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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1161/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4121/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Mons. D. Orlando, 1 95123 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230004266452 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata in data 20/03/2024, avente ad oggetto l'IRAP relativa all'anno 2018 e relativi accessori.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato deducendo l'infondatezza della pretesa. Rilevava al riguardo di aver cessato l'attività professionale nel 2016 e che per tale anno di imposta era stata presentata una dichiarazione IRAP con credito di € 4.331,00, usato in compensazione negli anni successivi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate producendo il provvedimento di sgravio della somma chiesta a titolo di imposta. Insisteva, quindi, nelle pretese a titolo di interessi e sanzioni stante l'illegittimo uso del credito in assenza di corretta e tempestiva esposizione in dichiarazione.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e che, pertanto, debba essere accolto per quanto di ragione.
Invero, l'Agenzia delle Entrate provvedendo allo sgravio del carico di ruolo nelle more del giudizio, ha implicitamente riconosciuto che la pretesa tributaria portata dalla cartella di pagamento impugnata non era dovuta.
Parte resistente, peraltro, insiste sulle pretese a titolo di sanzione ed interessi sul presupposto di un illegittimo utilizzo del credito di imposta da parte del contribuente.
L'assunto è privo di fondamento, atteso che le sanzioni e gli interessi pretesi nell'atto impugnato costituiscono accessori della pretesa tributaria. Ne consegue che il venire meno della pretesa tributaria implica il venire meno dei relativi accessori (interessi e sanzioni).
L'applicazione di sanzioni sganciate da pretese tributarie e legate al non corretto comportamento del contribuente avrebbe dovuto essere oggetto di un autonomo atto di contestazione, che nella specie risulta mancare.
Nulla, pertanto, può essere preteso a titolo di sanzioni ed interessi.
In definitiva, in accoglimento del ricorso, la cartella di pagamento deve essere annullata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in persona del giudice monocratico, dott. Liborio
FA, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessive € 400,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute.
Così deciso in Catania il 16 gennaio 2026
Il giudice monocratico
Liborio FA
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4121/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Mons. D. Orlando, 1 95123 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230004266452 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata in data 20/03/2024, avente ad oggetto l'IRAP relativa all'anno 2018 e relativi accessori.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato deducendo l'infondatezza della pretesa. Rilevava al riguardo di aver cessato l'attività professionale nel 2016 e che per tale anno di imposta era stata presentata una dichiarazione IRAP con credito di € 4.331,00, usato in compensazione negli anni successivi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate producendo il provvedimento di sgravio della somma chiesta a titolo di imposta. Insisteva, quindi, nelle pretese a titolo di interessi e sanzioni stante l'illegittimo uso del credito in assenza di corretta e tempestiva esposizione in dichiarazione.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e che, pertanto, debba essere accolto per quanto di ragione.
Invero, l'Agenzia delle Entrate provvedendo allo sgravio del carico di ruolo nelle more del giudizio, ha implicitamente riconosciuto che la pretesa tributaria portata dalla cartella di pagamento impugnata non era dovuta.
Parte resistente, peraltro, insiste sulle pretese a titolo di sanzione ed interessi sul presupposto di un illegittimo utilizzo del credito di imposta da parte del contribuente.
L'assunto è privo di fondamento, atteso che le sanzioni e gli interessi pretesi nell'atto impugnato costituiscono accessori della pretesa tributaria. Ne consegue che il venire meno della pretesa tributaria implica il venire meno dei relativi accessori (interessi e sanzioni).
L'applicazione di sanzioni sganciate da pretese tributarie e legate al non corretto comportamento del contribuente avrebbe dovuto essere oggetto di un autonomo atto di contestazione, che nella specie risulta mancare.
Nulla, pertanto, può essere preteso a titolo di sanzioni ed interessi.
In definitiva, in accoglimento del ricorso, la cartella di pagamento deve essere annullata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in persona del giudice monocratico, dott. Liborio
FA, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessive € 400,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute.
Così deciso in Catania il 16 gennaio 2026
Il giudice monocratico
Liborio FA