CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AM VA, Presidente DICUONZO RUGGIERO, Relatore MARZIALI CESARE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 387/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320250018949753000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con rituale ricorso impugnava la cartella di pagamento n. 00320250018949753. Nelle more del giudizio, la controversia veniva risolta in via amministrativa. Pertanto, il contribuente rinunciava al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. La Direzione Provinciale di Ancona manifestava espressamente il consenso alla compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della concorde volontà delle parti, il Collegio dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2026. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE RUGGIERO DICUONZO VA AM
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AM VA, Presidente DICUONZO RUGGIERO, Relatore MARZIALI CESARE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 387/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320250018949753000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con rituale ricorso impugnava la cartella di pagamento n. 00320250018949753. Nelle more del giudizio, la controversia veniva risolta in via amministrativa. Pertanto, il contribuente rinunciava al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. La Direzione Provinciale di Ancona manifestava espressamente il consenso alla compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della concorde volontà delle parti, il Collegio dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2026. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE RUGGIERO DICUONZO VA AM