Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/03/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6833/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 6833/2021 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni e vertente:
TRA
(C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Napoli il 28/07/1974 e residente in [...], rappresentata, assistita e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Francesco Criscuolo (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio, sito in Napoli alla via Carlo De Cesare, 64;
- attrice- CONTRO con sede in Roma, Via Controparte_1
Cesare Pavese n.385, in persona del Procuratore Speciale dott.
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Messuri Controparte_2
), del foro di Napoli, con studio ivi, Via Luca C.F._3
Giordano n. 164, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura generale alle liti versata agli atti di causa;
-convenuta-
***
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 7.11.2024 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
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1. Con atto di citazione notificato in data 05.06.2021 la sig.ra Parte_1
quale proprietaria dell'autoveicolo Jeep Renegade targato
[...]
FK417ZK, conveniva in giudizio la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t, affinché la predetta società fosse condannata al risarcimento dei danni patiti in seguito all'asserito furto parziale della menzionata autovettura, verificatosi il giorno 9.6.2020 dopo le ore 19.30 in Via G. Pascoli, Comune non precisato, in virtù di contratto assicurativo (polizza n. N00958109503317)
“Incendio, Furto e , intercorso con la convenuta compagnia Per_1 assicuratrice. A supporto della dispiegata azione, segnatamente, parte attrice rappresentava che in data 09/06/2020 il suddetto autoveicolo era in uso al figlio, sig. , il quale, ritornato a casa verso le ore Persona_2
19.30, parcheggiava lo stesso in prossimità del proprio domicilio in via G. Pascoli;
che il mattino seguente l'istante insieme al marito, sig.
allertati da una vicina di casa, appuravano che nella Persona_3 nottata trascorsa, ignoti avevano asportato dal predetto autoveicolo alcune parti esterne, tra cui le placche porta pacchi nonché le quattro ruote ed alcune parti interne, tra cui i sedili passeggeri, la plancia centrale con navigatore e autoradio, airbag e mensola cofano;
che il di lei marito, sporgeva formale denuncia dell'occorso Persona_3 presso la Stazione CC di Arpino di Casoria. Precisava l'attrice che, presumendo che il figlio avesse parcheggiato l'auto nel luogo dell'accadimento sin dalle ore 14.00 del giorno precedente, mentre in realtà era stata parcheggiata solo in serata, il marito dichiarava tale errata informazione al pubblico ufficiale verbalizzante. Informata la compagnia assicuratrice dell'accaduto Controparte_1
e richiesto l'avvio della procedura per ottenere il risarcimento del corrispettivo del furto parziale subito, che riteneva rientrate tra i rischi previsti dal contratto sottoscritto con la stessa, eccepiva che tuttavia la società convenuta, dopo aver aperto la pratica e incaricato proprio tecnico fiduciario, p.a. , che periziava il veicolo Persona_4 oggetto di furto, messo a disposizione, rifiutava di risarcire il danno del proprio assicurato. Esperito il tentativo di mediazione civile ex D.Lgs. 28/2010, rilevava ancora l'attrice che la società ecideva Controparte_1 di non partecipare alla procedura instaurata avendo sporto denuncia querela, ritenendo sussistere fatti di rilevanza penale nella richiesta risarcitoria avanzata dall'istante. Tanto premesso citava la società convenuta in epigrafe indicata, in persona del l.r.p.t., a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 14/10/2021, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: -Accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità
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contrattuale della convenuta società artt. 1218 e Controparte_3
1375 c.c.; -Per l'effetto, condannare la convenuta società Controparte_1 al pagamento in favore della sig.ra della cifra di €
[...] Parte_1
11.344,47 IVA inclusa (come da Ord. Cass. n. 2123 del 27/08/2019 “…poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta”),così come stimato nella perizia di CTP, per il danno subito dal furto parziale dell'autoveicolo Jeep Renegade targato FK417ZK ovvero quell'importo maggiore o minore che l'Adito Giudice ritenga equo e giusto liquidare, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge; - Condannare, altresì, la convenuta società
[...]
x art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata da mala fede e/o Controparte_1 colpa grave, al risarcimento di un'ulteriore voce di danno pari ad € 1.000,00 ovvero quell'importo maggiore o minore che l'Adito Giudice riterrà equo e giusto liquidare;
- Condannare la convenuta società al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore, che dichiara di averne fatto anticipo, oltre al rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.” Si costituiva in giudizio la in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., impugnando estensivamente le avverse domande, perché totalmente infondate e prive degli elementi essenziali in fatto e diritto richiesti per legge, chiedendone l'integrale rigetto. Preliminarmente proponeva istanza di sospensione del giudizio con richiesta di invio degli atti di causa alla Procura della di Parte_2
Roma sensi degli art. 295 cod. proc. civ. e 211 disp. att. CPP. Rilevava la pendenza del procedimento penale n. 17831/2021 r.g.n.r. P.M. dott. Giovanni Bertolini, giacché evidenziava essere emerse alcune anomalie tali da minare la genuinità del furto parziale con danneggiamento dedotto dall'attrice. Esponeva a tal proposito quanto accertato dall'investigatore incaricato: “… , apriva il sinistro al n. 202QN958270008J in CP_1 relazione ad un furto parziale avente ad oggetto la vettura Jeep Renegade targata FK417ZK intestata a . In particolare, il marito della sig.ra Controparte_4
in data 10.6.2020 sporgeva denuncia ed asseriva che il Parte_3 giorno precedente, 09.062020, parcheggiava la predetta vettura alle ore 14:00 in Casoria, Via G. Pascoli II Trav. Is. 6, sotto la propria abitazione, per poi ritrovarla la mattina seguente, alle ore 8:45, danneggiata in più punti;
riferiva altresì che gli ignoti malfattori si erano introdotti all'interno dell'abitacolo ed avevano asportato diversi oggetti ed accessori. Di conseguenza, richiedeva alla Compagnia Assicurativa il risarcimento dei danni materiali subiti, in virtù della garanzia per furto contemplata nella polizza stipulata presso l'agenzia di Napoli e recante num. 0958109503317. provvedeva dunque Controparte_1
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ad incaricare la società Securitynvestigazioni sari per svolgere le opportune verifiche in relazione al sinistro. La predetta società di investigazioni, a seguito degli accertamenti svolti, trasmetteva alla Compagnia Assicurativa la relazione investigativa, da cui emergeva quanto segue: dall'analisi del report satellitare installato sulla vettura emerge che, contrariamente a quanto riferito dal sig.
nella denuncia, alla data dell'evento (09.06.20) il mezzo si spegneva alle ore Per_3
10:39 in Strada Comunale Chiesa di Polvica a Napoli (nei pressi di alcuni capannoni industriali), luogo distante circa 13 KM da quello indicato in denuncia dal sig. ; il veicolo si riaccendeva poi alle are 19.00 per giungere infine in Via Per_3
G. Pascoli II Trav. Is. 6, dove si spegneva definitivamente alle ore 20:10; dunque tali risultanze non collidono con l'asserito definitivo spegnimento del mezzo alle 14:00 nella giornata del 09.06.2020.Nella Strada Comunale Chiesa di Polvica a Napoli, ove il veicolo risultava essere giunto, secondo quanto indicato dai report del dispositivo satellitare, il giorno 09.06.2020 alle ore 10:39, vi era presente una carrozzeria che tuttavia non si rendeva disponibile a collaborare con gli accertatori intervenuti sul posto. Il sig. riferiva agli accertatori che il Per_3 veicolo veniva parcheggiato alle ore 14.30 del 09.0620 dal proprio figlio , Per_2 contrariamente a quanto indicato nella denuncia formalizzata, e affermava di essere stato avvisato del furto parziale da una signora di cui non era in grado di fornire le generalità; riferiva che il figlio abitava in Vìa Nicola Romano e che aveva parcheggiato l'auto in Via Pascoli, tuttavia anche tale versione si poneva in contraddizione con le risultanze del report di geolocalizzazione della vettura”. Denunciava la convenuta inoltre che, dall'analisi della banca dati IVASS, emergeva una anomala elevata sinistrosità pregressa dell'assicurata pari a 9 ricorrenze (4 in qualità di testimone e 5 in qualità di danneggiata) per sinistri aperti e/o definiti da non oltre 5 anni. In definitiva, eccepiva che dagli accertamenti svolti nel corso dell'istruttoria erano emerse numerose incongruenze, in particolare attinenti la dinamica del sinistro cosi come esposta nella denuncia sporta presso i Carabinieri rispetto alle dichiarazioni rese agli investigatori e soprattutto alle risultanze emerse dal report di localizzazione satellitare della vettura. Pertanto, reiterava la sospensione del processo civile con invio degli atti di causa alla Procura della Repubblica di Roma. Per la stessa ragione, rilevava non aver preso parte al procedimento di mediazione e resisteva all'avversa richiesta di condanna ex art 96 cpc. Eccepiva la carenza di legittimazione processuale delle parti in causa, i limiti di franchigia, nonché la nullità dell'atto di citazione proposto ex adverso. Nel merito impugnava la domanda di attrice e ne eccepiva la genericità e l'infondatezza, ribadendo che parte attrice doveva dimostrare di aver adempiuto agli adempimenti stabiliti nella polizza n. 6833/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 10 N. 6833/2021 R.G.A.C.
stipulata, altresì dare prova di non aver compartecipato all'evento anche ex art. 1227 cc. Inoltre, ribadiva la discrasia tra quanto rappresentato in citazione e quanto emerso dal dispositivo satellitare (tracciato in atti) istallato sul veicolo attoreo targato FK417ZK. Da ultimo eccepiva la carenza di prova in ordine alla quantificazione dell'importo indennitario richiesto, che contestava infondato e sperequativo. Concludeva, chiedendo: -Sospendere il giudizio civile con invio degli atti di causa alla Procura della Repubblica di Roma, procedimento penale n. 17831/2021 r.g.n.r., P.M. dott. Giovanni Bertolini;
- dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile, carente di legittimazione passiva anche per scopertura assicurativa
– inoperatività della polizza, ovvero rigettare la domanda attorea nel merito in quanto infondata in fatto ed in diritto – anche in ragione delle risultanze del tracciato satellitare; - condannare in ogni caso l'attore al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio. Disposta la trattazione scritta secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020), concessi i termini di cui all'art 183 sesto comma cpc, la causa veniva rinviata all'udienza per la valutazione delle istante istruttorie del 26.9.2022. Disattese le istanze istruttorie articolate dalle parti, come da ordinanza istruttoria in atti, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.11.24 e trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c
2.In via preliminare va disattesa l'istanza di sospensione del presente giudizio per la pendenza del procedimento penale;
invero nel nuovo c.p.p. non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, c. 2, codice abrogato, né sono state reiterate le altre disposizioni alla stessa collegate (art. 24 ss. cod. cit.) con conseguente eliminazione di ogni riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale dal testo dell'art. 295 in occasione della sua riformulazione ad opera dell'art. 35 l. 353/90 e che, pertanto, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio, in precedenza imperante, della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile;
ne consegue che è stato instaurato dal legislatore il diverso sistema della pressoché completa autonomia e separazione dei due giudizi nel senso che, tranne alcune particolari ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, c. 3, del nuovo c.p.p. (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado) il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale, e, inoltre, anche nel senso che il giudice civile deve procedere ad autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotti n. 6833/2021 r.g.a.c. Pagina 5 di 10 N. 6833/2021 R.G.A.C.
in giudizio(01/7242; conf. 00/12141, 00/751; 04/15477, ord;
07/1095; 00/13).
3.Sul merito. Ciò premesso, la domanda attorea si è appalesata infondata e va rigettata per le ragioni in appresso esplicitate. Nella vicenda in esame la domanda avanzata dall'attrice è qualificabile come azione di adempimento contrattuale diretta al conseguimento dell'indennizzo previsto dalle condizioni di polizza per il verificarsi dell'evento concretizzante il rischio oggetto della copertura assicurativa. A fronte di ciò l' convenuta, al fine di CP_1 escludere l'operatività dell'obbligazione indennitaria azionata, ha eccepito l'esclusione della garanzia assicurativa in ragione della mancata prova del fatto storico generatore del pregiudizio subito dall'assicurato. In punto di riparto degli oneri probatori, ai sensi dell'art. 1218 c.c., si può innanzitutto richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa. Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito dei contratti di assicurazione, è opportuno premettere che secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, come da ultimo riaffermati con la pronuncia della Suprema Corte n. 1558 del 2018, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa.
Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore (cfr. anche Cass. n. 30656/2017; n. 6548/2013).
Sulla scorta di tale assunto la giurisprudenza ha avuto quindi modo di precisare che “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il
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ristoro” (Cass. 30656/2017); analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081); mentre, sull'assicuratore grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (Cass. 7242/2005, 19734/ 2011).
In definitiva, l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto e, una volta fornita la prova che si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, incombe sull'assicuratore l'onere di provare un fatto impeditivo della pretesa attorea che come tale, rappresentando il fatto costitutivo dell'eccezione sollevata, rientra nel suo onere probatorio. Ciò posto, vi è in giurisprudenza un acceso dibattito circa la prova del furto del bene assicurato ovvero la dimostrazione del c.d. "fatto costitutivo" del diritto all'indennizzo assicurativo posto alla base della domanda indennitaria. Sovente si registrano pronunce di merito nelle quali l'assicurato, al fine di soddisfare gli oneri probatori su di sé gravanti ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si limita a produrre la sua denuncia di furto sporta alle Autorità. Tuttavia, al riguardo, già da tempo la Suprema Corte è ferma nel ritenere che "...la denuncia (nel caso era di rapina) è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale... (omissis) il generico assunto della sentenza istruttoria penale che sui fatti denunciati siano state eseguite dalla polizia giudiziaria infruttuose indagini non è idoneo ad attribuire presunzione di veridicità a fatti mai accertati". (v. Cass. n. 10262 del 7 settembre 1992).
D'altronde è noto che la circostanza che la polizza di assicurazione esiga, per caso di sottrazione mediante furto o rapina del mezzo di trasporto sul quale sono caricate le merci, la presentazione di una denuncia, non esime l'assicurato dall'onere di provare la causa del sinistro. In assenza della dimostrazione dell'evento "furto" prevarrà la monolitica giurisprudenza di Cassazione in tema di assicurazioni marittime a mente della quale "In tema di assicurazione della nave, l'onere della prova è regolato dall'art. 2697 c.c., e cioè dal principio che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare gli estremi della propria eccezione), con la conseguenza che l'assicurato che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo deve provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato.”(v.Cassazione n. 5123, 10 maggio 1195).
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Tale principio, è valido in ogni ramo dell'assicurazione posto che, se viene assicurato un rischio determinato, il "fatto costituivo", che consiste nella prova dell'evento come delimitato in contratto, deve essere provato ad opera dell'assicurato. Viceversa - considerato che l'individuazione del rischio può essere effettuata con indicazioni positive ovvero con indicazioni negative e talvolta con indicazioni positive e negative, in quanto solitamente nelle polizze sono contemporaneamente indicate sia le circostanze in cui l'evento deve manifestarsi (c.d. rischi assunti) sia quelle la cui ricorrenza esclude la copertura (c.d. rischi esclusi) - se il rischio viene individuato anche negativamente mediante eccezioni, allora le circostanze impedienti l'esigibilità della prestazione d'indennizzo debbono essere provate dal preteso obbligato, ovvero dall'assicuratore. Nel caso di specie, mette conto evidenziare che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su essa incombente, limitandosi a produrre copia della denuncia sporta ed articolando mezzi istruttori e segnatamente capi di prova orale da demandarsi al teste non riconducibili a circostanze di fatto, e dunque non demandabili al teste.
A ben vedere l'assunto di parte attrice e più precisamente l'erronea convinzione espressa dal coniuge dell'attrice, Persona_3 all'agente verbalizzante e consistente nell'errata convinzione che il figlio, , avesse parcheggiato l'auto nel luogo Persona_2 dell'accadimento sin dalle ore 14.00 del giorno precedente, non appare essere una circostanza demandabile al teste da escutersi, involgendo uno processo logico-induttivo interno al soggetto e non espressamente conoscibile all'esterno e dunque conoscibile in punto di fatto dal teste da escutersi. Ulteriori circostanze, pur articolate in sede di richieste istruttorie, necessitavano di granitico supporto probatorio documentale non demandabile al teste da escutersi. Ciò non può non avere ripercussioni anche alla luce della contestazione che la convenuta muove all'effettivo verificarsi dell'evento-furto secondo le modalità temporali descritte in citazione. A fronte di una precisa contestazione da parte della compagnia assicuratrice del fatto costitutivo della domanda risarcitoria accompagnata da elementi fortemente indiziari circa la non veridicità della non esatta corrispondenza al vero delle modalità descritte dall'attore (cfr. prod. convenuta), non si forniscono dalla parte attrice elementi di contrario avviso. Pertanto, dall'esame della documentazione posta a corredo della domanda azionata, può inferirsi che parte attrice non abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio su essa incombente;
ed invero a fronte di una precisa contestazione da parte della compagnia n. 6833/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 10 N. 6833/2021 R.G.A.C.
assicuratrice del fatto costitutivo della domanda risarcitoria accompagnata da elementi fortemente indiziari circa la non veridicità della non esatta corrispondenza al vero delle modalità descritte dall'attore, l'attrice non ha fornito elementi di contrario avviso, dal che deriva l'assoluta impossibilità di ritenere raggiunta sufficiente, adeguata ed affidabile prova circa la fondatezza della stessa (cfr. art. 2697 c.c.). Inoltre, in disparte il pregresso coinvolgimento di parte attrice in pregressi sinistri, come documentato dalla convenuta, la domanda attorea non è dunque stata adeguatamente supportata in via documentale a fronte delle contestazione e prove in contrario documentate dalla società convenuta. In definitiva, a fronte di una precisa contestazione da parte della compagnia assicuratrice del fatto costitutivo della domanda risarcitoria accompagnata, o quanto meno della non esatta corrispondenza al vero delle modalità descritte dall'attore, l'attrice ha fornito la sola denuncia di furto, di guisa che, per quanto argomentato, non può che addivenirsi a ritenere non provati i fatti costitutivi della richiesta di indennizzo con la conseguenza che la domanda deve essere inesorabilmente respinta.
4. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia, secondo la quantificazione della domanda così come operata dall'attrice nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, nella persona del g.u. dott.ssa Matilde Boccia, decidendo la controversia come in epigrafe indicata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione.
2. condanna l'attrice, , al pagamento, in favore di Parte_1 parte convenuta in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Aversa, 03/03/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel n. 6833/2021 r.g.a.c. Pagina 9 di 10 N. 6833/2021 R.G.A.C.
fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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