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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/12/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. DI RI Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 1422/2025 R.G.A.C., vertente
TRA (cod. fisc.: ), difeso dall'Avv. Francesca CHIECHI;
Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
CONTRO
(cod. fisc.: ), difeso dall'Avv. Serena RONDINONE;
Controparte_1 C.F._2
- resistente –
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
- interventore ex lege -
Oggetto del giudizio: Divorzio contenzioso. Cessazione degli effetti civili/Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 04/11/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/05/2025 ha premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1 LA (TA) in data 07/04/2001 con , dalla cui unione erano nati tre figli, e che Controparte_1 con decreto del 25/06/2019 era stata omologata la separazione personale dal predetto coniuge. Ciò premesso, ha adito questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio anzidetto alle condizioni esposte in ricorso.
Costituitosi in giudizio , concordava sulla declaratoria di divorzio avanzata dalla Controparte_1 controparte, ma alle diverse condizioni proposte nella propria comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 04/11/2025 le parti congiuntamente chiedevano la trasformazione della procedura giudiziale e la sua definizione in via consensuale alle condizioni, concordate e sottoscritte, già depositate telematicamente in data 2 e 3 novembre 2025.
La domanda congiunta di divorzio è fondata e meritevole d'accoglimento.
Risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunziata con decreto di omologa n. 7444/2019 di cron. del 25/06/2019.
È incontestato poi che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Nel caso di specie ricorre, quindi, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 5 della Legge n. 74/1987, nonché dall'art. 1 della Legge n. 55/2015. Del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
1 Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato le questioni accessorie al divorzio secondo le condizioni di cui all'accordo di trasformazione depositato rispettivamente dalle parti il 2 e 3 novembre 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e la relativa non contrarietà agli itneressi della proile impongono, pertanto, al collegio di recepirle come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 07/04/2001 in Laterza da nata a [...] il [...], e da , nato a [...] Parte_1 Controparte_1 il 15/03/1971, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Laterza dell'anno 2001, p.II, s.A, al numero 00008.
b) DISPONE che le questioni accessorie al divorzio siano disciplinate secondo le condizioni di cui all'accordo di trasformazione depositato telematicamente il 2 ed il 3 novembre 2025, che si riportano in calce alla presente sentenza.
c) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
d) COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
Dr. DI RI
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Marilena Putignano, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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