Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 13/02/2026, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01019/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01737/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1737 del 2025, proposto da -OMISSIS- in qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Maria Mazza, Rodolfo De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l’annullamento, previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare, volta a tutelare efficacemente la posizione sostanziale del ricorrente inabile gravissimo:
1) della Determinazione adottata dall’Ambito n. 28 – Comune di San Giorgio a Cremano RCG n. -OMISSIS-, mai notificata, di “Approvazione graduatoria ammessi al beneficio - FNA 2023 programma regionale di assegni di cura”;
2) della Determinazione RGC n. 2347/2024 avente ad oggetto l’avviso pubblico per i residenti nel territorio dell’Ambito n. 28 al fine di presentare le istanze di ammissione al beneficio;
3) nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
e per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente (disabile gravissimo) ad ottenere, in quanto eleggibile, l’erogazione dell’assegno di cura anche per l’annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023, dichiarando illegittima la graduatoria stilata dall’Amministrazione in ordine alle attestazioni ISEE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. NZ IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 02.04.2025 e depositato in data 04.04.2025, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi indicate, ed esponeva:
- che -OMISSIS- era affetto da tetraparesi spastica, idrocefalia, ritardo psico-motorio, epilessia;
- di aver presentato domanda di assegno di cura, ai sensi della D.G. della Regione Campania n. 70 del 07.05.2018;
- che tale domanda aveva ottenuto un risultato positivo consistente nella c.d. “eleggibilità” (con “livello tre gravissima”), per effetto dell’U.V.I. del -OMISSIS- che riconosceva al maggiorenne inabile il beneficio dell'assegno di cura;
- che, con i D.D.G. della Regione Campania nn. 132 del 07.05.2018 e 223 del 01.07.2019, i disabili gravissimi restavano in “A.D.I.” e non venivano rivalutati;
- che, a seguito della presentazione di un'ulteriore domanda di assegno di cura, -OMISSIS--OMISSIS- risultava eleggibile (« visto la scala EDSS di livello tre ed in cure domiciliari di terza fascia ») per l’assegno di cura, con la valutazione di “gravissimo”, anche nell' U.V.I. del 24.10.2024;
- che, nonostante l'eleggibilità, l'assegno assistenziale non veniva corrisposto al beneficiario;
- che le motivazioni dell’interruzione della corresponsione del beneficio assistenziale dell'assegno di cura per l'anno 2025 (F.N.A. 2023) non erano state portate a conoscenza del genitore del disabile, anche nella sua qualità di amministratore di sostegno.
2. Tanto premesso, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi riportate sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione di legge - Piano Nazionale per la non autosufficienza triennio 2022-2024; violazione della DGR 66 del 14.02.2023 (Piano sociale regionale 2022-2024); violazione artt. 2 e 3 del D.M. 26 settembre 2016; violazione DGR 70/2024; eccesso di potere e travisamento dei fatti ”.
La parte ricorrente asseriva l’illegittimità della determinazione n. -OMISSIS- poiché, nonostante essa fosse stata riconosciuta meritevole del trattamento assistenziale, l’assegno in questione non le veniva erogato, per circostanze non imputabili al disabile, in violazione della normativa nazionale e degli indirizzi della giurisprudenza amministrativa.
Affermava che il Comune resistente, sulla base di una graduatoria apoditticamente determinata tenendo conto degli indici ISEE (dal più basso al più alto), aveva privato il ricorrente dell’assistenza che gli sarebbe spettata nell’annualità 2025 (a valere su FNA 2023).
2.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’allegato B DGRC N. 121/23 così come modificato dalla DGRC N.70 del 22.02.2024. Violazione del principio di legittimo affidamento nel buon andamento della PA ”.
Sosteneva il ricorrente che, in quanto disabile gravissimo, già in passato beneficiario dell’assegno di cura, sarebbe dovuto necessariamente rientrare nella “spesa storica”, costituente la base di partenza per la richiesta di risorse.
Asseriva che la sua posizione sarebbe stata meritevole di tutela, anche per il legittimo affidamento maturato nel buon andamento della p.a., dal momento che le condizioni di ammissione non erano mutate né normativamente né soggettivamente.
3. Con memoria depositata in data 30.04.2025, si costituiva in giudizio il Comune di San Giorgio a Cremano per opporsi – sulla base di varie argomentazioni – all’accoglimento del ricorso.
4. Con ordinanza in data -OMISSIS-, il Tribunale autorizzava l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
5. All’udienza pubblica del 16 dicembre, il ricorso veniva discusso, come da verbale, e riservato per la decisione.
6. In via preliminare occorre evidenziare che il diritto all'assegno di cura deve essere preventivamente "conformato" dall'Amministrazione attraverso la redazione di una graduatoria, tenendo conto anche dei fondi disponibili.
L’art. 1, comma 5, d.P.C.M 3 ottobre 2022 (di Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024), prevede, tra l’altro, che: "L'offerta di servizi di cui all'art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017".
L'assegno di cura erogato dalla Regione Campania può essere, quindi, qualificato come un contributo “integrativo” dell’indennità di accompagnamento nei sensi indicati dalla norma sopra citata, e, in quanto tale, non esaurisce le forme di assistenza economica e socio-sanitaria previste dall'ordinamento in favore delle persone disabili.
Tale contributo è disciplinato dalla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 70 del 22 febbraio 2024 che ha aggiornato il Piano Regionale per la Non Autosufficienza per il biennio 2023-2024 approvato con d.G.R.C. 121/2023.
7. Sebbene le persone con disabilità gravissima godano all’attualità di priorità massima nell'accesso ai fondi, l'assegno non è garantito in termini assoluti, ma dipende comunque dai limiti delle risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione (in termini, Consiglio di Stato sez. III, 19 dicembre 2025, n. 10131).
Ne consegue che il fatto di essere stati destinatari del contributo per le annualità precedenti a quelle oggetto di causa non può determinare alcun legittimo affidamento circa il mantenimento dell’assegno di cura anche per gli anni successivi.
Sono pertanto infondate le censure proposte in ricorso con le quali si postula l’obbligo a carico del Comune di inserimento automatico della parte ricorrente tra i beneficiari, in quanto già beneficiaria dell’assegno di cura.
Di converso, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, le singole graduatorie (predisposte in relazione alle annualità di fruizione) sono autonome; se a ciò si aggiungono le risorse limitate da distribuire, può escludersi in radice che l’Amministrazione sia vincolata al principio della spesa storica, come invece, dedotto erroneamente da parte ricorrente.
Non è meritevole di condivisione, invero, la diversa tesi che si fonda sulla disposizione contenuta nell’allegato B della d.G.R.C n. 70/2024 secondo cui “Le persone con disabilità gravissima già valutate con le scale ex D.M. 26/9/2016 e già beneficiarie di assegni di cura non devono essere rivalutate, si procede eventualmente al solo aggiornamento del PAI se il servizio sociale ritiene necessario”.
L’anzidetta prescrizione, a ben vedere, si riferisce esclusivamente agli obblighi posti a carico dei Comuni e dei Consorzi per accedere e quantificare annualmente le risorse necessarie, e, quindi, essendo finalizzata partitamente alla predisposizione annuale dei progetti d’Ambito, verosimilmente - e del tutto ragionevolmente - devono fare riferimento alla spesa storica con finalità di programmazione generale.
Il che, pertanto, non esclude la valutazione annuale delle domande dei singoli, ancorché già beneficiari per le annualità precedenti, e delle nuove istanze sulla base delle risorse effettivamente assegnate dalla Regione.
8. Sono invece fondate le censure con le quali la parte ricorrente lamenta la violazione delle prescrizioni della delibera di G.R. n. 70/2024 laddove, nell’indicare i criteri di priorità di ammissione al programma, stabilisce espressamente che “è prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell’Ambito, è possibile l’ammissione al programma delle persone con disabilità grave. Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso) (art. 6, allegato B della delibera di GRC n. 70/2024).
Nel definire i criteri di priorità nell’assegnazione delle risorse la Regione ha, dunque, in sede di assegnazione delle agevolazioni oggetto di causa, dato innanzi tutto la priorità, rispetto alla condizione di disabilità grave, alla condizione di disabilità gravissima, da individuarsi attraverso la valutazione sociosanitaria operata dalle Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.).
Nell’ambito, poi, dei soggetti affetti da disabilità gravissima, l’atto giuntale prevede che, al fine di graduare le richieste, debbano essere considerate “le condizioni sociali ed economiche svantaggiate” della persona interessata da accertarsi in base all’Allegato C delle schede SVAMA e SVAMDI ed all’ISEE più basso.
Ora, la lettura della delibera di Giunta regionale n. 70/2024 è inequivoca nel senso di imporre, in sede di assegnazione, la contestuale valutazione sia delle condizioni sociali svantaggiate che delle condizioni economiche svantaggiate, in conformità alla ratio dell’assegno di cura che è sostanzialmente finalizzato alla permanenza a domicilio delle persone con disabilità gravissima e grave.
Analogamente l’Avviso pubblico prevede comunque che “è prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell’Ambito, è possibile l’ammissione al programma delle persone con disabilità grave. Ferma restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso). Pertanto, nei limiti delle risorse disponibili sarà redatta graduatoria dei disabili gravissimi ammessi al beneficio in ordine di ISEE 2024 e, nel caso siano disponibili ulteriori risorse, dei disabili gravi in ordine di ISEE 2024”.
Viceversa, come contestato da parte ricorrente, il Comune ha ammesso alla graduatoria i disabili gravissimi e selezionato i beneficiari dell’assegno di cura esclusivamente sulla base dell’ISEE, ancorché anche l’Avviso predisposto dall’Amministrazione prevedesse comunque la valutazione preliminare dello stato di bisogno sociale.
Nonostante la prospettazione della difesa comunale, l’omessa valutazione delle condizioni sociali disagiate in sede di redazione della graduatoria risulta confermata dalla relazione versata in atti dal Comune intimato in adempimento degli incombenti istruttori disposti dal Collegio.
Il competente dirigente comunale, sul punto, invero, ha precisato che tutti i soggetti ammessi in graduatoria sono accomunati dalla condizione di disabilità gravissima ai sensi del DM 26/09/2016 e dalla presenza di bisogni sociosanitari complessi. In tale scenario di sostanziale parità di condizione primaria (la gravità della disabilità e la tipologia di bisogno), l’Amministrazione ha individuato nell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) il criterio dirimente per stabilire l’ordine di accesso ai servizi come individuato dalla DGRC n. 70/24 e art.2 della L.328/2000.
La scelta dell'ISEE come criterio di priorità in contesti di parità di condizione di disabilità troverebbe fondamento nella necessità di individuare un elemento oggettivo e verificabile che possa discriminare tra situazioni di bisogno potenzialmente sovrapponibili. L’ISEE, in quanto strumento di valutazione complessiva della situazione economica del nucleo familiare, mirerebbe quindi ad intercettare le situazioni di maggiore vulnerabilità economica, presumendo una maggiore necessità di supporto assistenziale in tali contesti.
Peraltro, che il Comune abbia omesso di valutare anche la condizione di “svantaggio sociale” dei singoli istanti, limitandosi, in violazione della delibera n. 70/2024, ad utilizzare quale unico criterio discriminante l’ISEE, è dato che trova conferma ulteriore nella documentazione versata in atti dall’Amministrazione a seguito dell’ordinanza istruttoria resa dalla Sezione.
Nell’ambito del fascicolo del singolo valutato, invero, risulta per lo più mancante la scheda C (Svamdi o Svama) che pertiene specificamente alla “valutazione sociale” ed è compilata dall’assistente sociale, nella quale dovrebbe essere attribuito il Punteggio PSOC (punteggio sociale), in relazione alle condizioni effettive di assistenza del disabile (con riferimento ai parametri “ben assistito”, “parzialmente assistito” “non sufficientemente assistito”).
La palese violazione dei criteri di selezione degli ammessi al contributo come prescritti nella d.G.R.C 74/2024 conferma i deficit istruttori degli atti gravati contestati nel ricorso introduttivo.
La graduatoria impugnata, invero, fondandosi esclusivamente su di un parametro economico, è stata formulata senza tenere conto della situazione concreta del richiedente e del nucleo familiare, del carico assistenziale e dell’impegno del caregiver familiare, e, quindi, dell’effettiva necessità di supporto continuativo di norma garantito anche attraverso l’assegno di cura.
9. Nei limiti sopra individuati, pertanto, deve essere annullata la gravata graduatoria in uno agli atti connessi e consequenziali come in epigrafe indicati, fatti salvi, in sede di riedizione del potere, i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.
10. Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di San Giorgio a Cremano a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LM LL Di OL, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
NZ IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ IA | LM LL Di OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.