Decreto cautelare 2 luglio 2024
Ordinanza cautelare 10 luglio 2024
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00868/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01484/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1484 del 2024, proposto da
-OMISSIS-di -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Tonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Regina Margherita 43;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati IA Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Anna IA Pavin, con domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
per l'annullamento
dell’ordinanza emessa dal Comune di Milano, avente Prot. -OMISSIS-, con la quale veniva disposta la chiusura dell’istruttoria su istanza di riesame e la conferma dell’ordinanza di regolarizzazione della rete interna di fognatura e relativa sanzione amministrativa, adottato dal Responsabile del Procedimento;
nonché ogni altro atto presupposto, connesso, preordinato o consequenziale alla medesima, anche ove non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. LU ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La vicenda trae origine da una “Segnalazione Certificata di Inizio Attività Alternativa al Permesso di Costruire” (SCIA) presentata in data 8 agosto 2018 dalla società -OMISSIS-per un intervento di riqualificazione di un edificio storico sito in Milano.
A seguito di richieste di integrazione da parte degli uffici comunali, la società, tramite il proprio progettista, forniva ulteriore documentazione nel corso del 2019.
In data 09 marzo 2021, a distanza di oltre un anno dall’ultima comunicazione, il Comune di Milano emetteva una “ ordinanza di regolazione della rete interna di fognatura ” con annessa sanzione amministrativa pecuniaria. Tale provvedimento scaturiva da una visita tecnica del 12 novembre 2020, durante la quale l’Amministrazione asseriva di aver riscontrato diverse irregolarità: a) posizionamento della cameretta con gruppo finale ISB in un locale privato, con parti non ispezionabili; b) mancata installazione di pozzetti per il prelievo di campioni; c) presenza di scarichi a valle del gruppo finale; d) pluviali non collegati alla rete fognaria interna; e) piletta del cortile “a perdere”; f) cortile privo di caditoie per la raccolta delle acque meteoriche; g) stato dei luoghi difforme dal progetto autorizzato.
Di conseguenza, il Comune ordinava ad -OMISSIS- s.a.s. di eseguire una serie di opere di adeguamento e di presentare, a lavori ultimati, la documentazione tecnica aggiornata.
Avverso tale ordinanza, la società presentava, in data 09 aprile 2021, un’istanza di riesame in autotutela, contestando punto per punto le presunte irregolarità. In sintesi, la società sosteneva che l’intervento edilizio si qualificava come manutenzione ordinaria dell’impianto idrico (sostituzione di tubi), senza modifiche strutturali alla rete fognaria, e che, pertanto, le normative richiamate dal Comune (Regolamento di Fognatura e relativo allegato 2 del Regolamento Edilizio) non fossero applicabili alla fattispecie.
A seguito dell’istanza, il Comune disponeva la riapertura del procedimento e la sospensione dell’efficacia dell'ordinanza impugnata, al fine di compiere un’integrazione istruttoria.
Successivamente, con atto del 26 marzo 2024, il Comune ordinava una nuova visita tecnica da tenersi il 02 aprile 2024.
Infine, in data 16 aprile 2024, il Comune di Milano notificava l’ordinanza oggi impugnata, con la quale disponeva la chiusura dell’istruttoria e confermava integralmente la precedente ordinanza di regolarizzazione e la relativa sanzione, riproponendo le medesime contestazioni già sollevate nel 2021.
Con ricorso, munito d’istanza cautelare, notificato in data 13.06.2024 e regolarmente depositato, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe meglio precisati, deducendo un unico, articolato motivo di ricorso con il quale deduce vizi di difetto di istruttoria e irragionevolezza del provvedimento impugnato, in relazione ai seguenti profili:
Errata qualificazione dell'intervento e inapplicabilità delle norme contestate:
La ricorrente sostiene che l’intervento sulla rete fognaria sarebbe consistito in una mera manutenzione ordinaria, limitata alla sostituzione di vecchi tubi in ghisa con nuovi tubi in PVC, senza modificare la struttura dell’impianto. Tale attività, secondo la difesa, non rientrerebbe nell’ambito di applicazione delle norme invocate dal Comune (Regolamento di Fognatura e Allegato 2 del Regolamento Edilizio), che si riferiscono a interventi di nuova costruzione, ristrutturazione o rifacimento della rete.
Si evidenzia, inoltre, che l’intervento edilizio complessivo, pur includendo un parziale recupero di un sottotetto già adibito a residenza, sarebbe qualificabile come risanamento conservativo e non come una ristrutturazione totale, categoria che avrebbe potuto giustificare l’adeguamento dell'intera rete fognaria.
Contestazione specifica delle irregolarità rilevate:
La ricorrente contesta analiticamente ogni punto dell’ordinanza, argomentando che le presunte irregolarità sarebbero insussistenti o basate su un’errata valutazione dello stato dei luoghi.
Difetto di Istruttoria e Irragionevolezza :
Si lamenta una grave carenza nell’attività istruttoria del Comune, che non avrebbe acquisito le informazioni necessarie per una corretta valutazione della situazione. Emblematica, in tal senso, sarebbe la circostanza che il tecnico inviato per il sopralluogo del 2024 non fosse a conoscenza della pratica. Secondo la ricorrente, inoltre, l’Amministrazione non avrebbe tenuto in debita considerazione le argomentazioni e la documentazione fornite dalla ricorrente, in particolare l’istanza di autotutela e la relazione tecnica allegata, limitandosi a riproporre pedissequamente le contestazioni iniziali. Il provvedimento, prosegue la ricorrente, sarebbe irragionevole perché non motiva adeguatamente le ragioni per cui le difese della società non siano state accolte e impone interventi su parti dell'impianto non oggetto dei lavori autorizzati con la SCIA.
In data 28.06.2024 si costituisce il Comune di Milano con atto di mera forma chiedendo di respingere l’istanza di cautelare e di dichiarare il ricorso inammissibile, irricevibile, improcedibile e comunque respingerlo in quanto infondato, con vittoria delle spese e dei compensi professionali.
Con Decreto cautelare n. -OMISSIS- del 02.07.2024 viene respinta l’istanza di misura cautelare monocratica.
In data 05.07.2024 il Comune di Milano provvede a depositare documenti e memoria integrativa delle proprie argomentazioni difensive, nella quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso “ perché volto all’annullamento di un atto confermativo del precedente atto comunale del 9.03.2021, che non è stato impugnato ed è divenuto intangibile ”. Nel merito contesta la fondatezza delle doglianze.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 09.07.2024 viene concessa la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
In vista dell’udienza di discussione, in data 07.11.2025 parte ricorrente deposita memoria ex art. 73 c.p.a.
In data 18.11.2025 il Comune di Milano provvede a depositare memoria di replica, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato, con vittoria di spese.
All’udienza del 09.12.2025, previa discussione dei difensori, l’affare viene trattenuto in decisione.
DIRITTO
Si prescinde dall’eccezione d’inammissibilità, trattandosi di ricorso infondato nel merito.
1. Sulla vigenza e applicabilità del quadro normativo di riferimento .
In via preliminare, occorre esaminare la censura principale mossa dalla società ricorrente, concernente l’asserita inapplicabilità, per obsolescenza e superamento da parte di normative successive, del Regolamento per il Servizio della Fognatura del Comune di Milano, approvato nel 1920.
Ad avviso del Collegio, la doglianza è priva di pregio.
Contrariamente a quanto sostenuto, il suddetto Regolamento, pur risalente nel tempo, non risulta essere stato abrogato e costituisce, per la materia degli scarichi in pubblica fognatura, la lex specialis che disciplina in dettaglio gli obblighi dei frontisti, le caratteristiche tecniche degli impianti privati e le modalità di allacciamento alla rete pubblica. La sua vetustà non ne determina, di per sé, l’inefficacia, specialmente in assenza di una norma di pari grado che ne disponga l’espressa abrogazione. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la semplice anteriorità di una norma regolamentare rispetto a una legislativa successiva non è, da sola, motivo di illegittimità, se non viene dimostrato uno specifico e insanabile contrasto (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV, 14.12.2009, n. 5332).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito prova di un’abrogazione implicita o di un contrasto insanabile tra le disposizioni del Regolamento del 1920 invocate dall'Amministrazione (in particolare gli artt. 1, 28, 29 e 40) e la normativa sovraordinata, sia essa statale (D.Lgs. 152/2006) o regionale. Anzi, l’art. 40 del Regolamento di Fognatura, che subordina gli interventi edilizi comportanti modifiche agli scarichi al preventivo parere dell’Ufficio Fognatura, si pone in linea con il principio generale di vigilanza e controllo attribuito al Comune sull’attività urbanistico-edilizia, finalizzato a garantire la salubrità ambientale e il corretto funzionamento delle infrastrutture pubbliche.
Neppure sussiste un’incompatibilità con l’Allegato 2 del Regolamento Edilizio comunale. Le due fonti normative si integrano: il Regolamento di Fognatura disciplina specificamente il servizio pubblico e l’allacciamento, mentre il Regolamento Edilizio detta prescrizioni più generali sulla realizzazione delle reti interne ai fabbricati. L’Amministrazione ha correttamente richiamato entrambe le fonti a fondamento del proprio agire nell’Ordinanza del 2021.
2. Sulla qualificazione dell’intervento e sulla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza.
La tesi della ricorrente, secondo cui l’intervento si sarebbe limitato a una mera “manutenzione ordinaria” della rete fognaria, non soggetta alle prescrizioni invocate, non può essere accolta. L’intervento di sostituzione di porzioni della rete fognaria si inserisce in un più ampio contesto di opere edilizie oggetto di SCIA, che includevano il recupero a fini abitativi di un sottotetto e una diversa distribuzione degli spazi interni. Tali opere, nel loro complesso, non possono essere dequalificate a semplice manutenzione.
Inoltre, e in modo dirimente, le verifiche ispettive condotte dall'Amministrazione hanno accertato che, a seguito dei lavori, sono state realizzate modifiche sostanziali allo stato preesistente, con l’inserimento di “ nuove bocche di scarico sotto la quota stradale ” senza la prescritta autorizzazione e senza i necessari dispositivi di sicurezza. Tale circostanza, da sola, configura una violazione diretta degli artt. 29 e 40 del Regolamento di Fognatura e smentisce la natura meramente conservativa dell’intervento sulla rete di scarico, legittimando pienamente l’esercizio del potere di controllo e sanzionatorio del Comune.
L’obbligo di adeguare l’impianto alle normative vigenti non sorge, infatti, solo in caso di “nuova costruzione” o “ristrutturazione totale”, ma ogni qualvolta si intervenga sull’impianto in modo tale da alterarne la configurazione o da introdurre nuovi elementi di potenziale criticità, come appunto nuovi punti di scarico.
3. Sul presunto difetto di istruttoria e sull’eccesso di potere .
Le censure relative al difetto di istruttoria e all’irragionevolezza dell’azione amministrativa sono infondate. Il procedimento che ha condotto all’ordinanza impugnata appare, al contrario, completo e rispettoso delle garanzie partecipative. L’Amministrazione ha agito sulla base di una segnalazione, ha effettuato un primo sopralluogo in contraddittorio con la parte nel novembre 2020, ha emesso una prima ordinanza nel marzo 2021, ha sospeso il procedimento a seguito dell’istanza in autotutela della ricorrente e, infine, ha condotto una seconda visita tecnica nell’aprile 2024, sempre in contraddittorio, prima di confermare le proprie determinazioni. La richiamata sequenza procedimentale smentisce in radice l’ipotesi di un’istruttoria carente o frettolosa. Il fatto che il tecnico comunale, in occasione del secondo sopralluogo, non fosse immediatamente edotto di ogni dettaglio della pratica non inficia la validità dell'accertamento, essendo stati i rilievi comunque effettuati e verbalizzati alla presenza della parte.
Le valutazioni espresse dall'Amministrazione in merito alle irregolarità tecniche riscontrate (inaccessibilità del gruppo finale ISB, mancato collegamento dei pluviali, assenza di dispositivi anti-rigurgito, ecc.) rientrano nell'ambito della c.d. “discrezionalità tecnica”. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, il sindacato del giudice amministrativo su tali valutazioni è limitato ai soli profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella, non palesemente inattendibile, dell’organo tecnico competente. La ricorrente, pur producendo una propria perizia di parte, si è limitata a contrapporre una diversa valutazione tecnica, senza tuttavia dimostrare l’evidente erroneità o l’inattendibilità scientifica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione. Le constatazioni dei tecnici comunali, quali pubblici ufficiali, fanno fede fino a querela di falso e costituiscono un solido fondamento probatorio per il provvedimento impugnato. L’annullamento di un atto per carenza di istruttoria presuppone che l'Amministrazione abbia omesso l’acquisizione di elementi rilevanti e decisivi, circostanza che non ricorre nel caso di specie, avendo il Comune basato la propria decisione su due distinti sopralluoghi.
4. Sulle singole prescrizioni tecniche e sulla questione delle acque meteoriche .
Le specifiche contestazioni mosse dalla ricorrente alle prescrizioni tecniche imposte non colgono nel segno.
Per quanto riguarda l’obbligo di collegare i pluviali alla rete interna di fognatura, la ricorrente invoca principi di invarianza idraulica e di separazione delle acque, sostenendo l’anacronisticità della commistione tra acque bianche e nere. Sebbene tali principi siano alla base della moderna tecnica di gestione delle acque e trovino applicazione, come correttamente eccepito dal Comune, soprattutto per i nuovi edifici o per le ristrutturazioni rilevanti, essi non possono essere invocati per legittimare una situazione di fatto contraria alle norme vigenti e potenzialmente dannosa. L’art. 1 del Regolamento di Fognatura impone l’obbligo di immettere nella fognatura “ tutte le acque di rifiuto di qualsiasi provenienza ”, inclusi i cortili, proprio per garantire l’igiene e la salubrità, evitando ristagni e infiltrazioni. Lo scarico “al piede” dei pluviali sulla pavimentazione del cortile, come accertato dal Comune, crea proprio quel pregiudizio igienico-sanitario che la norma mira a prevenire. Pertanto, l’ordine di regolarizzazione appare legittimo e coerente con la finalità di tutela della salute pubblica.
Relativamente alla richiesta di rendere accessibile il gruppo finale ISB e di riposizionare le tubazioni, le argomentazioni della ricorrente circa le difficoltà tecniche e i costi elevati non possono inficiare la legittimità della pretesa comunale. Le prescrizioni degli artt. 28 del Regolamento di Fognatura e 3.14 dell'Allegato 2 del Regolamento Edilizio, che impongono la collocazione delle parti ispezionabili in luoghi accessibili e comuni, sono poste a presidio di un evidente interesse pubblico alla funzionalità, manutenibilità e sicurezza dell'intera rete, sia privata che pubblica. L’interesse privato di natura economica, per quanto apprezzabile, deve recedere di fronte all’esigenza superiore di garantire la salubrità ambientale e il corretto funzionamento di un servizio pubblico essenziale. L’ordinanza non impone una soluzione tecnicamente impossibile, ma richiede il ripristino della conformità a regole tecniche la cui violazione è stata accertata.
In conclusione, l’azione del Comune di Milano risulta fondata su un quadro normativo vigente e applicabile, supportata da un’istruttoria adeguata e non viziata da profili di irragionevolezza o eccesso di potere. Le prescrizioni imposte sono coerenti con le violazioni riscontrate e mirano a tutelare l’interesse pubblico al corretto smaltimento delle acque reflue e alla salubrità ambientale.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna -OMISSIS- di -OMISSIS-. al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Milano che liquida nella misura di euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA DA RU, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
LU ET, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU ET | IA DA RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.