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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/12/2025, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2378/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2378/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 04/07/2018 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 10 novembre 2025 TRA
, c.f.: , Parte_1 elett.te dom.to/a alla Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. MUSCATELLO FRANCESCO, c.f.: dal quale è C.F._1 rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- ATTORE E
Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 10.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La pretesa azionata in questa sede in seguito alla riassunzione dal TAR
è il diritto della concludente di ottenere la concessione del CP_1 (co)finanziamento afferente all'Avviso pubblico denominato “Aiuti agli investimenti in ricerca e sviluppo per le PMI della ” –Programma CP_1 Operativo FERS 2007/2013 – Asse III “Competitività produttiva” – Linea di intervento III.
2.1.A, già ritualmente ammesso nella misura di € 274.375,00 (pari al 50% sull'investimento totale di € 537.500,00) dalla Sviluppo Basilicata SpA, quale ente delegato dalla Regione Basilicata, secondo la posizione e la misura di cui alle deliberazioni di Sviluppo Basilicata SpA nn. 301 del 18.7.2014 e 269 del 30.6.2014 e la relativa convenzione del 4/18.12.2014 (in cui sono citate) e per la quale si è proceduto altresì alla restituzione, in data 30.5.2017, dell'anticipazione riscossa pari a € 137.187,50
(corrispondente al 50% dell'aiuto), somma complessivamente accordata e contrattualizzata di € € 274.375,00 che dovrà essere accresciuta con gli interessi di mora al tasso di cui al d.lgs. 2002 n. 231.
Siamo al cospetto dell'avvenuta concessione di finanziamenti pubblici in conto capitale in regime di esenzione ai sensi dell'art. 31 Regolamento CE n. 800/2008, ritualmente contrattualizzata e verificata nell'ambito di un rapporto paritetico secondo quanto indicato dal TAR nella sentenza n. CP_1 356/2017 (doc. 24).
La posizione delle Amministrazioni rimaste contumaci nel giudizio dinnanzi al GO, come da provvedimento del precedente Giudice istruttore del 16.03.2018, può così riassumersi: vi sarebbe inadempimento rispetto agli impegni assunti in convenzione atteso che, dalla documentazione trasmessa a conclusione del programma di investimento e ricerca (doc. 10), sarebbe risultato da parte della l'occupazione di solo n. 2 risorse Parte_1
“qualificate” in diminuzione (ndr. situazione erroneamente supposta dalla Sviluppo Basilicata) a quelle dichiarate che si assume essere state n. 3, in quanto era stato, a suo tempo, assegnato il relativo apporto premiale di punti 2 per ogni unità qualificata, sicché la revoca sarebbe disposta in applicazione della clausola di lex specialis (art. 16, comma 1, lett. F) secondo cui è considerata “variazione essenziale” (preclusa se non preventivamente autorizzata) ogni modifica del programma presentato che incide sul punteggio assegnato dalla commissione.
In primo luogo, risulta dirimente la circostanza che nel programma di ricerca (prodotto in stralcio: doc. 14) viene indicato il “personale che si prevede di assumere per il programma di ricerca” e per quello “con profilo qualificato” vengono indicate le tre figure di ingegneri: 1) edile, 2) gestionale e 3) civile con indicazione rispettivamente del titolo di studio e della formazione post laurea.
La p.A. procedente ha scrutinato la domanda e valutato il programma assegnando nella relativa scheda (doc. 17) numero 6 punti in luogo di 4 perché una delle risorse originariamente indicate nella domanda di finanziamento era titolare di laurea (soltanto) triennale (c.d. primo livello), dunque né magistrale e/o specialistica (di qui il tentativo, nell'atto di revoca, di fare rinvio ad un deficit nell'esperienza triennale che, viceversa, risulta ex se irrilevante in mancanza del titolo accademico adeguato).
Dunque, nessuna effettiva modifica al programma di ricerca: tre ingegneri assunti di cui con titolo valido ai fini del punteggio premiale secondo il paradigma dell'Avviso, cioè con esclusione di quello dotato di laurea di 1^ livello ovvero triennale (e senza esperienza).
- 2 -
Peraltro è dirimente osservare che la sottrazione dei 2 punti non avrebbe avuto effetto alcuno sull'ammissione del finanziamento del progetto di ricerca della concludente: infatti, come emerge dalla graduatoria (doc. 6) la concludente sarebbe postergata con 30 punti (piuttosto che 32 punti) e scenderebbe, nella peggiore delle ipotesi, 5 posti, ricadendo comunque tra i progetti “rientrante nella dotazione finanziaria” (quarta colonna dell'elenco) che annovera altri tre progetti che risultano finanziati nonostante aventi un punteggio inferiore a quello di 30 punti spettante al programma di ricerca della concludente.
Del resto, l'elenco prodotto è talmente chiaro e preciso che giammai avrebbe potuto essere, neanche astrattamente, idoneo ad indurre in errore una controparte diligente: si torna a ribadire, in questa sede, che l'indicazione del possesso dei rispettivi titoli di studio è ineccepibile ed inequivoca nella descrizione dei titoli accademici, di cui una “laurea di primo livello” (doc. 14), effettivamente garantita nell'evolversi del programma finanziato.
Infatti, risulta comprovato che la abbia, a suo tempo, Parte_2 indicato in modo chiaro nell'allegato D (doc. 14) il titolo di studio delle
“nuove” figure ad assumersi nonché la relativa esperienza professionale: due unità con titolo di laurea quinquennale in Ingegneria civile ( e CP_2
) ed una (ingegnere gestionale che vanta(va) Persona_1 CP_3 una laurea tecnica di 1^ livello (come ribadito nelle memorie procedimentali cui si rinvia: docc. 13 e 16), inidonea ex se all'attribuzione di punteggio e, dunque, a prescindere dall'esperienza professionale di tre anni, di poi assunta, nell'Avviso di avvio del procedimento: in altri termini, la p.A. ha adombrato, nella delibera di revoca, la questione dell'esperienza triennale che è questione poziore rispetto alla (verifica del possesso della) laurea specialistica/magistrale e in sede di revoca, quale motivo di indebita attribuzione di punteggio al fine di mascherare ovvero svalutare l'errore di percezione compiuto nella lettura del progetto.
Nell'ambito della delibera n. 289 cit., parte convenuta ha in effetti dato implicitamente atto che è stato “ravvisato l'errore in cui Sviluppo Basilicata è incorsa in sede di istruttoria ammissibilità”, legittimando, in astratto, una
“revisione in diminuzione” del punteggio spettante per tale criterio di selezione (4 punti piuttosto che 6).
Quanto al secondo motivo di revoca, dall'esame degli atti si evince che:
- la sede legale e quella operativa sono nel territorio lucano;
- i lavoratori assunti sono tutti lucani;
- la sinergia ha coinvolto realtà lucane, sicché anche la sede operativa come quella legale è nella Regione , come richiesto dal bando: nella sede CP_1
- 3 -
legale, sono state peraltro svolte le sessioni di programmazione dei lavori e di verifica della loro esecuzione, di certo non precluse dalla situazione esistente, mentre le attività di prova e ricerca presso la sede operativa di Pomarico coincidente per la e la Basilia s.r.l.. Parte_1
Pertanto, alla luce della documentazione versata agli atti da parte attrice, unica parte costituita in giudizio, deve ritenersi che non sussista l'inadempimento posto alla base del provvedimento di revoca da parte della convenuta.
Considerati i poteri del GO fissati dall'articolo 5 della LAC, la delibera di revoca del contributo n. 289 del 20.12.2016 impugnata in questa sede deve pertanto essere disapplicata, con conseguente riconoscimento del contributo ivi indicato oltre con gli interessi di mora al tasso di cui al d.lgs. 2002 n. 231.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 92 e ss c.p.c. e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022, considerato il valore del contributo indicato nella suddetta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , così provvede: Controparte_1
1) Dichiara la contumacia della convenuta . Controparte_1
2) Accoglie la domanda e, per l'effetto, disapplica la Delibera di revoca del contributo n. 289 del 19.12.2016 oggetto della riassunzione del presente giudizio, con conseguente riconoscimento del contributo ivi indicato oltre con gli interessi di mora al tasso di cui al d.lgs. 2002 n. 231.
3) Condanna la convenuta contumace soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi ed euro 634,00 per spese di lite ( CU euro 607,00+ Marca da Bollo euro 27,00) oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 09/12/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2378/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 04/07/2018 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 10 novembre 2025 TRA
, c.f.: , Parte_1 elett.te dom.to/a alla Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. MUSCATELLO FRANCESCO, c.f.: dal quale è C.F._1 rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- ATTORE E
Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 10.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La pretesa azionata in questa sede in seguito alla riassunzione dal TAR
è il diritto della concludente di ottenere la concessione del CP_1 (co)finanziamento afferente all'Avviso pubblico denominato “Aiuti agli investimenti in ricerca e sviluppo per le PMI della ” –Programma CP_1 Operativo FERS 2007/2013 – Asse III “Competitività produttiva” – Linea di intervento III.
2.1.A, già ritualmente ammesso nella misura di € 274.375,00 (pari al 50% sull'investimento totale di € 537.500,00) dalla Sviluppo Basilicata SpA, quale ente delegato dalla Regione Basilicata, secondo la posizione e la misura di cui alle deliberazioni di Sviluppo Basilicata SpA nn. 301 del 18.7.2014 e 269 del 30.6.2014 e la relativa convenzione del 4/18.12.2014 (in cui sono citate) e per la quale si è proceduto altresì alla restituzione, in data 30.5.2017, dell'anticipazione riscossa pari a € 137.187,50
(corrispondente al 50% dell'aiuto), somma complessivamente accordata e contrattualizzata di € € 274.375,00 che dovrà essere accresciuta con gli interessi di mora al tasso di cui al d.lgs. 2002 n. 231.
Siamo al cospetto dell'avvenuta concessione di finanziamenti pubblici in conto capitale in regime di esenzione ai sensi dell'art. 31 Regolamento CE n. 800/2008, ritualmente contrattualizzata e verificata nell'ambito di un rapporto paritetico secondo quanto indicato dal TAR nella sentenza n. CP_1 356/2017 (doc. 24).
La posizione delle Amministrazioni rimaste contumaci nel giudizio dinnanzi al GO, come da provvedimento del precedente Giudice istruttore del 16.03.2018, può così riassumersi: vi sarebbe inadempimento rispetto agli impegni assunti in convenzione atteso che, dalla documentazione trasmessa a conclusione del programma di investimento e ricerca (doc. 10), sarebbe risultato da parte della l'occupazione di solo n. 2 risorse Parte_1
“qualificate” in diminuzione (ndr. situazione erroneamente supposta dalla Sviluppo Basilicata) a quelle dichiarate che si assume essere state n. 3, in quanto era stato, a suo tempo, assegnato il relativo apporto premiale di punti 2 per ogni unità qualificata, sicché la revoca sarebbe disposta in applicazione della clausola di lex specialis (art. 16, comma 1, lett. F) secondo cui è considerata “variazione essenziale” (preclusa se non preventivamente autorizzata) ogni modifica del programma presentato che incide sul punteggio assegnato dalla commissione.
In primo luogo, risulta dirimente la circostanza che nel programma di ricerca (prodotto in stralcio: doc. 14) viene indicato il “personale che si prevede di assumere per il programma di ricerca” e per quello “con profilo qualificato” vengono indicate le tre figure di ingegneri: 1) edile, 2) gestionale e 3) civile con indicazione rispettivamente del titolo di studio e della formazione post laurea.
La p.A. procedente ha scrutinato la domanda e valutato il programma assegnando nella relativa scheda (doc. 17) numero 6 punti in luogo di 4 perché una delle risorse originariamente indicate nella domanda di finanziamento era titolare di laurea (soltanto) triennale (c.d. primo livello), dunque né magistrale e/o specialistica (di qui il tentativo, nell'atto di revoca, di fare rinvio ad un deficit nell'esperienza triennale che, viceversa, risulta ex se irrilevante in mancanza del titolo accademico adeguato).
Dunque, nessuna effettiva modifica al programma di ricerca: tre ingegneri assunti di cui con titolo valido ai fini del punteggio premiale secondo il paradigma dell'Avviso, cioè con esclusione di quello dotato di laurea di 1^ livello ovvero triennale (e senza esperienza).
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Peraltro è dirimente osservare che la sottrazione dei 2 punti non avrebbe avuto effetto alcuno sull'ammissione del finanziamento del progetto di ricerca della concludente: infatti, come emerge dalla graduatoria (doc. 6) la concludente sarebbe postergata con 30 punti (piuttosto che 32 punti) e scenderebbe, nella peggiore delle ipotesi, 5 posti, ricadendo comunque tra i progetti “rientrante nella dotazione finanziaria” (quarta colonna dell'elenco) che annovera altri tre progetti che risultano finanziati nonostante aventi un punteggio inferiore a quello di 30 punti spettante al programma di ricerca della concludente.
Del resto, l'elenco prodotto è talmente chiaro e preciso che giammai avrebbe potuto essere, neanche astrattamente, idoneo ad indurre in errore una controparte diligente: si torna a ribadire, in questa sede, che l'indicazione del possesso dei rispettivi titoli di studio è ineccepibile ed inequivoca nella descrizione dei titoli accademici, di cui una “laurea di primo livello” (doc. 14), effettivamente garantita nell'evolversi del programma finanziato.
Infatti, risulta comprovato che la abbia, a suo tempo, Parte_2 indicato in modo chiaro nell'allegato D (doc. 14) il titolo di studio delle
“nuove” figure ad assumersi nonché la relativa esperienza professionale: due unità con titolo di laurea quinquennale in Ingegneria civile ( e CP_2
) ed una (ingegnere gestionale che vanta(va) Persona_1 CP_3 una laurea tecnica di 1^ livello (come ribadito nelle memorie procedimentali cui si rinvia: docc. 13 e 16), inidonea ex se all'attribuzione di punteggio e, dunque, a prescindere dall'esperienza professionale di tre anni, di poi assunta, nell'Avviso di avvio del procedimento: in altri termini, la p.A. ha adombrato, nella delibera di revoca, la questione dell'esperienza triennale che è questione poziore rispetto alla (verifica del possesso della) laurea specialistica/magistrale e in sede di revoca, quale motivo di indebita attribuzione di punteggio al fine di mascherare ovvero svalutare l'errore di percezione compiuto nella lettura del progetto.
Nell'ambito della delibera n. 289 cit., parte convenuta ha in effetti dato implicitamente atto che è stato “ravvisato l'errore in cui Sviluppo Basilicata è incorsa in sede di istruttoria ammissibilità”, legittimando, in astratto, una
“revisione in diminuzione” del punteggio spettante per tale criterio di selezione (4 punti piuttosto che 6).
Quanto al secondo motivo di revoca, dall'esame degli atti si evince che:
- la sede legale e quella operativa sono nel territorio lucano;
- i lavoratori assunti sono tutti lucani;
- la sinergia ha coinvolto realtà lucane, sicché anche la sede operativa come quella legale è nella Regione , come richiesto dal bando: nella sede CP_1
- 3 -
legale, sono state peraltro svolte le sessioni di programmazione dei lavori e di verifica della loro esecuzione, di certo non precluse dalla situazione esistente, mentre le attività di prova e ricerca presso la sede operativa di Pomarico coincidente per la e la Basilia s.r.l.. Parte_1
Pertanto, alla luce della documentazione versata agli atti da parte attrice, unica parte costituita in giudizio, deve ritenersi che non sussista l'inadempimento posto alla base del provvedimento di revoca da parte della convenuta.
Considerati i poteri del GO fissati dall'articolo 5 della LAC, la delibera di revoca del contributo n. 289 del 20.12.2016 impugnata in questa sede deve pertanto essere disapplicata, con conseguente riconoscimento del contributo ivi indicato oltre con gli interessi di mora al tasso di cui al d.lgs. 2002 n. 231.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 92 e ss c.p.c. e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022, considerato il valore del contributo indicato nella suddetta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , così provvede: Controparte_1
1) Dichiara la contumacia della convenuta . Controparte_1
2) Accoglie la domanda e, per l'effetto, disapplica la Delibera di revoca del contributo n. 289 del 19.12.2016 oggetto della riassunzione del presente giudizio, con conseguente riconoscimento del contributo ivi indicato oltre con gli interessi di mora al tasso di cui al d.lgs. 2002 n. 231.
3) Condanna la convenuta contumace soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi ed euro 634,00 per spese di lite ( CU euro 607,00+ Marca da Bollo euro 27,00) oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 09/12/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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