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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11249 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 26389/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di appalto – risoluzione e risarcimento danni TRA
– PI: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
PP DA, come da procura in atti;
RICORRENTE E
– CF: e - CP_1 C.F._1 Parte_2
CF: , rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Di C.F._2
Vaio, come da procura in atti;
RESISTENTI CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso semplificato ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 19.12.2023, l in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore , esponeva che in data 04.03.2022 , , in Parte_3 CP_1 qualità di comproprietario dell'immobile sito in Napoli, alla via Giovanni Pascoli, 82, individuato al NCEU al Foglio 35, p.lla 20, sub. 10, con Parte_2
aveva sottoscritto con essa società ricorrente, un contratto di appalto e
[...] vendita di opere di efficientamento energetico e/o adozione di misure antisismiche, nell'intento di avvalersi della misura di sostegno cd.
“Superbonus”. All'esito del sopralluogo preliminare all'attività di installazione ed esecuzione delle opere oggetto della commessa, il CP_1
aveva dichiarato per iscritto di accettare integralmente la soluzione
[...] tecnica proposta, riportata nel dettaglio nei punti precedenti ed apponeva firma autografa alle schede di sopralluogo redatte in merito all'Impianto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 fotovoltaico, all'impianto termoidraulico ed all'impianto colonnina. Ai fini della perfetta esecuzione della prestazione, nonché nel rispetto dei termini legali e regolamentari delle opere realizzabili in sito, la società ricorrente predisponeva la documentazione tecnica – amministrativa e procedeva con gli ordini di materiali e forniture strumentali all'intervento, rientrante tra quelli coperti dalla misura di sostegno cd. “Superbonus”; in particolare provvedeva ad acquisire le planimetrie relative all'immobile sopra individuato presso la Agenzia delle Entrate – Territorio, con espressa delega del Sig. , CP_1 rilasciata per iscritto, a depositare la al competente Parte_4
Comune di Napoli, a raccogliere i dati ai fini del rilascio del certificato APE, effettivamente poi rilasciato a favore del dal tecnico CP_1 competente. Successivamente, la acquistava i dispositivi Parte_1 per l'istallazione e realizzazione dell'opera oggetto del contratto, come riportato dalla fattura n. 578/2022 del 29.03.2022 emessa dalla Energy Green Esco s.r.l. e dalla fattura n. 2867/00 del 24.06.2022 emessa dalla Greensun s.r.l. Precisava che in ordine alla fattura n. 578/2022 del 29.03.2022, il materiale oggetto del contratto con gli odierni resistenti era limitato ad ¼ rispetto all'importo complessivo della fattura: € 5.847,10 in luogo dei 23.388,41 e che parimenti in ordine alla fattura n. 2867/00 del 24.06.2022 l'importo dovuto dai resistenti era pari ad euro 13.276,18 oltre IVA per i seguenti prodotti: n. 16 pz Solar Bat Panel dal prezzo unitario di euro 202,14; n. 1 pz. Azzurro 1 ph dal p. unitario pari euro 2.096,93; 1 pz ZCS Wifi external Kit da p. unitario di euro 37,58; n. 3 pz Battery Pack dal p. unitario 2.598,23. La ricorrente allegava che all'atto dell'installazione – realizzazione dell'opera, contrariamente agli accordi raggiunti, previo confronto sulle modalità e aree di intervento, come da modulo di soddisfazione fine cantiere del 06.07.2022, il contraente e CP_1 Parte_2 comproprietaria dell'immobile, impedivano l'accesso ai tecnici della società ricorrente, rendendo praticamente impossibile l'esecuzione dell'opera. L'opera di installazione de quo veniva di fatto impedita per mere esigenze estetiche dell'immobile ovvero per questione di gusti architettonici, sollevate dagli attuali resistenti solo in sede di realizzazione, e non espressamente eccepite o precisate in sede di contrattualizzazione o programmazione dell'attività. Con l'ulteriore precisazione che ai fini di una corretta installazione a regola d'arte, gli impianti dovevano essere installati nella sede predefinita per ragioni tecniche e non per mera volontà di parte ricorrente. Peraltro, nel modulo redatto e sottoscritto in sede di sopralluogo preliminare alla installazione, alcuna esigenza estetica o architettonica era stata precisata
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 dalla parte resistente ovvero non sono state sollevate eccezioni in ordine alle alterazioni dell'aspetto dell'immobile, ed anzi il piano dell'opera veniva accettato come riportato in dettaglio. Invero, evidenziava la ricorrente, parte resistente pretendeva l'installazione del solo impianto fotovoltaico, segmentando l'opera rispetto all'installazione della pompa di calore, rinviata in un futuro indeterminato. Giacché l'opera non era realizzabile in segmentazione, secondo i dettami legislativi e tecnici in ordine al cd. Superbonus ed al Certificato APE, posto che gli interventi sono collegati funzionalmente (intervento trainato – intervento trainante), ovvero l'opera non era realizzabile con tempi diversi da quelli fissati, e data anche l'impossibilità di funzionamento degli impianti seguendo un'installazione diversa da quella definita dalla società ricorrente, quest'ultima trasportava l'attività al mese successivo a quello di Luglio 2022, tentando invano di individuare una soluzione gradita ai e In data 13.09.2022, CP_1 Pt_2 però, , unitamente alla manifestavano CP_1 Parte_2
l'intenzione di risolvere il contratto, in spregio a quanto concordato ed espressamente accettato in sede contrattuale ovvero in spregio ai più elementari principi di correttezza e buona fede. Il chiedeva anche in CP_1 restituzione l'importo versato pari ad euro 128,00, per gli oneri amministrativi pagati in sede di rilascio del provvedimento CILAS Superbonus, senza però considerare le spese già sostenute dalla società ricorrente, qualificabili in termini di danno emergente, oltre alla perdita registrata per l'impossibilità di cogliere ulteriori opportunità di lavoro presentatesi, in termini di lucro cessante della società. La ricorrente deduceva che l'autorizzazione concessa dal committente all'appaltatrice CP_1 [...] ad effettuare l'ordine relativo alla fornitura dei beni nonché ad Parte_1 elaborare il progetto tecnico, impone in sede di recesso il pagamento della penale pari al 35% del valore del contratto, come previsto dall'art. 10 del contratto di appalto: “Il predetto contratto potrà essere sciolto su richiesta del committente, entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto, senza nessun onere aggiuntivo, dopo la stipula e prima della predisposizione di ogni elaborato tecnico per l'inoltro delle rispettive istanze, e prima dell'ordinazione della merce da parte dell'appaltatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e/o pec, da inoltrare alla società appaltatrice. Il committente autorizza l'appaltatore ad effettuare ordine relativo alla forni Tura dei beni nonché ad elaborare il progetto tecnico, le documentazioni tecniche, a redigere le richieste di autorizzazione e di connessione da presentare rispettivamente all'Ente locale e al Gestore della rete elettrica prima del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 termine dei 14 giorni previsti per l'esercizio del diritto di recesso a partire dalla sottoscrizione del contratto, assumendosi gli oneri tutti previsti da quest'ultimo. Il committente, in caso di recesso dal contratto dopo aver avuto notizia, con qualsiasi mezzo da parte della Società istallatrice della redazione dell'elaborato tecnico per l'inoltro delle rispettive istanze, e prima dell'ordinazione della merce da parte dell'appaltatore, sarà obbligato a titolo di sanzione a corrispondere alla Il 35% dell'importo del Controparte_2 contratto in un'unica soluzione. Il committente che autorizza l'appaltatore ad effettuare l'ordine relativo alla fornitura dei beni nonché ad elaborare il progetto tecnico, le documentazioni tecniche, a redigere le richieste di autorizzazione e di connessione da presentare rispettivamente all'Ente locale e al Gestore della rete elettrica prima del termine dei 14 giorni previsti per l'esercizio del diritto di recesso a partire dalla sottoscrizione del contratto, si assume l'obbligo di corrispondere in caso di recesso, la penale pari al 35% del valore del presente contratto”. La società intimava, quindi, Pt_1 Parte_1 al e alla in qualità di comproprietaria, il versamento CP_1 Pt_2 dell'importo della caparra penitenziale pari ad euro 20.632,55. Rimaste vane le richieste formulate dal legale in tal senso, esperita inutilmente la negoziazione assistita, conveniva in giudizio il e la CP_1 Parte_2
chiedendo al giudice di accertare e dichiarare integrata la clausola
[...] contrattuale ex art. 10 del contratto inter partes sottoscritto in data 04.03.2022, in corrispondenza a quanto disposto dell'art. 1386 c.c. e per l'effetto, condannare in solido i resistenti al pagamento in favore della ricorrente dell'importo pari ad euro 20.632,55 oltre interessi in forza della clausola contrattuale;
accertare e dichiarare il credito vantato dalla ricorrente società a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall'acquisto dei beni come da fatture allegate per complessivi euro 21.905,96 comprensivi di IVA e per l'effetto condannare in solido i resistenti al pagamento in favore della dell'importo pari ad euro 21.905,96 – ovvero del Parte_1 maggiore o minore importo emerso come dovuto in corso di causa - oltre interessi come per legge. Costituitisi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di Parte_2 legittimazione passiva, essendo del tutto estranea al contratto di appalto, sottoscritto dal solo . CP_1
, invece, deduceva che in data 09/10/2021 gli era pervenuta CP_1 un'offerta commerciale per la realizzazione delle opere oggetto di causa da parte del consulente con comunicazione del Persona_1 prezzo complessivo di € 16.690,00 al quale applicare successivamente lo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 sconto in fattura per arrivare ad un importo complessivo di € 8.345,00, IVA inclusa. In data 26/01/2022 il aveva inviato il contratto sottoscritto al CP_1 detto consulente privo di data, laddove in quello prodotto dalla ricorrente risultava riportare la data del 04/03/2022 che, in realtà, corrisponde alla data del primo sopralluogo presso l'immobile per la realizzazione delle opere. Il suddetto consulente comunicava, solo successivamente, che la società incaricata dell'esecuzione delle opere sarebbe stata la Parte_1
Contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, il resistente allegava che solo nel mese di Luglio 2022, ben oltre i termini stabiliti nel contratto considerando che la data di sottoscrizione effettiva è quella del 26/01/2022 - ovvero la data di invio del contratto - gli operai della ditta accedevano presso l'immobile appurando l'impossibilità tecnica di realizzazione delle opere;
non vi era stata, pertanto, alcuna manifestazione di opposizione del comparente per “gusti architettonici” bensì un'appurata impossibilità per ragioni tecniche di esecuzione. Sul punto è opportuno evidenziare che quanto sopra trova conforto nelle conversazioni intercorse col detto consulente il quale comunicava la volontà della ditta di trovare delle soluzioni tecniche alternative per la realizzazione delle opere. Per quanto concerne le fatture depositate per dimostrare le spese sostenute per la realizzazione delle opere pattuite, il resistente evidenziava che le stesse erano generiche e per nulla riferibili alla fornitura da fare ad esso committente, mentre con riferimento alla caparra penitenziale ribadiva che il diritto di recesso dal contratto era stato esercitato legittimamente stante il notevole lasso di tempo intercorso tra la sottoscrizione del contratto e l'esecuzione delle opere nonché per l'accertata impossibilità tecnica di realizzazione delle stesse con mancata comunicazione di soluzioni alternative. Rilevava, poi, riguardo al valore del contratto ai fini della determinazione della caparra penitenziale, che nel contratto il valore era stato indicato in € 0 e quindi il 35% dovuto sarebbe pari ad € 0. Sul punto evidenziava che non a caso nel contratto depositato dalla parte ricorrente mancava l'ultima pagina 6/6 nella quale, appunto, risulta indicato il prezzo complessivo. Per tali motivi i resistenti chiedevano il rigetto della domanda e nell'ipotesi di accoglimento della stessa, riconoscere la penale dovuta nella misura del 35% dell'importo di € 8.345,00 pari al prezzo comunicato nell'offerta commerciale con conseguente compensazione delle spese di lite. Ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della abbondante documentazione prodotta, fissata l'udienza per la decisione della causa, la causa veniva decisa.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 La domanda non è fondata e va pertanto rigettata. Invero il contratto perfezionatosi in data 4.03.2022 con le sottoscrizioni di entrambi i contraenti, vale a dire come committente e la CP_1 [...] quale appaltatrice, prevedeva all'art. 9 che “il prezzo Parte_1 complessivamente dovuto verrà corrisposto all'appaltatore con le modalità di seguito indicate. L'intero impo5to, corrispondente al 100% del prezzo degli interventi, relativamente agli interventi ecobonus/sismabonus, sarà corrisposto tramite cessione completa del credito fiscale(110%) attraverso sconto in fattura immediato (relativo al credito ceduto) ai sensi dell'art. 119 e 121 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 e s.m.i. e decreti attuativi. L'appaltatore fatturerà, solo ad intervenuto completamento del computo dei lavori a farsi, l'importo totale dei avori, comprensivo anche della parte oggetto di cessione del credito”. In pratica il contratto non determinava il prezzo a carico del committente, in quanto del tutto coperto dall'”intervento trainante art. 119 comma 1 D.L.34/2020” come specificato all'inizio della pagina 6/6 del contratto alla Descrizione Prezzo”. CP_3
Nemmeno risulta essere stato fatto e sottoscritto un computo preventivo dei lavori a farsi e l'importo indicato in euro 8.345,00 comunicato nell'offerta commerciale risulta non provato e comunque proveniente da un soggetto terzo estraneo al rapporto contrattuale di appalto oggetto di giudizio (tal . Persona_1
Quindi, indipendentemente da chi debba essere considerato responsabile della mancata esecuzione del contratto, la “penale pari al 35% del valore del presente contratto” stabilita all'art. 10 del contratto in caso di recesso ingiustificato del committente, era sin dall'inizio una clausola indeterminata o pari a zero, in quanto nel contratto non vi era indicazione del valore del contratto. Peraltro, nessuna delle parti ha prodotto documenti o ha avanzato richieste di prove dichiarative che dimostrino quale sia stato il motivo del mancato inizio delle opere, che comunque dovevano iniziare entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto 4/3/2022) e comunque dalla presentazione della Cilas avvenuta in data 28.03.2022, laddove il primo intervento sul cantiere dell'installatore avvenne in data 6.07.2022, occasione in cui in contraddittorio con il , fu sottoscritto da entrambe le parti il CP_1 modulo con la dichiarazione di “rivalutare l'installazione”. Inoltre, ancora nel settembre 2022 i lavori non avevano avuto inizio, per cui legittimamente il in data 13.09.20222 comunicò di recedere dal contratto per CP_1 inadempimento dell'appaltatrice.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 Quest'ultima, poi, producendo le due fatture senza alcuna indicazione in essa della riferibilità di parte del materiale acquistato al contratto di appalto oggetto di giudizio, nulla a provato in ordine all'ipotetico danno subito per spese effettuate. Estranea al rapporto contrattuale risulta la la quale, Parte_2 sebbene comproprietaria dell'immobile su cui dovevano essere fatti i lavori, non ebbe a sottoscrivere il contratto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riguardo al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, con aumento del 30 per cento per il numero delle parti, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande della ricorrente
2) Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.300,05 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 2.12.2025 Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7
– PI: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
PP DA, come da procura in atti;
RICORRENTE E
– CF: e - CP_1 C.F._1 Parte_2
CF: , rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Di C.F._2
Vaio, come da procura in atti;
RESISTENTI CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso semplificato ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 19.12.2023, l in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore , esponeva che in data 04.03.2022 , , in Parte_3 CP_1 qualità di comproprietario dell'immobile sito in Napoli, alla via Giovanni Pascoli, 82, individuato al NCEU al Foglio 35, p.lla 20, sub. 10, con Parte_2
aveva sottoscritto con essa società ricorrente, un contratto di appalto e
[...] vendita di opere di efficientamento energetico e/o adozione di misure antisismiche, nell'intento di avvalersi della misura di sostegno cd.
“Superbonus”. All'esito del sopralluogo preliminare all'attività di installazione ed esecuzione delle opere oggetto della commessa, il CP_1
aveva dichiarato per iscritto di accettare integralmente la soluzione
[...] tecnica proposta, riportata nel dettaglio nei punti precedenti ed apponeva firma autografa alle schede di sopralluogo redatte in merito all'Impianto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 fotovoltaico, all'impianto termoidraulico ed all'impianto colonnina. Ai fini della perfetta esecuzione della prestazione, nonché nel rispetto dei termini legali e regolamentari delle opere realizzabili in sito, la società ricorrente predisponeva la documentazione tecnica – amministrativa e procedeva con gli ordini di materiali e forniture strumentali all'intervento, rientrante tra quelli coperti dalla misura di sostegno cd. “Superbonus”; in particolare provvedeva ad acquisire le planimetrie relative all'immobile sopra individuato presso la Agenzia delle Entrate – Territorio, con espressa delega del Sig. , CP_1 rilasciata per iscritto, a depositare la al competente Parte_4
Comune di Napoli, a raccogliere i dati ai fini del rilascio del certificato APE, effettivamente poi rilasciato a favore del dal tecnico CP_1 competente. Successivamente, la acquistava i dispositivi Parte_1 per l'istallazione e realizzazione dell'opera oggetto del contratto, come riportato dalla fattura n. 578/2022 del 29.03.2022 emessa dalla Energy Green Esco s.r.l. e dalla fattura n. 2867/00 del 24.06.2022 emessa dalla Greensun s.r.l. Precisava che in ordine alla fattura n. 578/2022 del 29.03.2022, il materiale oggetto del contratto con gli odierni resistenti era limitato ad ¼ rispetto all'importo complessivo della fattura: € 5.847,10 in luogo dei 23.388,41 e che parimenti in ordine alla fattura n. 2867/00 del 24.06.2022 l'importo dovuto dai resistenti era pari ad euro 13.276,18 oltre IVA per i seguenti prodotti: n. 16 pz Solar Bat Panel dal prezzo unitario di euro 202,14; n. 1 pz. Azzurro 1 ph dal p. unitario pari euro 2.096,93; 1 pz ZCS Wifi external Kit da p. unitario di euro 37,58; n. 3 pz Battery Pack dal p. unitario 2.598,23. La ricorrente allegava che all'atto dell'installazione – realizzazione dell'opera, contrariamente agli accordi raggiunti, previo confronto sulle modalità e aree di intervento, come da modulo di soddisfazione fine cantiere del 06.07.2022, il contraente e CP_1 Parte_2 comproprietaria dell'immobile, impedivano l'accesso ai tecnici della società ricorrente, rendendo praticamente impossibile l'esecuzione dell'opera. L'opera di installazione de quo veniva di fatto impedita per mere esigenze estetiche dell'immobile ovvero per questione di gusti architettonici, sollevate dagli attuali resistenti solo in sede di realizzazione, e non espressamente eccepite o precisate in sede di contrattualizzazione o programmazione dell'attività. Con l'ulteriore precisazione che ai fini di una corretta installazione a regola d'arte, gli impianti dovevano essere installati nella sede predefinita per ragioni tecniche e non per mera volontà di parte ricorrente. Peraltro, nel modulo redatto e sottoscritto in sede di sopralluogo preliminare alla installazione, alcuna esigenza estetica o architettonica era stata precisata
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 dalla parte resistente ovvero non sono state sollevate eccezioni in ordine alle alterazioni dell'aspetto dell'immobile, ed anzi il piano dell'opera veniva accettato come riportato in dettaglio. Invero, evidenziava la ricorrente, parte resistente pretendeva l'installazione del solo impianto fotovoltaico, segmentando l'opera rispetto all'installazione della pompa di calore, rinviata in un futuro indeterminato. Giacché l'opera non era realizzabile in segmentazione, secondo i dettami legislativi e tecnici in ordine al cd. Superbonus ed al Certificato APE, posto che gli interventi sono collegati funzionalmente (intervento trainato – intervento trainante), ovvero l'opera non era realizzabile con tempi diversi da quelli fissati, e data anche l'impossibilità di funzionamento degli impianti seguendo un'installazione diversa da quella definita dalla società ricorrente, quest'ultima trasportava l'attività al mese successivo a quello di Luglio 2022, tentando invano di individuare una soluzione gradita ai e In data 13.09.2022, CP_1 Pt_2 però, , unitamente alla manifestavano CP_1 Parte_2
l'intenzione di risolvere il contratto, in spregio a quanto concordato ed espressamente accettato in sede contrattuale ovvero in spregio ai più elementari principi di correttezza e buona fede. Il chiedeva anche in CP_1 restituzione l'importo versato pari ad euro 128,00, per gli oneri amministrativi pagati in sede di rilascio del provvedimento CILAS Superbonus, senza però considerare le spese già sostenute dalla società ricorrente, qualificabili in termini di danno emergente, oltre alla perdita registrata per l'impossibilità di cogliere ulteriori opportunità di lavoro presentatesi, in termini di lucro cessante della società. La ricorrente deduceva che l'autorizzazione concessa dal committente all'appaltatrice CP_1 [...] ad effettuare l'ordine relativo alla fornitura dei beni nonché ad Parte_1 elaborare il progetto tecnico, impone in sede di recesso il pagamento della penale pari al 35% del valore del contratto, come previsto dall'art. 10 del contratto di appalto: “Il predetto contratto potrà essere sciolto su richiesta del committente, entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto, senza nessun onere aggiuntivo, dopo la stipula e prima della predisposizione di ogni elaborato tecnico per l'inoltro delle rispettive istanze, e prima dell'ordinazione della merce da parte dell'appaltatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e/o pec, da inoltrare alla società appaltatrice. Il committente autorizza l'appaltatore ad effettuare ordine relativo alla forni Tura dei beni nonché ad elaborare il progetto tecnico, le documentazioni tecniche, a redigere le richieste di autorizzazione e di connessione da presentare rispettivamente all'Ente locale e al Gestore della rete elettrica prima del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 termine dei 14 giorni previsti per l'esercizio del diritto di recesso a partire dalla sottoscrizione del contratto, assumendosi gli oneri tutti previsti da quest'ultimo. Il committente, in caso di recesso dal contratto dopo aver avuto notizia, con qualsiasi mezzo da parte della Società istallatrice della redazione dell'elaborato tecnico per l'inoltro delle rispettive istanze, e prima dell'ordinazione della merce da parte dell'appaltatore, sarà obbligato a titolo di sanzione a corrispondere alla Il 35% dell'importo del Controparte_2 contratto in un'unica soluzione. Il committente che autorizza l'appaltatore ad effettuare l'ordine relativo alla fornitura dei beni nonché ad elaborare il progetto tecnico, le documentazioni tecniche, a redigere le richieste di autorizzazione e di connessione da presentare rispettivamente all'Ente locale e al Gestore della rete elettrica prima del termine dei 14 giorni previsti per l'esercizio del diritto di recesso a partire dalla sottoscrizione del contratto, si assume l'obbligo di corrispondere in caso di recesso, la penale pari al 35% del valore del presente contratto”. La società intimava, quindi, Pt_1 Parte_1 al e alla in qualità di comproprietaria, il versamento CP_1 Pt_2 dell'importo della caparra penitenziale pari ad euro 20.632,55. Rimaste vane le richieste formulate dal legale in tal senso, esperita inutilmente la negoziazione assistita, conveniva in giudizio il e la CP_1 Parte_2
chiedendo al giudice di accertare e dichiarare integrata la clausola
[...] contrattuale ex art. 10 del contratto inter partes sottoscritto in data 04.03.2022, in corrispondenza a quanto disposto dell'art. 1386 c.c. e per l'effetto, condannare in solido i resistenti al pagamento in favore della ricorrente dell'importo pari ad euro 20.632,55 oltre interessi in forza della clausola contrattuale;
accertare e dichiarare il credito vantato dalla ricorrente società a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall'acquisto dei beni come da fatture allegate per complessivi euro 21.905,96 comprensivi di IVA e per l'effetto condannare in solido i resistenti al pagamento in favore della dell'importo pari ad euro 21.905,96 – ovvero del Parte_1 maggiore o minore importo emerso come dovuto in corso di causa - oltre interessi come per legge. Costituitisi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di Parte_2 legittimazione passiva, essendo del tutto estranea al contratto di appalto, sottoscritto dal solo . CP_1
, invece, deduceva che in data 09/10/2021 gli era pervenuta CP_1 un'offerta commerciale per la realizzazione delle opere oggetto di causa da parte del consulente con comunicazione del Persona_1 prezzo complessivo di € 16.690,00 al quale applicare successivamente lo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 sconto in fattura per arrivare ad un importo complessivo di € 8.345,00, IVA inclusa. In data 26/01/2022 il aveva inviato il contratto sottoscritto al CP_1 detto consulente privo di data, laddove in quello prodotto dalla ricorrente risultava riportare la data del 04/03/2022 che, in realtà, corrisponde alla data del primo sopralluogo presso l'immobile per la realizzazione delle opere. Il suddetto consulente comunicava, solo successivamente, che la società incaricata dell'esecuzione delle opere sarebbe stata la Parte_1
Contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, il resistente allegava che solo nel mese di Luglio 2022, ben oltre i termini stabiliti nel contratto considerando che la data di sottoscrizione effettiva è quella del 26/01/2022 - ovvero la data di invio del contratto - gli operai della ditta accedevano presso l'immobile appurando l'impossibilità tecnica di realizzazione delle opere;
non vi era stata, pertanto, alcuna manifestazione di opposizione del comparente per “gusti architettonici” bensì un'appurata impossibilità per ragioni tecniche di esecuzione. Sul punto è opportuno evidenziare che quanto sopra trova conforto nelle conversazioni intercorse col detto consulente il quale comunicava la volontà della ditta di trovare delle soluzioni tecniche alternative per la realizzazione delle opere. Per quanto concerne le fatture depositate per dimostrare le spese sostenute per la realizzazione delle opere pattuite, il resistente evidenziava che le stesse erano generiche e per nulla riferibili alla fornitura da fare ad esso committente, mentre con riferimento alla caparra penitenziale ribadiva che il diritto di recesso dal contratto era stato esercitato legittimamente stante il notevole lasso di tempo intercorso tra la sottoscrizione del contratto e l'esecuzione delle opere nonché per l'accertata impossibilità tecnica di realizzazione delle stesse con mancata comunicazione di soluzioni alternative. Rilevava, poi, riguardo al valore del contratto ai fini della determinazione della caparra penitenziale, che nel contratto il valore era stato indicato in € 0 e quindi il 35% dovuto sarebbe pari ad € 0. Sul punto evidenziava che non a caso nel contratto depositato dalla parte ricorrente mancava l'ultima pagina 6/6 nella quale, appunto, risulta indicato il prezzo complessivo. Per tali motivi i resistenti chiedevano il rigetto della domanda e nell'ipotesi di accoglimento della stessa, riconoscere la penale dovuta nella misura del 35% dell'importo di € 8.345,00 pari al prezzo comunicato nell'offerta commerciale con conseguente compensazione delle spese di lite. Ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della abbondante documentazione prodotta, fissata l'udienza per la decisione della causa, la causa veniva decisa.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 La domanda non è fondata e va pertanto rigettata. Invero il contratto perfezionatosi in data 4.03.2022 con le sottoscrizioni di entrambi i contraenti, vale a dire come committente e la CP_1 [...] quale appaltatrice, prevedeva all'art. 9 che “il prezzo Parte_1 complessivamente dovuto verrà corrisposto all'appaltatore con le modalità di seguito indicate. L'intero impo5to, corrispondente al 100% del prezzo degli interventi, relativamente agli interventi ecobonus/sismabonus, sarà corrisposto tramite cessione completa del credito fiscale(110%) attraverso sconto in fattura immediato (relativo al credito ceduto) ai sensi dell'art. 119 e 121 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 e s.m.i. e decreti attuativi. L'appaltatore fatturerà, solo ad intervenuto completamento del computo dei lavori a farsi, l'importo totale dei avori, comprensivo anche della parte oggetto di cessione del credito”. In pratica il contratto non determinava il prezzo a carico del committente, in quanto del tutto coperto dall'”intervento trainante art. 119 comma 1 D.L.34/2020” come specificato all'inizio della pagina 6/6 del contratto alla Descrizione Prezzo”. CP_3
Nemmeno risulta essere stato fatto e sottoscritto un computo preventivo dei lavori a farsi e l'importo indicato in euro 8.345,00 comunicato nell'offerta commerciale risulta non provato e comunque proveniente da un soggetto terzo estraneo al rapporto contrattuale di appalto oggetto di giudizio (tal . Persona_1
Quindi, indipendentemente da chi debba essere considerato responsabile della mancata esecuzione del contratto, la “penale pari al 35% del valore del presente contratto” stabilita all'art. 10 del contratto in caso di recesso ingiustificato del committente, era sin dall'inizio una clausola indeterminata o pari a zero, in quanto nel contratto non vi era indicazione del valore del contratto. Peraltro, nessuna delle parti ha prodotto documenti o ha avanzato richieste di prove dichiarative che dimostrino quale sia stato il motivo del mancato inizio delle opere, che comunque dovevano iniziare entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto 4/3/2022) e comunque dalla presentazione della Cilas avvenuta in data 28.03.2022, laddove il primo intervento sul cantiere dell'installatore avvenne in data 6.07.2022, occasione in cui in contraddittorio con il , fu sottoscritto da entrambe le parti il CP_1 modulo con la dichiarazione di “rivalutare l'installazione”. Inoltre, ancora nel settembre 2022 i lavori non avevano avuto inizio, per cui legittimamente il in data 13.09.20222 comunicò di recedere dal contratto per CP_1 inadempimento dell'appaltatrice.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 Quest'ultima, poi, producendo le due fatture senza alcuna indicazione in essa della riferibilità di parte del materiale acquistato al contratto di appalto oggetto di giudizio, nulla a provato in ordine all'ipotetico danno subito per spese effettuate. Estranea al rapporto contrattuale risulta la la quale, Parte_2 sebbene comproprietaria dell'immobile su cui dovevano essere fatti i lavori, non ebbe a sottoscrivere il contratto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riguardo al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, con aumento del 30 per cento per il numero delle parti, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande della ricorrente
2) Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.300,05 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 2.12.2025 Il Giudice – dr. Flavio Cusani
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