Sentenza 22 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00611/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01308/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2025, proposto da
CI AR CH, MM RO, EL SE, RR NA, ZO IL, CO DO, AN SQ, GR RA, CO IA, PA IK, LI CE, RO AN, CQ ARngela, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Bufano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
per l’esecuzione,
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, n. 1351/2024, pubblicata il 28.05.2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 04.06.2024, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalle parti ricorrenti – per quanto qui di interesse – così provvede: “dichiara il diritto di CI AR CH, MM RO, EL SE, ND TO, RR NA, ZO IL, CO DO, AN SQ, GR RA, CO IA, PA IK, LI CE, RO AN e CQ ARngela all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente in misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (CI), per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 (MM), per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (EL), per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (ND), per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (RR), per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (ZO), per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (CO), per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (AN), per l’anno scolastico 2021/2022 (GR), per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (CO), per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (PA), per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (LI), per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (RO) e per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (CQ) oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione; condanna il resistente ai conseguenti adempimenti”.
e per la nomina,
per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Vista la sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, n. 1351/2024;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 112 e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avv. M. Brunetti, in sostituzione dell'Avv. G. Bufano, per le parti ricorrenti, Avvocato dello Stato R. Corciulo per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. Con la sentenza n. 1351/2024, pubblicata il 8.05.2024, in relazione al giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro iscritto al n. 901/2024, il Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, ha accolto la domanda spiegata dagli odierni ricorrenti nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e – per quanto qui di interesse – ha così stabilito: “dichiara il diritto di CI AR CH, MM RO, EL SE, ND TO, RR NA, ZO IL, CO DO, AN SQ, GR RA, CO IA, PA IK, LI CE, RO AN e CQ ARngela all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente in misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (CI), per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 (MM), per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (EL), per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (ND), per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (RR), per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (ZO), per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (CO), per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (AN), per l’anno scolastico 2021/2022 (GR), per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (CO), per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (PA), per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (LI), per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (RO) e per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (CQ) oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione; condanna il resistente ai conseguenti adempimenti”.
Ora, con ricorso di ottemperanza notificato in data 06.12.2025 e depositato il 07.12.2025, le parti ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare piena esecuzione alla predetta sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, adottando tutti gli atti a tal fine necessari e chiedendo, altresì, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
Espongono le parti ricorrenti che, nonostante la prefata sentenza, di cui si chiede l’ottemperanza, sia passata in giudicato e gli sia stata notificata il 04.06.2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha provveduto a darvi esecuzione.
Il 12.12.2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Amministrazione intimata.
Il 13.04.2026, il difensore degli odierni ricorrenti ha depositato in giudizio una nota di udienza o passaggio in decisione, con la quale ha comunicato che, nelle more del presente giudizio e, dunque, successivamente alla proposizione del ricorso, il giorno 16.12.2026, la parte convenuta ha ritenuto di eseguire la sentenza, ma comunque, solamente in maniera parziale, in quanto “la rimanente NA SQ, che avrebbe dovuto percepire n. 03 carte del docente per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 (cfr. ricorso GDL già in all. 10) per un importo di €. 1.500,00, nulla ha ad oggi ancora percepito”.
Ha insistito, quindi, per l’accoglimento del ricorso, con riguardo “all’esecuzione integrale della restante parte sentenza, mediante accredito di n. 03 carte del docente per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per un importo di €. 1.500,00 nei confronti della sola ricorrente NA SQ, e, nel caso di successiva inottemperanza, la nomina del commissario ad acta” e, in ogni caso, la condanna della parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite.
Nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso di ottemperanza deve essere in parte dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, e in parte deve essere accolto, nei sensi e nei limiti appresso precisati.
Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Con la precisazione che: a) il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso; b) l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni; c) l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. cui l’ordine è rivolto, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’apposita certificazione della Cancelleria del Tribunale di Taranto del 30.05.2025.
Inoltre, la predetta sentenza, è stata notificata, munita di formula esecutiva in data 04.06.2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito (nella sede reale a mezzo PEC), sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo.
A fronte della dedotta mancata ottemperanza, il Ministero costituito non ha contestato in giudizio l’inadempimento all’obbligo di cui alla statuizione giudiziale sopra trascritta, contenuta nel titolo azionato, nel mentre, con la sopracitata nota di udienza o passaggio in decisione depositata in giudizio in data 13.04.2026, il difensore degli odierni ricorrenti ha comunicato che, nelle more del presente giudizio, il Ministero intimato ha ritenuto di eseguire la sentenza, ma comunque, non per tutti i ricorrenti e , dunque, solamente in maniera parziale, chiedendo sostanzialmente di dichiarare la cessazione della materia del contendere (insistendo per la condanna al pagamento delle spese legali in base al principio della soccombenza virtuale) con riguardo alla posizione dei ricorrenti la cui pretesa risulta pienamente soddisfatta, e chiedendo, invece, di accogliere il ricorso con riguardo “all’esecuzione integrale della restante parte sentenza, mediante accredito di n. 03 carte del docente per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per un importo di €. 1.500,00 nei confronti della sola ricorrente NA SQ”, ragion per cui il ricorso deve essere:
a) in parte dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere”, con riguardo alla posizione dei ricorrenti nei cui confronti l’Amministrazione intimata ha eseguito la sentenza n. 1351/2024, pubblicata il 28.05.2024, del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro;
b) in parte accolto, con l’Amministrazione intimata che deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione alla predetta sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, in favore della sola ricorrente AN SQ, secondo quanto statuito dalla sentenza medesima, provvedendo in tal senso entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, fatti salvi eventuali pagamenti intervenuti nelle more del presente giudizio.
3. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega, che provvederà – entro i 60 giorni successivi – ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
4. Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere in parte dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.. e, in parte accolto (con riguardo alla posizione della ricorrente AN SQ), nei sensi e nei limiti sopra indicati.
5. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere e, in parte, lo accoglie (con riguardo alla posizione della ricorrente AN SQ), nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro (di cui in epigrafe), nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega, il quale provvederà nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00, per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA OR, Presidente
ARchiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | PA OR |
IL SEGRETARIO