Sentenza 19 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2001, n. 8302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8302 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2001 |
Testo completo
1 Aula 'B' SND IN NOM830 2/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 20182/98 Cron.•19067 Dott. Vincenzo MILEO Rel. Consigliere- Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere- Rep. Dott. Francesco A. MAIORANO -Consigliere- Ud. 25/01/01 Dott. Giuseppe CELLERINO -Consigliere- ha pronunciato la seguente 194 S EN T ENZA sul ricorso proposto da: PA LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Uile ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato STELLA RICHTER PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI RIENZO LE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ZA NU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. GODENZO 59, presso lo studio dell'avvocato AIELLO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI PRIMA ANTONINO, giusta delega in atti;
2001 429 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 13180/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 09/07/98 R.G.N. 89558/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. ・ ン Vinile -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 22 marzo 1989 ZA MA, premesso di aver ricevuto dalla Ditta PA AS - Impresa di Costruzioni ventitré incarichi per la progettazione di opere per la costruzione di impianti di depurazione, da realizzare in diversi Comuni della Regione Lazio all'esito dell'aggiudicazione, da parte della committente, delle gare di appalto concorso, usufruendo di uno studio appositamente organizzato in Roma dal PA;
che costui nel settembre 1977, eliminato lo studio tecnico predetto, gli aveva comunicato la Miles risoluzione di altra convenzione di incarico stipulata il 19 maggio precedente, indi convenendolo dinanzi al Tribunale di Latina ai fini della risoluzione del rapporto, definito di associazione in partecipazione, per inadempimenti vari e con richiesta del risarcimento dei danni in ragione di L. 150.000.000; di aver contrastato la domanda, ricorrendo nella specie soltanto una locazione d'opera professionale, la cui risoluzione del conseguente rapporto andava imputata ad esso pagamento dei che questi era tenuto alPA, favore, pattuiti compensi in proprio nonché alcomplessivamente in L. 400.000.000, 3 risarcimento dei danni per la arbitraria risoluzione dei contratti;
che a seguito di varie declaratorie di incompetenza territoriale, ed a seguito di regolamento di competenza, questo era stato risolto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 12.7.91 dichiarativa del radicamento definitivo di tale competenza presso il Pretore di Roma che, investito della causa in riassunzione con la costituzione di entrambe le parti, configurava il rapporto dedotto come di natura continuativa, ancorché autonoma;
tutto ciò premesso evidenziava che il giudice adito, con sentenza del 23.9.1994, Mile accoglieva le proprie istanze e condannava il convenuto a corrispondergli la somma di L. 142.131.980 quale corrispettivo per il lavoro effettuato, così ridotta rispetto alla pretesa iniziale per sottrazione degli acconti percepiti, nonché quanto dovuto а titolo di compenso а norma dell'art. 18 legge n. 143/1949. Proposta impugnazione principale dal soccombente, nonché incidentale da parte dell'appellato limitatamente al mancato riconoscimento della svalutazione monetaria in suo favore, il tribunale del luogo, con decisione del 9 luglio 1998, rigettava la prima e dichiarava 4 improcedibile la seconda per difetto di Modificazione. Ritenevano i giudici di merito, per la parte che ancora interessa in questa sede, che, alla stregua del tenore e del contenuto letterale dei contratti stipulati, delle modalità di esecuzione caratteristichepreviste per i medesimi, delle delle prestazioni effettuate dallo ZA e delle previsioni circa il corrispettivo ed i compensi da versare al predetto, anche con parziale partecipazione agli utili del committente, nella specie non si poteva configurare un contratto di معلا associazione in partecipazione, come preteso dal PA, ma che, a seguito di una rigorosa ed analitica indagine sugli elementi predetti, nel caso in esame ricorreva soltanto la prestazione di opera intellettuale autonoma da parte del professionista, come tale da remunerare secondo i canoni prestabiliti all'atto della costituzione del rapporto così connotato, e quindi con conseguente quantificate condanna del committente alle somme quale corrispettivo a compenso. Avverso tale sentenza il PA ha proposto ricorso per cassazione, ancorato a due motivi;
resiste lo ZA con controricorso. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due mezzi di impugnazione che, attesa la loro interdipendenza e connessione, appare opportuno delibare congiuntamente, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2549. 2554, 1362 segg. Cod. Civile, in relazione all'art. 360, n. 3, Cod. Proc. Civile;
nonché e contraddittoria motivazione ininsufficiente ordine alla qualificazione del rapporto intercor oake tra le parti, concontrattuale riferimento all'art. 360, n. 5, stesso codice di rito. Deduce, in sintesi, che il Tribunale ha errato Unile fattispecie prospettata la nel ritenere nella ricorrenza di un rapporto di prestazione professionale invece che di associazione in partecipazione, sulla base del solo tenore letterale dei singoli contratti stipulati, laddove, per una corretta configurazione giuridica, bisognava tener conto non solo della dizione letterale dei medesimi, ma, soprattutto, della ratio delle convenzioni, quale emergente dalla comune intenzione delle parti, scaturente dalle modalità di esecuzione tuttein concreto, in essere unaconclamanti la volontà di porre 6 tipica figura negoziale di associazione in partecipazione, come delineata dalla normativa codicistica pertinente. Ed aggiunge che la riprova di tale esatta configurazione giuridica si evince opera didalla esclusiva gestione dell'impresa ad esso PA, dalla dotazione allo ZA di un proprio studio tecnico, nonché dall'assunzione in capo al professionista di parte del rischio correlato alla gestione, nel senso di limitata partecipazione agli eventuali utili a titolo di parziale compenso per le proprie prestazioni. I motivi sono infondati con riferimento ad Unile entrambe le articolazioni prospettate. Principi reiteratamente ribaditi da questa di interpretazione Suprema Corte in tema contrattuale sono che il riferimento al senso letterale delle espressioni usate rappresenta lo prioritario, con la strumento fondamentale e conseguenza che, ove tali espressioni siano chiare e di univoco significato, resta superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, sempre che la interpretazione letterale consenta di cogliere la comune intenzione delle parti (in claris non fit interpretati✪); che l'accertamento della volontà degli stipulanti in 7 relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto affidata in via esclusiva al 1 giudice di merito, A che detto accertamento censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata, da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure sia distorta al punto da divergere dalla realtà fattuale, ovvero nella ipotesi di evidente violazione delle norme ermeneutiche;
che la parte che denunci in cassazione l'erronea determinazione, in sede di merito, della volontà negoziale, è tenuta ad indicare quali canoni ○ criteri interpretativi siano stati violati ed in qual modo il ragionamento del giudice di sia da essi discostato, ché, altrimenti, la critica alla ricostruzione della comune volontà si traduce nella proposta di una interpretazione propria e diversa, come tale inammissibile in sede di legittimità (Cfr. Cass. nn. 7001/96; 8590/99; 14135/99). Nella specie, contrariamente alle diverse asserzioni del PA come formulate in ricorso, pur partendo dalla chiara dizione delle "convenzioni" e di "incarico" del committente al commissionario 8 di per sé già sintomaticamente significativa nel senso di commissionare opere a professionista autonomo con pattuizione, caso per caso, di adeguato compenso il Tribunale non si è arrestato all'inequivoco tenore letterale delle convenzioni stipulate, ma ha approfondito la indagine al fine di accertare in concreto. la comune volontà delle parti anche con elementi fattuali, ed ha individuato proprio nelle singole modalità di esecuzione e dei compensi la riprova ed il supporto alla reale intenzione dei contratti nel senso che 1 le stesse, lungi dal prospettare profili diversi da M ileo dal tenore letterale delle quelli scaturenti stipule, ne avvaloravano il contenuto, configurando specifici rapporti nel senso che precede, e dunque negando la ricorrenza della associazione in partecipazione come prevista e disciplinata dagli artt. 2549 segg. Cod. Civile. Né, d'altronde, la decisione impugnata appare carente in ordine alla completa valutazione degli elementi addotti dal ricorrente al fine di avvalorare la propria tesi contraria (esclusiva gestione dell'impresa da parte del PA, messa а disposizione di un proprio studio tecnico allo ZA per le sue prestazioni, assunzione del 9 commissionario - presunto associato di parte del rischio di impresa con la limitata partecipazione agli eventuali utili а titolo di compenso per il proprio apporto lavorativo); giacché il Tribunale ha vagliato analiticamente tali elementi, spiegando con congrua ed adeguata motivazione come essi, senza alcun apprezzabile apporto a favore della tesi riproposta in ricorso, avvalorassero invece le conclusioni raggiunte ritorcendosi significati- vamente contro la stessa. Ed invero non sembra potersi dubitare che, in difetto di più pregnanti fattori probatori contrari, la esclusività della gestione in capo al PA possa configurare non la pretesa associazione in partecipazione, ma unicamente nitide posizioni di committente a commissionario, con mero rapporto d'opera di quest'ultimo in via di prestazione remunerata con singoli compensi;
che la autonoma e circostanza della messa a disposizione dell'ufficio in Roma non assume alcuna caratteristica dirimente in ordine al thema decidendum, siccome dal e priva di profili disignificato polivalente decisività; che il pagamento delle prestazioni dello ZA con minima parte degli utili dell'impresa, come pattuito per ogni convenzione, 10 non assurge al rango di elemento discretivo fondamentale nel senso di configurare associazione ininequivocamente un rapporto di partecipazione, posto che siffatta modalità di corrispettivo prevista per ogni rapporto di lavoro (artt. 2099 e 2102 Cod. Civile), senza con ciò snaturarne il contenuto di comune compenso e l'aspetto di normale retribuzione, né connotare speciali forme di collaborazione continuativa. In ultimo, e quale argomento vieppiù quali- Miles ficante la scarsa valenza del ricorso sulla base dei principi richiamati in premessa, va evidenziato che il PA, pur denunciando in cassazione l'erronea determinazione, in sede di merito, della volontà negoziale, non ha indicato né quali canoni o criteri interpretativi siano stati violati nella disamina ermeneutica dei singoli contratti operata dal Tribunale, né in che modo l'iter argomentativo si sia discostato da essi, secondo le previsioni di cui agli artt. 1362 segg. Cod. Civile;
di guisa che, anche sotto questo profilo, la impugnazione connotata dal crisma necessario per non appare all'invocato controllo negativo di procedere legittimità sulle conclusioni di merito. Ritenuta, poi, la ricorrenza di un ordinario conferimento di incarico professionale da parte del PA allo ZA per singoli rapporti di lavoro, e continuativa in non la pretesa collaborazione associazione in partecipazione, ne regime di consegue il superamento di ogni questione, come prospettata, relativa alla inapplicabilità delle tariffe professionali di legge a base del compenso da corrispondere con riferimento alle prestazioni effettuate dal secondo in favore del primo, e tale circostanza esime la Corte da ogni indagine al riguardo, siccome assorbita per difetto del pertinente presupposto. In definitiva la sentenza impugnata non risulta inficiata da alcuna delle violazioni di legge né dai vizi di motivazione denunciati;
in conseguenza il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 Cod. Proc. Civile, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudizio di cassazione, relativa al presente 32'000 oltre liquidate in L..... 12 all'onorario difensivo, liquidato in L. 5.000.000 (cinquemilioni). Roma 25 gennaio 2001. II Presidente: ReferPAris be us Meisleo 1 Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancellería 19 GIU, 2001 Oggi, ACASS IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I R E A C D A , 0 S 1 3 S O 3 . L A L 5 T T , R O . A B A ' S N I E L D L P 3 E S A 7 I D - T N S 8 I - G S O 1 O N P 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T I N S I R E A I G S L E E D L R E O D 13