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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. 3781/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. a seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3781/2024 RGACC, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e vertente tra
e residenti rispettivamente in Milano ed in Parte_1 Parte_2
Roma ed elettivamente domiciliati al viale Regina Margherita 294, presso lo studio dell'avv. Rossella MINIO, che li rappresenta e difende -unitamente all'avv. Adriana COLTRIOLI- in forza di procura in atti;
-RICORRENTE-
e
( ) residente in [...]; Controparte_1 C.F._1
-CONVENUTO CONTUMACE- pagina 1 di 5
OGGETTO: occupazione senza titolo;
risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti : (ud. 7/11/2024)
Parte attorea chiede: “Accertare e dichiarare che la Signora Controparte_1
occupa senza titolo l'immobile sito in Roma, alla Via Britannia n. 54, scala B, piano 8, int. 24 (della consistenza di 4 vani, in Catasto al foglio 893, part. 191, sub. 53, zona 3, cat. A/3, classe 3, rend. € 785,01) e per l'effetto ordinare e condannare la Signora al rilascio immediato del bene in favore dei Controparte_1
Signori e , libero da persone e da cose, fissando Parte_1 Parte_2
contestualmente la data di esecuzione per il rilascio del medesimo, intendendosi tale ordine e condanna estesi a chiunque risulti l'effettivo detentore del succitato bene immobile. - Condannare altresì la Signora al pagamento in Controparte_1
favore dei Signori e della somma di euro 24.576,00 Parte_1 Parte_2
computata dal decesso dell'usufruttuario fino al mese di gennaio 2024, ovvero al pagamento di quella diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, dovuta per le causali indicati a titolo di indennità di occupazione oltre interessi e rivalutazione dalla domanda fino all'effettivo soddisfo ed oltre alle ulteriori somme maturate successivamente e/o maturande, a titolo di indennità di occupazione sino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, compensi, oneri di legge e spese del pregresso procedimento di mediazione.”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti espongono e documentano essere proprietaria di immobile -destinato ad uso abitativo- sito in Roma alla via Britannia 54 scala B piano 8 int. 24.
In particolate, con rogito del 19/5/2017 gli istanti hanno acquistato la nuda proprietà dal proprio padre, che si è riservato usufrutto. pagina 2 di 5 L'usufruttuario è deceduto in data 4/6/2022 e i ricorrenti affermano che l'odierna convenuta -moglie superstite dell'usufruttuario- continua ad occupare l'immobile senza averne alcun diritto.
Argomenta parte attorea su indennità di occupazione (per il periodo giugno
2022/gennaio 2024) per € 1.228,80 mensili (valori desunti dalla banca dati dell'Agenzia delle entrate per immobili della zona;
in particolare, un valore locativo medio di € 12,80/mq su estensione di mq. 96) e dunque € 24.576,00; oltre a somma mensile di € 1.228,80 dal febbraio del 2024 fino all'effettivo rilascio.
Rende le conclusioni di cui sopra.
La parte convenuta è rimasta contumace.
E' stata ammessa la prova documentale offerta ed è stata assunta prova per testi.
Il teste (portiere dello stabile) ha confermato che la convenuta abita Tes_1
tuttora nell'appartamento, e sin dal 2008.
La causa è quindi giunta alla fase decisoria.
Osserva il decidente essere provata la proprietà attorea del bene;
è provato anche che l'odierna convenuta abita nell'immobile “de quo” -in assenza di titolo abilitativo.
Infatti, come noto (art. 540 c.c.) il diritto di abitazione del bene -che la legge riserva al coniuge superstite indipendentemente da ogni profilo successorio- sussiste solo ove il “de cuius” sia proprietario dell'immobile alla morte.
Va quindi ordinato il rilascio del bene e a tal fine si fissa il termine del 10/3/2025.
pagina 3 di 5 In punto di risarcimento del danno (utile e sufficiente a tal fine è il richiamo a
Cass. S.U. 33645/2022 e a Cass. 30984/2023), sussistono utili elementi di prova documentale per la determinazione del valore locativo.
La documentazione fornita dalla parte ricorrente dà contezza di un valore medio di € 12,80/mq su estensione di mq. 96; ciò che palesa una posta contabile a debito della convenuta per 24.576,00; oltre a somma mensile di € 1.228,80 dal febbraio del 2024 fino all'effettivo rilascio.
Il regime delle spese segue la soccombenza;
la liquidazione è resa al dispositivo (D.M. 55/2014; valore indeterminabile;
complessità bassa;
valori minimi e ulteriormente ragguagliati all'effettiva consistenza delle questioni).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile, definitivamente pronunciando –in composizione monocratica e nella contumacia del convenuto- nella causa civile iscritta al n° 3781/2024 R.G.A.C.C. così provvede:
• ordina alla convenuta ) il rilascio in Controparte_1 C.F._1
favore degli attori del bene immobile sito in Roma alla via Britannia 54 scala B piano 8 int. 24 e fissa a tal fine la data del 10/3/2025;
• condanna la convenuta al pagamento € 24.576,00 in favore di parte attorea;
oltre somma di € 1.222,80 mensili dal febbraio del 2024 e fino all'effettivo rilascio;
con interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
• condanna la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, liquidate in € 2.800,00 per compenso professionale;
oltre rimborso del contributo unificato ed eventuali spese di notifica;
oltre rimborso forfettario 15%, CAP e IVA di legge.
Roma 27/12/2024
pagina 4 di 5 Il Giudice
(dott. N. Valletta)
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