Ordinanza collegiale 19 gennaio 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00563/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 563 del 2025, proposto da Ritesh Saini, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Imperato, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Romana 100;
contro
Questura Latina, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 05598039004 -2 spedita in data 20.10.2023 con conseguente ordine alla questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Latina e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa EL LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato il 27 giugno 2025 e depositato il successivo 8 luglio, il ricorrente impugna il silenzio formatosi sull’istanza di rilascio permesso di soggiorno presentata il 10 novembre 2023, a mezzo kit postale presso l’Ufficio Postale del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale con assicurata password n. 05598039004 -239086.
Precisa di avere riattivato, in data 10.02.2025, il procedimento amministrativo chiedendo alla Questura di definire il procedimento con provvedimento espresso.
Lamenta, tuttavia che la Questura di Latina, pur essendo abbondantemente spirato il termine per concludere il procedimento amministrativo (termine che è spirato, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 2 della L. 241/1990 e ss. mm. e ii. con il decorso di giorni sessanta o al massimo di giorni 180 dalla presentazione dell'istanza), non ha emesso alcun provvedimento espresso.
Pertanto, avendo interesse ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza come sopra presentata, con conseguente emissione di un provvedimento espresso, ha impugnato il silenzio rifiuto della P.A. ed ogni altro atto, conosciuto e non, presupposto, connesso e conseguente, deducendo, al riguardo, violazione dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 2 della L. 241/1990; eccesso di potere.
Le intimate Amministrazioni dell’interno si sono costituite in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha depositato atto di mero stile.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
Con ordinanza n. 31 del 19 gennaio 2026, adottata ai sensi dell’art. 73, terzo comma, del c.p.a., è stata posta la seguente questione rilevata d’ufficio: “ Rilevato che: - ai fini della valutazione della tempestività del ricorso il termine decadenziale sancito dall’art. 31 comma II c.p.a. («L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento») deve aversi riguardo alla data di presentazione dell’istanza e non a quella di eventuali diffide o solleciti, visto il tenore letterale dell’art. 2, comma 6, della legge 241/1990 («I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte»); - in applicazione di tale principio, il ricorso all’esame risulta proposto (come sopra rilevato, con atto notificato in data 27 giugno 2025) oltre il termine di cui al richiamato art. 31 comma 2 c.p.a., decorrente dal 60° giorno successivo alla presentazione dell’istanza, avvenuta il 10 novembre 2023, e deve quindi considerarsi inammissibile; ”, assegnando alle parti termine di giorni quindici, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza in esame, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione, riservando la decisione all’esito della scadenza dello stesso.
In data 2 febbraio 2026 la parte ricorrente ha presentato memoria con cui ha fatto presente che, solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, la Questura di Latina ha rilasciato il permesso di soggiorno, dichiarando, pertanto, di non avere più interesse ad una pronuncia in ordine al ricorso relativo all’illegittimità del silenzio serbato dalla resistente Amministrazione.
Quindi, il ricorso è stato richiamato per la decisione alla camera di consiglio riconvocata del 25 febbraio 2026.
Tanto precisato in fatto, ritiene il Collegio che nella specie il ricorso sia divenuto improcedibile, come agevolmente ricavabile dallo svolgimento dei fatti di cui sopra si è dato un sintetico quadro, essendo venuto meno, in corso di giudizio, il presupposto della condanna dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato.
È stato ripetutamente osservato che, nel processo amministrativo, presupposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., della condanna dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull'istanza dell'interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire; di conseguenza, l'adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire (se il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso) o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all'uopo instaurato); permane invece la situazione di inerzia colpevole, e dunque il corrispondente interesse ad agire ex art. 117 c.p.a., se l'Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento ovvero se adotta un atto infra procedimentale o peggio soprassessorio, atteso che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere, ma un rinvio sine die (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 27/11/2024, n.9543).
Alla stregua di tali condivisibili considerazioni, nel caso in esame, alcun interesse conserva il ricorrente, come dal medesimo affermato con la memoria del 2 febbraio, ad una pronuncia sulle richieste originariamente formulate (e a prescindere se le stesse fossero tempestive o meno, come eccepito con la sopra richiamata ordinanza), in quanto l’Amministrazione ha comunque posto fine alla situazione di inerzia lamentata con il ricorso in esame.
Con riferimento, dunque, al caso in controversia, ritiene il Collegio che quanto evidenziato dalla parte ricorrente consente di dare atto di una situazione - adozione di un provvedimento espresso successivamente alla proposizione del ricorso - in grado di determinare, ex se, una sopravvenuta carenza di interesse alla delibazione del ricorso, come peraltro, lo si ribadisce, espressamente riconosciuto dal ricorrente medesimo con la memoria da ultimo depositata.
L’andamento particolare del processo induce, comunque, a porre le spese del giudizio a carico della parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto della natura della lite e dell’impegno professionale richiesto per la soluzione di un contenzioso ampiamente seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna la resistente Amministrazione alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Simone Imperato che si è dichiarata antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nelle camere di consiglio dei giorni 14 gennaio 2026, 25 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
EL LA, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL LA |
IL SEGRETARIO