TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 886
TAR
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
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Sentenza 31 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento e contraddittorio

    Il Collegio ritiene il motivo infondato poiché il provvedimento è intervenuto all'esito di un procedimento disciplinato da norme specifiche (artt. 452 ss. del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) e basato su una relazione della Guardia di Finanza relativa a un procedimento ispettivo con segreto. L'amministrazione, a fronte della segnalazione di danno erariale, non avrebbe potuto agire diversamente, e l'interessato ha potuto contestare il contenuto in sede giurisdizionale. L'applicazione delle garanzie procedurali generiche frustrerebbe l'attività ispettiva.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento, poiché l'amministrazione avrebbe fatto uso di principi propri della responsabilità amministrativo-contabile (dolo e colpa)

    Il motivo è infondato perché il provvedimento di addebito risponde alle regole del diritto amministrativo sostanziale, che richiedono l'accertamento del presupposto di fatto di "mancanze, deterioramenti e diminuzioni di denaro e di materiali o comunque danni all’amministrazione o a terzi". L'indagine sull'elemento soggettivo (dolo/colpa) è irrilevante ai fini di questo provvedimento, ma potrebbe rilevare in un separato giudizio amministrativo-contabile. Il richiamo a dolo e colpa nell'atto è ultroneo ma dimostra un contegno rigoroso dell'amministrazione. Ai fini del decreto di addebito sono sufficienti l'identificazione del responsabile, la condotta, il danno e il nesso causale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento del fatto, poiché l'attività occasionale non avrebbe pregiudicato l'onore dell'Arma e il ricorrente non era a conoscenza del diniego dell'autorizzazione

    Il motivo è infondato. Il rapporto di impiego pubblico ha carattere di esclusività e non tollera deroghe non autorizzate. L'art. 53, comma 7 del d.lgs. n. 165/2001 vieta lo svolgimento di incarichi retribuiti non autorizzati, verificando l'insussistenza di conflitti di interesse. Nel caso di specie, è pacifico che l'attività sia stata svolta senza autorizzazione. La caratterizzazione dell'attività come occasionale non è un parametro extralegale valido, poiché l'attività extra-lavorativa non autorizzata è vietata anche se saltuaria, specialmente per appartenenti all'Arma dei Carabinieri. Il ricorrente era consapevole della necessità di autorizzazione, avendo presentato un'istanza, e ha svolto l'attività nonostante il silenzio negativo della P.A. (che equivale a diniego dopo trenta giorni).

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, poiché mancherebbe la prova della quantificazione degli introiti

    Il motivo è infondato. La relazione della Guardia di Finanza è chiara nella ricostruzione degli introiti tramite accertamenti bancari e acquisizione delle prenotazioni dai portali Booking e Airbnb. L'attività di bed and breakfast è riferibile al ricorrente per tutto il periodo considerato, come desumibile dall'uso di profili Facebook a lui riconducibili. L'argomentazione basata sul contratto di comodato gratuito con la moglie è irrilevante, poiché i flussi finanziari dai portali hanno dimostrato che il ricorrente era il beneficiario dei bonifici anche successivamente a tale contratto. Riguardo alla quantificazione del danno, l'art. 53, comma 7 del d.lgs. n. 165/2001, applicabile al personale militare, prevede che il compenso per le prestazioni svolte senza autorizzazione debba essere versato all'entrata del bilancio dell'amministrazione. Pertanto, nel modulo di addebito non si applicano le regole della responsabilità amministrativo-contabile con funzione compensativa, ma si recupera l'intero compenso percepito dal dipendente in favore dell'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 886
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 886
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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