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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 3731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3731 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3619 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2021 vertente
TRA
, nella qualità di genitore esercente potestà sul minore Parte_1 Per_1
, rappresentato e difeso dall‟avv. Andrea Treppiedi ed elettivamente
[...]
domiciliato presso il suo studio in questa via T. Tasso n° 4
attore
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall‟avv. Caterina Grasso ed elettivamente domiciliato presso l‟Avvocatura
Comunale in questa piazza Marina n° 39
convenuto
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dall‟avv. Giorgio Zanasi ed elettivamente domiciliato in questa via G. Alessi n° 25 terzo chiamato in causa
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
La domanda proposta da , nella qualità di genitore esercente Parte_1
potestà sul minore , con atto di citazione notificato in data 11.03.21 Persona_1
integra richiesta di risarcimento per i danni che si assume abbia subito il suindicato minore in conseguenza di un sinistro occorsogli in data 9.01.21 in
. CP_1
Ciò premesso, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria attorea, muove – anzitutto – dalla considerazione secondo cui, alla luce degli elementi probatori acquisiti, segnatamente delle dichiarazioni del teste Tes_1
( che ha riferito di aver assistito al sinistro ), deve ritenersi accertato che nella data suindicata il minore , mentre si trovava su una sedia a dondolo Persona_1
posizionata nel parco giochi pubblico sito in questa piazza Antonio Beccadelli di
RA cadeva a causa del distacco improvviso di una delle corde che reggeva la sedia e riportava lesioni fisiche.
Deve allora stabilirsi se – e per quale ragione – il suddetto evento è imputabile ad uno o a più di uno dei soggetti evocati in giudizio.
Ora, la fattispecie che oggi è oggetto di delibazione può essere agevolmente sussunta nell‟alveo applicativo di cui all‟art. 2051 c.c. che individua, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, un‟ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l‟applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento dannoso, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue l‟inversione dell‟onere della prova in ordine al
2 nesso causale, incombendo sull‟attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l‟evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito ( v. Cass. civ.
n. 21684/05 ).
Va, altresì, osservato come l‟imputazione di responsabilità che la citata disposizione ( art. 2051 c.c. ) opera in via presuntiva, invero, muove proprio dalla considerazione che la produzione di un evento pregiudizievole oggettivamente riconducibile ad una “cosa”, in quanto espressione delle sue potenzialità dannose,
è fatto che solo chi sulla cosa medesima eserciti – „effettivamente‟ – i poteri di vigilanza può evitare, con l‟adozione delle misure idonee a neutralizzare le suddette potenzialità: sicché, laddove l‟evento si verifichi, può presumersi che tali poteri di vigilanza non siano stati diligentemente esercitati.
Il “custode”, quindi, è quello che materialmente e concretamente si trovi ad esercitare – a mezzo degli strumenti allo scopo funzionali ed in virtù del rapporto che abbia instaurato con la “cosa” – i poteri di controllo e di sorveglianza sulla cosa medesima.
Ritenuto nella specie sufficientemente assolto da parte attrice, in ragione dell‟accertamento sopra operato in punto di dinamismo causale del sinistro,
l‟onere probatorio sulla stessa incombente, la carenza manutentiva che ha interessato una delle due catene che reggevano la sedia a dondolo utilizzata dal minore e che evidentemente ne ha determinato l‟improvviso distacco configura una situazione potenzialmente lesiva attinente alla complessiva condizione delle strutture che arredano e compongono il parco giochi urbano rispetto alle quali risulta essere l‟amministrazione convenuta proprietaria e titolare di un potere di custodia. E ciò in ragione dell‟instaurato rapporto „materiale‟ con la „cosa‟ che essenzialmente rileva nello spettro della previsione dell‟art. 2051 c.c..
Va, d‟altro canto, osservato come l‟evocazione in giudizio da parte del della sul presupposto che essa fosse Controparte_1 Controparte_2
responsabile dell‟evento dannoso per cui è causa, poiché con atto costitutivo del
17.12.2014 e successivi provvedimenti, da ultimo il contratto di servizio del
3 27.12.18 ( v. produzione in atti ), l‟ente suindicato aveva affidato a detta società la manutenzione e la sorveglianza delle ville comunali e dei parchi gioco in via esclusiva, in modo continuativo ed in piena autonomia gestionale, con conseguente attribuzione della titolarità del potere di custodia in capo alla stessa, non colga nel segno.
Invero, come allegato dalla costituita e risultante ex actis, se Controparte_2
da un lato la manutenzione e sorveglianza di manufatti presenti nel parco giochi quali la sedia a dondolo non rientra tra le attività e i compiti demandati alla società suindicata in forza del contratto di servizio del 27.12.18, dall‟altro tra gli interventi manutentivi, espressamente richiesti dall‟amministrazione comunale ed effettuati dalla pochi mesi prima dell‟occorso nell‟area del Controparte_2
parco giochi di piazza Beccadelli non ve ne era alcuno relativo alla menzionata sedia a dondolo ( allegazione quest‟ultima mai contestata dall‟ente convenuto ).
Dovendosi ritenere, alla luce delle superiori argomentazioni, che la CP_2
abbia dimostrato di non essere responsabile dell‟evento per cui si
[...]
controverte, valorizzando la circostanza che esso scaturì in realtà da elementi di fatto e circostanze non rientranti nell‟esercizio dei compiti di sorveglianza e manutenzione demandati dall‟ente comunale alla società medesima, bensì riconducibili nell‟alveo dei poteri – doveri di vigilanza spettanti al CP_1
, quale proprietario della struttura teatro del sinistro e dunque ritenuto
[...]
l‟ente convenuto responsabile in relazione all‟evento dannoso occorso al minore
, gravava su detto ente l‟onere di dimostrare, in presenza della Persona_1
materiale riconducibilità sopra individuata, l‟imputabilità di siffatti eventi a quello che si è definito “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode,
e quindi la loro imputabilità al “caso fortuito”, al fatto colposo dello stesso danneggiato ovvero, ancora, al fatto colposo di soggetti terzi.
Il ha, invero, sostenuto che l‟attore, nella spiegata qualità, non CP_1
avesse vigilato sul corretto uso della sedia a dondolo utilizzata in modo anomalo dal figlio minore, sì da evitare il verificarsi dell‟infortunio.
4 Questa è l‟allegazione sulla base della quale l‟ente nega di essere responsabile dell‟evento per cui si controverte: una allegazione, cioè, con cui si vuole valorizzare la circostanza che l‟evento occorso a scaturì in realtà da Persona_1
un „fatto‟ non dominabile nell‟esercizio dei poteri-doveri di sorveglianza e manutenzione di cui il è pur sempre tributario. Controparte_1
Ma di un simile „fatto‟ l‟ente avrebbe avuto l‟onere, alla luce di quanto premesso anche in punto di dinamismo causale del sinistro, di fornire idonea prova: onere che è rimasto sostanzialmente inadempiuto, di guisa il CP_1
andrà condannato al ristoro dei danni ex adverso subiti.
[...]
Per la liquidazione delle voci risarcitorie afferenti la persona del minore Per_1
si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente
[...]
all'integrità psicofisica della stessa pari al 2% della totale, secondo la valutazione operata dal C.T.U., con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto, in questa sede;
risultati che, alla luce della documentazione versata dalla danneggiata, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( “postumi esclusivamente anatomici di frattura del capitello radiale…sinistro” ) ritenuti dall‟esperto compatibili con la dinamica prospettata.
Vanno quindi liquidati ( utilizzando quali parametri di riferimento quelli indicati nelle tabelle di Milano aggiornate al 2024 )i seguenti importi già valutati all‟attualità: € 2.857,00 per il danno biologico ed € 714,00 per il danno morale, valori tabellari su cui operare un aumento del 10% al fine di adeguare la personalizzazione complessiva della liquidazione determinandosi così l‟importo di € 3.928,10; ed € 5.750,00 per l‟inabilità temporanea totale ( gg. 30 ) e parziale
( gg. 40 al 50% ).
Conseguentemente, il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 9.678,10. .
Su tale ultima somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all‟insegnamento della Suprema Corte, devono
5 essere calcolati dal giorno dell‟insorgenza del credito, nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Nell‟effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull‟invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall‟epoca dell‟incidente; sulla temporanea dal dì del fatto.
La somma spettante a , nella qualità di genitore esercente Parte_1
potestà sul minore , al cui pagamento va condannato il Persona_1 CP_1
è, dunque, pari ad € 9.678,10, oltre interessi da ponderare in base alle
[...]
direttive di cui sopra;
sono dovuti infine sulla somma totale così determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo.
Per il principio della soccombenza, l‟ente convenuto dovrà rifondere all‟odierna attrice e alla le spese del giudizio, che si liquidano Controparte_2
per ciascuna di dette parti in complessivi € 2.540,00, oltre oneri accessori come per legge;
e oltre alle spese di C.T.U. liquidate come da decreti in atti.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore di , nella qualità di genitore esercente potestà sul minore Parte_1
della somma complessiva di € 9.678,10, oltre interessi e Persona_1
rivalutazione da calcolare come in parte motiva e oltre interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
6 - rigetta le domande formulate dal nei confronti della Controparte_1
Controparte_2
- condanna l‟ente convenuto alla rifusione delle spese processuali ( da distrarsi in favore del difensore di parte attrice ex art. 93 c.p.c. ) che si liquidano in
€ 2.540,00, oltre oneri accessori come per legge e oltre le spese di C.T.U., liquidate come da decreti in atti;
- condanna l‟ente convenuto alla rifusione in favore della delle Controparte_2
spese processuali che si liquidano in € 2.540,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell‟art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 29.09.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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