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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/05/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 159/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 159/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in Parte_1 forza di procura in atti dall'Avv. Mario Vittorio Bruno, presso il quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di Controparte_1 procura in atti dall'Avv. Simona Pennuzzi, presso la quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
pagina 1 di 3 “Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in
Pamparato in data 18.09.1989 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mondovì all'anno 1999, parte II, numero 49.
Mandarsi ai competenti Uffici dello Stato Civile di provvedere alle opportune trascrizioni e annotazioni con esonero da ogni loro responsabilità.”
Per la convenuta:
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in
Pamparato in data 18.09.1989 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mondovì all'anno 1999, parte II, numero 49.
Mandarsi ai competenti Uffici dello Stato Civile di provvedere alle opportune trascrizioni e annotazioni con esonero da ogni loro responsabilità.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.1.2025, ha chiesto pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del proprio matrimonio con celebrato a Pamparato il Controparte_1
18.9.1989 e trascritto nei registri di stato civile di quel Comune al numero 3 parte II serie A dell'anno 1989, dal quale sono nati tre figli ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La convenuta si è costituita, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno pertanto dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e hanno chiesto che la prima udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte. Il Giudice relatore designato, visto l'accordo raggiunto, ha disposto in conformità. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, nulla opponendo.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendo stata dichiarata la separazione consensuale fra i coniugi con sentenza del 15.4.2013 ed essendo dunque trascorso più di un anno dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione. Dagli atti difensivi delle parti emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.
pagina 2 di 3 Essendo i figli della coppia ormai maggiorenni ed autosufficienti e in assenza di domande a contenuto economico, non si rende necessaria alcuna ulteriore statuizione.
Le spese vengono compensate in virtù dell'accordo raggiunto sull'unica domanda oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il
[...] Controparte_1
4.4.1961, matrimonio celebrato a Pamparato il 16.9.1989 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 3, parte II serie A anno 1989,
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pamparato di annotare la presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Cuneo nella Camera di Consiglio del 7.5.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 159/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in Parte_1 forza di procura in atti dall'Avv. Mario Vittorio Bruno, presso il quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di Controparte_1 procura in atti dall'Avv. Simona Pennuzzi, presso la quale ha eletto domicilio
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
pagina 1 di 3 “Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in
Pamparato in data 18.09.1989 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mondovì all'anno 1999, parte II, numero 49.
Mandarsi ai competenti Uffici dello Stato Civile di provvedere alle opportune trascrizioni e annotazioni con esonero da ogni loro responsabilità.”
Per la convenuta:
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in
Pamparato in data 18.09.1989 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mondovì all'anno 1999, parte II, numero 49.
Mandarsi ai competenti Uffici dello Stato Civile di provvedere alle opportune trascrizioni e annotazioni con esonero da ogni loro responsabilità.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.1.2025, ha chiesto pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del proprio matrimonio con celebrato a Pamparato il Controparte_1
18.9.1989 e trascritto nei registri di stato civile di quel Comune al numero 3 parte II serie A dell'anno 1989, dal quale sono nati tre figli ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La convenuta si è costituita, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno pertanto dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e hanno chiesto che la prima udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte. Il Giudice relatore designato, visto l'accordo raggiunto, ha disposto in conformità. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, nulla opponendo.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendo stata dichiarata la separazione consensuale fra i coniugi con sentenza del 15.4.2013 ed essendo dunque trascorso più di un anno dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione. Dagli atti difensivi delle parti emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.
pagina 2 di 3 Essendo i figli della coppia ormai maggiorenni ed autosufficienti e in assenza di domande a contenuto economico, non si rende necessaria alcuna ulteriore statuizione.
Le spese vengono compensate in virtù dell'accordo raggiunto sull'unica domanda oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il
[...] Controparte_1
4.4.1961, matrimonio celebrato a Pamparato il 16.9.1989 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 3, parte II serie A anno 1989,
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pamparato di annotare la presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Cuneo nella Camera di Consiglio del 7.5.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3