detti versamenti avvengano attraverso bonifici.
Le parti concordano sul fatto che al momento del raggiungimento della autosufficienza economica della figlia maggiore, la Sig.ra corrisponderà la stessa somma precedentemente versata in mani Parte_1 della figlia (euro 200,00) al Sig. fino a che lo stesso manterrà il diritto alla assegnazione della Per_2 CP_1 casa familiare per non avere la figlia minore raggiunto l'indipendenza economica e, comunque, Persona_1 fino a quando egli continuerà ad utilizzare in via esclusiva l'abitazione già coniugale.
e. in tema di ripartizione delle spese straordinarie i rapporti tra i genitori saranno informati alle previsioni, ripartizioni e specifiche contenute nel vigente Protocollo concluso tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, secondo cui le spese comprese nell'assegno di mantenimento vanno individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.); le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori vanno individuate in: scolastiche (costituite da iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola), spese di natura ludica o parascolastica (costituite da corsi di lingua o attività artistiche ossia musica/ disegno/ pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ossia mini-car, macchina, motorino, moto), spese sportive (costituite da attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica); spese medico sanitarie (costituite da spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia), fermo restando che anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato e che in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
le spese straordinarie
"obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione sono costituite da: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
f. in tema di contributo al mantenimento dei coniugi, essendo economicamente autosufficienti, ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
g. i coniugi convengono che sin dalla sottoscrizione del presente ricorso il Sig. presterà il Controparte_1 consenso a trasferire la proprietà della vettura Mitsubischi Space Star con targa FT655CX in favore della
Sig.ra on obbligo di corrispondere i residui ratei di finanziamento. La Sig.ra i farà carico Pt_1 Pt_1 delle spese relative al trasferimento di proprietà del veicolo e, all'esito, dà atto sin da ora che il Sig. è CP_1 facoltizzato a conseguire l'integrale rimborso degli oneri fiscali derivanti dall'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sulle facciate dell'edificio in cui sorge l'immobile assegnato.
I coniugi si danno altresì atto e convengono che il sig. reterà unico proprietario ed Controparte_1 utilizzatore della vettura 600 Fiat tg. CK011DR e della moto. Kawasaki z600rs tg.FJ18187 senza far luogo a reciproci conguagli, proseguendo il Sig. in via esclusiva a farsi carico del rimborso delle rate del CP_1 finanziamento ottenuto per l'acquisto della moto.
i. i ricorrenti, vista la natura consensuale del presente procedimento, concordano sulla compensazione delle spese del giudizio mentre i Procuratori rinunciano espressamente al vincolo di solidarietà professionale.”;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 6.7.1999 in Pozzuoli (NA);
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1999 , parte II , atto n. 205 , serie A );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 19.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Cosentino
dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 14094/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Salvatore Mura
E
Controparte_1
Avv. Rita Maria Portincasa
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“a. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli di procedere all'annotazione della emananda sentenza;
b. vista la maggiore età delle figlie nulla disporre in ordine al loro affidamento e rimettere alla libera determinazione delle parti ogni decisione in tema di visita e frequentazione dei genitori con le stesse come pure l'organizzazione delle festività e dei periodi di ferie;
c. In tema di assegnazione della casa familiare, sita in Roma, Via Valle della Storta n. 75, di cui le parti sono proprietari al 50% in regime di comunione, assegnare al ricorrente l'abitazione in ragione Controparte_1 degli accordi conseguiti dalle parti. Conseguentemente la figlia , non autosufficiente sotto il Persona_1 profilo economico, dimorerà in prevalenza presso e con il padre. Ugualmente la figlia , che è Persona_2 solo parzialmente autosufficiente sotto il profilo economico e che, solo saltuariamente, si trattiene a dormire a casa del fidanzato.
La Sig.ra salvo diverso accordo delle parti risultante da atto sottoscritto, si allontanerà dalla Parte_1 casa familiare il giorno successivo alla celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti che si svolgerà mediante deposito di note scritte di trattazione, asportando dalla casa gli effetti personali. I coniugi concordano che a far data dal mese successivo alla celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti che si svolgerà mediante deposito di note scritte di trattazione, in ragione dell'assegnazione della casa in suo favore, il Sig. corrisponderà in via integrale all'Istituto erogante i ratei mensili di mutuo come CP_1 rinegoziati. In tema di ripartizione delle spese di gestione della casa resta inteso che saranno a carico dell'assegnatario forniture energetiche, condominio e spese ordinari, mentre saranno a carico di entrambi oneri di natura straordinaria;
d. in tema di mantenimento ordinario delle figlie, le parti, in ragione della circostanza che le figlie dimoreranno in prevalenza con il padre, convengono che la sig.ra erserà al sig. , a titolo di Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento della figlia minore , la somma mensile di euro 200,00 entro il Persona_1 giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT e che, anche per consentire alla ragazza di affrontare le spese ad essa necessarie con maggiore indipendenza, verserà direttamente in mani della figlia analogo importo mensile di euro 200,00 entro il giorno 5 di Persona_2 ogni mese, con successivo adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT .
Le parti concordano sul fatto che detti versamenti avvengano attraverso bonifici.
Le parti concordano sul fatto che al momento del raggiungimento della autosufficienza economica della figlia maggiore, la Sig.ra corrisponderà la stessa somma precedentemente versata in mani Parte_1 della figlia (euro 200,00) al Sig. fino a che lo stesso manterrà il diritto alla assegnazione della Per_2 CP_1 casa familiare per non avere la figlia minore raggiunto l'indipendenza economica e, comunque, Persona_1 fino a quando egli continuerà ad utilizzare in via esclusiva l'abitazione già coniugale.
e. in tema di ripartizione delle spese straordinarie i rapporti tra i genitori saranno informati alle previsioni, ripartizioni e specifiche contenute nel vigente Protocollo concluso tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, secondo cui le spese comprese nell'assegno di mantenimento vanno individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.); le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori vanno individuate in: scolastiche (costituite da iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola), spese di natura ludica o parascolastica (costituite da corsi di lingua o attività artistiche ossia musica/ disegno/ pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ossia mini-car, macchina, motorino, moto), spese sportive (costituite da attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica); spese medico sanitarie (costituite da spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia), fermo restando che anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato e che in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
le spese straordinarie
"obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione sono costituite da: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
f. in tema di contributo al mantenimento dei coniugi, essendo economicamente autosufficienti, ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
g. i coniugi convengono che sin dalla sottoscrizione del presente ricorso il Sig. presterà il Controparte_1 consenso a trasferire la proprietà della vettura Mitsubischi Space Star con targa FT655CX in favore della
Sig.ra on obbligo di corrispondere i residui ratei di finanziamento. La Sig.ra i farà carico Pt_1 Pt_1 delle spese relative al trasferimento di proprietà del veicolo e, all'esito, dà atto sin da ora che il Sig. è CP_1 facoltizzato a conseguire l'integrale rimborso degli oneri fiscali derivanti dall'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sulle facciate dell'edificio in cui sorge l'immobile assegnato.
I coniugi si danno altresì atto e convengono che il sig. reterà unico proprietario ed Controparte_1 utilizzatore della vettura 600 Fiat tg. CK011DR e della moto. Kawasaki z600rs tg.FJ18187 senza far luogo a reciproci conguagli, proseguendo il Sig. in via esclusiva a farsi carico del rimborso delle rate del CP_1 finanziamento ottenuto per l'acquisto della moto.
i. i ricorrenti, vista la natura consensuale del presente procedimento, concordano sulla compensazione delle spese del giudizio mentre i Procuratori rinunciano espressamente al vincolo di solidarietà professionale.”;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 6.7.1999 in Pozzuoli (NA);
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1999 , parte II , atto n. 205 , serie A );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 19.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Cosentino
dott.ssa Marta Ienzi