TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/11/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2715 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
quale amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Marco Besso n. 10, nello studio dell'Avv. MARINI
PAOLO che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita 206, rappresentato e difenso CP_1 dal funzionario DONATELLA PALMIERI ex art.417bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 10.12.2024 quale amministratore di Parte_1 sostegno di chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare il Parte_2 diritto dell'amministrato alla corresponsione dei ratei della prestazione “indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/80” essendo stato il relativo requisito sanitario riconosciuto dal
Tribunale di Civitavecchia, in funzione di Giudice del Lavoro con decreto di omologa RG
475/2023 del 24.06.2024, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (gennaio
2022) o da quella accertata in corso di causa, con conseguente condanna dell' al CP_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
pagamento degli arretrati oltre interessi legali, spese di lite, competenze ed onorari, oltre IVA e
CPA, da distrarsi.
2. L' si è costituito affermando di aver provveduto a liquidare la prestazione con CP_1
TE08 del 21.03.2025 e precisando che la prima rata comprensiva di arretrati e interessi è stata accreditata in data 1.04.2025.
3. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente, prendendo atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione nonché del pagamento degli arretrati da parte di si associava alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia CP_1 del contendere e, quindi, il processo è stato deciso.
Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
CP_1 la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n. 10455 - vanno poste a carico dell' considerato che il riconoscimento della prestazione ed il pagamento degli arretrati CP_1 sono avvenuti soltanto nel marzo- aprile 2025, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il 10.12.2024 e notificato in data 24.12.2024. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit., si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria, stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10206).
Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna al pagamento in favore della ricorrente della metà delle spese di giudizio CP_1 che liquida, per l'intero, in complessivi € 2.144,75, di cui €1.865,00 per compensi e €279,75 per spese generali, oltre IVA e C.P.A. da distrarsi. Compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 17/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
3 di 3
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2715 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
quale amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Marco Besso n. 10, nello studio dell'Avv. MARINI
PAOLO che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita 206, rappresentato e difenso CP_1 dal funzionario DONATELLA PALMIERI ex art.417bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 10.12.2024 quale amministratore di Parte_1 sostegno di chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare il Parte_2 diritto dell'amministrato alla corresponsione dei ratei della prestazione “indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/80” essendo stato il relativo requisito sanitario riconosciuto dal
Tribunale di Civitavecchia, in funzione di Giudice del Lavoro con decreto di omologa RG
475/2023 del 24.06.2024, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (gennaio
2022) o da quella accertata in corso di causa, con conseguente condanna dell' al CP_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
pagamento degli arretrati oltre interessi legali, spese di lite, competenze ed onorari, oltre IVA e
CPA, da distrarsi.
2. L' si è costituito affermando di aver provveduto a liquidare la prestazione con CP_1
TE08 del 21.03.2025 e precisando che la prima rata comprensiva di arretrati e interessi è stata accreditata in data 1.04.2025.
3. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente, prendendo atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione nonché del pagamento degli arretrati da parte di si associava alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia CP_1 del contendere e, quindi, il processo è stato deciso.
Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
CP_1 la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n. 10455 - vanno poste a carico dell' considerato che il riconoscimento della prestazione ed il pagamento degli arretrati CP_1 sono avvenuti soltanto nel marzo- aprile 2025, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il 10.12.2024 e notificato in data 24.12.2024. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit., si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria, stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n.
10206).
Tali spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna al pagamento in favore della ricorrente della metà delle spese di giudizio CP_1 che liquida, per l'intero, in complessivi € 2.144,75, di cui €1.865,00 per compensi e €279,75 per spese generali, oltre IVA e C.P.A. da distrarsi. Compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 17/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
3 di 3