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Sentenza 5 agosto 2024
Sentenza 5 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/08/2024, n. 31798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31798 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da RE ES, nato a [...] il [...] De ST IC, nato a [...] il [...] IA AT, nato a [...] il [...] TO OM, nato a [...] 1'11/01/1971 UE NT, nato a [...] 1'11/05/1984 PE IA PI, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/07/2022 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere relatore Alessandro IA Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OM EL AE CI, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
uditi i difensori, avv. Guglielmo Pezzolla anche in sostituzione dell'avv. Starace Innocenza e avv. Meduri Marco in sostituzione dell'avv. AT Ciociola RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 31798 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 15/05/2024 1. Con sentenza del 1° luglio 2022, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 13 maggio 2019 del Tribunale di Foggia - resa nei confronti degli imputati per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, perché, in concorso tra loro, mediante la costruzione abusiva di una pluralità di manufatti recintati, allineati e contigui ad una strada in corso di realizzazione, effettuavano la lottizzazione abusiva di un terreno agricolo, gravato da usi civici, riportato in catasto al foglio 40, particella 127, già di proprietà del Consorzio per la bonifica di Capitanata, attualmente di proprietà del Comune di Manfredonia, inquadrato secondo il vigente strumento urbanistico generale nella zona omogenea piano particolareggiato di salvaguardia ambientale, definito dall'art. 83 delle norme tecniche di attuazione, sottoposto al vincolo archeologico, al vincolo imposto dall'autorità di bacino della Puglia, al vincolo del parco nazionale del Gargano, formando 14 lotti sistemati con materiale calcareo-lapideo e con altri materiali provenienti da scavi e demolizioni, e ivi costruendo una serie di manufatti abusivi - con la quale si è dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, disponendo contestualmente la confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva e condannando gli imputati al pagamento delle ulteriori spese processuali, in favore dell'Erario. 2. Avverso la sentenza, RE ES, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si censurano la nullità della sentenza per difetto di motivazione, per violazione ed per erronea interpretazione della norma di legge, rilevando che i giudici di merito non avrebbero tenuto debitamente conto delle richieste difensive di derubricazione del fatto e dissequestro dei fabbricati in considerazione della sussistenza di procedimenti penali paralleli - alcuni già definiti, altri in corso di definizione - nei quali, con riferimento agli stessi cespiti immobiliari, i fatti in esame sarebbero stati qualificati come singoli abusivismi edilizi, commessi in tempi diversi da soggetti distinti. Si lamenta che il provvedimento impugnato, in violazione di quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, si sarebbe limitato ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza tuttavia operare una valutazione critica ed argomentata degli elementi probatori acquisiti al processo, univoci, secondo la difesa, nell'avvalorare l'insussistenza del reato di lottizzazione abusiva. 2.2. Con un secondo motivo di impugnazione, si deduce l'erroneità della sentenza sul rilievo che, nel caso di specie, mancherebbe la prova della coscienza e volizione dell'imputato di far parte di un progetto cooperativo delittuoso finalizzato ad integrare, con la sua condotta, il reato in contestazione. 2 A) Osserva il difensore che i giudici di merito hanno fondato il proprio convincimento in ordine alla responsabilità penale del ricorrente sulla semplice contestuale presenza del suo cespite su un'area attigua a quella occupata da diversi altri immobili, realizzati ciascuno a distanza di anni l'uno dall'altro e ciascuno con una distinta e diversa estensione metrica e con differenti caratteristiche. Rileva, inoltre, che non sussiste prova né dell'esistenza di un accordo fra i soggetti coinvolti nella realizzazione dei fatti in contestazione o dell'apporto di un contributo causale da parte dell'odierno ricorrente alla verificazione dell'illecito, né dell'esistenza di un atto attestante il trasferimento o la cessione del possesso dei vari terreni su cui insistono i manufatti in esame. In particolare, non risulterebbe acquisito al dibattimento alcun documento da parte del Comune di Manfredonia, concernente l'avvio di un procedimento amministrativo per il reato di lottizzazione abusiva, risultando, invece, pendenti antecedenti giudizi penali per le medesime e singole opere edilizie;
né sarebbe stato dimostrato, in alcun modo, che l'attività edificatoria e la ripartizione del territorko. in piccole particelle sia stata connotata da una scansione temporale breve. Non sarebbe stata prodotta, da parte della pubblica accusa, alcuna certificazione circa l'acquisto delle particelle stesse. I giudici di merito, infine, non avrebbe tenuto conto né del fatto che gli immobili, alla data del 30 ottobre 2012, erano già utilizzati - almeno da alcuni degli imputati ma non dall'RE - come domicilio, senza che nessun imputato avesse realizzato, in concorso con altri, alcuna opera di urbanizzazione dell'area, né della circostanza che la strada cui si fa cenno nell'imputazione già esistesse come strada interpoderale prima della realizzazione dei manufatti stessi. Secondo la prospettazione difensiva, dunque, la sentenza impugnata sarebbe nulla, giacché, disattendendo le doglianze difensive, nulla avrebbe detto in ordine all'istanza di dissequestro e alla eccezione della inapplicabilità della confisca, limitandosi piuttosto ad esporre i fatti come descritti nel capo di imputazione e ritenendo erroneamente sussistente il reato di lottizzazione abusiva, così violando gli artt. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6, 7 e 13 della Convenzione EDU e art. 1 del Protocollo addizionale, nonché l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. 3. Avverso la sentenza anche De ST, IA, TO e UE, mediante difensore e con unico atto, hanno proposto ricorsi per cassazione, censurando, con un unico motivo di impugnazione, che compendia in larga parte quanto dedotto nell'interesse di RE sub motivi 2.1. e 2.2., il difetto di motivazione, nonché la violazione della legge, relativamente alla omessa valutazione delle prove testimoniali e documentali prodotte dalla difesa, al rigetto 3 della eccezione di applicazione della fattispecie del ne bis in idem ed alla erronea qualificazione giuridica della fattispecie come lottizzazione abusiva e non come singole violazioni edilizie. Secondo la prospettazione difensiva, i giudici di merito avrebbero errato nel qualificare i fatti in contestazione come reato di lottizzazione abusiva, anziché come singoli abusi edilizi, omettendo di considerare che, nel caso di specie, gli imputati avevano presentato istanze di concessione in sanatoria o richieste di condono e che, in ogni caso, le costruzioni realizzate non avrebbero avuto la capacità di stravolgere l'assetto territoriale. Ciò che, sostiene la difesa, sarebbe stato confermato non solo dalle testimonianze del geometra Lupoli - che avrebbe altresì dichiarato che, sin dal 2003, l'area, in costanza del condono edilizio, sarebbe stata trasformata in zona edificata - e dell'agente della Polizia municipale Marasco, ma anche da quella dell'ingegnere Del Grosso, che avrebbe riferito di villette nate in periodi diversi e certamente autosufficienti. I giudici di merito, infine, avrebbero erroneamente rigettato l'eccezione difensiva del bis in idem, sul fallace assunto che i procedimenti penali precedenti avessero riguardato la realizzazione abusiva dei singoli manufatti ex art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380/2011, mentre oggetto del presente procedimento sarebbe stato il diverso reato di lottizzazione abusiva, quale conseguenza della formazione dei 14 lotti. 4. La sentenza è stata impugnata, infine, anche da PE IA PI, in qualità di vedova dell'imputato deceduto PE IC. 4.1. Con un primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione degli artt. 44 del d.P.R. n. 380 del 2011, in relazione all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., e 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. Secondo la ricostruzione difensiva, la decisione della Corte di appello avrebbe eluso l'obbligo, definito di ordine costituzionale, della immediata declaratoria di una delle cause di proscioglimento indicate dal primo comma dell'art. 129 cod. proc. pen, recuperando illegittimamente atti di indagine aventi ad oggetto altri reati contestualmente contestati agli imputati, sostanzialmente applicando la confisca, non in conseguenza della lottizzazione abusiva, ma di altri reati. Osserva la difesa della ricorrente che, l'andamento dell'istruttoria dibattimentale di fronte al Tribunale di Foggia sarebbe stato tale che, al momento in cui anche per gli altri reati contestati agli imputati è maturata la prescrizione, gli elementi conoscitivi rilevanti ancora non sarebbero stati tutti acquisiti. 4.2. Con una seconda censura, si lamenta la violazione di legge, per avere i giudici di merito ritenuto che le condotte attribuite agli imputati integrassero il reato di lottizzazione abusiva. 4 Si richiama la giurisprudenza in materia di confisca lottizzatoria disposta con sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione secondo cui detta confisca può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento. Rileva la ricorrente che, nel caso in esame, il reato urbanistico era già estinto per intervenuta prescrizione al momento in cui si è conclusa l'attività istruttoria svolta nel presente procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, giacché basati su censure in parte generiche e dirette a sollecitare una rivalutazione fattuale, preclusa in sede di legittimità, e in parte manifestamente infondate. 2. Il ricorso proposto da RE ES è inammissibile. 2.1. La prima doglianza si esaurisce in mere asserzioni di ordine fattuale, frutto di una rivisitazione, in termini critici, della valutazione del materiale probatorio e delle circostanze di fatto già adeguatamente vagliate dai giudici di merito, con motivazione esaustiva, logica e coerente. Ed invero, l'apprezzamento operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata - il cui apparato motivazionale correttamente si salda con quello del provvedimento precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, dal momento che le due decisioni di merito concordano nell'analisi degli elementi di prova, posti a fondamento delle rispettive decisioni - risulta perfettamente esauriente, oltre che immune da vizi logici e priva di contraddizioni. I giudici di primo e secondo grado hanno espresso, in maniera adeguata, la necessità di riferirsi al più grave reato di lottizzazione abusiva, non potendosi, all'opposto, ritenere sussistenti singoli reati di abuso edilizio - come invece prospettato dalla difesa - in considerazione della formazione ex novo dei 14 lotti abusivi, predisposti attraverso la sistemazione di materiale calcareo, lapideo ed altro proveniente da scavi e demolizioni, e ben delineati attorno alle singoli costruzioni, idonei dunque a determinare quella illegittima trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, di consistenza tale da incidere in modo rilevante sull'assetto urbanistico della zona (Sez. 3, n. 44946 del 25/01/2017, Rv. 271788). 5 2.2. Il secondo motivo di impugnazione - sostanzialmente riferito alla pretesa mancanza della prova della coscienza e volontà dell'imputato di far parte di un progetto cooperativo finalizzato ad integrare il reato in contestazione - è parimenti inammissibile, giacché caratterizzato da considerazioni alternative rispetto a quelle dei giudici di merito e, in ogni caso, manifestamente infondato. In punto di diritto, giova premettere che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di lottizzazione abusiva, che è reato a consumazione alternativa, potendosi realizzare sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, può essere integrato anche a titolo di sola colpa (ex multis, Sez. 3, n. 15205 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 278915; Sez. 3, n. 38799 del 16/09/2015, Rv. 264718). A ciò deve aggiungersi che, come correttamente rilevato anche dalla Corte territoriale, a pag. 6 del provvedimento gravato, tale reato, nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verificazione dell'illecito, e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo (Sez. 3, n. 42225 del 19/11/2014, dep. 2015); di talché, nell'integrazione di tale fattispecie, la prova del concorso dei singoli imputati, risulta legata all'evidenza dell'evento, determinatosi come effetto complessivo delle singole condotte. Il reato di lottizzazione abusiva, del resto, ha spesso carattere plurisoggettivo, dal momento che all'interno di tale fattispecie confluiscono condotte convergenti verso un'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la programmazione territoriale riservata alla amministrazione. Ebbene, nel caso di specie, i giudici di appello hanno correttamente valorizzato la relazione di servizio del geom. Lupoli, dipendente comunale, il quale, con argomentazioni chiare ed inequivocabili, ha dichiarato, non solo che l'area interessata era interamente di proprietà del Comune, per la transazione intervenuta con il Consorzio per la bonifica della Capitanata per il passaggio di proprietà, ma anche che sulla stessa erano stati realizzati 14 lotti recintati, all'interno dei quali, fatta eccezione per due soli lotti, risultavano illecitamente edificate costruzioni destinate ad abitazioni, accertando altresì come tutti gli imputati fossero meri possessori ed occupanti delle relative aree, privi, tuttavia, di qualsivoglia titolo di proprietà. 3. L'unico motivo di impugnazione proposto nell'interesse di De ST, IA, TO e UE - con il quale si lamentano il difetto di motivazione, 6 nonché la violazione di legge, relativamente alla omessa valutazione delle prove testimoniali e documentali prodotte dalla difesa, al rigetto della eccezione di applicazione della fattispecie del ne bis in idem e alla erronea qualificazione giuridica della fattispecie come lottizzazione abusiva e non come singole violazioni edilizie - è, anch'esso inammissibile. Valgono sul punto le considerazioni già svolte sub 2.1., da intendersi qui interamente richiamate: anche le presenti censure, infatti, paiono sviluppate su un piano meramente fattuale, orientate altresì a sollecitare una diversa lettura delle risultanze probatorie concretamente restituite dagli atti di indagine, come tale preclusa al sindacato di questa Corte. Sul punto si aggiunga che, quanto al profilo di censura afferente alla violazione del principio del ne bis in idem, la prospettazione difensiva, oltre che meramente assertiva, risulta manifestamente infondata, allorché omette di considerare che, mentre i procedimenti precedenti hanno tutti avuto riguardo alla realizzazione abusiva dei singoli manufatti ex art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n.380 del 2001, la condotta del presente procedimento attiene al differente reato di lottizzazione, quale conseguenza della formazione dei 14 lotti attraverso la sistemazione di materiale calcareo, lapideo ed altro proveniente da scavi e demolizioni, ben delineati attorno alle singoli costruzioni. Per integrare il reato di lottizzazione abusiva, del resto, diversamente dal mero abuso edilizio è necessaria una illegittima trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, di consistenza tale da incidere in modo rilevante sull'assetto urbanistico della zona;
con la conseguenza che il giudice dovrà verificare, nei singoli casi, se le opere ritenute abusive abbiano una valenza autonomamente punibile ai sensi dell'art. 44, lettere a) e b), del d.P.R. n. 380 del 2001, ovvero se esse siano idonee a conferire all'area un diverso assetto territoriale, con conseguente necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle già esistenti, in tal modo sottraendo le relative scelte di pianificazione urbanistica agli organi competenti (Sez. 3, n. 44946 del 25/01/2017, Rv. 271788; Sez. 3, n. 20390 del 07/04/2004, Rv. 228612). Trasformazione che, nella specie, risulta effettivamente determinata dalla illecita suddivisione dell'area nei 14 lotti suddetti. 4. Il ricorso di PE IA PI deve, infine, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire. Ed invero, secondo il principio di tassatività delle impugnazioni nel suo profilo soggettivo (art. 571, comma 1, cod. proc. pen.), l'impugnazione'spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce e, dunque, all'imputato, ma non ai suoi eredi dopo la morte del medesimo, non potendosi ammettere nel diritto penale (neppure processuale) una successione a titolo universale o a titolo 7 particolare nella posizione giuridica di una parte del processo, come si verifica, all'opposto, nel diritto civile. Nella giurisprudenza di legittimità, del resto, oltre al fatto che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione del rapporto penale (ex multis, Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Rv. 271160), si è rilevato altresì che, se è vero che il decesso dell'imputato nel corso del procedimento non impedisce, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., la pronuncia nel merito se dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, quando la morte sia stata già dichiarata, nessun rimedio può essere processualmente proposto da terzi. Ciò, sulla scorta della previsione dell'art. 568, comma terzo, cod. proc. pen., secondo il quale il diritto di impugnazione spetta soltanto al soggetto al quale la legge espressamente lo conferisce (Sez. 6, n. 14631 del 03/11/1999, Rv. 216322; Sez. 3, n. 42728 del 15/10/2008, Rv. 241413; Sez. 3, n. 35217 del 11/04/2007, Rv. 237407). Con la conseguenza che, nel caso di specie, nessuna legittimazione ad agire può riconoscersi alla vedova dell'imputato PE, la quale, terza rispetto alla responsabilità penale - che, invece, ai sensi dell'art. 27 Cost., è personale e destinata ad estinguersi quando il soggetto decede - non risulta titolare di alcun diritto ad agire in giudizio, potendo costei, al più, instare per la revisione della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 632, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., ovvero esercitare il diritto di agire in giudizio avverso l'eventuale provvedimento ablatorio dell'immobile oggetto di lottizzazione abusiva, mediante incidente di esecuzione. Anche a prescindere da ciò, occorre peraltro rilevare che, nel riprendere letteralmente la decisione di questa Corte di legittimità, n. 39832 del 2022, al di là dei diffusi richiami effettuati alla giurisprudenza, la prospettazione difensiva manca completamente di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, omettendo qualsivoglia riferimento ai fatti di causa, che non vengono apprezzati nemmeno a fini di critica, ed astenendosi altresì dallo spiegare in che modo i principi giurisprudenziali richiamati troverebbero pertinenza rispetto al caso di specie. In tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, del d'altra parte, ricorda il Collegio che i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Rv. 240109; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 28/03/2000, Rv. 216473). 8 5. I ricorsi, per tali motivi, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00, per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/05/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere relatore Alessandro IA Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OM EL AE CI, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
uditi i difensori, avv. Guglielmo Pezzolla anche in sostituzione dell'avv. Starace Innocenza e avv. Meduri Marco in sostituzione dell'avv. AT Ciociola RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 31798 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 15/05/2024 1. Con sentenza del 1° luglio 2022, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 13 maggio 2019 del Tribunale di Foggia - resa nei confronti degli imputati per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, perché, in concorso tra loro, mediante la costruzione abusiva di una pluralità di manufatti recintati, allineati e contigui ad una strada in corso di realizzazione, effettuavano la lottizzazione abusiva di un terreno agricolo, gravato da usi civici, riportato in catasto al foglio 40, particella 127, già di proprietà del Consorzio per la bonifica di Capitanata, attualmente di proprietà del Comune di Manfredonia, inquadrato secondo il vigente strumento urbanistico generale nella zona omogenea piano particolareggiato di salvaguardia ambientale, definito dall'art. 83 delle norme tecniche di attuazione, sottoposto al vincolo archeologico, al vincolo imposto dall'autorità di bacino della Puglia, al vincolo del parco nazionale del Gargano, formando 14 lotti sistemati con materiale calcareo-lapideo e con altri materiali provenienti da scavi e demolizioni, e ivi costruendo una serie di manufatti abusivi - con la quale si è dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, disponendo contestualmente la confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva e condannando gli imputati al pagamento delle ulteriori spese processuali, in favore dell'Erario. 2. Avverso la sentenza, RE ES, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si censurano la nullità della sentenza per difetto di motivazione, per violazione ed per erronea interpretazione della norma di legge, rilevando che i giudici di merito non avrebbero tenuto debitamente conto delle richieste difensive di derubricazione del fatto e dissequestro dei fabbricati in considerazione della sussistenza di procedimenti penali paralleli - alcuni già definiti, altri in corso di definizione - nei quali, con riferimento agli stessi cespiti immobiliari, i fatti in esame sarebbero stati qualificati come singoli abusivismi edilizi, commessi in tempi diversi da soggetti distinti. Si lamenta che il provvedimento impugnato, in violazione di quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, si sarebbe limitato ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza tuttavia operare una valutazione critica ed argomentata degli elementi probatori acquisiti al processo, univoci, secondo la difesa, nell'avvalorare l'insussistenza del reato di lottizzazione abusiva. 2.2. Con un secondo motivo di impugnazione, si deduce l'erroneità della sentenza sul rilievo che, nel caso di specie, mancherebbe la prova della coscienza e volizione dell'imputato di far parte di un progetto cooperativo delittuoso finalizzato ad integrare, con la sua condotta, il reato in contestazione. 2 A) Osserva il difensore che i giudici di merito hanno fondato il proprio convincimento in ordine alla responsabilità penale del ricorrente sulla semplice contestuale presenza del suo cespite su un'area attigua a quella occupata da diversi altri immobili, realizzati ciascuno a distanza di anni l'uno dall'altro e ciascuno con una distinta e diversa estensione metrica e con differenti caratteristiche. Rileva, inoltre, che non sussiste prova né dell'esistenza di un accordo fra i soggetti coinvolti nella realizzazione dei fatti in contestazione o dell'apporto di un contributo causale da parte dell'odierno ricorrente alla verificazione dell'illecito, né dell'esistenza di un atto attestante il trasferimento o la cessione del possesso dei vari terreni su cui insistono i manufatti in esame. In particolare, non risulterebbe acquisito al dibattimento alcun documento da parte del Comune di Manfredonia, concernente l'avvio di un procedimento amministrativo per il reato di lottizzazione abusiva, risultando, invece, pendenti antecedenti giudizi penali per le medesime e singole opere edilizie;
né sarebbe stato dimostrato, in alcun modo, che l'attività edificatoria e la ripartizione del territorko. in piccole particelle sia stata connotata da una scansione temporale breve. Non sarebbe stata prodotta, da parte della pubblica accusa, alcuna certificazione circa l'acquisto delle particelle stesse. I giudici di merito, infine, non avrebbe tenuto conto né del fatto che gli immobili, alla data del 30 ottobre 2012, erano già utilizzati - almeno da alcuni degli imputati ma non dall'RE - come domicilio, senza che nessun imputato avesse realizzato, in concorso con altri, alcuna opera di urbanizzazione dell'area, né della circostanza che la strada cui si fa cenno nell'imputazione già esistesse come strada interpoderale prima della realizzazione dei manufatti stessi. Secondo la prospettazione difensiva, dunque, la sentenza impugnata sarebbe nulla, giacché, disattendendo le doglianze difensive, nulla avrebbe detto in ordine all'istanza di dissequestro e alla eccezione della inapplicabilità della confisca, limitandosi piuttosto ad esporre i fatti come descritti nel capo di imputazione e ritenendo erroneamente sussistente il reato di lottizzazione abusiva, così violando gli artt. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6, 7 e 13 della Convenzione EDU e art. 1 del Protocollo addizionale, nonché l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. 3. Avverso la sentenza anche De ST, IA, TO e UE, mediante difensore e con unico atto, hanno proposto ricorsi per cassazione, censurando, con un unico motivo di impugnazione, che compendia in larga parte quanto dedotto nell'interesse di RE sub motivi 2.1. e 2.2., il difetto di motivazione, nonché la violazione della legge, relativamente alla omessa valutazione delle prove testimoniali e documentali prodotte dalla difesa, al rigetto 3 della eccezione di applicazione della fattispecie del ne bis in idem ed alla erronea qualificazione giuridica della fattispecie come lottizzazione abusiva e non come singole violazioni edilizie. Secondo la prospettazione difensiva, i giudici di merito avrebbero errato nel qualificare i fatti in contestazione come reato di lottizzazione abusiva, anziché come singoli abusi edilizi, omettendo di considerare che, nel caso di specie, gli imputati avevano presentato istanze di concessione in sanatoria o richieste di condono e che, in ogni caso, le costruzioni realizzate non avrebbero avuto la capacità di stravolgere l'assetto territoriale. Ciò che, sostiene la difesa, sarebbe stato confermato non solo dalle testimonianze del geometra Lupoli - che avrebbe altresì dichiarato che, sin dal 2003, l'area, in costanza del condono edilizio, sarebbe stata trasformata in zona edificata - e dell'agente della Polizia municipale Marasco, ma anche da quella dell'ingegnere Del Grosso, che avrebbe riferito di villette nate in periodi diversi e certamente autosufficienti. I giudici di merito, infine, avrebbero erroneamente rigettato l'eccezione difensiva del bis in idem, sul fallace assunto che i procedimenti penali precedenti avessero riguardato la realizzazione abusiva dei singoli manufatti ex art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380/2011, mentre oggetto del presente procedimento sarebbe stato il diverso reato di lottizzazione abusiva, quale conseguenza della formazione dei 14 lotti. 4. La sentenza è stata impugnata, infine, anche da PE IA PI, in qualità di vedova dell'imputato deceduto PE IC. 4.1. Con un primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione degli artt. 44 del d.P.R. n. 380 del 2011, in relazione all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., e 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. Secondo la ricostruzione difensiva, la decisione della Corte di appello avrebbe eluso l'obbligo, definito di ordine costituzionale, della immediata declaratoria di una delle cause di proscioglimento indicate dal primo comma dell'art. 129 cod. proc. pen, recuperando illegittimamente atti di indagine aventi ad oggetto altri reati contestualmente contestati agli imputati, sostanzialmente applicando la confisca, non in conseguenza della lottizzazione abusiva, ma di altri reati. Osserva la difesa della ricorrente che, l'andamento dell'istruttoria dibattimentale di fronte al Tribunale di Foggia sarebbe stato tale che, al momento in cui anche per gli altri reati contestati agli imputati è maturata la prescrizione, gli elementi conoscitivi rilevanti ancora non sarebbero stati tutti acquisiti. 4.2. Con una seconda censura, si lamenta la violazione di legge, per avere i giudici di merito ritenuto che le condotte attribuite agli imputati integrassero il reato di lottizzazione abusiva. 4 Si richiama la giurisprudenza in materia di confisca lottizzatoria disposta con sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione secondo cui detta confisca può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento. Rileva la ricorrente che, nel caso in esame, il reato urbanistico era già estinto per intervenuta prescrizione al momento in cui si è conclusa l'attività istruttoria svolta nel presente procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, giacché basati su censure in parte generiche e dirette a sollecitare una rivalutazione fattuale, preclusa in sede di legittimità, e in parte manifestamente infondate. 2. Il ricorso proposto da RE ES è inammissibile. 2.1. La prima doglianza si esaurisce in mere asserzioni di ordine fattuale, frutto di una rivisitazione, in termini critici, della valutazione del materiale probatorio e delle circostanze di fatto già adeguatamente vagliate dai giudici di merito, con motivazione esaustiva, logica e coerente. Ed invero, l'apprezzamento operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata - il cui apparato motivazionale correttamente si salda con quello del provvedimento precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, dal momento che le due decisioni di merito concordano nell'analisi degli elementi di prova, posti a fondamento delle rispettive decisioni - risulta perfettamente esauriente, oltre che immune da vizi logici e priva di contraddizioni. I giudici di primo e secondo grado hanno espresso, in maniera adeguata, la necessità di riferirsi al più grave reato di lottizzazione abusiva, non potendosi, all'opposto, ritenere sussistenti singoli reati di abuso edilizio - come invece prospettato dalla difesa - in considerazione della formazione ex novo dei 14 lotti abusivi, predisposti attraverso la sistemazione di materiale calcareo, lapideo ed altro proveniente da scavi e demolizioni, e ben delineati attorno alle singoli costruzioni, idonei dunque a determinare quella illegittima trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, di consistenza tale da incidere in modo rilevante sull'assetto urbanistico della zona (Sez. 3, n. 44946 del 25/01/2017, Rv. 271788). 5 2.2. Il secondo motivo di impugnazione - sostanzialmente riferito alla pretesa mancanza della prova della coscienza e volontà dell'imputato di far parte di un progetto cooperativo finalizzato ad integrare il reato in contestazione - è parimenti inammissibile, giacché caratterizzato da considerazioni alternative rispetto a quelle dei giudici di merito e, in ogni caso, manifestamente infondato. In punto di diritto, giova premettere che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di lottizzazione abusiva, che è reato a consumazione alternativa, potendosi realizzare sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, può essere integrato anche a titolo di sola colpa (ex multis, Sez. 3, n. 15205 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 278915; Sez. 3, n. 38799 del 16/09/2015, Rv. 264718). A ciò deve aggiungersi che, come correttamente rilevato anche dalla Corte territoriale, a pag. 6 del provvedimento gravato, tale reato, nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verificazione dell'illecito, e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo (Sez. 3, n. 42225 del 19/11/2014, dep. 2015); di talché, nell'integrazione di tale fattispecie, la prova del concorso dei singoli imputati, risulta legata all'evidenza dell'evento, determinatosi come effetto complessivo delle singole condotte. Il reato di lottizzazione abusiva, del resto, ha spesso carattere plurisoggettivo, dal momento che all'interno di tale fattispecie confluiscono condotte convergenti verso un'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la programmazione territoriale riservata alla amministrazione. Ebbene, nel caso di specie, i giudici di appello hanno correttamente valorizzato la relazione di servizio del geom. Lupoli, dipendente comunale, il quale, con argomentazioni chiare ed inequivocabili, ha dichiarato, non solo che l'area interessata era interamente di proprietà del Comune, per la transazione intervenuta con il Consorzio per la bonifica della Capitanata per il passaggio di proprietà, ma anche che sulla stessa erano stati realizzati 14 lotti recintati, all'interno dei quali, fatta eccezione per due soli lotti, risultavano illecitamente edificate costruzioni destinate ad abitazioni, accertando altresì come tutti gli imputati fossero meri possessori ed occupanti delle relative aree, privi, tuttavia, di qualsivoglia titolo di proprietà. 3. L'unico motivo di impugnazione proposto nell'interesse di De ST, IA, TO e UE - con il quale si lamentano il difetto di motivazione, 6 nonché la violazione di legge, relativamente alla omessa valutazione delle prove testimoniali e documentali prodotte dalla difesa, al rigetto della eccezione di applicazione della fattispecie del ne bis in idem e alla erronea qualificazione giuridica della fattispecie come lottizzazione abusiva e non come singole violazioni edilizie - è, anch'esso inammissibile. Valgono sul punto le considerazioni già svolte sub 2.1., da intendersi qui interamente richiamate: anche le presenti censure, infatti, paiono sviluppate su un piano meramente fattuale, orientate altresì a sollecitare una diversa lettura delle risultanze probatorie concretamente restituite dagli atti di indagine, come tale preclusa al sindacato di questa Corte. Sul punto si aggiunga che, quanto al profilo di censura afferente alla violazione del principio del ne bis in idem, la prospettazione difensiva, oltre che meramente assertiva, risulta manifestamente infondata, allorché omette di considerare che, mentre i procedimenti precedenti hanno tutti avuto riguardo alla realizzazione abusiva dei singoli manufatti ex art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n.380 del 2001, la condotta del presente procedimento attiene al differente reato di lottizzazione, quale conseguenza della formazione dei 14 lotti attraverso la sistemazione di materiale calcareo, lapideo ed altro proveniente da scavi e demolizioni, ben delineati attorno alle singoli costruzioni. Per integrare il reato di lottizzazione abusiva, del resto, diversamente dal mero abuso edilizio è necessaria una illegittima trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, di consistenza tale da incidere in modo rilevante sull'assetto urbanistico della zona;
con la conseguenza che il giudice dovrà verificare, nei singoli casi, se le opere ritenute abusive abbiano una valenza autonomamente punibile ai sensi dell'art. 44, lettere a) e b), del d.P.R. n. 380 del 2001, ovvero se esse siano idonee a conferire all'area un diverso assetto territoriale, con conseguente necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle già esistenti, in tal modo sottraendo le relative scelte di pianificazione urbanistica agli organi competenti (Sez. 3, n. 44946 del 25/01/2017, Rv. 271788; Sez. 3, n. 20390 del 07/04/2004, Rv. 228612). Trasformazione che, nella specie, risulta effettivamente determinata dalla illecita suddivisione dell'area nei 14 lotti suddetti. 4. Il ricorso di PE IA PI deve, infine, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire. Ed invero, secondo il principio di tassatività delle impugnazioni nel suo profilo soggettivo (art. 571, comma 1, cod. proc. pen.), l'impugnazione'spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce e, dunque, all'imputato, ma non ai suoi eredi dopo la morte del medesimo, non potendosi ammettere nel diritto penale (neppure processuale) una successione a titolo universale o a titolo 7 particolare nella posizione giuridica di una parte del processo, come si verifica, all'opposto, nel diritto civile. Nella giurisprudenza di legittimità, del resto, oltre al fatto che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione del rapporto penale (ex multis, Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Rv. 271160), si è rilevato altresì che, se è vero che il decesso dell'imputato nel corso del procedimento non impedisce, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., la pronuncia nel merito se dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, quando la morte sia stata già dichiarata, nessun rimedio può essere processualmente proposto da terzi. Ciò, sulla scorta della previsione dell'art. 568, comma terzo, cod. proc. pen., secondo il quale il diritto di impugnazione spetta soltanto al soggetto al quale la legge espressamente lo conferisce (Sez. 6, n. 14631 del 03/11/1999, Rv. 216322; Sez. 3, n. 42728 del 15/10/2008, Rv. 241413; Sez. 3, n. 35217 del 11/04/2007, Rv. 237407). Con la conseguenza che, nel caso di specie, nessuna legittimazione ad agire può riconoscersi alla vedova dell'imputato PE, la quale, terza rispetto alla responsabilità penale - che, invece, ai sensi dell'art. 27 Cost., è personale e destinata ad estinguersi quando il soggetto decede - non risulta titolare di alcun diritto ad agire in giudizio, potendo costei, al più, instare per la revisione della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 632, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., ovvero esercitare il diritto di agire in giudizio avverso l'eventuale provvedimento ablatorio dell'immobile oggetto di lottizzazione abusiva, mediante incidente di esecuzione. Anche a prescindere da ciò, occorre peraltro rilevare che, nel riprendere letteralmente la decisione di questa Corte di legittimità, n. 39832 del 2022, al di là dei diffusi richiami effettuati alla giurisprudenza, la prospettazione difensiva manca completamente di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, omettendo qualsivoglia riferimento ai fatti di causa, che non vengono apprezzati nemmeno a fini di critica, ed astenendosi altresì dallo spiegare in che modo i principi giurisprudenziali richiamati troverebbero pertinenza rispetto al caso di specie. In tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, del d'altra parte, ricorda il Collegio che i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Rv. 240109; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 28/03/2000, Rv. 216473). 8 5. I ricorsi, per tali motivi, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00, per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/05/2024.