Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 23/06/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.629 / 2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 629 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 08 aprile 2025, e vertente
TRA
La sig.ra nata in [...] il [...] e residente in [...]
Gallone 14, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Monica OL,
Ricorrente
E
Il sig. , nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Falasconi n. 62, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Leonardo Guidi e dall'Avv. Diana Maria Castano Vargas.
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio giudiziale (divenuto congiunto)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024 ritualmente notificato, la sig.ra
[...]
esponeva: Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in via
[...] C.F._1
Falasconi n. 62, proveniente da Pesaro via Gallone 14.
2. Dal matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Urbino con atto n.
45 parte II serie A anno 2002, sono nati due figli;
di anni 22 e di Per_1 Persona_2
anni 20, non economicamente indipendenti in quanto studenti
3. Essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra coniugi, a seguito di ricorso per separazione giudiziale introdotto da poi trasformatasi in Parte_1
consensuale all'udienza di comparizione parti, il Tribunale di Pesaro emetteva sentenza n.
152/24, divenuta definitiva, che recepiva gli accordi cui i coniugi erano pervenuti:
verserà a come contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1
ordinario dei due figli l'importo complessivo di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese;
verserà a a titolo di assegno di mantenimento per la Controparte_1 Parte_1
coniuge l'importo di euro 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese;
le spese straordinarie dei due figli, da individuare e concordare come da Protocollo in materia di famiglia predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Pesaro d'intesa con il
Tribunale, verranno divise a metà tra i genitori;
gli assegni sono soggetti a rivalutazione annuale ISTAT come per legge…omissis …. dal
10.1.2024, data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nella separazione, non vi è stata riconciliazione tra gli stessi né è ripresa la convivenza;
sussistono quindi tutti gli estremi per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e ss. mm ..omissis…”
Sulla base di tali argomentazioni, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
22.9.2002 a Urbino (PU) tra e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Urbino (PU);
- Ordinare al Comune di Urbino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Porre a carico di l'obbligo di versare a un Controparte_1 Parte_1
assegno di mantenimento pari ad € 200,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese, assegno soggetto a rivalutazione Istat come per legge;
- Porre a carico di l'obbligo di versare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli e aggiorenni ma non economicamente Per_1 Persona_2
indipendenti, la somma di € 400,00 mensili per ciascun figlio (per un importo complessivo di euro 800,00) da versare entro il giorno 5 di ogni mese, assegno soggetto a rivalutazione
Istat come per legge;
- Porre a carico di l'obbligo di versare il 50% delle spese straordinarie, Controparte_1
in base all'ultimo Protocollo regionale in materia del luglio 2024
- Vinte le spese di giudizio anche alla luce del comportamento tenuto dal Cancellieri nel lasso di tempo tra la separazione e il deposito del presente ricorso.”.
Con memoria del 07 marzo 2025 si costituiva in giudizio il sig. che, Controparte_1
dichiarandosi in accordo sulla sola richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandava all'adito Tribunale di:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 22.9.2002 a Urbino (PU) tra e e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Urbino;
- ordinare al Comune di Urbino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- accertare e dichiarare che nessun assegno di divorzio è dovuto in favore della OR
, ovvero in subordine che lo stesso si quantificato nel minimo;
Parte_1
- disporre a carico di l'obbligo del versamento mensile della somma di Controparte_1
euro 350,00 ciascuno, quale contributo al mantenimento dei figli e , Per_1 Persona_2
sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, entro il 15 di ogni mese;
- prevedere l'obbligo di contribuzione delle spese straordinarie per i figli nella misura del
70% a carico della OR e del 30% a carico del Sig. Parte_1 [...]
secondo le modalità stabilite dal Protocollo per la disciplina e la CP_1
regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del
25/07/24;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali ed oneri come per legge”. All' esito dello scambio delle memorie ex art 473 bis 17 cpc all'udienza dell' 08/04/2025, presenti le parti con i rispettivi procuratori, il Giudice formulava una proposta conciliativa e le parti raggiungevano un accordo precisando le conclusioni nei seguenti termini: “il sig. corrisponderà mensilmente a mezzo di bonifico bancario intestato alla sig.ra CP_1
OL assegno di euro 800,00, per il mantenimento dei figli maggiorenni (400,00 per ciascun figlio), somma rivalutata come per legge, oltre spese straordinarie nella misura del
50% e assegno unico nella misura del 50% ciascuno se richiesto. Spese di lite compensate.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisone.
****
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù di Sentenza di separazione n. 152/2024 pubbl. il 08/02/2024, pronunciata dal Tribunale di Pesaro nel procedimento iscritto a ruolo n. R.G. n. 1795/2023;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi,
- le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse e le condizioni concordate in relazione al mantenimento dei figli maggiorenni e non ancora economicamente indipendente ed autosufficiente, Per_1 Persona_2
appaiono rispondenti all'interesse di quest'ultima;
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate e le conclusioni congiunte consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , in data 22.09.2022 , trascritto nel registro degli
[...] Controparte_1
atti di matrimonio del Comune di Urbino- anno 2002 numero 45, parte II, Serie A Ufficio 1, alle condizioni stabilite all'udienza dell'8.04.2025 e riportate in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Urbino (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 21.05.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone