TAR Milano, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 868
TAR
Decreto cautelare 2 luglio 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 10 luglio 2024
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TAR
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Errata qualificazione dell'intervento e inapplicabilità delle norme contestate

    Il Tribunale ha ritenuto che il Regolamento di Fognatura del 1920 sia ancora applicabile e non abrogato, e che l'intervento edilizio, comprendente il recupero di un sottotetto e la modifica degli spazi interni, non possa essere dequalificato a semplice manutenzione. Le modifiche sostanziali apportate alla rete fognaria, con l'inserimento di nuove bocche di scarico, giustificano l'esercizio del potere di controllo e sanzionatorio del Comune.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e irragionevolezza del provvedimento

    Il Tribunale ha ritenuto il procedimento completo e rispettoso delle garanzie partecipative, evidenziando una sequenza di sopralluoghi, emissione di ordinanze e sospensione del procedimento a seguito di istanza in autotutela. Le valutazioni tecniche del Comune sono considerate discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, non dimostrate dalla ricorrente. Le constatazioni dei tecnici comunali, quali pubblici ufficiali, fanno fede fino a querela di falso.

  • Rigettato
    Contestazione delle singole prescrizioni tecniche e della questione delle acque meteoriche

    Il Tribunale ha ritenuto legittimo l'ordine di collegare i pluviali alla rete fognaria per prevenire pregiudizi igienico-sanitari, in conformità all'art. 1 del Regolamento di Fognatura. Le difficoltà tecniche e i costi elevati per rendere accessibile il gruppo finale ISB non inficiano la legittimità della pretesa comunale, poiché le prescrizioni sono poste a tutela dell'interesse pubblico alla funzionalità e sicurezza della rete.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 868
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 868
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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