Articolo 11 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 10Articolo 12
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2 gennaio 2000
Art. 11. 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:
a) le autorizzazioni sanitarie previste dall' articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ;
b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall' articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ;
c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall' articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 ;
d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175;
e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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