Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 496 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Debora Urru, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Puggioni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 06/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Elmas.
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
09/09/2009 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Elmas, anno 2008, numero 12, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro, contratto in data 06.09.2008 in Elmas (Atto n. 12 - Parte II, Serie A- anno 2008 - Comune di Elmas).
Ordinare al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) L'abitazione coniugale, sita in Cagliari nella via Massimo Campigli 8, di proprietà del rimarrà nella disponibilità dello stesso, la si Pt_1 Pt_2 trasferirà in altra abitazione di sua proprietà unitamente al minore
, in Elmas nella via Santa Caterina n.
7. Per_1
3) Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori dai quali dovrà Per_1 continuare a ricevere cura, educazione ed istruzione e dovrà mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
4) I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il minore figlio, tra cui le cure mediche, la scelta di attività ricreative e, limitatamente
Pag. 2 di 3 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità separatamente.
5) Il figlio in considerazione dell'età potrà vedere liberamente il Per_1 padre compatibilmente con i suoi impegni scolastici e ludici.
6) Il contributo per il mantenimento del figlio a carico del Per_1 Pt_1 viene determinato in complessivi €. 200,00, suscettibile annualmente
[...] di aumenti secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come precisate nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare dal Consiglio Nazionale
Forense il 27/11/2017; quanto alle spese straordinarie da concordare, si prevede espressamente che ciascun genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà trasmettere all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
I coniugi consensualmente concordano che la retta scolastica dell'istituto
“Pirandello” frequentato dal figlio rimanga interamente a carico Per_1 della madre;
ciò in ragione del fatto che il padre è attualmente disoccupato.
7) L'assegno unico versato mensilmente dall'INPS in favore del minore spetterà alla quale genitore collocatario. Pt_2
8) Nessun assegno di mantenimento sarà previsto a favore dei coniugi in quanto economicamente indipendenti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 20/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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