Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00886/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01466/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1466 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Manganello e Luigi Fazio Gelata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Legione Carabinieri Sicilia, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale, con domicilio per legge in Palermo, alla via RIno Stabile n. 182;
per l’annullamento
- del decreto -OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri Sicilia del 16 maggio 2025, notificato il 29 maggio 2025 con cui il Comando Legione Carabinieri Sicilia decretava il recupero amministrativo della somma di euro 47.374,18 a carico dell’odierno ricorrente per esercizio di attività extraprofessionale;
- della relazione del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza di Agrigento avente prot. -OMISSIS-del 18 dicembre 2024, notificata il 29 maggio 2025;
- e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive del Comando Legione Carabinieri Sicilia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. AR RI LL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente riveste la qualifica di Carabiniere Scelto ed è effettivo presso la Stazione di Palma di Montechiaro (AG).
In data 29 maggio 2025, la Compagnia dei Carabinieri di Licata, competente per territorio, notificava al -OMISSIS- il decreto di addebito n. -OMISSIS- con cui veniva disposto il recupero amministrativo della somma di euro 47.374,18 e separato avviso di avvio di procedimento disciplinare di corpo ai sensi degli art. 1370 e ss. del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010.
All’esito dell’accesso agli atti, emergeva che il Ministero della Difesa aveva segnalato al Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo svolgimento di “ attività lavorativa non autorizzata da parte del Carabiniere Scelto -OMISSIS- -OMISSIS- ” sulla base di documentazione a questi trasmessa dal Comando Legione Carabinieri Sicilia in merito alla titolarità in capo all’odierno ricorrente di una struttura ricettiva extra-alberghiera, denominata “-OMISSIS-” con sede in Licata, nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.
Per ricostruire lo svolgimento dell’attività extra-professionale veniva delegata la Guardia di Finanza di Agrigento, che rimetteva un’apposita relazione in data 18 dicembre 2024.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, veniva impugnato il decreto di addebito, assieme a tutti gli atti presupposti, e ne veniva lamentata l’illegittimità perché adottato, in estrema sintesi: a) in violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 in quanto il decreto di addebito non sarebbe stato anticipato da una comunicazione di avvio del procedimento e dal contraddittorio procedimentale; b) con eccesso di potere per sviamento perché l’amministrazione avrebbe adottato il provvedimento di recupero facendo uso dei principi della responsabilità amministrativo-contabile (in particolare il dolo e la colpa), propri del giudizio innanzi alla Corte dei Conti; c) con eccesso di potere per travisamento del fatto perché l’attività posta in essere dal militare non avrebbe pregiudicato l’onore dell’Arma dei Carabinieri, anche per il carattere occasionale dell’attività di bed and breakfast, dunque compatibile con l’orario di lavoro e svolta in buona fede perché il -OMISSIS- non aveva conosciuto il diniego dell’amministrazione alla sua richiesta di autorizzazione del 27 maggio 2023; d) con eccesso di potere per difetto di istruttoria perché mancherebbe la prova della quantificazione degli introiti.
All’esito della camera di consiglio del 10 settembre 2025, veniva adottata l’ordinanza -OMISSIS- con cui veniva accolta la domanda cautelare ai limitati fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026, la causa veniva chiamata e assunta in decisione come specificato nel verbale.
1. Il ricorso deve essere respinto.
1.1. Il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta la violazione delle regole di partecipazione al procedimento – è infondato perché il provvedimento in esame culmina all’esito del procedimento disciplinato dagli artt. 452 ss. del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90: la sua adozione, avvenuta peraltro sulla base di una relazione (quella della G.d.F. di denuncia di danno erariale) propria di un altro procedimento ispettivo (soggetto a segreto), non poteva essere diversa in concreto da quanto avvenuto, anche per la prova offerta in giudizio (v. art. 21- octies , comma 2 della l. n. 241/1990).
Difatti, a fronte di una segnalazione di danno come quella impressa nella nota del 18 dicembre 2024, l’amministrazione non avrebbe potuto fare altro che adottare il provvedimento in esame che l’interessato – com’è avvenuto – può contestare in sede giurisdizionale rispetto al suo contenuto.
Ragionare in senso generico come mostra di fare il ricorrente condurrebbe all’illogico esito di voler applicare le garanzie procedimentali (compresa la comunicazione di avvio del procedimento) addirittura a indagini amministrative e tributarie svolte dalla p.a. per verificare la violazione dell’art. 60 della l. 23 dicembre 1996, n. 662: in tal modo frustrando il senso stesso dell’attività ispettiva.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Al riguardo, il Collegio rileva come il provvedimento di addebito impugnato risponda alle regole del diritto amministrativo sostanziale che, rispetto al procedimento previsto dagli artt. 452 ss. del d.P.R. n. 90/2010 cit., richiede unicamente l’accertamento del presupposto di fatto di “ mancanze, deterioramenti e diminuzioni di denaro e di materiali o comunque danni all’amministrazione o a terzi ”, a nulla rilevando l’indagine sull’elemento soggettivo dell’autore che al più riguarderà l’eventuale processo amministrativo-contabile, con le regole che sono proprie di quest’ultimo.
Ne consegue che il richiamo al dolo e alla colpa grave riportato nell’atto (e nella relazione richiamata per relationem ) è del tutto ultroneo e neutro ai fini del decidere; anzi, dimostra un contegno ancora più rigoroso dell’amministrazione rispetto alla ricostruzione della posizione del ricorrente.
Ai fini dell’emissione del decreto di addebito è sufficiente l’identificazione del responsabile, l’accertamento della condotta e del danno, nonché il nesso causale tra questi ultimi due elementi.
Quanto si dice è confermato dall’art. 453, comma 2 d.P.R. 90/2010 cit. che, anche a fronte dell’addebito, prevede solo l’eventualità dell’avvio dell’azione erariale: con ciò confermando la diversità dei presupposti alla base delle due responsabilità.
1.3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’amministrazione perché l’attività occasionale posta in essere dal militare non avrebbe pregiudicato l’onore dell’Arma dei Carabinieri, è infondato.
Al riguardo, Il Collegio ritiene di dover rammentare il carattere di esclusività del rapporto di impiego di diritto pubblico che, per la prossimità all’esercizio di una funzione propriamente statuale, non è idoneo a sopportare deroghe, se non espressamente autorizzate dall’amministrazione d’appartenenza.
L’art. 53, comma 7 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che “ i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ”: nel caso di specie è pacifico tra le parti sia che il ricorrente abbia svolto attività di bed and breakfast (essendo, invece, controverso il periodo di suo svolgimento, per cui v. infra ), sia che non fosse sussistente un’autorizzazione dell’amministrazione.
Non può essere invocato, perché parametro extralegale che non trova conforto nella disposizione richiamata, la caratterizzazione dell’attività quale occasionale: l’attività extra lavorativa non è mai autorizzata, nemmeno se saltuaria, sporadica o casuale, soprattutto nel caso di appartenenti all’Arma dei Carabinieri, che esercitano funzioni di polizia giudiziaria e impegnano il monopolio della forza statale.
Vieppiù che, nel caso in esame, il -OMISSIS- era ben consapevole della necessità di essere autorizzato dall’amministrazione (tanto che aveva depositato un’istanza al riguardo) e ha svolto l’attività nonostante il silenzio negativo che la legge prescrive in caso di mancata risposta della p.a nel termine di trenta giorni (v. art. 53, comma 10 del d.lgs. n. 165/2001 cit.).
1.4. In ultimo, non è fondato nemmeno il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta l’eccesso di potere per travisamento del fatto perché l’amministrazione, da una parte, avrebbe calcolato un tempo di esercizio dell’attività extralberghiera superiore a quello effettivo e, dall’altra, avrebbe liquidato il danno in maniera equivoca.
La relazione della Guardia di Finanza in atti è chiara rispetto a entrambe le prospettive denunciate dal ricorrente.
In primo luogo, sono stati svolti accertamenti bancari sul conto corrente del militare in modo tale da ricostruire, dopo aver acquisito le prenotazioni della struttura “-OMISSIS-” dai portali Booking e Airbnb, il totale degli emolumenti versati dalle piattaforme (v. le tabelle riepilogative all.ti 14, 15 e 18, 19 produzione documentale del 2 settembre 2025).
Parimenti, nell’articolata relazione della polizia tributaria, è indubitabile che l’attività di bed and breakfast sia riferibile proprio al -OMISSIS- e per tutto il periodo considerato, come può essere desunto dall’utilizzo di profili Facebook riferibili al militare e mai disconosciuti con offerte relative all’attività commerciale da questo gestita.
Inoltre, non è condivisibile nemmeno l’argomentazione ulteriore spesa dal ricorrente, che valorizza il contratto di comodato gratuito con la moglie del luglio 2024, quale evento interruttivo della gestione dell’attività extra-alberghiera: anche in questo caso, la ricostruzione dei flussi finanziari dai portali Airbnb e Booking ha consentito di individuare nel -OMISSIS- il beneficiario dei bonifici, anche successivamente al citato comodato.
Rispetto alla quantificazione del danno, nonostante i dubbi emersi in sede di primo apprezzamento cautelare, il Collegio osserva che l’art. 53, comma 7 del d.lgs. n. 165/2001 cit., operante per il personale militare ai sensi del precedente comma 6, dispone che “ in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti ”: a definitiva conferma, per quanto qui rileva, che nel modulo di addebito non si applicano le regole della responsabilità amministrativo-contabile con funzione compensativa, al punto che in caso di suo utilizzo per perseguire i casi di violazione del divieto di esclusività è prescritto il recupero dell’intero compenso percepito dal dipendente infedele in favore dell’amministrazione, cioè del profitto, a prescindere dalla quantificazione del danno.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere alle amministrazioni costituite, legate da vincolo di solidarietà attiva, le spese del presente giudizio, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT AL, Presidente
AF SA RU, Primo Referendario
AR RI LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RI LL | RT AL |
IL SEGRETARIO