Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 21/02/2025, n. 3933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3933 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03933/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13557/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13557 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D’Italia a Islamabad – Pakistan, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza definitiva del Tribunale civile di Roma, sez.-OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione alla sentenza definitiva del Tribunale di Roma, sez.-OMISSIS-, che, in relazione ad un procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare, così ha statuito: “-in accoglimento del ricorso, condanna il Ministero convenuto al rilascio del visto per ricongiungimento familiare con il ricorrente in favore del figlio -OMISSIS- ” e che è stata successivamente integrata dal decreto di correzione materiale emesso dal medesimo Tribunale, n -OMISSIS- il quale dispone “ la correzione del provvedimento (…) nella parte in cui nel dispositivo si legge che il figlio del ricorrente è ‘nato in [...], il -OMISSIS-’anziché correttamente ‘.il -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- in Pakistan’ .
2 – Tale provvedimento è stato notificato al Ministero soccombente ed è divenuto definitivo, come comprovato dalla certificazione depositata in giudizio.
3 – La ricorrente, nel rappresentare che l’Amministrazione non ha ottemperato alla pronuncia, con il presente ricorso ha domandato:
- la declaratoria dell’inottemperanza al giudicato da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Ambasciata d’Italia ad Islamabad e l’ordine di esecuzione della suindicata ordinanza;
- la declaratoria di nullità degli atti emessi in violazione di giudicato;
la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4°, lett. d), del cod. proc. amm.;
-la fissazione di una somma di denaro dovuta in caso di inottemperanza;
- la condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
4 – Il summenzionato Dicastero si è costituito con atto di stile.
5 – All’udienza camerale del 18 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6 – Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2 del cod.proc.amm..
7 - Il ricorso, poi, è ammissibile, sussistendo i presupposti dell’intrapresa azione in ottemperanza.
Come già anticipato, la citata ordinanza ottemperanda, resa in esito al procedimento sommario di cognizione, con la quale è stato definito il giudizio promosso dal ricorrente dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, oltre a essere stata preventivamente notificata al Dicastero soccombente, è una sentenza del Giudice Ordinario passato in giudicato.
Nessun dubbio, in particolare, residua sulla ricomprensione della ridetta sentenza nell’ambito dell’art. 112, c. 1, lett. c) del cod. proc. amm.. Difatti, quest’ultimo è previsto proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
8 - Il ricorso è, altresì, fondato.
L’Amministrazione intimata non ha difatti fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato.
9 – Va, dunque, ordinato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Ambasciata d’Italia ad Islamabad di dare esecuzione alla sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile-OMISSIS- come integrata dal decreto di correzione materiale n -OMISSIS- e quindi di procedere all’adozione dei relativi provvedimenti amministrativi e degli adempimenti a ciò finalizzati.
L’esecuzione della sentenza ottemperanda dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
10 - In conformità alle richieste della parte ricorrente occorre inoltre nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta nella persona dell’Ambasciatore preposto all’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. E’parte integrante del mandato che viene conferito dal Tribunale al Commissario ad acta, l’obbligo di trasmettere alla Procura della Corte dei Conti una puntuale relazione sui fatti di causa, al fine di consentire la doverosa verifica della eventuale sussistenza di profili di responsabilità amministrativa in capo ai funzionari dell’Ambasciata responsabili del procedimento.
11 - Va infine accolta, nei termini di seguito indicati, la domanda di condanna della P.A. al pagamento, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma di denaro a titolo di penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo, atteso il perdurare dell’inottemperanza del Ministero nonostante il notevole decorso di tempo dalla pubblicazione della sentenza da eseguire.
12 – Va disattesa ogni altra domanda ed eccezione, ed in particolare la domanda di declaratoria della nullità di eventuali provvedimenti, non essendo emersa nel corso del processo, l’adozione di alcun provvedimento da parte della PA.
12 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
I) ordina al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Ambasciata d’Italia ad Islamabad di dare esecuzione alla sentenza. del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile -OMISSIS-, RG n. 2-OMISSIS- come integrata dal decreto di correzione di errore materiale n -OMISSIS-, con l’adozione dei relativi provvedimenti amministrativi e degli adempimenti a ciò finalizzati, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione;
II) nomina, in qualità di commissario ad acta, l’Ambasciatore preposto all’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, affinché provveda all’esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile-OMISSIS- come integrata dal decreto di correzione di errore materiale n -OMISSIS-, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, ove decorra inutilmente il termine di sessanta giorni concesso al succitato Dicastero per dare esecuzione alla predetta ordinanza.
III) condanna il Ministero resistente al pagamento di un’indennità di mora (c.d. astreinte). L’importo della suddetta indennità è stabilito in € 5,00 (cinque/00) giornalieri e il relativo dies a quo viene fatto decorrere dalla scadenza del termine di cui al punto I), con avvertenza che la predetta indennità sarà dovuta fino alla data di adozione del provvedimento;
IV) condanna il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Ambasciata d’Italia ad Islamabad al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato, spese tutte da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del -OMISSIS- aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.