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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/12/2025, n. 3176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3176 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
AR LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°6209 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. TORSELLA SILVIA e Parte_1
D'AM LA;
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17/06/2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. CP_1
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la ricorrente è senz'altro affetta da “iniziale sindrome del tunnel carpale a destra”, e che la stessa sia stata etiologicamente determinata dalle mansioni svolte in qualità di bracciante agricola.
Tuttavia il CTU ha ritenuto che detta patologia abbia determinato un'invalidità pari al 1%.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Trattandosi di un grado di inabilità inferiore al minimo indennizzabile, la domanda attorea, quindi, non può ritenersi fondata.
Spese compensate stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 01.12.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa AR LEONE)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
AR LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°6209 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. TORSELLA SILVIA e Parte_1
D'AM LA;
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17/06/2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. CP_1
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la ricorrente è senz'altro affetta da “iniziale sindrome del tunnel carpale a destra”, e che la stessa sia stata etiologicamente determinata dalle mansioni svolte in qualità di bracciante agricola.
Tuttavia il CTU ha ritenuto che detta patologia abbia determinato un'invalidità pari al 1%.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Trattandosi di un grado di inabilità inferiore al minimo indennizzabile, la domanda attorea, quindi, non può ritenersi fondata.
Spese compensate stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 01.12.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa AR LEONE)