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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
3 SEZIONE
R.G. 196/2023
La Corte D'Appello di Bologna, 3 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Silvia Romagnoli Presidente
Teresa Caruso Consigliere relatore
Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), con il patrocinio dell'Avv. PISANTI AMEDEO Pt_1 P.IVA_1
( ), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta C.F._1 certificata del difensore;
Email_1
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
OL NC ( con domicilio eletto presso lo C.F._3
Studio del difensore in VIA DEL CHIONSO N. 12 REGGIO EMILIA;
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE in punto a: appello avverso la sentenza n. 18 del 29.12.2022-4.01.2023 del Tribunale di
OD
oggetto: IO
CONCLUSIONI
Parte appellante: 1) Riformare parzialmente l'impugnata sentenza, annullandola laddove rigetta in rito e nel merito le domande di pagamento degli ulteriori canoni di locazione e spese di giudizio avanzate dalla con la propria costituzione nel Parte_1 giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo così riformandola: a) « deve CP_1 essere condannato al pagamento della somma di euro 6.100,02, oltre interessi di mora da calcolarsi, trattandosi di credito originato da transazione commerciale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/02 a far data dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo e interessi anatocistici sugli interessi di mora maturati da almeno sei mesi alla data della domanda giudiziale sino al saldo, nella misura determinata dall'art. 1284, co. 4, cod. civ. al tasso previsto dal d.lgs. 231/02, per i canoni scaduti e non pagati dalla garantita dal momento che la fideiussione garantisce Controparte_2 tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio». b) « deve essere altresì condannato al pagamento della CP_1 somma di euro 2.318,68, così come quantificata dal Giudice del giudizio di convalida di fratto (cfr. all. n. 3 e 10), che ha condannato al pagamento delle spese Controparte_2 di procedura, in quanto il fideiussore garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per ogni spesa “anche se di carattere giudiziario”». 2) In via del tutto subordinata, qualora codesta Corte dovesse ritenere di con-fermare la sentenza ove, in rito, ritiene inammissibili le domande formulate da in ogni caso annullare i capi Parte_1 richiamati al paragrafo II Nel merito, punto 1), nn. A e B, del presente atto d'appello, laddove il Giudice di prime cure accerta come non dovute dal fideiussore le somme richieste dall'odierno appellante, al quale sarebbe altrimenti precluso di agire in separato giudizio. 3) Confermare per il resto l'impugnata sentenza e, dunque, il decreto ingiuntivo opposto;
4) Condannare l'appellato al pagamento di spese ed CP_1 onorari di causa da assegnarsi nella misura prescritta dal d.m. 55/2014, aumentati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis) al sottoscritto procuratore antistatario con provvedimento munito di clausola di attribuzione
Parte appellata: rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado impugnata. In caso di accoglimento, anche parziale delle domande della controparte, si chiede che la Corte d'Appello valuti la compensazione delle spese legali.
La Corte
pag. 2/8 Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 18/2023 il Tribunale di OD respingeva l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 3305/2020 emesso nei suoi confronti su istanza di CP_1 Pt_1
per il pagamento dei canoni maggio-giugno/ottobre-novembre 2020, pretesi in
[...] forza della polizza fideiussoria rilasciata dall'opponente nell'interesse e a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivati dal contratto di locazione stipulato dall'opposta con e condannava l'opponente al pagamento di € 12.300,04 a CP_2 favore dell'opposta ; spese secondo soccombenza.
Nello specifico il Tribunale riteneva frutto di un mero errore materiale l'indicazione della data del 31.3.2018 per la durata residua della garanzia prestata dall'opponente, atteso che nel corpo dell'atto essa veniva rapportata alla durata del contratto di locazione, anche in caso di rinnovo di questo e in quanto la fideiussione era munita di data certa del 25.06.2019 costituita dal timbro postale.
Per i restanti motivi di opposizione il primo giudice precisava “Quanto all'oggetto della fideiussione rilasciata da in favore di nell'atto si fa espressa menzione CP_1 Pt_1 dell'immobile e del contratto di locazione in corso tra le parti (unico contratto di locazione intervenuto tra le stesse) e la garanzia prestata è direttamente correlata agli obblighi nascenti dal contratto, ovvero ai medesimi obblighi posti a carico della società garantita conduttrice dell'immobile. In sede di contratto di locazione si faceva riferimento al solo deposito cauzionale, mentre all'atto del rilascio della fideiussione il estendeva la garanzia prestata a tutti gli obblighi posti a carico del conduttore, CP_1 circostanza che non importa l'invalidità della fideiussione ma al contrario assume rilievo ai fini della validità ed efficacia della garanzia prestata in quanto determina la coincidenza tra obbligazione principale e obbligazione garantita dal fideiussore,
l'oggetto della fideiussione risulta determinato e determinabile con riferimento al contratto di locazione ed agli obblighi posti a carico del conduttore, nei limiti di valore
pag. 3/8 indicati. Quanto alla applicabilità dell'art 1956 cc ,come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la stessa non opera nel caso in cui si tratti di fideiussione prestata da soggetto che opera all'interno della società in qualità di legale rappresentante della stessa e come tale non può qualificarsi come soggetto terzo in quanto proprio per il ruolo rivestito è a diretta conoscenza delle vicende societarie , nel caso del egli stesso era tenuto a disporre i pagamenti dei canoni di locazione in CP_1 favore di e ciò in quanto in tali casi la richiesta di credito proveniente Pt_1 dall'obbligato alla garanzia importa la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito ( Cass.civ. 2017/7444; Cass civ 2019/ 31227). Con riferimento alle somme dovute e di cui il fideiussore è tenuto a rispondere va rilevato in rito che si verte in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ove l'opposto riveste la posizione sostanziale di attore e non può avanzare domande diverse da quella azionate in sede monitoria, salva l'ipotesi di riconvenzionale formulata dall'opponente per effetto della quale egli si venga a trovare nella posizione processuale di convenuto e rispetto a tale nuova domanda di controparte egli ha diritto di avanzare nuove pretese mediante la proposizione della cd reconventio reconventionis ( tra le altre cass. civ.2018/ 16564).
Nel caso in esame in assenza di riconvenzionale dell'opponente l'oggetto del giudizio di opposizione è relativo alle somme richieste in sede monitoria al fideiussore e di cui al decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso il fideiussore non risulta tenuto al pagamento degli ulteriori importi richiesti a titolo di occupazione abusiva e spese posto che si tratta di somme dovute ad altro titolo, non ricomprese nell'ambito della fideiussione e del contratto di locazione oggetto della garanzia prestata. Quanto alla domanda di manleva genericamente formulata dall'opponente nei confronti della società fallita di condanna del fallimento a tenere indenne e manlevato il CP_2 CP_1 dalle somme che fosse tenuto a versare in favore dell'opposto si tratta di domanda inammissibile in questa sede posto che l'eventuale azione di condanna e di manleva nei confronti del fallimento deve essere esercitata nell'ambito del concorso in sede fallimentare ove il fideiussore potrà richiedere l'insinuazione al passivo delle somme versate per effetto della fideiussione prestata.”
pag. 4/8 Proponeva appello censurando la sentenza laddove il Tribunale 1) aveva Pt_1 erroneamente escluso che fosse legittimata ad estendere la richiesta di Pt_1 pagamento al fideiussore anche per le somme non richieste nel ricorso per d.i. 2) aveva erroneamente qualificato le somme dovute dal locatario per canoni di locazione fino alla convalida dello sfratto del 23.02.2021, come importi dovuti a titolo di indennità di occupazione ed aveva altresì escluso dalla garanzia fideiussoria le spese processuali che erano espressamente previste nella garanzia rilasciata;
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il CP_1 rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione il 6.11.2024 sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare dell'8.10.2024.
_____________ ____ _______________
I motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto la decisione sugli stessi è connessa alle medesime ragioni di diritto, sono infondati.
L'appellante sostiene che in virtù del principio recentemente sancito dalla Suprema
Corte anche l'opposto può estendere la sua originaria domanda svolta in monitorio a domande ad essa “complanari”, ovvero non in contrasto fra le stesse e aventi la medesima origine fattuale e, pertanto, la locatrice opposta, oggi appellante, avrebbe potuto richiedere al fideiussore opponente anche somme per canoni di locazione e/o indennità di occupazione e spese processuali non ricompresi nel suo credito originariamente azionato.
Ebbene, in punto di fatto ed a maggior chiarimento delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della sua decisione, deve osservarsi che il ricorso per d.i. promosso nei confronti del solo fideiussore, per i canoni relativi ai mesi di maggio-giugno/ottobre- novembre 2020 per € 12.300,04 oltre interessi, risulta datato 20.10.2020 e fu seguito, la settimana successiva, ovvero il 28.10.2020 dall'intimazione di sfratto per morosità promossa nei confronti del locatario, senza che in detto giudizio venisse poi coltivata pag. 5/8 (per quanto, dapprima, nell'atto introduttivo formulata), la richiesta ex art. 644 cpc per l'emissione del d.i. per i canoni scaduti e a scadere fino al rilascio.
Orbene, ferma la correttezza della attribuzione della qualifica, come già indicato dal
Tribunale, di indennità di occupazione delle somme dovute da dalla data CP_2 di intimazione di sfratto (e quindi per i mesi da novembre-dicembre 2020 a febbraio- marzo 2021), atteso che è dal momento dell'intimazione che il rapporto di locazione cessa, a prescindere dalla data in cui interviene il provvedimento di convalida, va anche rilevato che la domanda di pagamento nei confronti del debitore principale pur proposta nel ricorso per la convalida dello sfratto per morosità, non è stata, o comunque non v'è prova che sia stata, in seguito coltivata nella sede ad essa deputata.
Pertanto, è stata l'opzione processuale prescelta a monte dal locatore che ha predeterminato i limiti della domanda di ingiunzione ed è stato il ricorrente stesso a contenerla nello stretto ambito dei canoni scaduti sino al novembre 2020, privandosi così della possibilità di estensione successiva in assenza di azione nei confronti del debitore principale.
Infatti, visto che il giudizio di convalida di sfratto era già in corso al momento del giudizio di opposizione a d.i., avrebbe dovuto prima ottenere il relativo titolo Pt_1 giudiziale nei confronti del locatario in quel giudizio e successivamente avrebbe potuto fa valere il suo credito anche nei confronti del fideiussore.
L'esenzione dal rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. non esime, infatti, il creditore dal coltivare diligentemente le domande proposte nei confronti del debitore principale.
Pertanto, la circostanza che abbia preferito non coltivare la procedura di cui Pt_1 all'art. 644 cpc, gli ha poi impedito di azionare il suo credito impropriamente in questo giudizio, nei confronti del atteso che la sede deputata per ottenere il titolo CP_1 giudiziale sarebbe stata quella del giudizio monitorio nell'ambito della convalida di sfratto per morosità e solo poi avrebbe potuto svolgere le sue domande nei confronti del fideiussore.
pag. 6/8 Dunque, in questo caso, è inconferente la giurisprudenza richiamata dall'appellante in merito alle domande “complanari”, poiché si tratta, invero, di domanda che non poteva essere proposta in questo giudizio di opposizione a d.i., in assenza della relativa domanda nei confronti del locatario nell'altro giudizio di convalida di sfratto, già in corso alla data di introduzione del giudizio di opposizione a d.i.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 18/2023 del Tribunale Pt_1 di OD;
condanna a rifondere a le spese di lite del presente Pt_1 CP_1 grado, che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 15 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
pag. 7/8
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
3 SEZIONE
R.G. 196/2023
La Corte D'Appello di Bologna, 3 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Silvia Romagnoli Presidente
Teresa Caruso Consigliere relatore
Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), con il patrocinio dell'Avv. PISANTI AMEDEO Pt_1 P.IVA_1
( ), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta C.F._1 certificata del difensore;
Email_1
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
OL NC ( con domicilio eletto presso lo C.F._3
Studio del difensore in VIA DEL CHIONSO N. 12 REGGIO EMILIA;
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE in punto a: appello avverso la sentenza n. 18 del 29.12.2022-4.01.2023 del Tribunale di
OD
oggetto: IO
CONCLUSIONI
Parte appellante: 1) Riformare parzialmente l'impugnata sentenza, annullandola laddove rigetta in rito e nel merito le domande di pagamento degli ulteriori canoni di locazione e spese di giudizio avanzate dalla con la propria costituzione nel Parte_1 giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo così riformandola: a) « deve CP_1 essere condannato al pagamento della somma di euro 6.100,02, oltre interessi di mora da calcolarsi, trattandosi di credito originato da transazione commerciale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/02 a far data dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo e interessi anatocistici sugli interessi di mora maturati da almeno sei mesi alla data della domanda giudiziale sino al saldo, nella misura determinata dall'art. 1284, co. 4, cod. civ. al tasso previsto dal d.lgs. 231/02, per i canoni scaduti e non pagati dalla garantita dal momento che la fideiussione garantisce Controparte_2 tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio». b) « deve essere altresì condannato al pagamento della CP_1 somma di euro 2.318,68, così come quantificata dal Giudice del giudizio di convalida di fratto (cfr. all. n. 3 e 10), che ha condannato al pagamento delle spese Controparte_2 di procedura, in quanto il fideiussore garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per ogni spesa “anche se di carattere giudiziario”». 2) In via del tutto subordinata, qualora codesta Corte dovesse ritenere di con-fermare la sentenza ove, in rito, ritiene inammissibili le domande formulate da in ogni caso annullare i capi Parte_1 richiamati al paragrafo II Nel merito, punto 1), nn. A e B, del presente atto d'appello, laddove il Giudice di prime cure accerta come non dovute dal fideiussore le somme richieste dall'odierno appellante, al quale sarebbe altrimenti precluso di agire in separato giudizio. 3) Confermare per il resto l'impugnata sentenza e, dunque, il decreto ingiuntivo opposto;
4) Condannare l'appellato al pagamento di spese ed CP_1 onorari di causa da assegnarsi nella misura prescritta dal d.m. 55/2014, aumentati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis) al sottoscritto procuratore antistatario con provvedimento munito di clausola di attribuzione
Parte appellata: rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado impugnata. In caso di accoglimento, anche parziale delle domande della controparte, si chiede che la Corte d'Appello valuti la compensazione delle spese legali.
La Corte
pag. 2/8 Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 18/2023 il Tribunale di OD respingeva l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 3305/2020 emesso nei suoi confronti su istanza di CP_1 Pt_1
per il pagamento dei canoni maggio-giugno/ottobre-novembre 2020, pretesi in
[...] forza della polizza fideiussoria rilasciata dall'opponente nell'interesse e a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivati dal contratto di locazione stipulato dall'opposta con e condannava l'opponente al pagamento di € 12.300,04 a CP_2 favore dell'opposta ; spese secondo soccombenza.
Nello specifico il Tribunale riteneva frutto di un mero errore materiale l'indicazione della data del 31.3.2018 per la durata residua della garanzia prestata dall'opponente, atteso che nel corpo dell'atto essa veniva rapportata alla durata del contratto di locazione, anche in caso di rinnovo di questo e in quanto la fideiussione era munita di data certa del 25.06.2019 costituita dal timbro postale.
Per i restanti motivi di opposizione il primo giudice precisava “Quanto all'oggetto della fideiussione rilasciata da in favore di nell'atto si fa espressa menzione CP_1 Pt_1 dell'immobile e del contratto di locazione in corso tra le parti (unico contratto di locazione intervenuto tra le stesse) e la garanzia prestata è direttamente correlata agli obblighi nascenti dal contratto, ovvero ai medesimi obblighi posti a carico della società garantita conduttrice dell'immobile. In sede di contratto di locazione si faceva riferimento al solo deposito cauzionale, mentre all'atto del rilascio della fideiussione il estendeva la garanzia prestata a tutti gli obblighi posti a carico del conduttore, CP_1 circostanza che non importa l'invalidità della fideiussione ma al contrario assume rilievo ai fini della validità ed efficacia della garanzia prestata in quanto determina la coincidenza tra obbligazione principale e obbligazione garantita dal fideiussore,
l'oggetto della fideiussione risulta determinato e determinabile con riferimento al contratto di locazione ed agli obblighi posti a carico del conduttore, nei limiti di valore
pag. 3/8 indicati. Quanto alla applicabilità dell'art 1956 cc ,come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la stessa non opera nel caso in cui si tratti di fideiussione prestata da soggetto che opera all'interno della società in qualità di legale rappresentante della stessa e come tale non può qualificarsi come soggetto terzo in quanto proprio per il ruolo rivestito è a diretta conoscenza delle vicende societarie , nel caso del egli stesso era tenuto a disporre i pagamenti dei canoni di locazione in CP_1 favore di e ciò in quanto in tali casi la richiesta di credito proveniente Pt_1 dall'obbligato alla garanzia importa la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito ( Cass.civ. 2017/7444; Cass civ 2019/ 31227). Con riferimento alle somme dovute e di cui il fideiussore è tenuto a rispondere va rilevato in rito che si verte in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ove l'opposto riveste la posizione sostanziale di attore e non può avanzare domande diverse da quella azionate in sede monitoria, salva l'ipotesi di riconvenzionale formulata dall'opponente per effetto della quale egli si venga a trovare nella posizione processuale di convenuto e rispetto a tale nuova domanda di controparte egli ha diritto di avanzare nuove pretese mediante la proposizione della cd reconventio reconventionis ( tra le altre cass. civ.2018/ 16564).
Nel caso in esame in assenza di riconvenzionale dell'opponente l'oggetto del giudizio di opposizione è relativo alle somme richieste in sede monitoria al fideiussore e di cui al decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso il fideiussore non risulta tenuto al pagamento degli ulteriori importi richiesti a titolo di occupazione abusiva e spese posto che si tratta di somme dovute ad altro titolo, non ricomprese nell'ambito della fideiussione e del contratto di locazione oggetto della garanzia prestata. Quanto alla domanda di manleva genericamente formulata dall'opponente nei confronti della società fallita di condanna del fallimento a tenere indenne e manlevato il CP_2 CP_1 dalle somme che fosse tenuto a versare in favore dell'opposto si tratta di domanda inammissibile in questa sede posto che l'eventuale azione di condanna e di manleva nei confronti del fallimento deve essere esercitata nell'ambito del concorso in sede fallimentare ove il fideiussore potrà richiedere l'insinuazione al passivo delle somme versate per effetto della fideiussione prestata.”
pag. 4/8 Proponeva appello censurando la sentenza laddove il Tribunale 1) aveva Pt_1 erroneamente escluso che fosse legittimata ad estendere la richiesta di Pt_1 pagamento al fideiussore anche per le somme non richieste nel ricorso per d.i. 2) aveva erroneamente qualificato le somme dovute dal locatario per canoni di locazione fino alla convalida dello sfratto del 23.02.2021, come importi dovuti a titolo di indennità di occupazione ed aveva altresì escluso dalla garanzia fideiussoria le spese processuali che erano espressamente previste nella garanzia rilasciata;
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il CP_1 rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione il 6.11.2024 sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare dell'8.10.2024.
_____________ ____ _______________
I motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto la decisione sugli stessi è connessa alle medesime ragioni di diritto, sono infondati.
L'appellante sostiene che in virtù del principio recentemente sancito dalla Suprema
Corte anche l'opposto può estendere la sua originaria domanda svolta in monitorio a domande ad essa “complanari”, ovvero non in contrasto fra le stesse e aventi la medesima origine fattuale e, pertanto, la locatrice opposta, oggi appellante, avrebbe potuto richiedere al fideiussore opponente anche somme per canoni di locazione e/o indennità di occupazione e spese processuali non ricompresi nel suo credito originariamente azionato.
Ebbene, in punto di fatto ed a maggior chiarimento delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della sua decisione, deve osservarsi che il ricorso per d.i. promosso nei confronti del solo fideiussore, per i canoni relativi ai mesi di maggio-giugno/ottobre- novembre 2020 per € 12.300,04 oltre interessi, risulta datato 20.10.2020 e fu seguito, la settimana successiva, ovvero il 28.10.2020 dall'intimazione di sfratto per morosità promossa nei confronti del locatario, senza che in detto giudizio venisse poi coltivata pag. 5/8 (per quanto, dapprima, nell'atto introduttivo formulata), la richiesta ex art. 644 cpc per l'emissione del d.i. per i canoni scaduti e a scadere fino al rilascio.
Orbene, ferma la correttezza della attribuzione della qualifica, come già indicato dal
Tribunale, di indennità di occupazione delle somme dovute da dalla data CP_2 di intimazione di sfratto (e quindi per i mesi da novembre-dicembre 2020 a febbraio- marzo 2021), atteso che è dal momento dell'intimazione che il rapporto di locazione cessa, a prescindere dalla data in cui interviene il provvedimento di convalida, va anche rilevato che la domanda di pagamento nei confronti del debitore principale pur proposta nel ricorso per la convalida dello sfratto per morosità, non è stata, o comunque non v'è prova che sia stata, in seguito coltivata nella sede ad essa deputata.
Pertanto, è stata l'opzione processuale prescelta a monte dal locatore che ha predeterminato i limiti della domanda di ingiunzione ed è stato il ricorrente stesso a contenerla nello stretto ambito dei canoni scaduti sino al novembre 2020, privandosi così della possibilità di estensione successiva in assenza di azione nei confronti del debitore principale.
Infatti, visto che il giudizio di convalida di sfratto era già in corso al momento del giudizio di opposizione a d.i., avrebbe dovuto prima ottenere il relativo titolo Pt_1 giudiziale nei confronti del locatario in quel giudizio e successivamente avrebbe potuto fa valere il suo credito anche nei confronti del fideiussore.
L'esenzione dal rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. non esime, infatti, il creditore dal coltivare diligentemente le domande proposte nei confronti del debitore principale.
Pertanto, la circostanza che abbia preferito non coltivare la procedura di cui Pt_1 all'art. 644 cpc, gli ha poi impedito di azionare il suo credito impropriamente in questo giudizio, nei confronti del atteso che la sede deputata per ottenere il titolo CP_1 giudiziale sarebbe stata quella del giudizio monitorio nell'ambito della convalida di sfratto per morosità e solo poi avrebbe potuto svolgere le sue domande nei confronti del fideiussore.
pag. 6/8 Dunque, in questo caso, è inconferente la giurisprudenza richiamata dall'appellante in merito alle domande “complanari”, poiché si tratta, invero, di domanda che non poteva essere proposta in questo giudizio di opposizione a d.i., in assenza della relativa domanda nei confronti del locatario nell'altro giudizio di convalida di sfratto, già in corso alla data di introduzione del giudizio di opposizione a d.i.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 18/2023 del Tribunale Pt_1 di OD;
condanna a rifondere a le spese di lite del presente Pt_1 CP_1 grado, che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 15 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
pag. 7/8
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