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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/11/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A IT A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR I B U N A L E D I BA R I PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- UR TO LA ed estensore
- Valeria Guaragnella Componente pronuncia la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2002/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da
, rappresentata e difesa dall' Avv. LETTINI Parte_1
CHIARA giusta mandato in atti;
e
, rappresentato e difeso dall' Avv. LETTINI CHIARA Controparte_1 giusta mandato in atti;
i coniugi sono separati consensualmente giusta sentenza di separazione n. 1280/2024 del Tribunale di Bari pubblicato in data 13/03/2024, passata in giudicato;
esaminato il ricorso proposto in data 08/04/2025 dai già menzionati coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse dei figli e la non contrarietà a norme imperative e/o inderogabili;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; assicurata la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
letta l'ordinanza collegiale del 16.09.2025; letto il verbale di udienza del 9.10.2025; rilevato che le parti in pari data hanno depositato nuova convenzione ritualmente sottoscritta dalle parti con autentica dei difensori con cui sono state recepite le indicazioni del Collegio considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 07/04/2001 tra (Bari, 17/09/1976) e Parte_1
(Bari, 10/04/1975) e trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 3, parte II, serie A, anno 2001 alle condizioni di cui alla convenzione depositata in data 09/10/2025 da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21.10.2025. Il Giudice estensore Il Presidente UR TO Giuseppe Disabato
TR I B U N A L E D I BA R I PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- UR TO LA ed estensore
- Valeria Guaragnella Componente pronuncia la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2002/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da
, rappresentata e difesa dall' Avv. LETTINI Parte_1
CHIARA giusta mandato in atti;
e
, rappresentato e difeso dall' Avv. LETTINI CHIARA Controparte_1 giusta mandato in atti;
i coniugi sono separati consensualmente giusta sentenza di separazione n. 1280/2024 del Tribunale di Bari pubblicato in data 13/03/2024, passata in giudicato;
esaminato il ricorso proposto in data 08/04/2025 dai già menzionati coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse dei figli e la non contrarietà a norme imperative e/o inderogabili;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; assicurata la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
letta l'ordinanza collegiale del 16.09.2025; letto il verbale di udienza del 9.10.2025; rilevato che le parti in pari data hanno depositato nuova convenzione ritualmente sottoscritta dalle parti con autentica dei difensori con cui sono state recepite le indicazioni del Collegio considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 07/04/2001 tra (Bari, 17/09/1976) e Parte_1
(Bari, 10/04/1975) e trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 3, parte II, serie A, anno 2001 alle condizioni di cui alla convenzione depositata in data 09/10/2025 da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21.10.2025. Il Giudice estensore Il Presidente UR TO Giuseppe Disabato