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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/07/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6363/2021, tra
, elettivamente domiciliata come in atti presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Domenico De Laurentiis che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore
e
soc. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Controparte_1
Avv.to Nicola Lauro , che la rappresenta e difende giusta procura in atti convenuta
Nonché
, Controparte_2
Convenuta/contumace
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 20/03/2025 e relative note difensive . MOTIVAZIONE
La domanda è rigettata.
La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni fisici e materiali patiti dall' attrice processuale in qualità di pedone, coinvolta in un sinistro stradale avvenuto il
01/04/2017 in Acerra , alla via Aldo Moro , alle ore 8,00 circa.
Assumeva, per lo effetto, di essere stata investita ,nel mentre era intenta ad affrontare un attraversamento pedonale nel luogo sopra descritto , da una autovettura tg. BR
784 RY di proprietà di , conseguendone lesioni di rilevante Controparte_2
entità.
All'esito delle trattative stragiudiziali la evocata impresa assicuratrice, formulava una offerta risarcitoria ammontante ad € 76.000,00 omni comprensive , accettate in acconto di maggior avere .
Disposta nel corso del giudizio unicamente una TU quantificativa finalizzata alla valutazione delle doglianze attoree il processo è stato fissato per gli incombenti ex art art. 190 cpc sullo stato degli atti.
QUESTIONI PRELIMINARI.
Va, in prima battuta, dichiarata la contumacia della parte convenuta,
[...]
, evocata in giudizio con atto introduttivo notificato ai sensi dell'art. 149 CP_2
cpc , recapitata al soggetto destinatario in data 13 10 2021 , a fronte di una fissazione della udienza ex art. 163 cpc bis comma 1 indicata nella data del 15 10 2022, ovvero, nel pieno rispetto dei termini disposti dalla evocata normativa ( 90 giorni).
Ne consegue che la scelta di non costituirsi nel giudizio comporta la dichiarazione di contumacia di . Controparte_2
Preso atto, altresì, della mancata contestazione in termini procedurali della introduzione del giudizio ,lo stesso deve entrare senza indugio nel merito decisorio.
In cotal contesto, a fronte delle difese espresse dalla convenuta impresa assicuratrice, alcuna contestazione affiora in merito al “quantum EB “, conseguendone la applicazione del principio civilistico di “non contestazione” , almeno limitatamente agli eventi che hanno portato alle conseguenze dannose per l'attrice processuale. All'uopo, il definitivo recepimento giurisprudenziale del principio di non contestazione si è avuto con la nota sentenza n. 761/2002, resa a Sezioni Unite, con cui si è così imposto all'attenzione degli interpreti un principio di non contestazione con maggiore ampiezza applicativa.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che debbano considerarsi come non contestati – e quindi provati – i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio.
Ne consegue che alcuna indagine suppletiva nel processo in esame è stata disposta in seno all'accertamento dell'an EB, dovendosi circoscrivere il “thema decidendum” unicamente alla congruità , o meno, della offerta formulata dalla ai Parte_2
sensi dell'art.148 D.lgs 7 settembre 2005 n.209.
NEL MERITO.
Appare, in conseguenza di quanto premesso, del tutto plausibile aver percorso l'unica via processuale finalizzata alla valutazione della domanda attorea, conferendo idoneo incarico peritale al TU nominato, dr , con specializzazione in Persona_1
medicina legale e delle assicurazioni.
Al perito veniva conferito incarico peritale al quale venivano posti i quesiti attinenti alla quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee , nonchè computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa.
L'elaborato, sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
Va osservato, all'uopo, che durante le operazioni peritali, come sovente accade, sono stati portati all'attenzione del consulente documenti sanitari formatisi a seguito della scadenza del secondo termine ex art 183 cpc, situazione processuale che, sino al costituirsi di nuovo orientamento in merito, comportava la inesaminabilità degli stessi salva espressa e concorde volontà dei contendenti.
Tuttavia, con decisione intrapresa a Sezioni Unite del 2022, la Suprema Corte ha di fatto consolidato un arresto giurisprudenziale richiamato dalla ordinanza resa da codesto giudice in data 12 09 2024 che qui si riporta nello stralcio rilevante….” come richiamato nella ordinanza dispositiva del 15 07 2024 che precede, la materia è stata oggetto di una rilevante rivisitazione a seguito della pubblicazione della sentenza a
Sezioni Unite della Cassazione n. 3086-2022 , sulla scorta della quale è statuito il principio secondo il quale ,il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del
TU le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio..”.
Orbene, l'unico dubbio interpretativo attiene alla cognizione dei documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda, per i quali occorre il consenso espresso di tutte le parti.
All'uopo, occorre distinguere tra la consulenza deducente che è quella finalizzata a valutare i fatti dal TU accertati o dati per esistenti, e quella percipiente , finalizzata ad accertare i fatti stessi.
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che l'opus svolto dal tecnico sia finalizzato alla mera valutazione dei fatti , ovvero, nello specifico, accertare la quantificazione del danno biologico e le sue conseguenze permanenti sulla salute dell'infortunato.
Pertanto, se il fatto principale ( il diritto al risarcimento del danno ) è stato demandato alla attività istruttoria disposta in sede orale con l'ausilio dei documenti versati in atti dalle parti, il compito del medico legale risulta solo quello di valutarne le conseguenze, comportando, pertanto, l'attività di indagine del ctu del tutto legittima ove finalizzata alla ricostruzione completa del quadro clinico del danneggiato anche con esami attuali volti a confermare o confutare le conclusioni sanitarie già versate in atti. Sotto diverso aspetto, poi, non coglie nel segno l'eccezione di carenza di comunicazione del prosieguo delle attività peritali che, secondo la prospettazione resa dall'attore, non sarebbe stata comunicata alla difesa, posto che si rinviene in atti idonea comunicazione del 04 04 2024 ( cfr versato in atti degli allegati alla TU).
Ultima questione sollevata afferisce la sostituzione del CTP di parte convenuta senza alcuna comunicazione depositata in Cancelleria.
Orbene, seppur non rinvenendosi nel nostro ordinamento giudiziario alcuna facoltà di sostituzione del consulente di parte ,deve osservarsi che l'eventuale irregolarità procedurale non può incidere sull'intero compendio peritale, posto che la presenza del
CTP resta una facoltà della parte che intende farsi supportare nella redazione delle questioni tecniche disposte nei quesiti.
Ergo, va dichiarata la nullità della sostituzione del CTP senza che la stessa possa incidere sulla validità dell'elaborato peritale.
Tanto premesso, dichiara la nullità della sostituzione del CTP;
rigetta le dedotte nullità della perizia depositata in atti…”
Non sussistono, in sede di decisione, ragioni di segno opposto per la revisione della prefata decisione, tanto considerato che il diritto al risarcimento resta cristallizzato dalla espressa rinunzia alla contestazione dei fatti di causa, dovendosi, per lo effetto, retringere il campo della indagine unicamente al quantum EB.
In punto di diritto, all'uopo, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della
S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art .2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito , se derivi a seguito di un a violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato( es:trattamento illecito dei dati sensibili). Ciò premesso, trattandosi di risarcimento della circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art. 2059 c.c quale voce autonoma di danno.
Fatte tali premesse, passando ad analizzare le singole voci rilevate in TU, si ritiene congruo applicare le tabelle del Tribunale di Milano trattandosi di danno da macropermente.
Orbene, il consulente cosi' conclude : invalidità permanente nell'ordine del 11 % ; temporanea assoluta giorni 30; temporanea parziale al 50 % gg 30;;temporanea parziale al 25% gg. 30.
Per le spese mediche documentate il consulente dichiara congruo un esborso pari ad
€ 297,35 .
Ergo, calcolando l'età della danneggiata all'epoca del sinistro ( 49 anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di € 22.844,00 ( valore punto danno biologico € 2.732,57 tratto dalle tabelle del Tribunale di Milano correnti ).
Per la temporanea totale di gg 30 si applica il valore di € 115,00 al di', pertanto il totale sarà di € 3.450,00 ; ;per la temporanea parziale di gg 30 al 50% si applica il medesimo valore percentualizzato , e quindi il totale sarà di € . 1.725,00; per la temporanea parziale di gg 30 al 25% si applica il medesimo valore percentualizzato , e quindi il totale sarà di € . 862,50.
Il tutto, oltre le spese mediche certificate in € 297,35.
Totalizzando queste voci l'ammontare del danno tabellare risulta di € . 35.346,85.
Pue eventualmente applicando la personalizzazione del danno la valutazione si accresce raggiungendo l'importo di € 46.311,85.
Su tale somma, tuttavia, va considerata la eventualità di applicare il danno morale che, in virtù di quanto sopra dedotto, a seguito delle note pronunzia gemelle della
Suprema Corte del 2008, non può piu' essere calcolato in via automatica ma, deve risultare comprovato, onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto.
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta se non gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minor somma devalutata. Orbene, partendo dall'assunto attoreo, si ripete, non contestato di una offerta omnicomprensiva pari ad € 76.000,00 ,appare evidente il “gap” costituito tra la domanda formulata per € 199.105,35 e le risultanze economiche scaturenti dalla disamina dell'elaborato peritale.
Parte attrice, con articolate argomentazione, poi, deduce la nullità della consulenza nel suo merito tecnico, adducendo considerazioni sull'operato del perito in merito alla metodologia assunta per giungere alle proprie conclusioni.
In subiecta materia è orientamento ormai asseverato da costante giurisprudenza che il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta TU , ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliare ( ex multis Cass. n. 22161- 2024; Cass.ord. n. 200/2021).
Nel caso di specie , pur apprezzando le sforzo difensivo prodotto in sede di osservazioni rese alla TU , questo giudice ritiene che alcun elemento afferente la nullità dell'elaborato peritale possa contestarsi in detta sede.
Tanto, non solo e non tanto per l'autorevolezza riconosciuta al Dr
[...]
, decano ed esperto collaboratore dell'Ufficio, ma in virtù del fatto che Per_1
le questioni trattate nell'opus prodotto , essendo di natura prettamente tecnico
-scientifica, sono sottratte alla conoscenza diretta del magistrato , dovendo questi valutare unicamente la sussistenza di nullità del percorso formativo della perizia , tenuto conto delle corrette osservazioni rese dai consulenti di parte e della assenza di contraddizioni e lacune rispetto ai quesiti posti .
Tanto depone per un non discostamento dalle conclusioni rese dal consulente incaricato.
Ne consegue che la domanda non ha raggiunto il proprio scopo e, pertanto, va rigettata.
Resta da valutare il regime delle spese processuali. L'art. 91 c.p.c. disciplina il principio generale di soccombenza, secondo cui il giudice condanna la parte che ha perso la causa al pagamento delle spese legali che liquida in sentenza.
In termini sintetici può affermarsi che, secondo la giurisprudenza (Cass. S.U.
19014/2007, Cass. 25553/2011; Cass. 28417/2018), il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese del giudizio, va individuato: con riguardo al disputatum, ossia a quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, in caso di accoglimento integrale della domanda attorea;
con riguardo al decisum, ossia al contenuto effettivo della decisione del giudice
.
Di contro, in ipotesi di soccombenza, la parte che perde la causa è tenuta a rimborsare le spese legali sostenute dalla parte vincitrice, come stabilito dall'articolo 91 cpc, includendo sia le spese vive sia gli onorari dell'avvocato.
In tal caso il calcolo delle spese di lite si basa sul valore della causa e può essere determinato in ordine alla somma richiesta o, in caso di accoglimento parziale, alla somma liquidata.
Nel giudizio in esame, come da motivazione, alcuna somma , tanto meno parziale, è stata riconosciuta all'attore, conseguendone che la valutaziona va fatta sulla scorta del “petitum “processuale.
Considerando, tuttavia, che l'attività difensiva è stata limitata alla sola indagine del quantum EB , questo giudice , pur applicando il parametro del DM n.
55 -2014 scaturente dalla forbice 52.001 ,00 – 260.000,00 , ritene congruo applicare i medi tariffari con opportuna riduzione afferente la sola fase istruttoria non svolatasi in maniera completa ,da calcolarsi con i minimi tariffari e pertanto liquida la somma di € 11.268,00 a carico dell' attrice processuale, oltre accessori di legge.
Stessa sorte hanno le spese afferenti l'attività di accertamento tecnico.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_2
rigetta la domanda attorea: per lo effetto, condanna a pagare, in favore dell' spa , le spese e Parte_1 CP_1
competenze di giudizio che liquida complessivamente in € 11.268,00 oltre accessori di legge.
Pone definitivamente a carico della stessa le spese della TU liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Nola 07 luglio 2025
IL G.U.
Dr.Alfredo Granata