TAR Napoli, sez. IX, sentenza 13/02/2026, n. 1019
TAR
Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
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TAR
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere nella redazione della graduatoria

    La graduatoria è stata annullata perché il Comune ha utilizzato l'ISEE come unico criterio di selezione, trascurando la valutazione delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate, come prescritto dalla DGRC n. 70/2024. La valutazione dell'ISEE, sebbene importante, non poteva essere l'unico parametro in presenza di parità nella condizione di disabilità gravissima.

  • Accolto
    Illegittimità dell'avviso pubblico per mancata valutazione delle condizioni sociali

    L'avviso pubblico, pur prevedendo la valutazione delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate, è stato applicato in modo non conforme dalla graduatoria basata solo sull'ISEE. La mancanza della valutazione sociale (scheda C) conferma la violazione dei criteri di selezione.

  • Accolto
    Diritto all'assegno di cura in quanto disabile gravissimo

    La graduatoria è stata annullata per vizi di procedura. Di conseguenza, il diritto del ricorrente all'assegno di cura, in quanto disabile gravissimo e precedentemente beneficiario, deve essere rivalutato secondo i corretti criteri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 13/02/2026, n. 1019
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1019
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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