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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2174/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AR EL, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15826/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250088442275000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, ha proposto ricorso notificato in data 19 luglio 2025 e depositato in data 17 settembre 2025 avverso la cartella di pagamento n. 07120250088442275000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – ON e notificata in data 20 maggio 2025, relativa al ruolo n. 2025/002486, reso esecutivo in data 26 febbraio
2025, avente ad oggetto il recupero della tassa automobilistica regionale anno 2020, per l'importo complessivo di euro 356,33, quale somma comprensiva di tributo, sanzioni ed interessi, con ente creditore la Regione Campania – U.O.D. Tasse Automobilistiche Regionali.
Il ricorrente ha dedotto, quali motivi di impugnazione, l'illegittimità e la nullità della cartella di pagamento per omessa o inesistente notifica dell'atto presupposto, identificato nell'avviso di accertamento n.
064205116820/2020, assumendo di non aver mai ricevuto valida notificazione dello stesso, con conseguente lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Ha richiamato sul punto la giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. civ., Sez. V, 8 febbraio 2006, n. 2798, nonché Cass. civ., Sez. V, sent. n.
14571/2001, in ordine all'onere della prova della notificazione gravante sull'Amministrazione. Ha inoltre eccepito la decadenza dal potere di riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. n. 296/2006, assumendo che, trattandosi di tassa automobilistica riferita all'anno 2020, il termine ultimo per la consegna del ruolo all'agente della riscossione fosse spirato al 31 dicembre 2023, mentre il ruolo risulta reso esecutivo solo in data 26 febbraio 2025. A sostegno della tesi ha richiamato, tra le altre, Cass. civ.,
Sez. V, sent. n. 4283/2016 e Cass. civ., Sez. V, ord. n. 22630/2019, nonché giurisprudenza di merito
(CTR Lazio, sez. 9, sent. n. 1934/2020).
Il ricorrente ha altresì dedotto la prescrizione triennale del credito ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito in L. n. 53/1983, sostenendo che, dovendo il tributo essere versato entro il 2020, il termine prescrizionale sarebbe maturato alla fine del 2023, anteriormente alla notifica della cartella avvenuta nel maggio 2025.
Sono stati inoltre dedotti l'omesso invio della comunicazione preventiva prevista dall'art. 1, comma 544, della L. n. 228/2012 per i carichi inferiori ad euro 1.000, l'illegittimità delle maggiorazioni e degli interessi applicati, con richiamo all'ordinanza Cass. n. 12432 del 19 aprile 2022, nonché la carenza di motivazione della cartella per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 3 della L. n. 241/1990, per mancata allegazione e compiuta conoscibilità dell'atto prodromico.
Il ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento e degli atti presupposti, nonché la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_3, funzionaria delegata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, e ha dato atto che, a seguito delle doglianze sollevate dal ricorrente e delle attività istruttorie svolte, la competente U.O.S. ha proceduto alla valutazione dell'annullamento in autotutela degli atti di propria competenza e ha quindi disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 064205116820/2020, presupposto della cartella impugnata, come risultante dall'estratto di annullamento prodotto in atti .
La Regione ha inoltre eccepito, con riferimento alle doglianze non attinenti alla fase di accertamento, il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore rispetto ai vizi relativi alla fase della riscossione, indicando quale soggetto legittimato il concessionario della riscossione, ed ha concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio. Si è altresì costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – ON, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal proprio dipendente delegato Nominativo_1, ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva in ordine a tutte le censure afferenti al merito della pretesa tributaria, alla mancata notifica dell'atto presupposto, alla prescrizione e alla decadenza, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il concessionario è legittimato passivo solo per i vizi propri dell'attività di riscossione, citando, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 20 ottobre 2006, n.
22617, Cass. civ., Sez. V, sent. n. 14669/2005, Cass. civ., Sez. V, sent. n. 3242/2007, nonché Cass. civ., sent. n. 1985/2014 .
In relazione alla dedotta carenza di motivazione della cartella, l'Agenzia ha sostenuto che l'obbligo motivazionale grava sull'ente impositore e non sull'agente della riscossione, richiamando Cass. civ., Sez.
Unite, sent. n. 11722/2010 e Cass. civ., sent. n. 18385/2005. Quanto agli interessi di mora, ha affermato che gli stessi risultano calcolati in conformità all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia va definita con la declaratoria della cessazione della materia del contendere, atteso che, vi è stato lo sgravio in autotutela e il pagamento.
Invero in base all' Articolo 46 - Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della Commissione. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso così decide:
Estingue il giudizio per cessazione della materia del contendere
Compensa le spese
Così deciso in Napoli il04.2.26 Il giudice
Dott.ssa AN RE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AR EL, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15826/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250088442275000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, ha proposto ricorso notificato in data 19 luglio 2025 e depositato in data 17 settembre 2025 avverso la cartella di pagamento n. 07120250088442275000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – ON e notificata in data 20 maggio 2025, relativa al ruolo n. 2025/002486, reso esecutivo in data 26 febbraio
2025, avente ad oggetto il recupero della tassa automobilistica regionale anno 2020, per l'importo complessivo di euro 356,33, quale somma comprensiva di tributo, sanzioni ed interessi, con ente creditore la Regione Campania – U.O.D. Tasse Automobilistiche Regionali.
Il ricorrente ha dedotto, quali motivi di impugnazione, l'illegittimità e la nullità della cartella di pagamento per omessa o inesistente notifica dell'atto presupposto, identificato nell'avviso di accertamento n.
064205116820/2020, assumendo di non aver mai ricevuto valida notificazione dello stesso, con conseguente lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Ha richiamato sul punto la giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. civ., Sez. V, 8 febbraio 2006, n. 2798, nonché Cass. civ., Sez. V, sent. n.
14571/2001, in ordine all'onere della prova della notificazione gravante sull'Amministrazione. Ha inoltre eccepito la decadenza dal potere di riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. n. 296/2006, assumendo che, trattandosi di tassa automobilistica riferita all'anno 2020, il termine ultimo per la consegna del ruolo all'agente della riscossione fosse spirato al 31 dicembre 2023, mentre il ruolo risulta reso esecutivo solo in data 26 febbraio 2025. A sostegno della tesi ha richiamato, tra le altre, Cass. civ.,
Sez. V, sent. n. 4283/2016 e Cass. civ., Sez. V, ord. n. 22630/2019, nonché giurisprudenza di merito
(CTR Lazio, sez. 9, sent. n. 1934/2020).
Il ricorrente ha altresì dedotto la prescrizione triennale del credito ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito in L. n. 53/1983, sostenendo che, dovendo il tributo essere versato entro il 2020, il termine prescrizionale sarebbe maturato alla fine del 2023, anteriormente alla notifica della cartella avvenuta nel maggio 2025.
Sono stati inoltre dedotti l'omesso invio della comunicazione preventiva prevista dall'art. 1, comma 544, della L. n. 228/2012 per i carichi inferiori ad euro 1.000, l'illegittimità delle maggiorazioni e degli interessi applicati, con richiamo all'ordinanza Cass. n. 12432 del 19 aprile 2022, nonché la carenza di motivazione della cartella per violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 3 della L. n. 241/1990, per mancata allegazione e compiuta conoscibilità dell'atto prodromico.
Il ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento e degli atti presupposti, nonché la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_3, funzionaria delegata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, e ha dato atto che, a seguito delle doglianze sollevate dal ricorrente e delle attività istruttorie svolte, la competente U.O.S. ha proceduto alla valutazione dell'annullamento in autotutela degli atti di propria competenza e ha quindi disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 064205116820/2020, presupposto della cartella impugnata, come risultante dall'estratto di annullamento prodotto in atti .
La Regione ha inoltre eccepito, con riferimento alle doglianze non attinenti alla fase di accertamento, il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore rispetto ai vizi relativi alla fase della riscossione, indicando quale soggetto legittimato il concessionario della riscossione, ed ha concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio. Si è altresì costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – ON, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal proprio dipendente delegato Nominativo_1, ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva in ordine a tutte le censure afferenti al merito della pretesa tributaria, alla mancata notifica dell'atto presupposto, alla prescrizione e alla decadenza, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il concessionario è legittimato passivo solo per i vizi propri dell'attività di riscossione, citando, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 20 ottobre 2006, n.
22617, Cass. civ., Sez. V, sent. n. 14669/2005, Cass. civ., Sez. V, sent. n. 3242/2007, nonché Cass. civ., sent. n. 1985/2014 .
In relazione alla dedotta carenza di motivazione della cartella, l'Agenzia ha sostenuto che l'obbligo motivazionale grava sull'ente impositore e non sull'agente della riscossione, richiamando Cass. civ., Sez.
Unite, sent. n. 11722/2010 e Cass. civ., sent. n. 18385/2005. Quanto agli interessi di mora, ha affermato che gli stessi risultano calcolati in conformità all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia va definita con la declaratoria della cessazione della materia del contendere, atteso che, vi è stato lo sgravio in autotutela e il pagamento.
Invero in base all' Articolo 46 - Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della Commissione. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso così decide:
Estingue il giudizio per cessazione della materia del contendere
Compensa le spese
Così deciso in Napoli il04.2.26 Il giudice
Dott.ssa AN RE