Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 7490/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7490/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 06 maggio 2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Agnese Pesce;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. Domenico Iannone;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 06.05.2025, le parti concludevano riportandosi alle rispettive memorie e la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 07.10.2024 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con TA nel Comune di Salerno in data 16.09.1990 e CP_1
1
che dalla loro unione era nata (13.01.1993), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti Per_1 civili del matrimonio.
In particolare, il ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il
Tribunale di Salerno con sentenza n. 1493/1997 del 18.04.1997 aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con propria memoria in data 02.05.2025 anche la resistente, TA si costituiva in giudizio, CP_1 contestando il dedotto avversario e, pur aderendo alla domanda sullo status, chiedeva, in via riconvenzionale, un assegno divorzile in favore della stessa.
2. All'udienza del 06.05.2025, inerente al presente giudizio di divorzio, i procuratori delle parti, sentito il solo ricorrente comparso, si riportavano ai propri scritti difensivi ed il Giudice riservava la causa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente, essa risulta inammissibile, poiché proposta tardivamente.
Pertanto, occorre procedere unicamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla deve disporsi con riguardo all'assegno divorzile.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
2 r.g. 7490/2024
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 16.09.1990 in Salerno tra , nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F.: trascritto nel CP_1 C.F._2
Registro Atti Matrimonio del predetto comune al n. 378, parte II, Serie A, Uff. 1, anno 1990;
B) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
D) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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