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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 547/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aidone - Piazza Umberto I 94010 Aidone EN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
società_1 - p.iva società_1
elettivamente domiciliato presso indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3067 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'Avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso, con condanna alle spese a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Resistente/Appellato: nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone opposizione alla intimazione di pagamento emessa dal Comune di Aidone n. 3067 del 6.2.2025 per IMU 2016 (avviso di accertamento esecutivo n. 1121 asseritamente notificato il 4.2.2022) - importo tributo di €. 4.268,79)
Deduce con unico motivo di ricorso la prescrizione del credito richiesto.
Si costituiva il Comune di Aidone che sosteneva la regolarità dell'attività di riscossone e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Non si costituisce la soc. società_1 ancorchè evocato in giudizio.
Con memoria integrativa contestava che il Comune di Aidone deduce di avere presentato documentazione idonea e la condanna per il Comune per lite temeraria
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 15 Dicembre 2025 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto l'unico motivo con il quale parte ricorrente sostiene la mancata notifica dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, che dell'intimazione di pagamento impugnata è atto presupposto.
Nel merito
La questione sollevata da parte ricorrente riguarda l'attività notificatoria che a suo dire non risulta essere stata ritualmente eseguita, tant'è che manca la prova che la cartella presupposta sia stata posta alla sfera di conoscenza dell'effettivo destinatario.
Dagli atti prodotti dal Comune di Aidone si rileva che l'avviso di accertamento oggetto di contestazione risulta essere stato notificato e tal proposito produce una distinta postale con firma non riconducibile all'odierna ricorrente.
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria" è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità.
Al riguardo, costituisce pacifica acquisizione giurisprudenziale il principio di diritto secondo cui la notifica degli atti dell'Agente della riscossione effettuata a soggetto diverso del destinatario (in fattispecie persona sconosciuta) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che "il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta" e il messo deve dare notizia dell 'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata (...)".
Osservano al riguardo i giudici di legittimità che "... il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica (..) sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione" (cfr. ex plurimis ordinanza Cass. Civ. n.
17235/18, sentenza n. 25079/14, 2868/2017, 17235/18).
Orbene, ottemperando nel caso che occupa la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, non può ritenersi valida la notifica della cartella di pagamento, sottoscritta dal coniuge convivente, poiché rilevante è la violazione della correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.500,00, oltre spese generali di legge in favore del difensore del ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Cosi deciso in Enna il 15 Dicembre 2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
VA IS PP
Firmato digitalmente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 547/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aidone - Piazza Umberto I 94010 Aidone EN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
società_1 - p.iva società_1
elettivamente domiciliato presso indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 3067 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'Avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso, con condanna alle spese a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Resistente/Appellato: nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone opposizione alla intimazione di pagamento emessa dal Comune di Aidone n. 3067 del 6.2.2025 per IMU 2016 (avviso di accertamento esecutivo n. 1121 asseritamente notificato il 4.2.2022) - importo tributo di €. 4.268,79)
Deduce con unico motivo di ricorso la prescrizione del credito richiesto.
Si costituiva il Comune di Aidone che sosteneva la regolarità dell'attività di riscossone e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Non si costituisce la soc. società_1 ancorchè evocato in giudizio.
Con memoria integrativa contestava che il Comune di Aidone deduce di avere presentato documentazione idonea e la condanna per il Comune per lite temeraria
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 15 Dicembre 2025 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto l'unico motivo con il quale parte ricorrente sostiene la mancata notifica dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, che dell'intimazione di pagamento impugnata è atto presupposto.
Nel merito
La questione sollevata da parte ricorrente riguarda l'attività notificatoria che a suo dire non risulta essere stata ritualmente eseguita, tant'è che manca la prova che la cartella presupposta sia stata posta alla sfera di conoscenza dell'effettivo destinatario.
Dagli atti prodotti dal Comune di Aidone si rileva che l'avviso di accertamento oggetto di contestazione risulta essere stato notificato e tal proposito produce una distinta postale con firma non riconducibile all'odierna ricorrente.
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria" è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità.
Al riguardo, costituisce pacifica acquisizione giurisprudenziale il principio di diritto secondo cui la notifica degli atti dell'Agente della riscossione effettuata a soggetto diverso del destinatario (in fattispecie persona sconosciuta) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che "il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta" e il messo deve dare notizia dell 'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata (...)".
Osservano al riguardo i giudici di legittimità che "... il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica (..) sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione" (cfr. ex plurimis ordinanza Cass. Civ. n.
17235/18, sentenza n. 25079/14, 2868/2017, 17235/18).
Orbene, ottemperando nel caso che occupa la prova della spedizione e della ricezione della necessaria raccomandata informativa, non può ritenersi valida la notifica della cartella di pagamento, sottoscritta dal coniuge convivente, poiché rilevante è la violazione della correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.500,00, oltre spese generali di legge in favore del difensore del ricorrente, dichiaratasi antistataria.
Cosi deciso in Enna il 15 Dicembre 2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
VA IS PP
Firmato digitalmente